Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 29/09/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00606/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2022, proposto dal sig. OR Giovagnoli, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Calvieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Zetti in Perugia, via Oberdan, 50;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 1082 del 7 settembre 2022, notificata il 9 settembre 2022, con cui il Dirigente dell’U.O.E.P. e SUAPE ha ordinato la rimozione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 143 della l.r. n. 1 del 2015 a carico del ricorrente, rigettando contestualmente la richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 154 l.r. n. 1 del 2015 avanzata dallo stesso ricorrente;
di ogni atto pregresso, connesso e/o successivo allo stato non conosciuto e, in particolare, della nota prot. n. 173692 del 28 luglio 2022, mai pervenuta all’interessato, recante i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 1082 del 7 settembre 2022, con la quale il Comune di Perugia ha respinto l’istanza di sanatoria di alcuni illeciti edilizi realizzati dal ricorrente, e ne ha intimato la demolizione;
- nelle more del giudizio, è stata definita una nuova istanza di regolarizzazione presentata dal ricorrente per parte degli interventi per cui è causa; il Comune di Perugia ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 195 del 2 settembre 2025, che ha legittimato due degli abusi di cui alla gravata ordinanza (il portico e la tettoia posta al piano primo), mentre il manufatto metallico risulta demolito e l’ulteriore tettoia contestata è stata ricondotta ad un’opera rientrante nella cd. edilizia libera (pergolato);
- conseguentemente la difesa comunale, con atto del 5 settembre 2025, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse;
- all’udienza pubblica del 23 settembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e le parti hanno convenuto in merito alla compensazione delle spese;
Ritenuto, per quanto esposto, che non resti al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite, come da accordo tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO