TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1518/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1518/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CODINI LUCIANO parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 27/06/2021 a SA (NO) in regime di separazione dei beni ed iscritto nel registro dell'anagrafe del comune di SA al n. 2, parte II, serie A, anno 2021 tra i signori e - Ordinare all'ufficiale dell'anagrafe del Pt_1 Pt_2 comune di SA Novara di provvedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio. - Assegnare la casa coniugale e i rispettivi arredi alla signora quale genitore collocatario della prole. - Affidare Pt_2 Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori e collocandola presso la madre. Il signor avrà diritto a tenere con sé la minore Pt_1 con le seguenti modalità: - Weekend alterni da venerdì sera a domenica sera;
due giorni infrasettimanali;
nella settimana il cui weekend è di competenza materna da martedì al termine delle lezioni al mercoledì con rientro a scuola nonché giovedì dalla fine delle lezioni a dopo cena ore 21 salvo diverso accordo tra le parti che potranno ampliare e/o modificare i tempi di frequentazione. Telefonate ovvero videochiamate serali alle ore 20.30. Le vacanze di Natale saranno suddivise in periodi alternati annualmente: dal 23.12 al 30.12 oppure dal 30.12 al 06.01, Natale e Santo Stefano alternativamente. - Dispone che il periodo pasquale venga trascorso da ciascun genitore ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia per tutto il periodo delle festività per l'anno 2026. - Dispone che nel periodo estivo il padre terrà con sé la figlia tre settimane anche non consecutive in un periodo da concordare entro il 31.5 di ogni anno, successivamente dovrà seguire la comunicazione con l'indirizzo della località ove la minore trascorrerà le vacanze. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Parte resistente: Nel richiamare le conclusioni già assunte nelle prec. memorie conferma di aderire alla Parte_2 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da e deposita copia estratto conto N.26 Parte_1 del 2023. Per quanto riguarda il calendario delle visite di alla figlia ed al mantenimento della Parte_1 Per_1 stessa nonché all'assenza dell'assegno divorzile a favore di , la stessa aderisce alla proposta formulata in Parte_2 udienza da Resta intesa la conferma delle ulteriori statuizioni “standard” emesse dal Tribunale in sede di Parte_1 declaratoria di separazione giudiziale che potranno essere congiuntamente derogate di volta in volta in caso di preventivo accordo delle parti stesse. Spese compensate.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2025, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere Parte_1 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con in data Pt_1 Parte_2
27/7/2021 (iscritto nei registri di Stato Civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2021) e che dalla loro unione è stata in data 26/9/2021. Per_1
Con sentenza n. 405/2024, è stata pronunciata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti Parte_2 di , con l'intervento del P.M. così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
e ;
2. dispone l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Parte_1 Per_1 abitativa presso la madre, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé a weekend alterni, dalle 9.30 del sabato alle 20.30/21 della domenica;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita dall'asilo nido alle 21 ed un pomeriggio dalle 18 alle 21 nella settimana in cui il weekend è di competenza materna;
nella settimana il cui weekend è di competenza paterna: due pomeriggi indicativamente dall'uscita dall'asilo nido (martedì e giovedì) alle ore 21. Dispone che durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia dal 23.12 al 30.12 o dal 30.12 al 6.1 a decorrere dall'anno 2024 in cui il padre terrà con sé la figlia dal 23 al 30.12. Dispone che nel periodo pasquale ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia per tutto il periodo delle festività. Dispone che nell'estate 2024 il padre terrà con sé la figlia due settimane non consecutive in un periodo da concordare entro il 31.5 di ogni anno, successivamente dovrà seguire la comunicazione con l'indirizzo della località ove la minore trascorrerà le vacanze. Durante le vacanze dovranno essere garantiti i contatti telefonici della minore con l'altro genitore tutti i giorni. Al compimento del 3° anno di età, trascorrerà con il padre tre settimane anche Per_1 non consecutive durante il periodo estivo;
3. assegna il domicilio coniugale in comproprietà tra le parti con i relativi arredi alla madre collocataria della prole;
4. pone a carico del sig. quale concorso per il mantenimento della figlia, con Pt_1 decorrenza da maggio 2024, un assegno mensile di €.200 indicizzati, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie giusto Protocollo di Torino 15.03.2016, somma da corrispondersi a mezzo bonifico bancario presso il c/c della signora presso L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra a decorrere Pt_2 CP_1 Pt_2 dal maggio 2024. I bonus che verranno erogati dalle amministrazioni comunali di SA e PI verranno ripartiti tra le parti al 50% così come i bonus erogati dall'Inps;
5. dispone che il sig. corrisponda quale assegno ex Pt_1 art. 156 c.c. a favore del coniuge la somma mensile di €.100 indicizzati dalla mensilità di maggio 2024, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario presso il c/c della signora presso le Poste Italiane;
6. dà atto che il rateo di mutuo pro Pt_2 quota verrà corrisposto dal sig. sul c/c comune presso la Banca Intesa comprensivo delle spese bancarie;
7. manda Pt_1 alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di CASALEGGIO NOVARA (NO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8. spese di giudizio compensate tra le parti”. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione, - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 27/06/2021 a SA (NO) in regime di separazione dei beni ed iscritto nel registro dell'anagrafe del comune di SA al n. 2, parte II, serie A, anno 2021 tra i signori e - Ordinare all'ufficiale dell'anagrafe del comune di SA Pt_1 Pt_2
Novara di provvedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio. - Assegnare la casa coniugale e i rispettivi arredi alla signora quale genitore collocatario della minore. - Affidare congiuntamente ai Pt_2 Per_1 genitori e collocandola presso la madre. Il signor avrà diritto a tenere con sé la minore con le seguenti modalità: - Pt_1
Weekend alterni da venerdì sera a domenica sera, due giorni infrasettimanali di cui uno con pernottamento ed un ulteriore giorno nella settimana il cui weekend è di competenza materna. Le vacanze di Natale saranno suddivise in periodi alternati annualmente: dal 23.12 al 30.12 oppure dal 30.12 al 06.01, Natale e Santo Stefano alternativamente. Le vacanze pasquali saranno suddivise in due periodi di tre giorni cadauno comprendenti la Pasqua o il lunedì dell'Angelo, così come festività civili e religiose e relativi ponti nonché Festa del Papà, Festa della Mamma e compleanni alternativamente. Nel periodo estivo potrà trascorrere fino a 3 settimane anche non consecutive con il sig. , da concordare entro il Per_1 Pt_1
31.05 di ogni anno. - Porre a carico del signor assegno di mantenimento per la prole pari a €. 200,00 mensili da Pt_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. - Il signor contribuirà al pagamento Pt_1 delle spese straordinarie di nella misura del 50% giusto Protocollo di Torino. - Assegno unico interamente a favore Per_1 della signora - Perdita del cognome Brustia alla signora Con il favore delle spese”. Pt_2 Pt_2
Si è costituta nei termini che, nell'atto di costituzione, ha così concluso: “allo stato CP_2
, come sopra rappresentata difesa e domiciliata rassegna le proprie conclusioni Voglia il Tribunale Ill.mo, Parte_2 rigettata ogni contraria istanza e/o domanda - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_3 contratto il 27/6/2021 a SA Novara ed iscritto nel registro del Comune di SA Novara al n. 2 parte II, anno 2021 - Confermare la assegnazione della casa coniugale con gli arredi ivi contenuti alla sig.ra quale genitore Pt_2 collocatario della figlia minore con obbligo in capo al di concorrere al 50% al pagamento delle rate di Per_1 Pt_1 mutuo, a suo tempo sottoscritto presso Banca Intesa, comprensivo delle spese bancarie, e ciò entro il giorno 3 di ogni mese. - Confermare l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 presso la madre e con lo possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé secondo il calendario stabilito nella sentenza di separazione giudiziale: analogamente per le vacanze di Natale e di Pasqua, con conferma altresì che durante le vacanze dovranno esser garantiti i contatti telefonici della minore con l'altro genitore tutti i giorni. - Confermare altresì l'obbligo per le parti di comunicarsi entro il 31/5 l'indirizzo della località ove la figlia minore trascorrerà le vacanze estive, ed il periodo per il padre (per le vacanze estive) è indicato in 3 settimane anche non consecutive. - Rigettare, in ogni caso, ogni ulteriore modifica chiesta dal in ordine al diritto di visita e di trattenimento della minore non in sintonia con quanto stabilito Pt_1 in sede di separazione - Confermare in capo al l'obbligo di mantenimento della prole nella misura di € 200,00 Pt_1 mensili, da corrispondersi entro il giorno 3 di ogni mese. - Confermare in capo al l'obbligo di concorrere al Pt_1 mantenimento di e disporre che lo stesso versi a quest'ultima la somma di € 200,00 (aumentata in virtù dello Pt_2 squilibrio esistente dei redditi e tenuto altresì conto del principio della solidarietà post coniugale) e ciò entro il giorno 3 di ogni mese. - Confermare che il cd. assegno unico sarà di pertinenza della - Disporre la perdita del cognome Pt_2 Pt_1 in capo alla Con il favore delle spese e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e/o eccepire anche a Pt_2 seconda del comportamento processuale di controparte”.
*** Alla prima udienza del 18/11/2025, dopo ampia discussione, ha proposto: “ Pt_1 Pt_1 propone in via conciliativa: - 300 euro al mese per + AUU interamente alla madre + 50% SS;
- Per_1 senza assegno divorzile;
- collocamento di presso la madre con assegnazione casa familiare alla Per_1
- trascorrerà due fine settimana alternati al mese con il padre, dal venerdì alla Pt_2 Per_1 domenica alle ore 21.00; quando non dorme con il padre nel fine settimana, trascorrerà con Per_1
da martedì dalla fine della scuola a mercoledì con rientro a scuola nonché il giovedì, dalla fine Pt_1 della scuola, fino ad ora di cena, con rientro a casa della madre alle 21.00; salvo diverso accordo;
-
si impegna a rispondere al telefono;
- le parti si impegnano a fare delle videochiamate ogni Pt_1 sera alle ore 20.30;”.
Quindi è stato assegnato termine alla controparte per valutare la proposta.
Con note depositate nei termini, ha dichiarato di accettare la proposta di Parte_2 Pt_1
e, quindi, con ordinanza dell'11/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 405/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti, considerato che è conforme al benessere di tutela il benessere di ed è conforme alle norme di legge. Anche dal punto di vista Per_1 Per_1 economico, l'accordo rispetta e tutela gli interessi della minore. L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in SA in data 27/7/2021 (iscritto nei registri di Stato Civile del predetto comune al n.
2, parte II, serie A, anno 2021)
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) affida in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1
4) assegna la casa familiare a Parte_2
5) dispone che il padre possa tenere con sé due fine settimana alternati al mese, dal venerdì Per_1 alla domenica alle ore 21.00; quando non dorme con il padre nel fine settimana, trascorrerà con Per_1
da martedì dalla fine della scuola a mercoledì con rientro a scuola nonché il giovedì, dalla fine Pt_1 della scuola, fino ad ora di cena, con rientro a casa della madre alle 21.00, salvo diverso e migliore accordo;
6) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni pari Per_1 con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi;
7) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non consecutivi Per_1 con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla madre Pt_1 Per_1 la somma di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
9) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
10) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
11) prende atto dell'impegno delle parti di effettuare chiamate/videochiamate ogni giorno alle ore 20.30 e dell'impegno di di rispondere al telefono;
Pt_1
12) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara dell'11/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1518/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CODINI LUCIANO parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 27/06/2021 a SA (NO) in regime di separazione dei beni ed iscritto nel registro dell'anagrafe del comune di SA al n. 2, parte II, serie A, anno 2021 tra i signori e - Ordinare all'ufficiale dell'anagrafe del Pt_1 Pt_2 comune di SA Novara di provvedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio. - Assegnare la casa coniugale e i rispettivi arredi alla signora quale genitore collocatario della prole. - Affidare Pt_2 Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori e collocandola presso la madre. Il signor avrà diritto a tenere con sé la minore Pt_1 con le seguenti modalità: - Weekend alterni da venerdì sera a domenica sera;
due giorni infrasettimanali;
nella settimana il cui weekend è di competenza materna da martedì al termine delle lezioni al mercoledì con rientro a scuola nonché giovedì dalla fine delle lezioni a dopo cena ore 21 salvo diverso accordo tra le parti che potranno ampliare e/o modificare i tempi di frequentazione. Telefonate ovvero videochiamate serali alle ore 20.30. Le vacanze di Natale saranno suddivise in periodi alternati annualmente: dal 23.12 al 30.12 oppure dal 30.12 al 06.01, Natale e Santo Stefano alternativamente. - Dispone che il periodo pasquale venga trascorso da ciascun genitore ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia per tutto il periodo delle festività per l'anno 2026. - Dispone che nel periodo estivo il padre terrà con sé la figlia tre settimane anche non consecutive in un periodo da concordare entro il 31.5 di ogni anno, successivamente dovrà seguire la comunicazione con l'indirizzo della località ove la minore trascorrerà le vacanze. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Parte resistente: Nel richiamare le conclusioni già assunte nelle prec. memorie conferma di aderire alla Parte_2 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da e deposita copia estratto conto N.26 Parte_1 del 2023. Per quanto riguarda il calendario delle visite di alla figlia ed al mantenimento della Parte_1 Per_1 stessa nonché all'assenza dell'assegno divorzile a favore di , la stessa aderisce alla proposta formulata in Parte_2 udienza da Resta intesa la conferma delle ulteriori statuizioni “standard” emesse dal Tribunale in sede di Parte_1 declaratoria di separazione giudiziale che potranno essere congiuntamente derogate di volta in volta in caso di preventivo accordo delle parti stesse. Spese compensate.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2025, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere Parte_1 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con in data Pt_1 Parte_2
27/7/2021 (iscritto nei registri di Stato Civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2021) e che dalla loro unione è stata in data 26/9/2021. Per_1
Con sentenza n. 405/2024, è stata pronunciata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti Parte_2 di , con l'intervento del P.M. così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
e ;
2. dispone l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Parte_1 Per_1 abitativa presso la madre, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé a weekend alterni, dalle 9.30 del sabato alle 20.30/21 della domenica;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita dall'asilo nido alle 21 ed un pomeriggio dalle 18 alle 21 nella settimana in cui il weekend è di competenza materna;
