Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1230 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Vincenzo Azzinnaro) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 12.6.2010 al tribunale di Cosenza, ha Parte_2 rivendicato dall' la tutela assicurativa per l'ernia discale lombare da cui è affetto CP_1
e che assume di aver contratto a causa della sua attività lavorativa in agricoltura che ha svolto dal 1997 come piccolo colono e dal 2012 come coltivatore diretto.
2. Sulla base dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale ha rigettato la domanda perché ha escluso l'origine professionale della malattia.
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(quali il frangizolle e l'aratro), la movimentazione manuale di carichi pesanti,
l'assunzione di posture incongrue, l'esposizione a condizioni anche climatiche disagevoli. Sostiene che il conseguente sovraccarico vertebrale ha svolto un ruolo di causa efficiente della malattia contratta che è dunque da giudicarsi di origine professionale.
4. Nella resistenza dell' , che chiesto il rigetto del gravame assumendolo CP_1 infondato, la Corte ha disposto un nuovo approfondimento peritale, ha trattato l'udienza di discussione con le con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato per due alternativi ordini di ragioni.
6. In primo luogo, contrariamente a quanto lamenta l'appellante, la consulenza tecnica recepita dalla gravata sentenza ha tenuto conto delle condizioni di lavoro in cui egli ha lavorato per lunghi anni. Ma ha escluso che la patologia che lo affligge sia riconducibile a quelle stesse condizioni, pur gravose, perché le risultanze istruttorie non danno conferma della frequenza con cui il ricorrente ha effettivamente dovuto farsi carico, nell'espletamento delle sue mansioni, della movimentazione manuale di carichi pesanti e dell'utilizzazione di strumenti vibranti. La valutazione merita d'essere condivisa perché, in effetti, il dato relativo alla frequenza di tali incombenze non emerge dall'istruttoria svolta, tanto che nell'atto di appello non sono riprodotte, con la dovuta specificità, dichiarazioni testimoniali dalle quali poterlo desumere.
7. In secondo luogo, il giudizio sull'insussistenza del nesso di causalità, espresso dall'ausiliare di prime cure, merita di essere condiviso anche alla stregua della conferma che gli offre la consulenza tecnica disposta in appello. L'esperto medico legale interpellato da questa Corte ha infatti riscontrato, d'accordo con il consulente di primo grado, che l'appellante è afflitto non già da ernia discale, bensì da multiple protrusioni discali associate ad alterazioni spondiloartrosiche di modesta entità a livello del tratto lombo-sacrale. Ha quindi giudicato modesto il quadro anatomico risultante
Pag. 2 di 4 non solo dalla documentazione sanitaria in atti, ma anche dalla visita personale che ha condotto sull'appellante e dalla normalità degli esiti dell'esame neurologico praticato.
Nel confermare che le modeste limitazioni emerse già in occasione degli accertamenti strumentali eseguiti nel 2020 sono compatibili con la degenerazione osteoarticolare indotta da fenomeni normali di senescenza propri dell'età del periziando, il consulente ha altresì escluso, sulla base delle informazioni fornitegli da quest'ultimo oltre che degli elementi valorizzati dal consulente del tribunale, che il quadro anatomico riscontrato possa essere causalmente ascrivibile all'attività lavorativa di coltivatore e di allevatore praticata dal periziando medesimo. Ciò in considerazione, soprattutto, di quel che questi ha riferito in sede di anamnesi, allorché ha chiarito non solo che si avvale di manodopera per coltivare gli ortaggi e il foraggio, ma anche che si rivolge a terzi quando ha bisogno di eseguire lavorazioni con trattori e motozzappe, così ammettendo che non dispone ordinariamente di quegli automezzi e che, comunque, il loro uso non è frequente.
8. La disamina del consulente, logica e motivata, non è stata contestata dalle parti e può quindi essere integralmente recepita dal Collegio1. Nelle note di trattazione scritta, in particolare, l'appellante non ha confutato con specificità di argomentazioni nessuno dei passaggi dell'iter motivazionale seguito dal consulente, né ha denunciato una riconoscibile devianza del suo operato dalle nozioni correnti della scienza medica o dai criteri valutativi di legge. Le sue doglianze si risolvono, pertanto, in una generica censura alle conclusioni del consulente e, come tali, costituiscono mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non
Pag. 3 di 4 esprime, pertanto, una argomentata critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
9. Ne consegue la conferma della sentenza appellata.
10. Le spese del grado si compensano, avendo l'appellante formulato ritualmente già in primo grado la declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalla soccombenza in favore dei non abbienti. Per tale motivo le spese dell'espletata consulenza tecnica si pongono definitivamente a carico dell'ente previdenziale appellato.
11. Stante l'esito del gravame ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 18/12/2023, avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1140/23, pubblicata in data 28/06/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio; CP_1
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 13/06/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 3881/2006: “La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità". Conforme è Cass. n. 22713/2015: " Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ...".