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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/09/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Procedure Concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 02.04.2025 al R.G. n. 15-1/2025 Procedimento
Unitario, vertente t r a
(C.F. con proc. e dom. l'avv. Chiara Parte_1 CodiceFiscale_1
Valle del Foro diTrieste (e-mail ); Email_1
RICORRENTE
e con sede legale a Trieste in Via Oliviero Controparte_1
Petronio 19 ( P.iva pec;
P.IVA_1 Email_2
n o n c h è
1 (C.F. ), IN QUANTO SOCIO , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
nato a [...] il [...], domiciliato in 34141 Trieste (TS), via Petronio, 21,
giusta visura in atti della locale Camera Commercio;
Email_3
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
considerato che, sebbene tempestivamente e ritualmente notiziati della lite
(finalmente anche il socio accomandatario v. processo verbale Controparte_1
dell'ultima udienza, tenutasi il 16.09.2025), né la Società resistente né il socio accomandatario convocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 256 Controparte_1
CCII, entrambi mai comparsi in udienza, si sono costituiti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che, come risulta dal registro delle imprese, la Società di persone debitrice ha la sede nel circondario dell'Ufficio;
considerato che è soggetta alla disciplina sui procedimenti Controparte_1
concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che l'istante vanta crediti, esigibili, per prestazioni di lavoro Pt_1
subordinato, portati da due decreti ingiuntivi non opposti, il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta pari a complessivi 10.414,76 euro, oltre interessi successivi;
2
ritenuto che
la Società debitrice, con oggetto l'attività di lavori edili, costruzione,
ristrutturazione, risanamento, restauro e manutenzione di edifici civili e commerciali-industriali, versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, l'iniziativa diligentemente posta in essere dal lavoratore ricorrente per il recupero coattivo del proprio credito non avendo sortito esito positivo;
rilevato che non sussistono elementi agli atti per considerare che la Società
debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1, lett.d), CCI;
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCI, costituisce un onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
rilevato in particolare che oggettivamente la Società resistente, costituita a gennaio
2019, ha deposito l'ultimo bilancio in relazione all'esercizio chiuso al 31.12.2020,
documento il cui esame, peraltro, traccia l'esistenza di ricavi per 220.000 euro,
dunque sopra soglia;
in relazione, poi, ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione (anni 2022, 2023 e 2024), immediatamente rilevanti ai fini della verifica sui requisiti dimensionali, il Collegio dispone soltanto della dichiarazione dei redditi 2023 (periodo d'imposta 2022), da cui si desumono ricavi di ammontare pari a 404.791,00 euro, dunque sopra soglia;
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCI, dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate –
riscossione emergendo debiti della Società pari a 128.362,30 euro;
3 ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rammentato che la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi
III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili (art. 256 CCI), e dunque fra essi rientra a pieno titolo in quanto socio accomandatario della s.a.s debitrice;
Controparte_1
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121, 256 e 257 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
( P.iva e, in estensione, del socio accomandatario
[...] P.IVA_1
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per entrambe le procedure e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. Persona_1
c.f. ), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla
[...] C.F._3
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
4 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215
bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE
5 il giorno martedì 20 gennaio 2026, ad ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno
6 essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Procedure Concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 02.04.2025 al R.G. n. 15-1/2025 Procedimento
Unitario, vertente t r a
(C.F. con proc. e dom. l'avv. Chiara Parte_1 CodiceFiscale_1
Valle del Foro diTrieste (e-mail ); Email_1
RICORRENTE
e con sede legale a Trieste in Via Oliviero Controparte_1
Petronio 19 ( P.iva pec;
P.IVA_1 Email_2
n o n c h è
1 (C.F. ), IN QUANTO SOCIO , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
nato a [...] il [...], domiciliato in 34141 Trieste (TS), via Petronio, 21,
giusta visura in atti della locale Camera Commercio;
Email_3
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
considerato che, sebbene tempestivamente e ritualmente notiziati della lite
(finalmente anche il socio accomandatario v. processo verbale Controparte_1
dell'ultima udienza, tenutasi il 16.09.2025), né la Società resistente né il socio accomandatario convocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 256 Controparte_1
CCII, entrambi mai comparsi in udienza, si sono costituiti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che, come risulta dal registro delle imprese, la Società di persone debitrice ha la sede nel circondario dell'Ufficio;
considerato che è soggetta alla disciplina sui procedimenti Controparte_1
concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che l'istante vanta crediti, esigibili, per prestazioni di lavoro Pt_1
subordinato, portati da due decreti ingiuntivi non opposti, il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta pari a complessivi 10.414,76 euro, oltre interessi successivi;
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ritenuto che
la Società debitrice, con oggetto l'attività di lavori edili, costruzione,
ristrutturazione, risanamento, restauro e manutenzione di edifici civili e commerciali-industriali, versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, l'iniziativa diligentemente posta in essere dal lavoratore ricorrente per il recupero coattivo del proprio credito non avendo sortito esito positivo;
rilevato che non sussistono elementi agli atti per considerare che la Società
debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1, lett.d), CCI;
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCI, costituisce un onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
rilevato in particolare che oggettivamente la Società resistente, costituita a gennaio
2019, ha deposito l'ultimo bilancio in relazione all'esercizio chiuso al 31.12.2020,
documento il cui esame, peraltro, traccia l'esistenza di ricavi per 220.000 euro,
dunque sopra soglia;
in relazione, poi, ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione (anni 2022, 2023 e 2024), immediatamente rilevanti ai fini della verifica sui requisiti dimensionali, il Collegio dispone soltanto della dichiarazione dei redditi 2023 (periodo d'imposta 2022), da cui si desumono ricavi di ammontare pari a 404.791,00 euro, dunque sopra soglia;
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCI, dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate –
riscossione emergendo debiti della Società pari a 128.362,30 euro;
3 ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rammentato che la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi
III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili (art. 256 CCI), e dunque fra essi rientra a pieno titolo in quanto socio accomandatario della s.a.s debitrice;
Controparte_1
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121, 256 e 257 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
( P.iva e, in estensione, del socio accomandatario
[...] P.IVA_1
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per entrambe le procedure e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. Persona_1
c.f. ), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla
[...] C.F._3
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
4 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215
bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE
5 il giorno martedì 20 gennaio 2026, ad ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno
6 essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
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