nella settimana il cui weekend è di competenza paterna: due pomeriggi indicativamente dall'uscita dall'asilo nido (martedì e giovedì) alle ore 21. Dispone che durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia dal 23.12 al 30.12 o dal 30.12 al 6.1 a decorrere dall'anno 2024 in cui il padre terrà con sé la figlia dal 23 al 30.12. Dispone che nel periodo pasquale ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia per tutto il periodo delle festività. Dispone che nell'estate 2024 il padre terrà con sé la figlia due settimane non consecutive in un periodo da concordare entro il 31.5 di ogni anno, successivamente dovrà seguire la comunicazione con l'indirizzo della località ove la minore trascorrerà le vacanze. Durante le vacanze dovranno essere garantiti i contatti telefonici della minore con l'altro genitore tutti i giorni. Al compimento del 3° anno di età, trascorrerà con il padre tre settimane anche Per_1 non consecutive durante il periodo estivo;
3. assegna il domicilio coniugale in comproprietà tra le parti con i relativi arredi alla madre collocataria della prole;
4. pone a carico del sig. quale concorso per il mantenimento della figlia, con Pt_1 decorrenza da maggio 2024, un assegno mensile di €.200 indicizzati, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie giusto Protocollo di Torino 15.03.2016, somma da corrispondersi a mezzo bonifico bancario presso il c/c della signora presso L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra a decorrere Pt_2 CP_1 Pt_2 dal maggio 2024. I bonus che verranno erogati dalle amministrazioni comunali di SA e PI verranno ripartiti tra le parti al 50% così come i bonus erogati dall'Inps;
5. dispone che il sig. corrisponda quale assegno ex Pt_1 art. 156 c.c. a favore del coniuge la somma mensile di €.100 indicizzati dalla mensilità di maggio 2024, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario presso il c/c della signora presso le Poste Italiane;
6. dà atto che il rateo di mutuo pro Pt_2 quota verrà corrisposto dal sig. sul c/c comune presso la Banca Intesa comprensivo delle spese bancarie;
7. manda Pt_1 alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di CASALEGGIO NOVARA (NO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8. spese di giudizio compensate tra le parti”. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione, - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 27/06/2021 a SA (NO) in regime di separazione dei beni ed iscritto nel registro dell'anagrafe del comune di SA al n. 2, parte II, serie A, anno 2021 tra i signori e - Ordinare all'ufficiale dell'anagrafe del comune di SA Pt_1 Pt_2
Novara di provvedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio. - Assegnare la casa coniugale e i rispettivi arredi alla signora quale genitore collocatario della minore. - Affidare congiuntamente ai Pt_2 Per_1 genitori e collocandola presso la madre. Il signor avrà diritto a tenere con sé la minore con le seguenti modalità: - Pt_1
Weekend alterni da venerdì sera a domenica sera, due giorni infrasettimanali di cui uno con pernottamento ed un ulteriore giorno nella settimana il cui weekend è di competenza materna. Le vacanze di Natale saranno suddivise in periodi alternati annualmente: dal 23.12 al 30.12 oppure dal 30.12 al 06.01, Natale e Santo Stefano alternativamente. Le vacanze pasquali saranno suddivise in due periodi di tre giorni cadauno comprendenti la Pasqua o il lunedì dell'Angelo, così come festività civili e religiose e relativi ponti nonché Festa del Papà, Festa della Mamma e compleanni alternativamente. Nel periodo estivo potrà trascorrere fino a 3 settimane anche non consecutive con il sig. , da concordare entro il Per_1 Pt_1
31.05 di ogni anno. - Porre a carico del signor assegno di mantenimento per la prole pari a €. 200,00 mensili da Pt_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. - Il signor contribuirà al pagamento Pt_1 delle spese straordinarie di nella misura del 50% giusto Protocollo di Torino. - Assegno unico interamente a favore Per_1 della signora - Perdita del cognome Brustia alla signora Con il favore delle spese”. Pt_2 Pt_2
Si è costituta nei termini che, nell'atto di costituzione, ha così concluso: “allo stato CP_2
