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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80000914/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Caterina Lazzara Presidente dott. Maria Michela Amalia Valente Giudice dott. Enrico Legnini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80000914/2013 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
15, codice fiscale , rappresentato e difeso per mandato a margine dell'atto di CodiceFiscale_1 citazione, dall'avv. Pasquale Caso, unitamente al quale ha eletto domicilio in Lucera in via Luigi
Zuppetta n. 46;
ATTORE/I contro nata a [...] il [...], residente a [...] codice fiscale Controparte_1
costituitasi in giudizio quale erede universale della sig.ra CodiceFiscale_2 [...]
rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione, Persona_1 dall'avv. Giuseppe Agnusdei ed elettivamente domiciliata con quest'ultimo in Lucera, via Napoli n.
6D;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, in riferimento alla domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 30 luglio 2013: In via principale .- accogliere la domanda così come formulata nell'atto introduttivo del giudizio;
In via subordinata .- ove all'esito della istruttoria (prova testi e ctu grafologica) si dovesse ritenere che è ancora parzialmente dovuto il prezzo delle compravendite (€
37.500,00= in riferimento al preliminare del 23 giugno 2007 ed € 10.000,00=, in riferimento al preliminare del 4 luglio 2006), il trasferimento venga subordinato al pagamento della parte di prezzo ancora dovuta entro il termine fissato in sentenza (v. Cass. sez. II 13 settembre 2018 n. 21548; Cass. sez. II 31 luglio 2018 n. 20226)”.
Nell'interesse della parte convenuta: “
1. In via preliminare, dichiarare che né la comparente, né la sorella hanno mai stipulato alcuno dei contratti di vendita indicati in premessa e Controparte_2
conseguentemente che non hanno percepito le somme indicate nei vari atti di cui si impugna, disconosce e contesta formalmente il contenuto perché palesemente falso.
2. Nel merito si chiede, previa dichiarazione di nullità delle scritture prive di firma, all'illmo Tribunale di rigettare la domanda poiché inammissibile, infondata e comunque non provata, con espressa richiesta di condanna ex art. 96 cpc per lite palesemente temeraria. Il tutto col favore delle spese di causa da distrarsi in favore degli avv.ti Gioacchino Pellegrini e Pasquale Forte procuratori antistatari. 3.
Ordinare la cancellazione della domanda giudiziale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
anche quale erede di , proponendo, ai sensi dell'art. 2932 Persona_1 Controparte_2
c.c., azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita previsto dai seguenti contratti:
a) contratto preliminare del 19/10/2007 con cui aveva promesso di vendere a Controparte_2
la piena ed esclusiva proprietà del fabbricato sito in abitato di TT OR Parte_1
alla via Largo La Croce costituito da un terraneo che riceve l'ingresso al civico 10 e da due vani in primo piano concamerati e sovrastanti il detto terraneo che ricevono l'ingresso dal portoncino segnato con il civico 9, dalla scalinata e dalla porta di ingresso a destra salendo” a quella data riportato in catasto del Comune di TT OR al foglio 20: p.lla 417, sub 5, Largo Croce n. 10 P1, categoria A/3, classe 3, vani 2, rendita 134,28; p.lla 417 sub 6 Largo Croce n. 11 P.T. categoria A/6 classe 7 vani 1, rendita € 67,14;
pagina 2 di 13 b) contratto preliminare del 23/6/2007 con cui e Controparte_2 Persona_1
nata a [...] il [...], promisero di vendere a – il quale Parte_1 accettò di acquistare per se o per persona da nominare alla stipula dell'atto pubblico - “la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in agro di PietraOR alla C.da San Paolo della superficie complessiva di ettari sedici, are quarantanove e centiare sessantacinque (Ha 16.49.65) in catasto al foglio 33, p.lla 14 di Ha 2.74.57, p.lla 5 di are 95.78; p.lla 48 di are 34.85; p.lla 50 di are 88.60; p.lla
7 di are 1.34.27; p.lla 17 di Ha 4.41.18; p.lla 18 di are 51.12; p.lla 19 di are 18.36; p.lla 21 di Ha
1.29.09; p.lla 49 di Ha 1.19.73; p.lla 51 di Ha 2.62.10”;
c) contratto preliminare del 4/7/2006 con cui aveva promesso di vendere a Persona_1
la quota di proprietà pari a ½ del fabbricato sito in abitato di TT OR Parte_1
(FG) al Largo Croce, civici nn. 5,6,7,8 e 9 sito al piano terra e al primo piano, in catasto in ditta a e per ½ ciascuno, al foglio 20: -p.lla 417 sub 1, Largo Croce 9, p.1 Controparte_2 Persona_1 categ. a/3, cl. 3, vani 2,5, rendita € 167,85; -p.lla 417 sub 2, Largo Croce 8 p.t., categ. a/6, cl. 7, vani 1, rendita € 67,14; - p.lla 417 sub. 3, Largo Croce nn. 6 e 7 P.T. -1 categ. A/3 cl 3 vani 5,5 rendita €
369,27; - p.lla 417 sub 4, Largo Croce n. 5, p.t. categ. C/1, cl. 3 di mq. 37 rendita € 456,70.
2. A sostegno della domanda, l'odierna parte attrice ha dedotto: - di aver pagato il prezzo di acquisto degli immobili, come da quietanze rilasciate dalla parte promittente venditrice;
-che Controparte_2
sarebbe deceduta lasciando quale unica erede - che quest'ultima si Persona_1
sarebbe ingiustificatamente rifiutata di concludere il contratto definitivo.
3. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Persona_1
Ha affermato che avrebbe tratto in inganno le sorelle e Parte_1 Controparte_2 [...]
ottenendo il rilascio di procura da parte di queste ultime per amministrare il loro Persona_1
patrimonio immobiliare oltre che il rilascio di fogli firmati in bianco che avrebbe abusivamente riempito confezionando i contratti preliminari e le quietanze menzionati in citazione. Ha eccepito inoltre la nullità per difetto della necessaria forma scritta dei contratti non sottoscritti dal promissario acquirente. Ha affermato in ogni caso la falsità dei contratti e ha disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte.
4. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, l'attore ha chiesto la verificazione delle scritture private depositate.
5. Con ordinanza del 8/10/2014, il Giudice istruttore ha rilevato la necessità di proporre querela di falso per porre la questione dell'abusivo riempimento del foglio in bianco.
pagina 3 di 13 6. All'udienza del 15/10/2014, comparsa anche personalmente, ha Persona_1
dichiarato di proporre querela di falso avverso i seguenti documenti:
a) “scrittura privata del 19.10.2007”;
b) “dichiarazione privata del 19.04.2008”;
c) “dichiarazione privata del 21.08.2008”;
d) “dichiarazione privata del 10.09.2008”;
e) “dichiarazione privata del 13.01.2009”;
f) “contratto preliminare del 23.06.2007”;
g) “dichiarazioni di ricezione delle somme di euro 150.000,00 come formulata in epigrafe alla scrittura privata del 23.06.2007”M
h) dichiarazione privata del 16 dicembre 2011;
i) vendita per scrittura privata priva di data con la quale la querelante venderebbe al sig.
