Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6911/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6911 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Flore che lo rappresenta e difende per procura speciale;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], CF: ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Francesco Arrica, che la rappresenta e difende per procura speciale;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
contenute nella sentenza n. 1207/2023 del 02.05.2023 con la quale il Tribunale di Cagliari,
pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, aveva recepito l'accordo raggiunto dalle
Per parti in ordine all'affidamento e mantenimento dei figli minori, (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]).
Ha lamentato, in particolare, l'insorgenza di gravi motivi che ostacolano l'esercizio del diritto di visita dei minori e la sua regolamentazione con disparità di carico di obblighi anche economici a suoi danni.
In data 22.01.2024 si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto dal CP_1
ricorrente, richiedendo, per l'effetto, la conferma delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio.
All'udienza del 01.08.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo a definizione della vertenza in esame.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e ritenuto lo stesso conforme agli interessi della prole, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
Per 1) conferma l'affido condiviso, ad entrambi i genitori, dei figli minori e , i quali Per_2
continueranno a mantenere la residenza anagrafica ed il domicilio permanente presso l'abitazione della madre. I genitori dovranno assicurare loro cura, educazione ed istruzione e dovranno mantenere con gli stessi rapporti equilibrati e continuativi, adoperandosi affinché i loro figli conservino adeguati rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun genitore. Il padre acconsente che la madre provveda al trasferimento dei minori presso le Scuole di Sestu, ove la medesima risiede;
2) stante il nuovo domicilio del Sig. , in Padova, Via Mameli n.7, quest'ultimo si obbliga, Pt_1
previa comunicazione ed accordo con la Sig.ra a tenere i figli con sé durante la sua CP_1
permanenza in Sardegna;
3) dispone a carico di l'obbligo di versare alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_1 CP_1
ed a partire dal 15 maggio 2024 a mezzo di bonifico bancario istantaneo, il cui iban è già in possesso delle parti, un contributo fisso mensile, a titolo di mantenimento per i due figli minori,
pari a € 650,00 (€ 325,00 per ciascun figlio), da sottoporsi a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT e continuerà ad incassare la sua parte di assegno unico percepito pari al
50%.Considerato che il Sig, si è trasferito nel nuovo domicilio dal 26 marzo 2024, per il Pt_1
periodo pregresso fino alla mensilità da corrispondersi al 15 maggio 2024, lo stesso Pt_1
pagherà alla Sig.ra entro il 24 aprile 2024 Euro 300,00 e la restante somma di Euro 300,00 CP_1
sarà pagata nella mensilità entro il 2 maggio 2024, somme che le parti dichiarano di aver corrisposto e regolarmente incassato. I genitori parteciperanno al pagamento, della misura del 50%
ciascuno, delle spese straordinarie e/o mediche, comprese quelle non mutuabili e delle spese ricreative, previamente concordate e documentate. Non saranno rimborsate spese effettuate senza previo consenso dell'altro genitore, a meno che non rivestano il carattere di urgenza o di terapia continuativa per le quali non sarà necessaria la autorizzazione dell'altro genitore. Le parti pattuiscono che il rimborso del 50% sarà effettuato, a mezzo bonifico istantaneo, entro 15 giorni dalla trasmissione delle relative ricevute fiscali che comprovano la spesa all'altro genitore.
4) Per tutte le festività vige il principio dell'alternanza, salvo impedimenti di lavoro reciproco,
indipendenti dalla volontà delle parti, da comunicarsi 15 giorni prima.
- Per quanto riguarda i compleanni, vige il principio dell'alternanza, salvo impedimenti dei genitori.
- Durante le ferie estive le parti stabiliscono che i genitori potranno trascorrere, con i propri figli,
15 giorni consecutivi nei mesi reciproci di ferie, da comunicarsi entro un mese prima. Anche in questo caso i genitori si impegnano a comunicarsi il periodo di spettanza di ferie entro giugno, in modo da poter concordare il periodo di godimento delle ferie con i propri figli. - I genitori potranno, comunque, accordarsi per altri e/o diversi periodi di permanenza dei figli con ciascuno di essi, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici e degli impegni lavorativi dei genitori.
- Entrambi i genitori, durante la permanenza dei figli minori con sé, si obbligano a comunicare all'altro genitore i nominativi delle persone alle quali i minori sono affidati, in ipotesi di assenza del genitore medesimo, ovvero in ipotesi di pernottamenti senza la presenza del genitore in quel momento affidatario.
- I genitori si impegnano a consentire le comunicazioni telefoniche e videotelefoniche con i figli quotidianamente, posta la distanza del padre, oltre che nei tempi di permanenza dei bambini presso di loro. Più precisamente le conversazioni telefoniche e videotelefoniche saranno effettuate tramite
Per il telefono cellulare in dotazione a;
in ipotesi di mancato funzionamento del predetto apparecchio, le telefonate potranno essere effettuate con il cellulare della madre;
spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti