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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6563/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
La Giudice Claudia Gheri,
Dato atto che con decreto del 23.9.2024 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione del 7.2.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno depositato le note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'udienza cartolare;
a scioglimento della riserva assunta nel decreto di fissazione dell'udienza cartolare del 7.2.2025 ha emesso la sentenza di seguito estesa.
La Giudice
Claudia Gheri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
Gheri, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6563/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Stefano Pedersini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), legalmente domiciliata presso gli uffici Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, che la rappresenta e difende ope legis
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.2.2025)
Per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione, domanda e deduzione, accertati i fatti come in premessa, in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. prot. M_IT 00045019 della Prefettura di C.F._2
Brescia del 31.03.2021;
– in via subordinata, nella mera e denegata ipotesi di reiezione della domanda in via principale, ai sensi della Sentenza n. 95-2022 della Corte Costituzionale, pubblicata in G.U. Il 20.04.2022, accertare l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 c.p. nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria "da euro 5.000,00 a euro 10.000,00" e, in virtù della statuizione della
Corte, disporsi condanna al pagamento della somma di Euro 51,00 ovvero di altro importo contenuto all'interno dei valori "da euro 51 a euro 309" come indicato nella nominata Sentenza.
– in ogni caso, vittoria di spese di lite”;
Per parte resistente: “respingere il primo motivo di appello e confermare la legittimità dell'accertamento e della conseguente sanzione;
con riferimento al secondo motivo di appello, si chiede di applicare il massimo edittale della sanzione come rideterminata dalla sentenza n. 95/2022 della Corte Costituzionale.
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio attesa la parziale soccombenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.6.2022 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Brescia n. 254/2022, emessa in data 16.2.2022 e pubblicata il 13.5.2022, che aveva rigettato l'opposizione da lui promossa all'ordinanza ingiunzione prot. M_IT C.F._2
00045019 emessa dalla Prefettura di Brescia in data 31.3.2021, la quale gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 3.342,83 (della quale € 3.333,33 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,50 a titolo di spese di notifica) per aver urinato per strada a Brescia, in via
San Gervasio, in violazione dell'art. 726 c.p. (“atti contrari alla pubblica decenza”), come risultava dal verbale n. 48/06 redatto dai Carabinieri di Brescia, reparto NORM, nell'immediatezza del fatto in data 7.2.2020.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto l'illegittimità della sentenza appellata, in primo luogo, perché aveva omesso di pronunciare sul motivo di opposizione attinente al fatto che la condotta di urinare per strada nelle circostanze concrete in cui si era manifestata (in una strada isolata e a notte inoltrata) non costituisse violazione dell'art. 726 c.p. o, comunque, fosse scriminata dallo stato di necessità del trasgressore (dominato da un bisogno fisiologico e a 25 km di distanza dalla propria abitazione, sita a Calcinato, BS), e, in secondo luogo, in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 95/2022, depositata il 14.4.2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20.4.2022, che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 726 c.p. (reato depenalizzato dall'art. 2, comma 6, del D.
Lgs. N. 8/2016) nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria “da euro 5.000 a euro 10.000” anziché “da euro 51 a euro 309”.
L'appellante, quindi, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della sentenza impugnata, e, nel merito, ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata inaudita altera parte ad opera del Giudice, si
è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Secondo la , infatti, non sarebbe ravvisabile il vizio di omessa pronuncia nella sentenza CP_1 appellata in quanto il Giudice di prime cure aveva espressamente affermato che “la violazione è stata accertata ex art. 726 c.p. (…) Aver urinato in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico come indicato dalla detta norma configura una condotta assai grave sotto tutti i punti di vista ed è grave che il ricorrente non lo abbia ritenuto tale”, e, in ogni caso, sarebbe stata possibile una pronuncia implicita, in particolare quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata fosse risultato incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche in mancanza di una specifica argomentazione al riguardo, come era accaduto nel caso di specie.
La , invece, si è rimessa all'apprezzamento del Tribunale in relazione al secondo motivo CP_1
di appello basato sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 95/2022, e ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'udienza di discussione, celebrata in data 7.2.2025 in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note scritte contenenti le loro conclusioni, e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta con il decreto di fissazione dell'udienza cartolare, ha redatto la sentenza di seguito estesa.
