Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/03/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3591 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
( ,Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ,
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ),Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), con il proc. dom. avv.to Mario Cusano, delega in attiC.F._5
-attori- contro
( con i proc. dom. avv.ti Controparte_1 C.F._6
Stefano Ricciardi e Paolo Ricciardi, delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori deducevano di essere proprietari (ad eccezione della che era Parte_1
usufruttuaria) di appartamenti siti alla via Santa Tecla di Maiori e posti nel corpo di fabbrica B del . Controparte_2
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terreno acquistato da nel 1967 con obbligo della prima di Controparte_1
realizzare, sulla striscia di suolo corrente a ovest dell'area venduta, una strada della larghezza minima di ml 6 da destinare a via di accesso al fabbricato, con costituzione a favore del medesimo di una servitù di passaggio pedonale e carrale nonché di attraversamento di sottosuolo aereo per i servizi di fogna, condotte, idriche, elettriche e servizi similari.
Esponevano che nel 2011 la convenuta aveva apposto una sbarra elettrica a poca distanza dal fabbricato B del citato e che, a seguito della proposizione CP_2
della azione di reintegrazione nel possesso della servitù, le era stato ordinato di autorizzare l'amministratore di Condominio a consegnare copia dei comandi a distanza ai ricorrenti e di astenersi dall'arrecare qualsiasi ulteriore turbativa o molestia.
Lamentavano che nel maggio 2016 la aveva occupato lo spazio antistante CP_1
al fabbricato B del edificando al suo interno opere durature quali la CP_2
delimitazione di posti auto con l'apposizione di elementi fissi e distanziatori e sostenevano che tali interventi avevano notevolmente ridotto l'area destinata all'esercizio della servitù carrale, in quanto non vi era più lo spazio sufficiente alla manovra delle autovetture.
Concludevano quindi a che la controparte fosse condannata alla eliminazione delle predette opere con rispristino dello status quo ante.
Costituitasi, la convenuta ribadiva che in capo agli attori non sussisteva alcun diritto a parcheggiare sulla strada in questione, godendo i predetti solo di una servitù di passaggio pedonale e carrale, come chiarito dallo stesso Tribunale di Salerno in sede di procedimento di reintegra nel possesso (questo Tribunale condivide la ricostruzione del giudice a quo che nega l'esistenza giuridica di un possesso ad immagine di una servitù di parcheggio, come dedotta dagli interventori, odierni reclamanti).
Negava poi che le opere seguite avessero negativamente inciso sull'esercizio della pagina 2 di 9 servitù di passaggio carrale rilevando che, al contrario, esse avevano avuto lo scopo di rendere più ordinato e fruibile lo spiazzo-strada, il cui accesso era rimasto immutato, consentendo agevolmente la manovra di inversione di marcia alle automobili che esercitavano il transito.
Richiamava, all'uopo, la descrizione degli interventi realizzati contenuta nella perizia di parte prodotta in atti e concludeva per il rigetto della domanda avversaria aggiungendo che, ai sensi dell'art. 1067 comma 2 c.c., le opere vietate al proprietario del fondo servente erano soltanto quelle che alteravano il contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù, come determinato dal titolo, non tutelando detta norma l'utilitas che il proprietario del fondo dominante riteneva di trarre dalla servitù.
Eccepiva, infine, che gli attori e non avevano dato prova Pt_5 Pt_2 Parte_1
del loro diritto di proprietà degli immobili facenti parte del fabbricato B del
. Controparte_2
Espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario ed omessa ogni ulteriore istruttoria, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.2.2025 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. nei termini di legge.
La domanda non può essere accolta.
Premesso che nell'ipotesi di confessoria servitutis, l'attore ha solo l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia, nella specie incontestata (vi è infatti coincidenza tra gli attori e i ricorrenti nell'azione di reintegrazione e spoglio proposta nel 2013), giova in primo luogo dare contezza degli esiti della consulenza espletata (cfr. relazione ing. del 6.4.2020). Persona_1
In ordine alla condizione dei luoghi si legge nella relazione che la strada oggetto di causa, individuata catastalmente da porzioni delle particelle n. 268, n. 602 e n. 676 del foglio di mappa catastale n. 7 del Comune di Maiori, tutte di proprietà della Sig.ra Controparte_1
, è ubicata a poche decine di metri dal Lungomare cittadino e dalla spiaggia, in una zona
[...]
pagina 3 di 9 prevalentemente residenziale nella quale sorgono diverse strutture turistico-ricettive e alcuni insediamenti alberghieri Tale strada, con un percorso in direzione Nord, pressoché perpendicolare al menzionato Lungomare di Maiori (Via Giovanni Amendola), consente di accedere al “ ” in via Santa Tecla n. 56. CP_2 Controparte_2
In corrispondenza della sbarra metallica automatizzata che regola l'accesso carrabile, il varco ha una larghezza netta di circa 2,9 m e consente il passaggio di una sola autovettura alla volta.
Accanto alla sbarra, lato Fabbricato B del , è stato lasciato Controparte_2
un passaggio pedonale libero largo circa 1,2 m.
Proseguendo verso Nord, sul lato dello stesso sono stati disposti quattro Controparte_4
pesanti dissuasori in calcestruzzo cementizio armato, collegati tra loro in sommità da una catena continua in acciaio, aventi funzione di evitare promiscuità tra il percorso carrabile e quello pedonale.
Dalla parte opposta, cioè lungo il margine Ovest della carreggiata, è stata realizzata una prima barriera a catena elettrificata costituita da due colonnine metalliche circolari fisse che consentono l'azionamento automatico di una catena metallica mobile che scompare in una guida incassata nella pavimentazione stradale.
La porzione di strada (corsia) compresa tra la menzionata barriera a catena e la serie di dissuasori che delimitano il percorso pedonale all'incirca fino al portone di ingresso al
Fabbricato B, ha una larghezza utile di circa 3,4 m.
La distanza misurata tra la base di tali dissuasori stradali e la facciata condominiale è di circa
1,7 m. Poiché, però, lungo l'intero tratto della facciata Ovest del fabbricato condominiale fino al portone di ingresso, all'interno del percorso pedonale, è presente una serie continua di fioriere in calcestruzzo cementizio aventi una larghezza di 45 cm (barriera di protezione per le finestre del piano rialzato), trovandosi il filo esterno di tali fioriere a distanza di circa un metro dalla parete condominiale, il passaggio pedonale risulta avere una larghezza media di circa 85 cm, misurata tra la catena e le fioriere e di circa 70 cm dalla base del singolo dissuasore (lato Ovest del percorso) alla corrispondente fioriera posta di fronte (lato Est).
Come già specificato, in corrispondenza del varco carrabile la larghezza iniziale netta del
pagina 4 di 9 percorso pedonale è di circa 1,2 m.
Proseguendo in direzione Nord, subito dopo il portone di ingresso al Fabbricato B, in corrispondenza della seconda barriera a catena elettrificata parallela alla facciata condominiale che delimita il posto auto riservato individuato con la sigla P1, la larghezza della corsia di marcia è di circa 3,6 m.
A una distanza di circa 90 cm in direzione Nord, sempre parallelamente alla stessa facciata condominiale, è stato ricavato un secondo posto auto riservato avente pressoché le stesse dimensioni in pianta del precedente, ma delimitato perimetralmente da quattro paletti metallici negli spigoli del rettangolo, dotati di catena apribile con lucchetto.
Accedendo attraverso la sbarra automatizzata che, come detto, consente di avere un varco carrabile di circa 2,9 m e uno pedonale di circa 1,2 m, su tale prima metà (circa) di sviluppo lineare (lunghezza) della strada, la larghezza utile della corsia per il transito dei veicoli è di circa 3,4 m e il passaggio pedonale lato Fabbricato B del Controparte_2
risulta avere una larghezza media variabile da un minimo di circa 70 cm a un massimo di circa
85 cm.
L'ausiliario ha quindi concluso nel senso che se gli interventi realizzati con il Permesso di
Costruire n. 1709 del 16/02/2016 e il successivo Permesso in Variante n. 5/2017 del
24/01/2017, sono di per sé poco impattanti (installazione di dissuasori, catene, colonnine, ecc.)
e avevano l'obiettivo di rendere più ordinato e fruibile il predetto spiazzo-strada di proprietà
, hanno di fatto comportato una riduzione della larghezza utile del passaggio CP_1
carrabile e pedonale, che attualmente rende possibile il transito di un solo veicolo per volta, non essendoci più lo spazio fisico per sorpassare un eventuale veicolo che procede nella stessa direzione o per incrociarne uno proveniente dalla direzione opposta, senza doversi fermare, aspettare o fare manovra per concedere il passaggio.
Ciò posto, va rilevato quanto segue:
(i) a termini di contratto (art. 8 contratto di compravendita del 1967) la società
[...]
si era impegnata a costruire sulla striscia di suolo di proprietà della CP_2
venditrice , corrente ad ovest dell'area venduta, una strada della larghezza CP_1
pagina 5 di 9 minima di ml 6 da destinarsi a strada di accesso al costruendo fabbricato. Su detta striscia di terreno sono state costituite a favore della zona di terreno oggetto della compravendita e dell'intero fabbricato, servitù di passaggio a piedi e con veicoli, nonché di attraverso del sottosuolo ed aereo per i servizi di fogna, condotte idriche, elettriche e servizi similari, di aprire sporti e vedute;
(ii) non era previsto nel titolo, né risulta che sia stato acquisito successivamente, alcun diritto degli attori di far stazionare uno o più veicoli sul fondo della convenuta;
(iii) secondo il combinato disposto degli artt. 1064 e 1065 c.c. il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne e colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa la estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente;
(iv) ai sensi dell'art. 1067 c.c. il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo;
(v) nella servitù di passaggio carrale può essere di norma fatta rientrare anche quella di manovra, cioè di utilizzare il fondo servente per fare la manovra necessaria per non dover uscire in retromarcia da un fondo il cui tratto finale sia cieco, come accade nelle piazzole o degli slarghi che non consentono di proseguire;
(vi) non ogni innovazione rispetto alla quale sia astrattamente sensibile la servitù può ritenersi per ciò solo vietata, dovendosi ritenere consentita l'apposizione sul fondo servente di cancelli e simili, del cui meccanismo di apertura sia reso partecipe il proprietario del fondo dominante, ove ciò comporti per quest'ultimo disagi minimi e trascurabili. Se invece le innovazioni diminuiscono l'ampiezza stessa del locus servitutis, la riduzione dello spazio disponibile per l'esercizio di una servitù di passaggio carrale e la modificazione del relativo tracciato originario non causano automaticamente una diminuzione delle utilità che costituiscono il contenuto di quel diritto, né impediscono la soddisfazione di alcuna di quelle esigenze del fondo dominante che esso è destinato ad appagare o incidono sulle modalità del suo pagina 6 di 9 esercizio rendendolo più difficile.
Le opere vietate dal proprietario del fondo servente dall'art. 1067 c.c., comma 2, sono soltanto quelle che si riflettono, alterandole, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù qual è determinato dal titolo, sì da incidere sull'andatura e sull'estensione dell'utilitas oggetto di quello stesso diritto (in materia di servitù di passaggio, la riduzione della larghezza della strada costituisce un'innovazione vietata non di per sè, ma solo in quanto idonea a menomare le possibilità di transito ovvero a ridurne la comodità di esercizio, avendo riguardo esclusivamente a quanto consentito dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù stessa, Cassazione
n.9102/2013).
Ebbene, nel caso che qui occupa, è stato accertato che a seguito delle opere realizzate dalla convenuta, il varco dotato di sbarra automatizzata è rimasto immutato rispetto al
2013, così come l'adiacente varco pedonale e le fioriere presenti davanti alle cinque finestre dell'immobile al piano rialzato, ivi posizionate a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Inoltre, il percorso carrabile che dal varco giunge al fondo dello spiazzo-strada è più largo del varco controllato dalla sbarra automatizzata.
La larghezza libera del percorso carrabile (corsia), procedendo in direzione Nord, passa infatti dagli iniziali 2,9 m del varco di accesso (sbarra automatizzata), ai 3,4 m in corrispondenza dei quattro dissuasori in c.a. che delimitano il percorso pedonale, fino a raggiungere i circa 3,6 m in corrispondenza della barriera a catena elettrificata che delimita il primo posto auto riservato (cfr. foglio 29 relazione peritale).
In corrispondenza del portone di ingresso del la carreggiata raggiunge la CP_2
larghezza massima di 6 ml ed l termine del percorso vi è uno spazio libero idoneo per la manovra d'inversione di marcia.
Avuto poi riguardo alle foto versate in atti nella perizia di parte convenuta e rappresentative della situazione dei luoghi prima e dopo l'apposizione della sbarra e la realizzazione delle opere in contestazione (cfr. perizia Ing. , emerge Per_2
pagina 7 di 9 chiaramente che gli attori non avevano a disposizione prima del 2016 una strada con carreggiata di 6 mt, né era possibile il transito contemporaneo di più di un'auto o, tantomeno, effettuare le manovre di inversione di marcia con un unico raggio di sterzata.
In definitiva, quindi, la proprietaria del fondo servente ha solo provveduto a delimitare con catene elettrificate, all'interno della striscia di terreno in questione, alcuni posti auto per impedire la sosta ai soggetti non autorizzati ed imporre agli aventi diritto l'uso degli appositi spazi.
Si tratta pertanto dell'esercizio di una prerogativa della proprietaria che non ha minato le esigenze del fondo dominante che la servitù di passaggio va ad appagare.
Ferma infatti l'inesistenza di un diritto degli attori di usare la striscia di terreno in questione per parcheggiarvi le proprie auto ovvero di impedire che la convenuta ne consenta il parcheggio a terzi, la carreggiata attualmente disponibile consente sia il transito lungo il vicolo sino al portone di ingresso del con facoltà di una CP_2
minima attività di sosta per carico e scarico davanti a questo, come anche l'accesso allo slargo in cui fare manovra per tornare indietro.
L'unico incomodo rilevato dal ctu, e consistente nel transito di una sola auto per volta, oltre ad essere presente anche prima delle opere in contestazione, visto che la sosta dei veicoli era praticata fuori da ogni spazio delimitato, costituisce un disagio tollerabile rispetto alla pretesa attorea di perimetrare il diritto del proprietario del fondo servito in misura maggiore di quella prevista dal titolo negoziale di servitù, tanto da vietare alla proprietaria del fondo servente il parcheggio ai lati della strada ovvero pretendere di mantenerla libera per non intralciare il passo carrabile (tale sarebbe infatti la conclusione a cui dovrebbe giungersi se si ritenesse che la servitù di passaggio debba essere esercitata su tutta l'estensione della strada, cioè sui 6 ml).
La costituzione di una servitù di passo carrabile e di manovra carrabile comporta, al contrario, che il peso che grava sul fondo servente sia strettamente vincolato a una tale misura d'esigenza senza assumere le caratteristiche di una sorta di godimento pagina 8 di 9 superficiario.
In definitiva, quindi, la domanda va respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda; condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice gli onorari di ctu liquidati con decreto del 18.7.2022.
Così deciso in Salerno, lì 15.3.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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