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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati
Dott. Silvia Di Matteo Presidente rel.
Dott. Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n.3871/2020del Ruolo Generale tra
La rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Parte_1
Pepe
- appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Di Silvio CP_1
- appellato avverso sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1334/2019
Oggetto: ricognizione di debito
Conclusioni: come in atti
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 388/16 Parte_2
con il quale il Tribunale di Viterbo aveva ingiunto alla società stessa di pagare a la somma di euro 28.000,00 in forza della scrittura privata in data CP_1
20.12.2013 con la quale le socie e riconoscevano Controparte_2 Controparte_3
detto debito della società in favore dello CP_1
A sostegno della propria opposizione, la società eccepiva il Parte_2
difetto di competenza del Giudice in favore della competenza arbitrale;
in secondo luogo il difetto di legittimazione passiva della società; nel merito, l'infondatezza della pretesa per avere lo cagionato un grave danno alla società. CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese, affermando che il credito era provato sulla base della ricognizione di debito contenuta nella scrittura privata sufficiente ad impegnare la società.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello La Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza e insistendo per l'ammissione dei mezzi
[...]
di prova articolati nel giudizio di primo grado.
Si costituiva lo il quale chiedeva di rigettare l'appello avversario CP_1
con conseguente conferma della sentenza e del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024, tenutasi in trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ha dedotto tre motivi di impugnazione.
1) LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E' RADICALMENTE NULLA PER NON
AVER RICONOSCIUTO L'ECCEPITO DIFETTO DI COMPETENZA DEL
TRIBUNALE ADITO IN FAVORE DEL COLLEGIO ARBITRALE IN BASE
ALL'ART. 16 DELLE NORME COSTITUTIVE DELLA COMPAGINE
SOCIETARIA.
L'art. 16 dell'atto di costituzione della società “ Controparte_4
- al quale l'atto di cessione di quota e modifica dei patti nella nuova
[...]
ragione sociale “ rinvia direttamente e Controparte_5
integralmente - recita testualmente:“Qualunque controversia dovesse sorgere tra
i soci e la società o fra essi soci, inrelazione all'esecuzione e interpretazione del presente contratto o in ordine alle delibere o all'attività sociale in genere, che abbia comunque per oggetto diritti disponibili, verrà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due e, in caso di disaccordo, dal Presidente del
Tribunale di Viterbo su istanza della parte più diligente, sentita la controparte”.
Il Tribunale ha chiarito che, trattandosi di rimborso di un finanziamento, la clausola arbitrale non è operante nei confronti dello CP_1
Il Tribunale ha poi osservato che la clausola compromissoria era inidonea a vincolare l'opposto, avendo egli perduto la qualità di socio a seguito della cessione della sua quota in favore delle altre socie come risultante dall'atto notarile in atti. Ha poi spiegato che detta clausola era “affetta da invalidità altrimenti manifestamente riconoscibile in ragione della violazione dell'art 34, II co. Dlgs 5/2003, quale norma che, pacificamente applicabile anche alle società di persone (Cass. 21442/2016) stabilisce che il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito a soggetto estraneo alla società (essendo pertanto nulla la previsione per cui il collegio arbitrale è composto da tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due e in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale di Viterbo su istanza della parte più diligente sentita la controparte”.
Quindi, il Tribunale ha fondato la sua decisione, per escludere la competenza arbitrale, su due rationes decidendi e la società appellante si è limitata a contestare che lo fosse un ex socio affermando che, al momento della CP_1
sottoscrizione della scrittura privata, facesse ancora parte della società a differenza di quanto ritenuto da Giudice ma non ha in alcun modo censurato l'ulteriore ratio decidendi.
Ne consegue che il primo motivo va respinto.
2) LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E' RADICALMENTE NULLA PER NON
AVER ILTRIBUNALE DI VITERBO AMMESSO I NECESSARI MEZZI
ISTRUTTORI SULL'ESATTO MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELL'ASSUNZIONE DELDEBITO E PER ESSERSI FONDATO SOLTANTO SU
DEDUZIONI ASTRATTE EFORMALISTICHE NON RISPONDENTI ALLA
REALTA' STORICA E PROCESSUALE DEI FATTI – SI CHIEDE L'APERTURA
DELL'ISTRUTTORIACHIESTA ED ARTICOLATA IN PRIMO GRADO.
Il motivo non è fondato.
In disparte che una sentenza non può ritenersi nulla perché non ha ammesso le istanze istruttorie proposte dalle parti, il motivo - evidentemente finalizzato a provare la qualità di socio dello al momento della ricognizione di debito - CP_1
è infondato perché deduce una circostanza irrilevante.
In effetti, la qualità di socio che la società appellante pretende attribuire allo per sostenere la competenza arbitrale non è utile perché la clausola che CP_1
disciplina l'arbitrato riguarda l'applicazione e l'esecuzione del contratto sociale e le liti tra i soci che, tuttavia, nella fattispecie, non vengono in considerazione.
Invero, nel caso in esame, la pretesa creditoria dello non deriva da CP_1
un titolo scaturente dall'esecuzione o dall'interpretazione del contratto sociale e neppure trae origine da delibere o dall'attività sociale, cioè dalle controversie che la clausola statutaria (n. 16) affida alla conoscenza degli arbitri.
A ben vedere, infatti, la pretesa creditoria dello origina da un atto CP_1
unilaterale quale è la ricognizione di debito in questione.
Come è noto, la ricognizione di debito non costituisce una autonoma fonte di obbligazione ma produce solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale– qui di un prestito concesso dallo con conseguente obbligo CP_1
restitutorio dell'accipiens - determinando “un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio ad onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (Cass. n. 20689/2016).
In questo quadro, la presente controversia non riguarda affatto le ipotesi previste dalla clausola arbitrale ma verte, molto più semplicemente, sulla prova, cui era tenuta la parte promittente, della inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto fondamentale, sia che tale rapporto sia o non sia menzionato nella promessa unilaterale di pagamento o nell'atto ricognitivo (Cass.
9.2.2001 n. 183).
Dunque, nessuna controversia di carattere societario (per la quale avrebbe potuto applicarsi, in tesi, la clausola arbitrale) ma una controversia avente a oggetto la prova che il rapporto fondamentale era invalido o estinto.
Prova che non solo non è stata fornita ma neppure è stata allegata.
3) LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E' NULLA ED ERRONEA PER AVER
SOSTENUTO LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETA' “
[...]
” CHE NON E' STATA INVECE VINCOLATA Parte_2
ATTRAVERSO L'ORGANO PREPOSTO ALLA RAPPRESENTANZA SOCIALE.
Con il terzo motivo la società appellante sostiene la carenza di legittimazione passiva di essa società sull'assunto che l'atto Parte_2
ricognitivo non sia stato firmato dal legale rappresentante della società.
Il motivo è infondato. In primo luogo, infatti, è agevole osservare che nelle società di persone tutti i soci illimitatamente responsabili (come tutti i soci nella s.n.c.) sono ex lege amministratori e quindi hanno la rappresentanza sociale dell'ente per cui possono agire impegnando validamente la società.
Inoltre, va condiviso quanto osservato dal Tribunale secondo il quale “Il riconoscimento di debito, d'altro canto, è senz'altro idoneo a impegnare la volontà della società, esaurendosi la compagine societaria” in quanto sottoscritto da entrambe le socie nella qualità.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo alla società appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1334/2019 così Controparte_6
decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_2
parte appellata, delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori di legge, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario Angelo Di Silvio;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo alla società appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 5 febbraio 2025
Il presidente estensore