, come sopra rappresentata difesa e domiciliata rassegna le proprie conclusioni Voglia il Tribunale Ill.mo, Parte_2 rigettata ogni contraria istanza e/o domanda - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_3 contratto il 27/6/2021 a SA Novara ed iscritto nel registro del Comune di SA Novara al n. 2 parte II, anno 2021 - Confermare la assegnazione della casa coniugale con gli arredi ivi contenuti alla sig.ra quale genitore Pt_2 collocatario della figlia minore con obbligo in capo al di concorrere al 50% al pagamento delle rate di Per_1 Pt_1 mutuo, a suo tempo sottoscritto presso Banca Intesa, comprensivo delle spese bancarie, e ciò entro il giorno 3 di ogni mese. - Confermare l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 presso la madre e con lo possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé secondo il calendario stabilito nella sentenza di separazione giudiziale: analogamente per le vacanze di Natale e di Pasqua, con conferma altresì che durante le vacanze dovranno esser garantiti i contatti telefonici della minore con l'altro genitore tutti i giorni. - Confermare altresì l'obbligo per le parti di comunicarsi entro il 31/5 l'indirizzo della località ove la figlia minore trascorrerà le vacanze estive, ed il periodo per il padre (per le vacanze estive) è indicato in 3 settimane anche non consecutive. - Rigettare, in ogni caso, ogni ulteriore modifica chiesta dal in ordine al diritto di visita e di trattenimento della minore non in sintonia con quanto stabilito Pt_1 in sede di separazione - Confermare in capo al l'obbligo di mantenimento della prole nella misura di € 200,00 Pt_1 mensili, da corrispondersi entro il giorno 3 di ogni mese. - Confermare in capo al l'obbligo di concorrere al Pt_1 mantenimento di e disporre che lo stesso versi a quest'ultima la somma di € 200,00 (aumentata in virtù dello Pt_2 squilibrio esistente dei redditi e tenuto altresì conto del principio della solidarietà post coniugale) e ciò entro il giorno 3 di ogni mese. - Confermare che il cd. assegno unico sarà di pertinenza della - Disporre la perdita del cognome Pt_2 Pt_1 in capo alla Con il favore delle spese e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e/o eccepire anche a Pt_2 seconda del comportamento processuale di controparte”.
*** Alla prima udienza del 18/11/2025, dopo ampia discussione, ha proposto: “ Pt_1 Pt_1 propone in via conciliativa: - 300 euro al mese per + AUU interamente alla madre + 50% SS;
- Per_1 senza assegno divorzile;
- collocamento di presso la madre con assegnazione casa familiare alla Per_1
- trascorrerà due fine settimana alternati al mese con il padre, dal venerdì alla Pt_2 Per_1 domenica alle ore 21.00; quando non dorme con il padre nel fine settimana, trascorrerà con Per_1
da martedì dalla fine della scuola a mercoledì con rientro a scuola nonché il giovedì, dalla fine Pt_1 della scuola, fino ad ora di cena, con rientro a casa della madre alle 21.00; salvo diverso accordo;
-
si impegna a rispondere al telefono;
- le parti si impegnano a fare delle videochiamate ogni Pt_1 sera alle ore 20.30;”.
Quindi è stato assegnato termine alla controparte per valutare la proposta.
Con note depositate nei termini, ha dichiarato di accettare la proposta di Parte_2 Pt_1
e, quindi, con ordinanza dell'11/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 405/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti, considerato che è conforme al benessere di tutela il benessere di ed è conforme alle norme di legge. Anche dal punto di vista Per_1 Per_1 economico, l'accordo rispetta e tutela gli interessi della minore. L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in SA in data 27/7/2021 (iscritto nei registri di Stato Civile del predetto comune al n.
2, parte II, serie A, anno 2021)
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) affida in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1
4) assegna la casa familiare a Parte_2
5) dispone che il padre possa tenere con sé due fine settimana alternati al mese, dal venerdì Per_1 alla domenica alle ore 21.00; quando non dorme con il padre nel fine settimana, trascorrerà con Per_1
da martedì dalla fine della scuola a mercoledì con rientro a scuola nonché il giovedì, dalla fine Pt_1 della scuola, fino ad ora di cena, con rientro a casa della madre alle 21.00, salvo diverso e migliore accordo;
6) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni pari Per_1 con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi;
7) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non consecutivi Per_1 con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla madre Pt_1 Per_1 la somma di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
9) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
10) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
11) prende atto dell'impegno delle parti di effettuare chiamate/videochiamate ogni giorno alle ore 20.30 e dell'impegno di di rispondere al telefono;
Pt_1
12) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara dell'11/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO