Art. 10.
In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 , le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate entro un anno dalla data dell'esodo. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 4 gennaio 1968, n. 7 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all' articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , e' stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta."
In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 , le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate entro un anno dalla data dell'esodo. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 4 gennaio 1968, n. 7 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all' articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , e' stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta."