Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15351 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. Luigi Della Monica, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Antonia Battista, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 18.3.2025, i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. In data19.3.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.7.2024, il sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio con la sign.ra del 10.2.2001 sono nati (9.7.2001) e Controparte_1 Per_1 Per_
(26.11.2003) – esponeva: che il giorno 17.05.2017 innanzi il Tribunale di Napoli è stata dichiarata la separazione dei coniugi ed omologata con decreto n.3803, trascritto sullo stato civile Per_ del comune di Napoli in data 12.09.2017; che i germani e sono Per_1 domiciliati presso l'abitazione di residenza del padre in Napoli alla Parte_1 Per_ Via Vincenzo Mosca 11, essendo stato disposto l'affidamento dei figli, ed Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione paterna, nonché il diritto della madre di tenere con sè i minori (…) i predetti figli sono Controparte_1 diventati economicamente autosufficienti ed hanno conseguito diplomi universitari, esercitando stabilmente e per oltre 8 otto ore al giorno l'attività di Per_1
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Per_ assistente\educatore di minori disabili presso un centro convenzionato ASL;
anch'egli divenuto maggiorenne, è brillante studente della facoltà di Ingegneria di Napoli, bilingue inglese\spagnolo, nonché arbitro federale del gioco del calcio, iscritto all'A.I.A. e fruitore anche di stages interamente spesati da questa federazione in Paesi Extra UE;
il ricorrente non si trova più nella condizione materiale di sostenere unilateralmente gli obblighi di assistenza familiare in favore dei figli e della ex coniuge separata SI.ra , la quale mantiene anteriormente alla separazione una Controparte_1 convivenza more uxorio con il SI. da cui è stata concepita la Parte_2 CC;
che da ultimo il ricorrente sostiene ingentissime spese per Persona_3 l'educazione ed il mantenimento dei gemelli e , nati in Napoli il Per_4 Per_5
08.07.2019 da una relazione di convivenza more uxorio avuta successivamente alla separazione occorsa il 17.05.2017 con la SI.ra (…) Parte_3
Ha chiesto: - dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
- accertare e dichiarare che la SI.ra ha intessuto una relazione sentimentale e more uxorio CP_1 con il SI. , da cui è stata generata la CC , per Parte_2 Persona_3 l'effetto, accertarsi e dichiararsi non dovuto alcun assegno divorzile in suo favore. Si è costituita la sign. la quale, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, CP_1 ha manifestato la sua disponibilità ad una soluzione concordata della lite. Alla prima udienza del 18.3.2025, le parti presenti hanno raggiunto i seguenti accordi:
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- nessun assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ed autonomi;
- nessun assegno divorzile a carico delle parti;
- le parti precisano che il sign. , nell'intento conciliativo, dichiara di Parte_1 impegnarsi al trasferimento - nei limiti delle quote legittime – di quota parte della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Napoli alla via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 29 – ultimo piano interno 17 in favore dei germani e Parte_4
Tale impegno al trasferimento avverrà entro 12 mesi dalla data Persona_6 odierna. Nel merito la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(celebrato con rito religioso) è provata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi sulla base del decreto di omologa del Tribunale di Napoli n. 3803/2017. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti che non sono contrari a norme imperative. Prende atto dell'impegno al trasferimento immobiliare da parte del ricorrente che rientra nell'autonomia negoziale delle parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il
10.2.2001 da e;
Parte_1 Controparte_1
b) Recepisce gli accordi raggiunti come riportati in parte motiva;
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c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 8, parte II s. A sez. G, registro atti di matrimonio anno
2001).
d) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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