[...]
la quota ideale pari a un mezzo del fabbricato sito in abitato di TT OR (FG) al Parte_1
l.go Croce civici 5-6-7-8 e 9 posto al piano terra e primo piano;
confinante on il detto Largo, con proprietà della , salvi se altri;
Pt_2
l) dichiarazione privata priva di data con la quale la querelante dichiarerebbe di aver ricevuto la residua somma di euro 10.000,00 in denaro contante, a titolo di saldo sul corrispettivo pattuito con relativa quietanza liberatoria”.
Alla stessa udienza, la parte attrice, interpellata sul punto, ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti appena richiamati;
è stata autorizzata la presentazione della querela;
la parte attrice è stata onerata dell'integrazione del contraddittorio con il pubblico ministero.
7. Il processo è stato dichiarato interrotto in seguito alla dichiarazione, da parte del procuratore costituito, della morte della convenuta . Persona_1
8. Il processo è stato riassunto su impulso della parte attrice. Si è costituita in giudizio l'unica erede testamentaria della convenuta, . Controparte_1
9. È stata disposta una CTU grafologica ed è stata espletata la prova orale ammessa.
10. La causa è stata più volte trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo istruttorio per acquisire documentazione sulla conformità urbanistica-edilizia e sulla destinazione urbanistica degli immobili oggetto di domanda. pagina 4 di 13 11. La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/9/2025 con rinuncia delle parti ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
12. Tutto ciò premesso, rileva innanzitutto il Collegio che la causa è stata rimessa in decisione integralmente, senza alcuna distinzione tra il thema decidendum relativo alla querela di falso e quello relativo alla domanda principale della odierna parte attrice.
13. Ritiene il Tribunale che possa procedersi alla decisione contestuale di entrambe le domande.
14. Va infatti ricordato che <la norma dell'art. 225 c.p.c., dopo avere detto nel primo comma, che la decisione sulla querela è sempre di competenza del collegio e ciò anche quando la causa di merito in cui la querela si inserisca in via incidentale sia di competenza del tribunale in composizione monocratica, detta nel secondo comma le regole del modus procedendi e prevede un'alternativa espressa, che, però, in via speculare, rivela quella contraria costituente in realtà la regola.
L'alternativa espressa è quella per cui il giudice istruttore della causa di merito a decisione monocratica o collegiale ha il potere, una volta proposta la querela e proceduto, dopo l'interpello
(positivo) e la valutazione di rilevanza (art. 222 c.p.c.), alla sua istruzione (salvo che opini ch'essa sia inammissibile e, dunque, che non sia necessario istruirla), di rimettere le parti al collegio per la decisione solo su di essa. La lettura della previsione espressa rivela per implicazione necessaria l'altra alternativa, che è rappresentata dalla scelta che la decisione sulla querela avvenga unitariamente rispetto al merito e che, dunque, l'istruttore rimetta al Collegio, eventualmente anche istruendo (se vi sono istanze istruttorie anche sulla causa di merito) l'una e l'altra, sia la causa di merito sia quella sulla querela. Questa seconda, anzi, parrebbe l'ipotesi normale, dato che l'altra è regolata con un "può rimettere", che sottende una mera eventualità di modus procedendi rispetto a quello normale della rimessione in decisione dell'intera causa. Modo che è quello operante in generale anche quando sorgono questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito che il giudice istruttore reputi idonee a definire il giudizio ovvero che reputi opportuno decidere immediatamente, anche se non sono idonee a definire il giudizio: regola che è espressa, com'è noto, nell'art. 189, secondo comma, c.p.c.>> (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15601 del 24/07/2015 (Rv. 636721 - 01)). Può dunque procedersi all'esame contestuale delle due domande.
15. Ciò posto, va ulteriormente rilevato che la parte attrice ha eccepito la nullità del procedimento per querela di falso in ragione della mancata trasmissione degli atti al P.M. al momento della proposizione della querela. In base alla prospettazione della parte attrice, infatti, gli atti sarebbero stati trasmessi al
P.M. solo in data 17 febbraio 2023, quando ormai l'attività istruttoria era già stata svolta.
pagina 5 di 13 16. L'eccezione è inammissibile. Va infatti ricordato il principio di diritto, affermato in materia di integrazione del contraddittorio tardiva nei confronti del litisconsorte necessario ma trasponibile per identità di ratio all'ipotesi di trasmissione degli atti al P.M. dopo l'istruttoria, in base al quale le prove acquisite e le attività processuali compiute prima della integrazione del contraddittorio, sono affette da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17761 del 27/06/2024 (Rv. 671713 - 01)). Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la parte odierna attrice sia priva di legittimazione a porre la questione della tardiva trasmissione degli atti al P.M..
Neppure l'Ufficio di Procura è intervenuto in giudizio eccependo la nullità degli atti processuali compiuti. L'eccezione è pertanto inammissibile e va disattesa.
17. La parte attrice ha inoltre eccepito l'inammissibilità della querela di falso sotto due ulteriori profili ed in particolare: (a) per la mancata indicazione dei relativi elementi di prova;
(b) per la mancata redazione del “processo verbale” in presenza del PM e delle parti con la descrizione dello stato in cui si trovava il documento, la sottoscrizione del Giudice, del cancelliere e del PM sull'originale del documento.
18. Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento e vanno disattese. Quanto alla prima delle due questioni poste, va evidenziato che la parte odierna convenuta ha indicato nella querela di falso gli elementi di prova della ritenuta falsità dei documenti, invocando anche la prova presuntiva (sulla cui ammissibilità v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3833 del 22/04/1994 (Rv. 486334 - 01) e successive conformi). Quanto alla lamentata mancata redazione del processo verbale di deposito del documento nelle mani del cancelliere, va ricordato che < documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003 (Rv. 569191 - 01)). Ne consegue che non può predicarsi alcuna nullità processuale e che la querela di falso va esaminata nel merito.
19. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la querela di falso sia solo in parte fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono.
pagina 6 di 13 20. Va in primo luogo richiamato il principio di diritto per il quale < querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto "absque pactis">> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3155 del 18/02/2004 (Rv.
570241 - 01)). Più in generale, nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante.
21. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie va osservato che la querela di falso è priva di fondamento in relazione ai seguenti documenti, in merito ai quali (i) la parte convenuta non ha offerto alcuna prova, neppure presuntiva, della falsità del documento o dell'abusivo riempimento del foglio in bianco;
(ii) la consulente tecnica nominata ha accertato la genuinità delle sottoscrizioni della convenuta (a) “scrittura privata del 19.10.2007”; Persona_1
(b) “dichiarazione privata del 19.04.2008”; (c) “dichiarazione privata del 21.08.2008”; (d)
“dichiarazione privata del 10.09.2008”; (e) “dichiarazione privata del 13.01.2009”; (f) “contratto preliminare del 23.06.2007”; (g) “dichiarazioni di ricezione delle somme di euro 150.000,00 come formulata in epigrafe alla scrittura privata del 23.06.2007”; (i) “vendita per scrittura privata priva di data con la quale la querelante venderebbe al sig. la quota ideale pari a un mezzo Parte_1
del fabbricato sito in abitato di TT OR (FG) al l.go Croce civici 5-6-7-8 e 9 posto al piano terra e primo piano;
confinante on il detto Largo, con proprietà della , salvi se altri”. Pt_2
22. Ritiene il Tribunale che neppure assuma rilievo la prospettazione della querelante, che ha inteso far discendere la falsità dei documenti, in via presuntiva, dall'avvenuto rilascio in favore di
[...]
di una procura ad amministrare e vendere alcuni dei terreni oggetto dei preliminari. In base Parte_1
alla tesi della parte odierna convenuta, ove fossero stati effettivamente sottoscritti dei preliminari, non vi sarebbe stato bisogno per il promissario acquirente di farsi rilasciare la procura;
inoltre, si sarebbe fatta menzione dei preliminari nella procura medesima. Osserva il Collegio che la circostanza è priva dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Sotto un primo profilo, va infatti evidenziato che non risultano altri concordanti elementi indiziari acquisiti agli atti di causa. Sotto un secondo profilo, va rilevato che la circostanza dell'avvenuto rilascio di una procura ad amministrare e vendere parte dei terreni promessi in vendita è del tutto priva di univocità, essendo ipotizzabile, come osservato dalla parte attrice, che il rilascio della procura fosse funzionale esclusivamente a conferire al promissario acquirente tutte le facoltà e gli oneri di amministrazione dei terreni e di liberazione degli stessi da terzi occupanti sine titulo, incombenze che le proprietarie non erano in condizione di sostenere in ragione della loro età avanzata.
pagina 7 di 13 23. La querela di falso è invece fondata quanto (i) alla sottoscrizione, da parte di Persona_1
, della “dichiarazione privata del 16 dicembre 2011” con cui si riferisce di “aver ricevuto
[...]
l'intero corrispettivo pattuito” in relazione ai “terreni promessi in vendita a nato a [...]
Volturara Appula il 21/08/1938 in agro di Pietramontecorvino alla C. da San Paolo di circa ha
17.00.00” e si “rilascia ogni più ampia liberatoria quietanza, dichiarando di non aver più nulla a pretendere dall'acquirente ”; (ii) alla dichiarazione privata, priva di data, con cui si Parte_1 riferisce “di aver ricevuto la residua somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in denaro contante, a titolo di saldo sul corrispettivo pattuito” in relazione alla “scrittura privata intercorsa con il sig. avente ad oggetto i diritti di ½ (un mezzo) sul fabbricato in abitato di Cotta Parte_1
OR al Largo Croce, civici 5-6-7-8 e 9” (doc. 4 all. relazione CTU).
24. La CTU nominata ha infatti accertato che le sottoscrizioni ivi apposte non appartengono alla convenuta Ritiene il Collegio che debba essere prestata adesione al Persona_1
parere grafologico del consulente tecnico d'ufficio, che ha operato in contraddittorio e ha adeguatamente esposto il percorso logico-argomentativo e i principi e metodi scientifici seguiti;
la consulente nominata ha inoltre analiticamente contraddetto i rilievi critici del CTP di parte attrice ponendo in luce il diverso livello evolutivo, la diversa tenuta del rigo, la diversa pendenza delle firme e le diversità che caratterizzano le singole lettere, con riferimento alla comparazione con sottoscrizioni sicuramente riconducibili alla convenuta. Entro tali limiti, dunque, la querela di falso va accolta.
25. Passando all'esame della domanda principale della parte attrice, ritiene il Collegio che sia fondata e debba essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato dalle parti il 19/10/2007.
26. Con il contratto preliminare in questione, si è impegnata a trasferire la proprietà Controparte_2
del fabbricato sito in abitato di TT OR alla via Largo La Croce costituito da un terraneo che riceve l'ingresso al civico 10 e da due vani in primo piano concamerati e sovrastanti il detto terraneo che ricevono l'ingresso dal portoncino segnato con il civico 9, dalla scalinata e dalla porta di ingresso a destra salendo” a quella data riportato in catasto del Comune di TT OR al foglio 20: p.lla 417, sub 5, Largo Croce n. 10 P1, categoria A/3, classe 3, vani 2, rendita 134,28; p.lla
417 sub 6 Largo Croce n. 11 P.T. categoria A/6 classe 7 vani 1, rendita € 67,14. I dati identificativi catastali del fabbricato sono in seguito mutati ed attualmente risultano essere i seguenti: foglio 20: -
p.lla 417 sub. 9, Piazza della Libertà n. 10, categoria A/3, classe 2, vani 3,5 rendita € 198,84 (ex sub 5 soppresso); -p.lla 417 sub 10, bene comune non censibile, Piazza della Libertà n. 9, piano T-1, vano pagina 8 di 13 scala comune al sub 9 e al sub 9, p.lla 417 sub 11, bene comune non censibile, Piazza della Libertà, PT corte comune ai sub 7, 8 e 9 (ex sub 6 soppresso).
27. Il prezzo di Euro 50.000,00 risulta corrisposto, per Euro 10.000,00 al momento della conclusione del contratto, come da quietanza ivi contenuta;
per ulteriori Euro 40.000,00, con versamenti di Euro
10.000,00 in data 21/4/2008, 21/8/2008, 10/9/2008, 13/1/2009 (v. quietanze, doc.
3-6 di parte attrice).
28. L'inadempimento della parte convenuta non risulta giustificato. Neppure risultano ostacoli giuridici alla pronuncia della sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dei beni. Va infatti ricordato che la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della l. n. 47 del 1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente all'1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare. Ne consegue che, in queste ipotesi, rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c.. Pertanto, la domanda, a fronte della produzione da parte attrice dell'atto di notorietà relativo alla edificazione del fabbricato in epoca anteriore al 1/9/1967, deve essere accolta.
29. La domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento della proprietà dei terreni oggetto del contratto preliminare stipulato dalle parti il 23/6/2007 è invece infondata.
30. Va infatti osservato che la parte convenuta ha eccepito la nullità del contratto in quanto non contenente la sottoscrizione dell'odierno attore, promissario acquirente.
31. Ritiene il Collegio che debba essere data continuità sul punto al principio di diritto in base al quale
< giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali>> (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1525 del 22/01/2018 (Rv. 647076 - 01)).
32. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie, va ritenuto che la produzione in giudizio della scrittura privata mancante della sottoscrizione dell'attore
[...]
non abbia consentito il perfezionamento ex nunc del contratto con , che era Parte_1 Controparte_2 già deceduta al momento dell'instaurazione della lite.
pagina 9 di 13 33. Va ulteriormente osservato che la parte attrice non ha neppure domandato, eventualmente in via subordinata, il trasferimento della sola quota di contitolarità della convenuta Persona_1
. In ogni caso, la pronuncia del trasferimento limitatamente alla quota non sarebbe consentita
[...]
dovendosi ricordare che, < dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare poiché l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ai sensi dell'art. 2932, comma 1, c.c., solo "qualora sia possibile">> (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21938 del 10/09/2018 (Rv. 650079 - 01)).
34. Ne consegue che la domanda è priva di fondamento e dev'essere respinta.
35. È infondata anche la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto con cui
[...]
ha venuto all'odierno attore la quota di proprietà pari a ½ del fabbricato sito in abitato di CP_2
TT OR (FG) al Largo Croce, civici nn. 5,6,7,8 e 9 sito al piano terra e al primo piano, in catasto in ditta a e per ½ ciascuno, al foglio 20: -p.lla 417 sub 1, Controparte_2 Persona_1
Largo Croce 9, p.1 categ. a/3, cl. 3, vani 2,5, rendita € 167,85; -p.lla 417 sub 2, Largo Croce 8 p.t., categ. a/6, cl. 7, vani 1, rendita € 67,14; - p.lla 417 sub. 3, Largo Croce nn. 6 e 7 P.T. -1 categ. A/3 cl 3 vani 5,5 rendita € 369,27; - p.lla 417 sub 4, Largo Croce n. 5, p.t. categ. C/1, cl. 3 di mq. 37 rendita €
456,70.
36. Al riguardo va ricordato che < con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. - che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare -, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 23/01/2013 (Rv.
624673 - 01)).
pagina 10 di 13 37. Nel caso di specie, il contratto depositato dalla parte attrice non può essere qualificato come preliminare di compravendita in quanto (a) le parti, nell'intestazione del contratto, lo qualificano espressamente come “vendita per scrittura privata”; (b) nel contratto si stabilisce espressamente che vende a , che accetta l'acquisto”, la quota del bene Persona_1 Parte_1 immobile;
(c) nel contratto non v'è alcuna menzione all'obbligo di concludere il definitivo ed infatti si fa riferimento al solo diritto potestativo dell'acquirente di ottenere la “conversione” in atto pubblico ai fini della trascrizione.
38. Ne consegue che, trattandosi di contratto di vendita e non potendo il contratto essere qualificato come preliminare, la domanda ex art. 2932 c.c. non può essere accolta. Va in ogni caso osservato che, alla luce dell'esito complessivo del giudizio ed in particolare del rigetto della querela di falso proposta avverso il contratto, non può escludersi la trascrivibilità della vendita in conseguenza dell'avvenuto accertamento con effetti erga omnes dell'autenticità della sottoscrizione della convenuta.
39. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste in capo ad entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della querela di falso incidentale proposta da parte convenuta,
o dichiara la falsità della sottoscrizione, attribuita a Persona_1 apposta sulla “dichiarazione privata del 16 dicembre 2011” con cui si riferisce di “aver ricevuto l'intero corrispettivo pattuito” in relazione ai “terreni promessi in vendita a nato a Volturara Appula il [...] in [...]_1
Pietramontecorvino alla C. da San Paolo di circa ha 17.00.00” e si “rilascia ogni più ampia liberatoria quietanza, dichiarando di non aver più nulla a pretendere dall'acquirente ”; Parte_1
o dichiara la falsità della sottoscrizione, attribuita a Persona_1 apposta sulla dichiarazione privata, priva di data, con cui si dichiara “di aver ricevuto la residua somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in denaro contante, a titolo di saldo sul corrispettivo pattuito” in relazione alla “scrittura privata intercorsa con il sig. avente ad oggetto i diritti di ½ (un mezzo) sul fabbricato in Parte_1
abitato di Cotta OR al Largo Croce, civici 5-6-7-8 e 9” (doc. 4 all. relazione pagina 11 di 13 CTU);
o ordina la cancellazione delle sottoscrizioni suindicate;
- respinge la querela di falso proposta avverso i seguenti documenti ordinando che sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo:
o “scrittura privata del 19.10.2007”,
o “dichiarazione privata del 19.04.2008”;
o “dichiarazione privata del 21.08.2008”;
o “dichiarazione privata del 10.09.2008”;
o “dichiarazione privata del 13.01.2009”;
o “contratto preliminare del 23.06.2007”;
o “dichiarazioni di ricezione delle somme di euro 150.000,00 come formulata in epigrafe alla scrittura privata del 23.06.2007”;
o “vendita per scrittura privata priva di data con la quale la querelante venderebbe al sig.
la quota ideale pari a un mezzo del fabbricato sito in abitato di TT Parte_1
OR (FG) al l.go Croce civici 5-6-7-8 e 9 posto al piano terra e primo piano;
confinante on il detto Largo, con proprietà della Chiesa, salvi se altri”.
- dispone che l'esecuzione delle prescrizioni che precedono avvenga subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art 227 c.p.c.;
- in parziale accoglimento della domanda principale della parte attrice, trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., da a la proprietà del fabbricato sito Controparte_1 Parte_1
in abitato di TT OR attualmente così descritto in catasto, foglio 20: -p.lla 417 sub.
9, Piazza della Libertà n. 10, categoria A/3, classe 2, vani 3,5 rendita € 198,84 (ex sub 5 soppresso); -p.lla 417 sub 10, bene comune non censibile, Piazza della Libertà n. 9, piano T-1, vano scala comune al sub 9 e al sub 9, p.lla 417 sub 11, bene comune non censibile, Piazza della Libertà, PT corte comune ai sub 7, 8 e 9 (ex sub 6 soppresso);
- respinge ogni altra domanda della parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido;
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introdotta con atto di pagina 12 di 13 citazione del 7/8/2013, eseguita presso l'ufficio provinciale di Foggia, servizio di pubblicità immobiliare di Lucera, il 10/9/2013 al n. 7207 del registro generale ed al n. 5853 del registro particolare, con riferimento agli immobili indicati nella nota di trascrizione nella Sez. B come unità negoziale n. 1, immobili da 4 a 17; unità negoziale 2, tutti gli immobili.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 12/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Enrico Legnini dott. Caterina Lazzara
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Caterina Lazzara Presidente dott. Maria Michela Amalia Valente Giudice dott. Enrico Legnini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80000914/2013 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
15, codice fiscale , rappresentato e difeso per mandato a margine dell'atto di CodiceFiscale_1 citazione, dall'avv. Pasquale Caso, unitamente al quale ha eletto domicilio in Lucera in via Luigi
Zuppetta n. 46;
ATTORE/I contro nata a [...] il [...], residente a [...] codice fiscale Controparte_1
costituitasi in giudizio quale erede universale della sig.ra CodiceFiscale_2 [...]
rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione, Persona_1 dall'avv. Giuseppe Agnusdei ed elettivamente domiciliata con quest'ultimo in Lucera, via Napoli n.
6D;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, in riferimento alla domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 30 luglio 2013: In via principale .- accogliere la domanda così come formulata nell'atto introduttivo del giudizio;
In via subordinata .- ove all'esito della istruttoria (prova testi e ctu grafologica) si dovesse ritenere che è ancora parzialmente dovuto il prezzo delle compravendite (€
37.500,00= in riferimento al preliminare del 23 giugno 2007 ed € 10.000,00=, in riferimento al preliminare del 4 luglio 2006), il trasferimento venga subordinato al pagamento della parte di prezzo ancora dovuta entro il termine fissato in sentenza (v. Cass. sez. II 13 settembre 2018 n. 21548; Cass. sez. II 31 luglio 2018 n. 20226)”.
Nell'interesse della parte convenuta: “
1. In via preliminare, dichiarare che né la comparente, né la sorella hanno mai stipulato alcuno dei contratti di vendita indicati in premessa e Controparte_2
conseguentemente che non hanno percepito le somme indicate nei vari atti di cui si impugna, disconosce e contesta formalmente il contenuto perché palesemente falso.
2. Nel merito si chiede, previa dichiarazione di nullità delle scritture prive di firma, all'illmo Tribunale di rigettare la domanda poiché inammissibile, infondata e comunque non provata, con espressa richiesta di condanna ex art. 96 cpc per lite palesemente temeraria. Il tutto col favore delle spese di causa da distrarsi in favore degli avv.ti Gioacchino Pellegrini e Pasquale Forte procuratori antistatari. 3.
Ordinare la cancellazione della domanda giudiziale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
anche quale erede di , proponendo, ai sensi dell'art. 2932 Persona_1 Controparte_2
c.c., azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita previsto dai seguenti contratti:
a) contratto preliminare del 19/10/2007 con cui aveva promesso di vendere a Controparte_2
la piena ed esclusiva proprietà del fabbricato sito in abitato di TT OR Parte_1
alla via Largo La Croce costituito da un terraneo che riceve l'ingresso al civico 10 e da due vani in primo piano concamerati e sovrastanti il detto terraneo che ricevono l'ingresso dal portoncino segnato con il civico 9, dalla scalinata e dalla porta di ingresso a destra salendo” a quella data riportato in catasto del Comune di TT OR al foglio 20: p.lla 417, sub 5, Largo Croce n. 10 P1, categoria A/3, classe 3, vani 2, rendita 134,28; p.lla 417 sub 6 Largo Croce n. 11 P.T. categoria A/6 classe 7 vani 1, rendita € 67,14;
pagina 2 di 13 b) contratto preliminare del 23/6/2007 con cui e Controparte_2 Persona_1
nata a [...] il [...], promisero di vendere a – il quale Parte_1 accettò di acquistare per se o per persona da nominare alla stipula dell'atto pubblico - “la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in agro di PietraOR alla C.da San Paolo della superficie complessiva di ettari sedici, are quarantanove e centiare sessantacinque (Ha 16.49.65) in catasto al foglio 33, p.lla 14 di Ha 2.74.57, p.lla 5 di are 95.78; p.lla 48 di are 34.85; p.lla 50 di are 88.60; p.lla
7 di are 1.34.27; p.lla 17 di Ha 4.41.18; p.lla 18 di are 51.12; p.lla 19 di are 18.36; p.lla 21 di Ha
1.29.09; p.lla 49 di Ha 1.19.73; p.lla 51 di Ha 2.62.10”;
c) contratto preliminare del 4/7/2006 con cui aveva promesso di vendere a Persona_1
la quota di proprietà pari a ½ del fabbricato sito in abitato di TT OR Parte_1
(FG) al Largo Croce, civici nn. 5,6,7,8 e 9 sito al piano terra e al primo piano, in catasto in ditta a e per ½ ciascuno, al foglio 20: -p.lla 417 sub 1, Largo Croce 9, p.1 Controparte_2 Persona_1 categ. a/3, cl. 3, vani 2,5, rendita € 167,85; -p.lla 417 sub 2, Largo Croce 8 p.t., categ. a/6, cl. 7, vani 1, rendita € 67,14; - p.lla 417 sub. 3, Largo Croce nn. 6 e 7 P.T. -1 categ. A/3 cl 3 vani 5,5 rendita €
369,27; - p.lla 417 sub 4, Largo Croce n. 5, p.t. categ. C/1, cl. 3 di mq. 37 rendita € 456,70.
2. A sostegno della domanda, l'odierna parte attrice ha dedotto: - di aver pagato il prezzo di acquisto degli immobili, come da quietanze rilasciate dalla parte promittente venditrice;
-che Controparte_2
sarebbe deceduta lasciando quale unica erede - che quest'ultima si Persona_1
sarebbe ingiustificatamente rifiutata di concludere il contratto definitivo.
3. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Persona_1
Ha affermato che avrebbe tratto in inganno le sorelle e Parte_1 Controparte_2 [...]
ottenendo il rilascio di procura da parte di queste ultime per amministrare il loro Persona_1
patrimonio immobiliare oltre che il rilascio di fogli firmati in bianco che avrebbe abusivamente riempito confezionando i contratti preliminari e le quietanze menzionati in citazione. Ha eccepito inoltre la nullità per difetto della necessaria forma scritta dei contratti non sottoscritti dal promissario acquirente. Ha affermato in ogni caso la falsità dei contratti e ha disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte.
4. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, l'attore ha chiesto la verificazione delle scritture private depositate.
5. Con ordinanza del 8/10/2014, il Giudice istruttore ha rilevato la necessità di proporre querela di falso per porre la questione dell'abusivo riempimento del foglio in bianco.
pagina 3 di 13 6. All'udienza del 15/10/2014, comparsa anche personalmente, ha Persona_1
dichiarato di proporre querela di falso avverso i seguenti documenti:
a) “scrittura privata del 19.10.2007”;
b) “dichiarazione privata del 19.04.2008”;
c) “dichiarazione privata del 21.08.2008”;
d) “dichiarazione privata del 10.09.2008”;
e) “dichiarazione privata del 13.01.2009”;
f) “contratto preliminare del 23.06.2007”;
g) “dichiarazioni di ricezione delle somme di euro 150.000,00 come formulata in epigrafe alla scrittura privata del 23.06.2007”M
h) dichiarazione privata del 16 dicembre 2011;
i) vendita per scrittura privata priva di data con la quale la querelante venderebbe al sig.
[...]
la quota ideale pari a un mezzo del fabbricato sito in abitato di TT OR (FG) al Parte_1
l.go Croce civici 5-6-7-8 e 9 posto al piano terra e primo piano;
confinante on il detto Largo, con proprietà della , salvi se altri;
Pt_2
l) dichiarazione privata priva di data con la quale la querelante dichiarerebbe di aver ricevuto la residua somma di euro 10.000,00 in denaro contante, a titolo di saldo sul corrispettivo pattuito con relativa quietanza liberatoria”.
Alla stessa udienza, la parte attrice, interpellata sul punto, ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti appena richiamati;
è stata autorizzata la presentazione della querela;
la parte attrice è stata onerata dell'integrazione del contraddittorio con il pubblico ministero.
7. Il processo è stato dichiarato interrotto in seguito alla dichiarazione, da parte del procuratore costituito, della morte della convenuta . Persona_1
8. Il processo è stato riassunto su impulso della parte attrice. Si è costituita in giudizio l'unica erede testamentaria della convenuta, . Controparte_1
9. È stata disposta una CTU grafologica ed è stata espletata la prova orale ammessa.
10. La causa è stata più volte trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo istruttorio per acquisire documentazione sulla conformità urbanistica-edilizia e sulla destinazione urbanistica degli immobili oggetto di domanda. pagina 4 di 13 11. La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/9/2025 con rinuncia delle parti ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
12. Tutto ciò premesso, rileva innanzitutto il Collegio che la causa è stata rimessa in decisione integralmente, senza alcuna distinzione tra il thema decidendum relativo alla querela di falso e quello relativo alla domanda principale della odierna parte attrice.
13. Ritiene il Tribunale che possa procedersi alla decisione contestuale di entrambe le domande.
14. Va infatti ricordato che <la norma dell'art. 225 c.p.c., dopo avere detto nel primo comma, che la decisione sulla querela è sempre di competenza del collegio e ciò anche quando la causa di merito in cui la querela si inserisca in via incidentale sia di competenza del tribunale in composizione monocratica, detta nel secondo comma le regole del modus procedendi e prevede un'alternativa espressa, che, però, in via speculare, rivela quella contraria costituente in realtà la regola.
L'alternativa espressa è quella per cui il giudice istruttore della causa di merito a decisione monocratica o collegiale ha il potere, una volta proposta la querela e proceduto, dopo l'interpello
(positivo) e la valutazione di rilevanza (art. 222 c.p.c.), alla sua istruzione (salvo che opini ch'essa sia inammissibile e, dunque, che non sia necessario istruirla), di rimettere le parti al collegio per la decisione solo su di essa. La lettura della previsione espressa rivela per implicazione necessaria l'altra alternativa, che è rappresentata dalla scelta che la decisione sulla querela avvenga unitariamente rispetto al merito e che, dunque, l'istruttore rimetta al Collegio, eventualmente anche istruendo (se vi sono istanze istruttorie anche sulla causa di merito) l'una e l'altra, sia la causa di merito sia quella sulla querela. Questa seconda, anzi, parrebbe l'ipotesi normale, dato che l'altra è regolata con un "può rimettere", che sottende una mera eventualità di modus procedendi rispetto a quello normale della rimessione in decisione dell'intera causa. Modo che è quello operante in generale anche quando sorgono questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito che il giudice istruttore reputi idonee a definire il giudizio ovvero che reputi opportuno decidere immediatamente, anche se non sono idonee a definire il giudizio: regola che è espressa, com'è noto, nell'art. 189, secondo comma, c.p.c.>> (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15601 del 24/07/2015 (Rv. 636721 - 01)). Può dunque procedersi all'esame contestuale delle due domande.
15. Ciò posto, va ulteriormente rilevato che la parte attrice ha eccepito la nullità del procedimento per querela di falso in ragione della mancata trasmissione degli atti al P.M. al momento della proposizione della querela. In base alla prospettazione della parte attrice, infatti, gli atti sarebbero stati trasmessi al
P.M. solo in data 17 febbraio 2023, quando ormai l'attività istruttoria era già stata svolta.
pagina 5 di 13 16. L'eccezione è inammissibile. Va infatti ricordato il principio di diritto, affermato in materia di integrazione del contraddittorio tardiva nei confronti del litisconsorte necessario ma trasponibile per identità di ratio all'ipotesi di trasmissione degli atti al P.M. dopo l'istruttoria, in base al quale le prove acquisite e le attività processuali compiute prima della integrazione del contraddittorio, sono affette da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17761 del 27/06/2024 (Rv. 671713 - 01)). Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la parte odierna attrice sia priva di legittimazione a porre la questione della tardiva trasmissione degli atti al P.M..
Neppure l'Ufficio di Procura è intervenuto in giudizio eccependo la nullità degli atti processuali compiuti. L'eccezione è pertanto inammissibile e va disattesa.
17. La parte attrice ha inoltre eccepito l'inammissibilità della querela di falso sotto due ulteriori profili ed in particolare: (a) per la mancata indicazione dei relativi elementi di prova;
(b) per la mancata redazione del “processo verbale” in presenza del PM e delle parti con la descrizione dello stato in cui si trovava il documento, la sottoscrizione del Giudice, del cancelliere e del PM sull'originale del documento.
18. Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento e vanno disattese. Quanto alla prima delle due questioni poste, va evidenziato che la parte odierna convenuta ha indicato nella querela di falso gli elementi di prova della ritenuta falsità dei documenti, invocando anche la prova presuntiva (sulla cui ammissibilità v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3833 del 22/04/1994 (Rv. 486334 - 01) e successive conformi). Quanto alla lamentata mancata redazione del processo verbale di deposito del documento nelle mani del cancelliere, va ricordato che < documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003 (Rv. 569191 - 01)). Ne consegue che non può predicarsi alcuna nullità processuale e che la querela di falso va esaminata nel merito.
19. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la querela di falso sia solo in parte fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono.
pagina 6 di 13 20. Va in primo luogo richiamato il principio di diritto per il quale < querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto "absque pactis">> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3155 del 18/02/2004 (Rv.
570241 - 01)). Più in generale, nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante.
21. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie va osservato che la querela di falso è priva di fondamento in relazione ai seguenti documenti, in merito ai quali (i) la parte convenuta non ha offerto alcuna prova, neppure presuntiva, della falsità del documento o dell'abusivo riempimento del foglio in bianco;
(ii) la consulente tecnica nominata ha accertato la genuinità delle sottoscrizioni della convenuta (a) “scrittura privata del 19.10.2007”; Persona_1
(b) “dichiarazione privata del 19.04.2008”; (c) “dichiarazione privata del 21.08.2008”; (d)
“dichiarazione privata del 10.09.2008”; (e) “dichiarazione privata del 13.01.2009”; (f) “contratto preliminare del 23.06.2007”; (g) “dichiarazioni di ricezione delle somme di euro 150.000,00 come formulata in epigrafe alla scrittura privata del 23.06.2007”; (i) “vendita per scrittura privata priva di data con la quale la querelante venderebbe al sig. la quota ideale pari a un mezzo Parte_1
del fabbricato sito in abitato di TT OR (FG) al l.go Croce civici 5-6-7-8 e 9 posto al piano terra e primo piano;
confinante on il detto Largo, con proprietà della , salvi se altri”. Pt_2
22. Ritiene il Tribunale che neppure assuma rilievo la prospettazione della querelante, che ha inteso far discendere la falsità dei documenti, in via presuntiva, dall'avvenuto rilascio in favore di
[...]
di una procura ad amministrare e vendere alcuni dei terreni oggetto dei preliminari. In base Parte_1
alla tesi della parte odierna convenuta, ove fossero stati effettivamente sottoscritti dei preliminari, non vi sarebbe stato bisogno per il promissario acquirente di farsi rilasciare la procura;
inoltre, si sarebbe fatta menzione dei preliminari nella procura medesima. Osserva il Collegio che la circostanza è priva dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Sotto un primo profilo, va infatti evidenziato che non risultano altri concordanti elementi indiziari acquisiti agli atti di causa. Sotto un secondo profilo, va rilevato che la circostanza dell'avvenuto rilascio di una procura ad amministrare e vendere parte dei terreni promessi in vendita è del tutto priva di univocità, essendo ipotizzabile, come osservato dalla parte attrice, che il rilascio della procura fosse funzionale esclusivamente a conferire al promissario acquirente tutte le facoltà e gli oneri di amministrazione dei terreni e di liberazione degli stessi da terzi occupanti sine titulo, incombenze che le proprietarie non erano in condizione di sostenere in ragione della loro età avanzata.
pagina 7 di 13 23. La querela di falso è invece fondata quanto (i) alla sottoscrizione, da parte di Persona_1
, della “dichiarazione privata del 16 dicembre 2011” con cui si riferisce di “aver ricevuto
[...]
l'intero corrispettivo pattuito” in relazione ai “terreni promessi in vendita a nato a [...]
Volturara Appula il 21/08/1938 in agro di Pietramontecorvino alla C. da San Paolo di circa ha
17.00.00” e si “rilascia ogni più ampia liberatoria quietanza, dichiarando di non aver più nulla a pretendere dall'acquirente ”; (ii) alla dichiarazione privata, priva di data, con cui si Parte_1 riferisce “di aver ricevuto la residua somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in denaro contante, a titolo di saldo sul corrispettivo pattuito” in relazione alla “scrittura privata intercorsa con il sig. avente ad oggetto i diritti di ½ (un mezzo) sul fabbricato in abitato di Cotta Parte_1
OR al Largo Croce, civici 5-6-7-8 e 9” (doc. 4 all. relazione CTU).
24. La CTU nominata ha infatti accertato che le sottoscrizioni ivi apposte non appartengono alla convenuta Ritiene il Collegio che debba essere prestata adesione al Persona_1
parere grafologico del consulente tecnico d'ufficio, che ha operato in contraddittorio e ha adeguatamente esposto il percorso logico-argomentativo e i principi e metodi scientifici seguiti;
la consulente nominata ha inoltre analiticamente contraddetto i rilievi critici del CTP di parte attrice ponendo in luce il diverso livello evolutivo, la diversa tenuta del rigo, la diversa pendenza delle firme e le diversità che caratterizzano le singole lettere, con riferimento alla comparazione con sottoscrizioni sicuramente riconducibili alla convenuta. Entro tali limiti, dunque, la querela di falso va accolta.
25. Passando all'esame della domanda principale della parte attrice, ritiene il Collegio che sia fondata e debba essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato dalle parti il 19/10/2007.
26. Con il contratto preliminare in questione, si è impegnata a trasferire la proprietà Controparte_2
del fabbricato sito in abitato di TT OR alla via Largo La Croce costituito da un terraneo che riceve l'ingresso al civico 10 e da due vani in primo piano concamerati e sovrastanti il detto terraneo che ricevono l'ingresso dal portoncino segnato con il civico 9, dalla scalinata e dalla porta di ingresso a destra salendo” a quella data riportato in catasto del Comune di TT OR al foglio 20: p.lla 417, sub 5, Largo Croce n. 10 P1, categoria A/3, classe 3, vani 2, rendita 134,28; p.lla
417 sub 6 Largo Croce n. 11 P.T. categoria A/6 classe 7 vani 1, rendita € 67,14. I dati identificativi catastali del fabbricato sono in seguito mutati ed attualmente risultano essere i seguenti: foglio 20: -
p.lla 417 sub. 9, Piazza della Libertà n. 10, categoria A/3, classe 2, vani 3,5 rendita € 198,84 (ex sub 5 soppresso); -p.lla 417 sub 10, bene comune non censibile, Piazza della Libertà n. 9, piano T-1, vano pagina 8 di 13 scala comune al sub 9 e al sub 9, p.lla 417 sub 11, bene comune non censibile, Piazza della Libertà, PT corte comune ai sub 7, 8 e 9 (ex sub 6 soppresso).
27. Il prezzo di Euro 50.000,00 risulta corrisposto, per Euro 10.000,00 al momento della conclusione del contratto, come da quietanza ivi contenuta;
per ulteriori Euro 40.000,00, con versamenti di Euro
10.000,00 in data 21/4/2008, 21/8/2008, 10/9/2008, 13/1/2009 (v. quietanze, doc.
3-6 di parte attrice).
28. L'inadempimento della parte convenuta non risulta giustificato. Neppure risultano ostacoli giuridici alla pronuncia della sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dei beni. Va infatti ricordato che la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della l. n. 47 del 1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente all'1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare. Ne consegue che, in queste ipotesi, rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c.. Pertanto, la domanda, a fronte della produzione da parte attrice dell'atto di notorietà relativo alla edificazione del fabbricato in epoca anteriore al 1/9/1967, deve essere accolta.
29. La domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento della proprietà dei terreni oggetto del contratto preliminare stipulato dalle parti il 23/6/2007 è invece infondata.
30. Va infatti osservato che la parte convenuta ha eccepito la nullità del contratto in quanto non contenente la sottoscrizione dell'odierno attore, promissario acquirente.
31. Ritiene il Collegio che debba essere data continuità sul punto al principio di diritto in base al quale
< giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali>> (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1525 del 22/01/2018 (Rv. 647076 - 01)).
32. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie, va ritenuto che la produzione in giudizio della scrittura privata mancante della sottoscrizione dell'attore
[...]
non abbia consentito il perfezionamento ex nunc del contratto con , che era Parte_1 Controparte_2 già deceduta al momento dell'instaurazione della lite.
pagina 9 di 13 33. Va ulteriormente osservato che la parte attrice non ha neppure domandato, eventualmente in via subordinata, il trasferimento della sola quota di contitolarità della convenuta Persona_1
. In ogni caso, la pronuncia del trasferimento limitatamente alla quota non sarebbe consentita
[...]
dovendosi ricordare che, < dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare poiché l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ai sensi dell'art. 2932, comma 1, c.c., solo "qualora sia possibile">> (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21938 del 10/09/2018 (Rv. 650079 - 01)).
34. Ne consegue che la domanda è priva di fondamento e dev'essere respinta.
35. È infondata anche la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto con cui
[...]
ha venuto all'odierno attore la quota di proprietà pari a ½ del fabbricato sito in abitato di CP_2
TT OR (FG) al Largo Croce, civici nn. 5,6,7,8 e 9 sito al piano terra e al primo piano, in catasto in ditta a e per ½ ciascuno, al foglio 20: -p.lla 417 sub 1, Controparte_2 Persona_1
Largo Croce 9, p.1 categ. a/3, cl. 3, vani 2,5, rendita € 167,85; -p.lla 417 sub 2, Largo Croce 8 p.t., categ. a/6, cl. 7, vani 1, rendita € 67,14; - p.lla 417 sub. 3, Largo Croce nn. 6 e 7 P.T. -1 categ. A/3 cl 3 vani 5,5 rendita € 369,27; - p.lla 417 sub 4, Largo Croce n. 5, p.t. categ. C/1, cl. 3 di mq. 37 rendita €
456,70.
36. Al riguardo va ricordato che < con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. - che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare -, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 23/01/2013 (Rv.
624673 - 01)).
pagina 10 di 13 37. Nel caso di specie, il contratto depositato dalla parte attrice non può essere qualificato come preliminare di compravendita in quanto (a) le parti, nell'intestazione del contratto, lo qualificano espressamente come “vendita per scrittura privata”; (b) nel contratto si stabilisce espressamente che vende a , che accetta l'acquisto”, la quota del bene Persona_1 Parte_1 immobile;
(c) nel contratto non v'è alcuna menzione all'obbligo di concludere il definitivo ed infatti si fa riferimento al solo diritto potestativo dell'acquirente di ottenere la “conversione” in atto pubblico ai fini della trascrizione.
38. Ne consegue che, trattandosi di contratto di vendita e non potendo il contratto essere qualificato come preliminare, la domanda ex art. 2932 c.c. non può essere accolta. Va in ogni caso osservato che, alla luce dell'esito complessivo del giudizio ed in particolare del rigetto della querela di falso proposta avverso il contratto, non può escludersi la trascrivibilità della vendita in conseguenza dell'avvenuto accertamento con effetti erga omnes dell'autenticità della sottoscrizione della convenuta.
39. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste in capo ad entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della querela di falso incidentale proposta da parte convenuta,
o dichiara la falsità della sottoscrizione, attribuita a Persona_1 apposta sulla “dichiarazione privata del 16 dicembre 2011” con cui si riferisce di “aver ricevuto l'intero corrispettivo pattuito” in relazione ai “terreni promessi in vendita a nato a Volturara Appula il [...] in [...]_1
Pietramontecorvino alla C. da San Paolo di circa ha 17.00.00” e si “rilascia ogni più ampia liberatoria quietanza, dichiarando di non aver più nulla a pretendere dall'acquirente ”; Parte_1
o dichiara la falsità della sottoscrizione, attribuita a Persona_1 apposta sulla dichiarazione privata, priva di data, con cui si dichiara “di aver ricevuto la residua somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in denaro contante, a titolo di saldo sul corrispettivo pattuito” in relazione alla “scrittura privata intercorsa con il sig. avente ad oggetto i diritti di ½ (un mezzo) sul fabbricato in Parte_1
abitato di Cotta OR al Largo Croce, civici 5-6-7-8 e 9” (doc. 4 all. relazione pagina 11 di 13 CTU);
o ordina la cancellazione delle sottoscrizioni suindicate;
- respinge la querela di falso proposta avverso i seguenti documenti ordinando che sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo:
o “scrittura privata del 19.10.2007”,
o “dichiarazione privata del 19.04.2008”;
o “dichiarazione privata del 21.08.2008”;
o “dichiarazione privata del 10.09.2008”;
o “dichiarazione privata del 13.01.2009”;
o “contratto preliminare del 23.06.2007”;
o “dichiarazioni di ricezione delle somme di euro 150.000,00 come formulata in epigrafe alla scrittura privata del 23.06.2007”;
o “vendita per scrittura privata priva di data con la quale la querelante venderebbe al sig.
la quota ideale pari a un mezzo del fabbricato sito in abitato di TT Parte_1
OR (FG) al l.go Croce civici 5-6-7-8 e 9 posto al piano terra e primo piano;
confinante on il detto Largo, con proprietà della Chiesa, salvi se altri”.
- dispone che l'esecuzione delle prescrizioni che precedono avvenga subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art 227 c.p.c.;
- in parziale accoglimento della domanda principale della parte attrice, trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., da a la proprietà del fabbricato sito Controparte_1 Parte_1
in abitato di TT OR attualmente così descritto in catasto, foglio 20: -p.lla 417 sub.
9, Piazza della Libertà n. 10, categoria A/3, classe 2, vani 3,5 rendita € 198,84 (ex sub 5 soppresso); -p.lla 417 sub 10, bene comune non censibile, Piazza della Libertà n. 9, piano T-1, vano scala comune al sub 9 e al sub 9, p.lla 417 sub 11, bene comune non censibile, Piazza della Libertà, PT corte comune ai sub 7, 8 e 9 (ex sub 6 soppresso);
- respinge ogni altra domanda della parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido;
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introdotta con atto di pagina 12 di 13 citazione del 7/8/2013, eseguita presso l'ufficio provinciale di Foggia, servizio di pubblicità immobiliare di Lucera, il 10/9/2013 al n. 7207 del registro generale ed al n. 5853 del registro particolare, con riferimento agli immobili indicati nella nota di trascrizione nella Sez. B come unità negoziale n. 1, immobili da 4 a 17; unità negoziale 2, tutti gli immobili.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 12/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Enrico Legnini dott. Caterina Lazzara
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