***
Il presente appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini seguenti.
È pacifico che il comportamento di urinare in luogo pubblico integri l'illecito di cui all'art. 726 c.p.
(reato depenalizzato ad illecito amministrativo dal D. Lgs. 8/2016), in quanto nella nozione di pubblica decenza rientrano anche gli atti che, prescindendo dalla sessualità, provocano nei consociati un senso di disgusto, disagio, disdegno o disapprovazione, e la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la legge non esige nemmeno che l'atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quando si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l'atto (cfr. Cass. pen. n.
15678/2010).
Pertanto, tutte le argomentazioni difensive sostenute dalla parte appellante, circa la difficile percezione dell'altrui minzione in orario notturno e in strada isolata o la circostanza che la condotta del trasgressore non sia stata notata da alcun privato cittadino, risultano prive di pregio: esse, infatti, non sarebbero comunque idonee ad escludere l'illecito. Peraltro, la via in cui la condotta è stata tenuta è in una zona abitata piuttosto centrale della città e non in un luogo scarsamente popolato
(come potrebbe essere l'aperta campagna), è frequentata anche in orario notturno perché lì vicino si trovano due noti locali bresciani aperti fino a tarda notte, come “Areadocks” e “Seconda Classe”, e la condotta è risultata all'evidenza potenzialmente visibile, tanto che è stata effettivamente vista dai
Carabinieri che hanno elevato la sanzione, essendo irrilevante la qualifica di pubblico ufficiale o di privato cittadino dell'osservatore.
Evidentemente insussistente è anche la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 4, comma
1, della legge 689/1981. La necessità idonea ad escludere l'antigiuridicità del fatto, infatti, a norma dell'art. 54 c.p., è quella di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato dall'agente, né altrimenti evitabile, mentre chi non sfoga immediatamente il bisogno di urinare non va incontro ad alcun pericolo di danno grave alla persona,
e può agilmente trovare alternative alla minzione in un luogo pubblico, trattenendo lo stimolo o sfogandolo nel bagno di un locale aperto al pubblico, a maggior ragione nel caso di specie, in cui vi erano addirittura due locali notturni vicini al luogo del commesso illecito.
Deve, invece, essere accolto il secondo motivo di appello, attinente al nuovo trattamento sanzionatorio previsto per l'illecito amministrativo di cui all'art. 726 c.p. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2022, depositata in data 14.4.2022 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il 20.4.2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria “da euro 5.000 a euro 10.000” anziché “da euro 51
a euro 309”, norma applicabile al caso in esame.
La pronuncia suddetta è intervenuta solo a seguito dell'emissione della sentenza appellata, ma si applica a tutti i rapporti pendenti, quale quello di specie, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge
87/1953.
Considerato che, nel caso di specie, è stato applicato il pagamento in misura ridotta calcolato sul minimo edittale della sanzione prevista per l'illecito di cui all'art. 726 c.p. (€ 3.333,33), appare corretto rideterminare la sanzione in € 51,00.
L'appello deve, pertanto, essere accolto nei termini suddetti, con conseguente riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 254/2022, emessa in data 16.2.2022 e pubblicata il
13.5.2022, e modifica dell'ordinanza ingiunzione prot. M_IT PR_BSSPC 00045019 emessa dalla in data 31.3.2021, limitatamente alla sanzione irrogata, la quale sarà pari ad € Controparte_1
60,50 complessivi (della quale € 51,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,50 a titolo di spese di notifica).
Il motivo di accoglimento dell'appello e la condotta non oppositiva dell'amministrazione sul punto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio e anche del giudizio di primo grado, poiché, al momento dell'emissione della pronuncia appellata, la sentenza della
Corte Costituzionale n. 95/2022 non era ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 254/2022, emessa in data
16.2.2022 e pubblicata il 13.5.2022,
MODIFICA l'ordinanza ingiunzione prot. M_IT 00045019 emessa dalla C.F._2 CP_1
in data 31.3.2021 disponendo che la sanzione irrogata sia pari ad € 60,50 complessivi,
[...] invece che ad € 3.342,83 (della quale € 51,00, invece che € 3.333,33, a titolo di sanzione amministrativa, ed € 9,50 a titolo di spese di notifica);
CONFERMA la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Brescia, 8.2.2025
La Giudice
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 D.M. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.209
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
La Giudice Claudia Gheri,
Dato atto che con decreto del 23.9.2024 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione del 7.2.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno depositato le note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'udienza cartolare;
a scioglimento della riserva assunta nel decreto di fissazione dell'udienza cartolare del 7.2.2025 ha emesso la sentenza di seguito estesa.
La Giudice
Claudia Gheri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
Gheri, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6563/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Stefano Pedersini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), legalmente domiciliata presso gli uffici Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, che la rappresenta e difende ope legis
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.2.2025)
Per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione, domanda e deduzione, accertati i fatti come in premessa, in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. prot. M_IT 00045019 della Prefettura di C.F._2
Brescia del 31.03.2021;
– in via subordinata, nella mera e denegata ipotesi di reiezione della domanda in via principale, ai sensi della Sentenza n. 95-2022 della Corte Costituzionale, pubblicata in G.U. Il 20.04.2022, accertare l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 c.p. nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria "da euro 5.000,00 a euro 10.000,00" e, in virtù della statuizione della
Corte, disporsi condanna al pagamento della somma di Euro 51,00 ovvero di altro importo contenuto all'interno dei valori "da euro 51 a euro 309" come indicato nella nominata Sentenza.
– in ogni caso, vittoria di spese di lite”;
Per parte resistente: “respingere il primo motivo di appello e confermare la legittimità dell'accertamento e della conseguente sanzione;
con riferimento al secondo motivo di appello, si chiede di applicare il massimo edittale della sanzione come rideterminata dalla sentenza n. 95/2022 della Corte Costituzionale.
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio attesa la parziale soccombenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.6.2022 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Brescia n. 254/2022, emessa in data 16.2.2022 e pubblicata il 13.5.2022, che aveva rigettato l'opposizione da lui promossa all'ordinanza ingiunzione prot. M_IT C.F._2
00045019 emessa dalla Prefettura di Brescia in data 31.3.2021, la quale gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 3.342,83 (della quale € 3.333,33 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,50 a titolo di spese di notifica) per aver urinato per strada a Brescia, in via
San Gervasio, in violazione dell'art. 726 c.p. (“atti contrari alla pubblica decenza”), come risultava dal verbale n. 48/06 redatto dai Carabinieri di Brescia, reparto NORM, nell'immediatezza del fatto in data 7.2.2020.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto l'illegittimità della sentenza appellata, in primo luogo, perché aveva omesso di pronunciare sul motivo di opposizione attinente al fatto che la condotta di urinare per strada nelle circostanze concrete in cui si era manifestata (in una strada isolata e a notte inoltrata) non costituisse violazione dell'art. 726 c.p. o, comunque, fosse scriminata dallo stato di necessità del trasgressore (dominato da un bisogno fisiologico e a 25 km di distanza dalla propria abitazione, sita a Calcinato, BS), e, in secondo luogo, in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 95/2022, depositata il 14.4.2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20.4.2022, che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 726 c.p. (reato depenalizzato dall'art. 2, comma 6, del D.
Lgs. N. 8/2016) nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria “da euro 5.000 a euro 10.000” anziché “da euro 51 a euro 309”.
L'appellante, quindi, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della sentenza impugnata, e, nel merito, ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata inaudita altera parte ad opera del Giudice, si
è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Secondo la , infatti, non sarebbe ravvisabile il vizio di omessa pronuncia nella sentenza CP_1 appellata in quanto il Giudice di prime cure aveva espressamente affermato che “la violazione è stata accertata ex art. 726 c.p. (…) Aver urinato in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico come indicato dalla detta norma configura una condotta assai grave sotto tutti i punti di vista ed è grave che il ricorrente non lo abbia ritenuto tale”, e, in ogni caso, sarebbe stata possibile una pronuncia implicita, in particolare quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata fosse risultato incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche in mancanza di una specifica argomentazione al riguardo, come era accaduto nel caso di specie.
La , invece, si è rimessa all'apprezzamento del Tribunale in relazione al secondo motivo CP_1
di appello basato sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 95/2022, e ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'udienza di discussione, celebrata in data 7.2.2025 in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note scritte contenenti le loro conclusioni, e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta con il decreto di fissazione dell'udienza cartolare, ha redatto la sentenza di seguito estesa.
***
Il presente appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini seguenti.
È pacifico che il comportamento di urinare in luogo pubblico integri l'illecito di cui all'art. 726 c.p.
(reato depenalizzato ad illecito amministrativo dal D. Lgs. 8/2016), in quanto nella nozione di pubblica decenza rientrano anche gli atti che, prescindendo dalla sessualità, provocano nei consociati un senso di disgusto, disagio, disdegno o disapprovazione, e la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la legge non esige nemmeno che l'atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quando si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l'atto (cfr. Cass. pen. n.
15678/2010).
Pertanto, tutte le argomentazioni difensive sostenute dalla parte appellante, circa la difficile percezione dell'altrui minzione in orario notturno e in strada isolata o la circostanza che la condotta del trasgressore non sia stata notata da alcun privato cittadino, risultano prive di pregio: esse, infatti, non sarebbero comunque idonee ad escludere l'illecito. Peraltro, la via in cui la condotta è stata tenuta è in una zona abitata piuttosto centrale della città e non in un luogo scarsamente popolato
(come potrebbe essere l'aperta campagna), è frequentata anche in orario notturno perché lì vicino si trovano due noti locali bresciani aperti fino a tarda notte, come “Areadocks” e “Seconda Classe”, e la condotta è risultata all'evidenza potenzialmente visibile, tanto che è stata effettivamente vista dai
Carabinieri che hanno elevato la sanzione, essendo irrilevante la qualifica di pubblico ufficiale o di privato cittadino dell'osservatore.
Evidentemente insussistente è anche la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 4, comma
1, della legge 689/1981. La necessità idonea ad escludere l'antigiuridicità del fatto, infatti, a norma dell'art. 54 c.p., è quella di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato dall'agente, né altrimenti evitabile, mentre chi non sfoga immediatamente il bisogno di urinare non va incontro ad alcun pericolo di danno grave alla persona,
e può agilmente trovare alternative alla minzione in un luogo pubblico, trattenendo lo stimolo o sfogandolo nel bagno di un locale aperto al pubblico, a maggior ragione nel caso di specie, in cui vi erano addirittura due locali notturni vicini al luogo del commesso illecito.
Deve, invece, essere accolto il secondo motivo di appello, attinente al nuovo trattamento sanzionatorio previsto per l'illecito amministrativo di cui all'art. 726 c.p. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2022, depositata in data 14.4.2022 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il 20.4.2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria “da euro 5.000 a euro 10.000” anziché “da euro 51
a euro 309”, norma applicabile al caso in esame.
La pronuncia suddetta è intervenuta solo a seguito dell'emissione della sentenza appellata, ma si applica a tutti i rapporti pendenti, quale quello di specie, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge
87/1953.
Considerato che, nel caso di specie, è stato applicato il pagamento in misura ridotta calcolato sul minimo edittale della sanzione prevista per l'illecito di cui all'art. 726 c.p. (€ 3.333,33), appare corretto rideterminare la sanzione in € 51,00.
L'appello deve, pertanto, essere accolto nei termini suddetti, con conseguente riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 254/2022, emessa in data 16.2.2022 e pubblicata il
13.5.2022, e modifica dell'ordinanza ingiunzione prot. M_IT PR_BSSPC 00045019 emessa dalla in data 31.3.2021, limitatamente alla sanzione irrogata, la quale sarà pari ad € Controparte_1
60,50 complessivi (della quale € 51,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,50 a titolo di spese di notifica).
Il motivo di accoglimento dell'appello e la condotta non oppositiva dell'amministrazione sul punto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio e anche del giudizio di primo grado, poiché, al momento dell'emissione della pronuncia appellata, la sentenza della
Corte Costituzionale n. 95/2022 non era ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 254/2022, emessa in data
16.2.2022 e pubblicata il 13.5.2022,
MODIFICA l'ordinanza ingiunzione prot. M_IT 00045019 emessa dalla C.F._2 CP_1
in data 31.3.2021 disponendo che la sanzione irrogata sia pari ad € 60,50 complessivi,
[...] invece che ad € 3.342,83 (della quale € 51,00, invece che € 3.333,33, a titolo di sanzione amministrativa, ed € 9,50 a titolo di spese di notifica);
CONFERMA la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Brescia, 8.2.2025
La Giudice
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 D.M. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.209