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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.5844/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.5844/2023 promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 4, BIBBIANO (RE), presso lo studio
[...] dell'avv. ( ), che lo rappresenta e difende per procura Parte_3 C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), quale incorporante Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), in persona del procuratore speciale sig. elettivamente domiciliato in P.IVA_3 CP_3
Via Terraggio 17, MILANO, presso lo studio dell'avv. CISLAGHI FRANCESCO
( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di C.F._2
costituzione depositata in data 30.12.2024,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso anche in via preliminare e/o pregiudiziale, così giudicare: in via principale revocare e/o dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.20608/2022
pagina 1 di 5 (nel procedimento rubricato con il N. di RG 45961/2022) e, in ogni caso, respingere la domanda di pagamento avversaria, per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o per quanto meglio ritenuto;
in via subordinata in caso di mancato accoglimento della revoca del decreto ingiuntivo, ridurne l'importo richiesto e preteso dalla ricorrente, in misura corrispondente all'effettivo credito dovuto tenuto conto delle doglianze mosse e delle risultanze di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA nella misura dovuta di legge.
Per il convenuto opposto: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, accertare che Controparte_1
(C.F. -quale incorporante di C.F. ) è
[...] P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
creditrice nei confronti di (C.F. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Reggio Emilia, Via Alberto Pansa n.55/I e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore della prima dell'importo di €39.639,06 iva compresa quale residuo per le prestazioni richieste ed eseguite di cui alle fatture di cui al riepilogo [in foglio di precisazione delle conclusioni] (già al netto degli accrediti parziali di seguito ugualmente dettagliati e da imputarsi al capitale di più vecchia scadenza o della maggior o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi da calcolarsi ex art.5 D. Lgs. n.231/2002 dalle scadenze delle sopra indicate fatture sino al soddisfo effettivo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio ivi comprese quelle della fase monitoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
incorporante e hanno intrattenuto rapporti CP_2 Controparte_4 Parte_1
commerciali sin dal 2012, in virtù della sottoscrizione di quattro distinti contratti;
mediante due accordi quadro sottoscritti il 6/2/12 ed il 2/12/2013, nello specifico, le parti hanno regolato rispettivamente la fornitura di servizi di connettività SHDSL ed ADSL ed i servizi messaggistica e fax inbound (fax-to- mail); mentre con i successivi accordi intervenuti in data 10/01/2018 e 10/04/2018 hanno trovato disciplina i servizi d'interconnessione fra diversi stabilimenti mediante cavi in fibra ottica e la predisposizione di una linea internet dedicata, appositamente concordato in base alle specifiche richieste della cliente Parte_1
Le parti, in ragione delle condizioni generali relative ai suddetti contratti fra loro in essere, hanno così disciplinato specificamente i corrispettivi mensili per ciascun servizio fornito, la data di inizio di erogazione del servizio stesso, la sua durata, l'obbligo per il cliente di contestare le fatture Parte_1
entro trenta giorni dalla loro ricezione, pena la loro definitiva accettazione, nonché i diritti in capo a di sospensione dell'erogazione della fornitura e di risoluzione del contratto in caso di CP_2
morosità di controparte. In data 31/8/2020 si è registrato il mancato pagamento da parte della odierna pagina 2 di 5 opponente della fattura n. 11076219 del 12/6/2020, cui ha fatto seguito una condotta di asserito protratto inadempimento ad opera della stessa, che ha portato controparte ad inviarle., in CP_2 data 22/06/2021, una lettera di diffida ad adempiere per il pagamento della somma di € 34.594,26 in sorte capitale, oltre interessi di mora e spese, pena la sospensione dei servizi in essere.
In ragione del perdurare della condizione di inadempimento in capo a , hanno fatto seguito Pt_1
l'invio, ad opera della stessa di due ulteriori comunicazioni di diffida a adempiere, CP_2 rispettivamente del 14/7/2021 per la somma di €35.865,45 e del 17/12/21 per €39.639,06.
Non essendovi stato alcun adempimento in tal senso da parte della in data 5/12/2022 Parte_1
l'odierna opposta ha instaurato il giudizio innanzi al presente Tribunale, che ha portato all'emanazione del decreto ingiuntivo n.20608/2022 per l'importo di €69.369,06, oltre spese di procedura.
Con atto notificato in data 06/02/2023 si è opposta al suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1
eccependo principalmente la difformità per eccesso fra la somma per cui ha chiesto e CP_2 ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei suoi confronti (€69.369,06), e la somma risultante dalle fatture poste a base del procedimento monitorio oggetto di odierna opposizione -quest'ultima da quantificarsi in €39.639,06, così come confermato anche da parte opposta nella sua ultima lettera di diffida ad adempiere del 17/12/21. ha, perciò, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. L'opponente, Pt_1
inoltre, ha contestato la quantificazione e il calcolo dei corrispettivi riportati nelle suddette fatture poste da controparte a fondamento del monitorio, eccependo la non comprensibilità dei criteri con cui sono state conteggiate le varie voci in esse inserite, ed ha, infine, eccepito la mancata fornitura, da parte di dei servizi previsti dai contratti fra loro intercorrenti. CP_2
Con atto del 05/06/2023 s'è costituita la eccependo che, in virtù dei plurimi e pacifici CP_2
rapporti giuridici intercorrenti con controparte a far data dal 2012, vi sia stata da parte sua una regolare attività di fatturazione, asseritamente mai contestata dalla per tutta la durata di tali rapporti. Parte_1
Da ciò ha dedotto la definitiva accettazione da parte della stessa delle fatture in CP_2 Parte_1
questo modo rilasciate, in virtù sia della specifica disciplina contrattuale in materia, sia in base alla giurisprudenza richiamata nella comparsa di costituzione, atta a riconoscere alle fatture non contestate piena prova delle prestazioni in esse documentate.
Parte opposta ha rilevato, inoltre, come l'odierna opponente abbia sostanzialmente riconosciuto di essere debitrice di per la somma di €34.594,26 di cui alla diffida ad adempiere del 26/6/21, con CP_2
conseguente ammissione della concreta ricezione dei servizi forniti dalla stessa in ragione dei CP_2
contratti fra loro in essere. Tanto, per lo scambio di mail intercorso fra i soggetti oggi in giudizio nelle giornate tra il 6 e l'8 luglio 2021, in cui l'opponente ha manifestato la volontà di adempiere alla propria pagina 3 di 5 obbligazione, formulando un piano di rientro con pagamento rateale, cui non è seguita però l'adesione di controparte. Circa l'eccezione di atta a contestare l'importo della somma ingiunta Parte_1
mediante decreto qui opposto, parte opposta ha ammesso la sua fondatezza, affermando che sia da attribuirsi ad errore materiale l'ingiunzione di pagamento per la somma di €69.369,06 in luogo di quella corretta, pari ad €39.639,06 in sorte capitale oltre interessi di mora e spese, così come risultante da diffida ad adempiere del 17/12/21 nonché dalle fatture prodotte in giudizio e poste a fondamento del monitorio. ha, perciò, rinunciato al decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'inesattezza della CP_2 somma ingiunta, con contestuale formulazione dell'istanza per la condanna di controparte al pagamento in favore della stessa opposta del corretto importo di €39.639,06 in sorte capitale, oltre interessi di mora ex art.5 D. Lgs n.231/2002 e spese. A ciò ha fatto seguito l'istanza dell'opposto ex art.186 ter c.p.c. in forma provvisoria esecutiva in relazione al suddetto importo nei confronti di . Pt_1
All'udienza del 28/6/23, ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 648 c.p.c. e 186 ter c.p.c., è stato ingiunto a il pagamento, in favore di dell'importo di €39.639,06, oltre Pt_1 CP_2
interessi moratori, compensi e spese di procedura, in forma provvisoriamente esecutiva.
Assegnati, all'udienza 15.01.2025, i termini per la precisazione delle conclusioni -previa costituzione, in data 30/12/24, della incorporante di -la causa è passata Controparte_1 CP_2
in decisione, decorsi i termini ex art.190 cpc.
Ciò posto, reputa questo Giudice che -in disparte il profilo, non contestato tra le parti, circa l'errore dell'importo ingiunto in decreto qui opposto -l'opposizione sia infondata.
Occorre, anzitutto, revocare il decreto ingiuntivo n.20608/2022 del 5/12/2022, per espressa rinuncia da parte della in ragione dell'inesattezza della somma ingiunta dovuta ad errore materiale. CP_2
Nel merito, per contro, l'opposizione di è infondata, laddove, del tutto genericamente, si Pt_1 Pt_1 limita a contestare “la quantificazione e il calcolo dei corrispettivi formulati nelle medesime fatture prodotte dalla controparte, nonché la descrizione e l'effettività dei servizi in esse indicati” (atto d'opposizione, pag.4, penultimo capoverso), senza replicare alcunché di specifico al duplice rilievo dell'opposto, per cui l'opponente mai ha contestato alcun inadempimento in corso di rapporto negoziale e, anzi, a seguito di sollecito di pagamento, s'è riconosciuto debitore, proponendo un piano di rientro, tuttavia non accettato dall'opposto.
Per contro, si deve, piuttosto, ritenere non idoneamente contestato, oltre che, per altro verso, provato per via documentale, cioè con le fatture prodotte, il credito dell'opposta, seppur nella minor misura pagina 4 di 5 portata nell'ingiunzione ex art.186 ter cpc, emessa a verbale d'udienza 28.06.2023, da intendersi, qui, pienamente confermata.
Le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza quanto al giudizio d'opposizione, e si liquidano come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense, mentre, avuto riguardo alla rinuncia di parte opposta, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per disporne la totale compensazione tra le parti con riguardo alla fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) preso atto della relativa rinuncia di parte opposta incorporata in Parte_1 Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n.20608/2022 del 27/12/2022;
[...]
2) accerta la fondatezza della pretesa creditoria dell'incorporante nei Controparte_1
confronti di nella misura di cui all'ordinanza per ingiunzione di pagamento ex Parte_1
art.186 ter c.p.c., emessa a verbale d'udienza 28/06/2023 nei confronti della stessa Parte_1 per l'importo di euro 39.639,06, oltre interessi secondo decreto legislativo n.231/2002, e per l'ulteriore importo di euro 2.200,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, la cui statuizione qui conferma pienamente;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite della sola fase d'opposizione, in favore di Parte_1
controparte, liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, compensate per intero quelle della fase monitoria.
Milano, 08 aprile 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.5844/2023 promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 4, BIBBIANO (RE), presso lo studio
[...] dell'avv. ( ), che lo rappresenta e difende per procura Parte_3 C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), quale incorporante Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), in persona del procuratore speciale sig. elettivamente domiciliato in P.IVA_3 CP_3
Via Terraggio 17, MILANO, presso lo studio dell'avv. CISLAGHI FRANCESCO
( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di C.F._2
costituzione depositata in data 30.12.2024,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso anche in via preliminare e/o pregiudiziale, così giudicare: in via principale revocare e/o dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.20608/2022
pagina 1 di 5 (nel procedimento rubricato con il N. di RG 45961/2022) e, in ogni caso, respingere la domanda di pagamento avversaria, per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o per quanto meglio ritenuto;
in via subordinata in caso di mancato accoglimento della revoca del decreto ingiuntivo, ridurne l'importo richiesto e preteso dalla ricorrente, in misura corrispondente all'effettivo credito dovuto tenuto conto delle doglianze mosse e delle risultanze di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA nella misura dovuta di legge.
Per il convenuto opposto: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, accertare che Controparte_1
(C.F. -quale incorporante di C.F. ) è
[...] P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
creditrice nei confronti di (C.F. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Reggio Emilia, Via Alberto Pansa n.55/I e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore della prima dell'importo di €39.639,06 iva compresa quale residuo per le prestazioni richieste ed eseguite di cui alle fatture di cui al riepilogo [in foglio di precisazione delle conclusioni] (già al netto degli accrediti parziali di seguito ugualmente dettagliati e da imputarsi al capitale di più vecchia scadenza o della maggior o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi da calcolarsi ex art.5 D. Lgs. n.231/2002 dalle scadenze delle sopra indicate fatture sino al soddisfo effettivo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio ivi comprese quelle della fase monitoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
incorporante e hanno intrattenuto rapporti CP_2 Controparte_4 Parte_1
commerciali sin dal 2012, in virtù della sottoscrizione di quattro distinti contratti;
mediante due accordi quadro sottoscritti il 6/2/12 ed il 2/12/2013, nello specifico, le parti hanno regolato rispettivamente la fornitura di servizi di connettività SHDSL ed ADSL ed i servizi messaggistica e fax inbound (fax-to- mail); mentre con i successivi accordi intervenuti in data 10/01/2018 e 10/04/2018 hanno trovato disciplina i servizi d'interconnessione fra diversi stabilimenti mediante cavi in fibra ottica e la predisposizione di una linea internet dedicata, appositamente concordato in base alle specifiche richieste della cliente Parte_1
Le parti, in ragione delle condizioni generali relative ai suddetti contratti fra loro in essere, hanno così disciplinato specificamente i corrispettivi mensili per ciascun servizio fornito, la data di inizio di erogazione del servizio stesso, la sua durata, l'obbligo per il cliente di contestare le fatture Parte_1
entro trenta giorni dalla loro ricezione, pena la loro definitiva accettazione, nonché i diritti in capo a di sospensione dell'erogazione della fornitura e di risoluzione del contratto in caso di CP_2
morosità di controparte. In data 31/8/2020 si è registrato il mancato pagamento da parte della odierna pagina 2 di 5 opponente della fattura n. 11076219 del 12/6/2020, cui ha fatto seguito una condotta di asserito protratto inadempimento ad opera della stessa, che ha portato controparte ad inviarle., in CP_2 data 22/06/2021, una lettera di diffida ad adempiere per il pagamento della somma di € 34.594,26 in sorte capitale, oltre interessi di mora e spese, pena la sospensione dei servizi in essere.
In ragione del perdurare della condizione di inadempimento in capo a , hanno fatto seguito Pt_1
l'invio, ad opera della stessa di due ulteriori comunicazioni di diffida a adempiere, CP_2 rispettivamente del 14/7/2021 per la somma di €35.865,45 e del 17/12/21 per €39.639,06.
Non essendovi stato alcun adempimento in tal senso da parte della in data 5/12/2022 Parte_1
l'odierna opposta ha instaurato il giudizio innanzi al presente Tribunale, che ha portato all'emanazione del decreto ingiuntivo n.20608/2022 per l'importo di €69.369,06, oltre spese di procedura.
Con atto notificato in data 06/02/2023 si è opposta al suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1
eccependo principalmente la difformità per eccesso fra la somma per cui ha chiesto e CP_2 ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei suoi confronti (€69.369,06), e la somma risultante dalle fatture poste a base del procedimento monitorio oggetto di odierna opposizione -quest'ultima da quantificarsi in €39.639,06, così come confermato anche da parte opposta nella sua ultima lettera di diffida ad adempiere del 17/12/21. ha, perciò, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. L'opponente, Pt_1
inoltre, ha contestato la quantificazione e il calcolo dei corrispettivi riportati nelle suddette fatture poste da controparte a fondamento del monitorio, eccependo la non comprensibilità dei criteri con cui sono state conteggiate le varie voci in esse inserite, ed ha, infine, eccepito la mancata fornitura, da parte di dei servizi previsti dai contratti fra loro intercorrenti. CP_2
Con atto del 05/06/2023 s'è costituita la eccependo che, in virtù dei plurimi e pacifici CP_2
rapporti giuridici intercorrenti con controparte a far data dal 2012, vi sia stata da parte sua una regolare attività di fatturazione, asseritamente mai contestata dalla per tutta la durata di tali rapporti. Parte_1
Da ciò ha dedotto la definitiva accettazione da parte della stessa delle fatture in CP_2 Parte_1
questo modo rilasciate, in virtù sia della specifica disciplina contrattuale in materia, sia in base alla giurisprudenza richiamata nella comparsa di costituzione, atta a riconoscere alle fatture non contestate piena prova delle prestazioni in esse documentate.
Parte opposta ha rilevato, inoltre, come l'odierna opponente abbia sostanzialmente riconosciuto di essere debitrice di per la somma di €34.594,26 di cui alla diffida ad adempiere del 26/6/21, con CP_2
conseguente ammissione della concreta ricezione dei servizi forniti dalla stessa in ragione dei CP_2
contratti fra loro in essere. Tanto, per lo scambio di mail intercorso fra i soggetti oggi in giudizio nelle giornate tra il 6 e l'8 luglio 2021, in cui l'opponente ha manifestato la volontà di adempiere alla propria pagina 3 di 5 obbligazione, formulando un piano di rientro con pagamento rateale, cui non è seguita però l'adesione di controparte. Circa l'eccezione di atta a contestare l'importo della somma ingiunta Parte_1
mediante decreto qui opposto, parte opposta ha ammesso la sua fondatezza, affermando che sia da attribuirsi ad errore materiale l'ingiunzione di pagamento per la somma di €69.369,06 in luogo di quella corretta, pari ad €39.639,06 in sorte capitale oltre interessi di mora e spese, così come risultante da diffida ad adempiere del 17/12/21 nonché dalle fatture prodotte in giudizio e poste a fondamento del monitorio. ha, perciò, rinunciato al decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'inesattezza della CP_2 somma ingiunta, con contestuale formulazione dell'istanza per la condanna di controparte al pagamento in favore della stessa opposta del corretto importo di €39.639,06 in sorte capitale, oltre interessi di mora ex art.5 D. Lgs n.231/2002 e spese. A ciò ha fatto seguito l'istanza dell'opposto ex art.186 ter c.p.c. in forma provvisoria esecutiva in relazione al suddetto importo nei confronti di . Pt_1
All'udienza del 28/6/23, ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 648 c.p.c. e 186 ter c.p.c., è stato ingiunto a il pagamento, in favore di dell'importo di €39.639,06, oltre Pt_1 CP_2
interessi moratori, compensi e spese di procedura, in forma provvisoriamente esecutiva.
Assegnati, all'udienza 15.01.2025, i termini per la precisazione delle conclusioni -previa costituzione, in data 30/12/24, della incorporante di -la causa è passata Controparte_1 CP_2
in decisione, decorsi i termini ex art.190 cpc.
Ciò posto, reputa questo Giudice che -in disparte il profilo, non contestato tra le parti, circa l'errore dell'importo ingiunto in decreto qui opposto -l'opposizione sia infondata.
Occorre, anzitutto, revocare il decreto ingiuntivo n.20608/2022 del 5/12/2022, per espressa rinuncia da parte della in ragione dell'inesattezza della somma ingiunta dovuta ad errore materiale. CP_2
Nel merito, per contro, l'opposizione di è infondata, laddove, del tutto genericamente, si Pt_1 Pt_1 limita a contestare “la quantificazione e il calcolo dei corrispettivi formulati nelle medesime fatture prodotte dalla controparte, nonché la descrizione e l'effettività dei servizi in esse indicati” (atto d'opposizione, pag.4, penultimo capoverso), senza replicare alcunché di specifico al duplice rilievo dell'opposto, per cui l'opponente mai ha contestato alcun inadempimento in corso di rapporto negoziale e, anzi, a seguito di sollecito di pagamento, s'è riconosciuto debitore, proponendo un piano di rientro, tuttavia non accettato dall'opposto.
Per contro, si deve, piuttosto, ritenere non idoneamente contestato, oltre che, per altro verso, provato per via documentale, cioè con le fatture prodotte, il credito dell'opposta, seppur nella minor misura pagina 4 di 5 portata nell'ingiunzione ex art.186 ter cpc, emessa a verbale d'udienza 28.06.2023, da intendersi, qui, pienamente confermata.
Le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza quanto al giudizio d'opposizione, e si liquidano come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense, mentre, avuto riguardo alla rinuncia di parte opposta, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per disporne la totale compensazione tra le parti con riguardo alla fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) preso atto della relativa rinuncia di parte opposta incorporata in Parte_1 Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n.20608/2022 del 27/12/2022;
[...]
2) accerta la fondatezza della pretesa creditoria dell'incorporante nei Controparte_1
confronti di nella misura di cui all'ordinanza per ingiunzione di pagamento ex Parte_1
art.186 ter c.p.c., emessa a verbale d'udienza 28/06/2023 nei confronti della stessa Parte_1 per l'importo di euro 39.639,06, oltre interessi secondo decreto legislativo n.231/2002, e per l'ulteriore importo di euro 2.200,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, la cui statuizione qui conferma pienamente;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite della sola fase d'opposizione, in favore di Parte_1
controparte, liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, compensate per intero quelle della fase monitoria.
Milano, 08 aprile 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5