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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1095/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 6.3.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. CAFFE' Piero, P.zza Duca degli Abruzzi 66 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
[...] avv.ti LA MORGIA Augusto e PATRIZIO Pierluigi, Via C.Ciglia 8 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art414 c.p.c. depositato in data 20.9.2022 , già Parte_1 dipendente di Controparte_1
impugnava il licenziamento per dedotto
[...] giustificato motivo oggettivo comunicato con nota in data 31.1.2022 avente il seguente tenore:
• “La crisi economica del settore operativo di riferimento, particolarmente sentita dalla nostra società per le vicende a Lei note, determina la necessità di adeguare l'organigramma e l'organizzazione del personale alle effettive esigenze di gestione. Siamo spiacenti di doverLe comunicare che la necessaria e programmata ristrutturazione aziendale causa la soppressione del Suo posto di lavoro e l'impossibilità di darLe altra collocazione nell'ambito della nostra Società”.
Eccepiva la genericità della suddetta motivazione, la insussistenza del motivo oggettivo rappresentato e la violazione dell'obbligo di repechage, rappresentando in particolare che “la convenuta poco prima del licenziamento per cui è causa, per coprire la carenza di organico, per le medesime mansioni svolte dalla Sig.ra Pt_1 aveva sottoscritto due contratti a tempo determinato (con le Sigg.re Parte_2
e ; contratti che dopo l'avvenuto licenziamento della ricorrente, nel Persona_1
m ono stati trasformati a tempo indeterminato. Inoltre nel mese di giugno 2022, il datore di lavoro provvedeva ad assumere altra lavoratrice ( Per_2
), che svolgeva di fatto le stesse mansioni della ricorrente, e che proprio le
[...]
mansioni, le stesse pratiche e gli stessi dossier affidati alla ricorrente, venivano dati ad altra dipendente, precisamente alla Sig.ra ”; Parte_3 inoltre rappresentava che “il datore di lavoro non ha in o i motivi che hanno portato all'individuazione della ricorrente come soggetto da licenziare (…) che la era la dipendente con maggiore anzianità di servizio Pt_1
(…) vi erano altre dipendenti con minore anzianità di servizio, in particolare la sig.ra ”). Parte_3
Domandava pertanto il pagamento di “un'indennità di importo compreso tra 2,5 e 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, così maggiorata avendo la ricorrente anzianità superiore a 10 anni”, precisando di essere assunta fin dal 5.3.1998 (inizialmente con contratto di formazione per 24 mesi) e che all'attualità la società occupa meno di quindici dipendenti.
Domandava altresì il pagamento della complessiva somma di €24.976,92 (di cui
€561,08 per differenze sull'indennità di mancato preavviso) per differenze retributive in ragione delle dedotte mansioni superiori svolte nel periodo dal 1.1.2008 al 31.1.2022, esponendo che, seppure formalmente inquadrata, dal mese di ottobre 2010, nella 1a posizione organizzativa dell'Area B (3° livello retributivo) del CCNL di settore, aveva concretamente sempre svolto mansioni riconducibili alla 2a posizione organizzativa della medesima Area B (4° livello retributivo).
2 Precisava che nel periodo da gennaio 2008 a settembre 2010 era stata invece inquadrata nell'Area C, 2a posizione organizzativa, 2° livello retributivo.
Deduceva inoltre che “Si evidenzia che, in ogni caso, la 14^ mensilità 2022 è stata erroneamente calcolata sulla busta paga gennaio 2022, conteggiando solo un rateo maturato invece dei sette in realtà maturati.”.
Controparte_1 si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
[...]
Assunte le prove orali, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Con riferimento alla domanda relativa alle mansioni superiori, occorre premettere che l'art.10 (Classificazione) del CCNL IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
[...]
in data 1 Controparte_2 descrive nei seguenti termini i compiti afferenti al livello di inquadramento della parte ricorrente:
• “AREA PROFESSIONALE B (…) Posizione organizzativa 1ª - 3° livello retributivo DECLARATORIA Appartengono a questa posizione organizzativa lavoratori che svolgono, in via continuativa, attività impiegatizie di concetto operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere generale”.
Il medesimo CCNL descrive invece i compiti relativi al livello superiore rivendicato nei seguenti diversi termini:
• “AREA PROFESSIONALE B (…) Posizione organizzativa 2ª - 4° livello retributivo DECLARATORIA Appartengono a questa posizione organizzativa:
− lavoratori che siano preposti, in via continuativa, quali responsabili di attività di coordinamento e controllo di un gruppo o di una unità operativa di lavoratori parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nella posizione organizzativa 1ª o che siano preposti a coadiuvare in via permanente il Capo Ufficio nei suoi compiti e/o
− lavoratori che, autonomamente e in via continuativa, avendo acquisito una specifica competenza e una capacità d'uso regolare di strumenti informatici, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico, specialistico e/o forniscono assistenza e consulenza per problemi complessi. PROFILI: a. Vice Capi Ufficio di unità comunque denominate, identificati dalla prima parte della descrizione della posizione organizzativa;
b. Coordinatori di unità commerciali periferiche. Hanno la responsabilità dell'attività amministrativa e/o commerciale di un'unità commerciale periferica. I compiti affidati, oltre alle conoscenze e competenze indicate in declaratoria, presuppongono la conoscenza teorico/pratica delle procedure
3 amministrativo/contabili, della modulistica e degli stampati. c. Operatori di front office assuntori di prodotti speciali. Sulla base della documentazione ricevuta o raccolta direttamente, elaborano progetti di polizza di particolare complessità relativi a bisogni specifici, non standardizzabili, che comportano una competenza esclusiva, un'approfondita conoscenza del cliente, dei prodotti (sul piano tecnico, legislativo) attinenti il ramo vita e/o il ramo danni, che richiedono altresì capacità di relazione, d'integrazione e negoziazione con i tecnici preposti dalla Direzione Generale. Predispongono inoltre la documentazione necessaria in caso di partecipazione a gare. d. Analisti, analisti-programmatori. Sviluppano e gestiscono progetti di automazione. Intervistano gli utenti, disegnano gli archivi, definiscono i flussi ed i programmi necessari. Verificano l'impatto sul sistema delle procedure realizzate. Assicurano la manutenzione di quelli esistenti. Forniscono inoltre la necessaria assistenza e formazione agli utenti”.
Il cit. art.10 premette altresì una declaratoria generale dell'
[...]
, che ricomprende entrambe le posizioni in discussione e Parte_4 stabilisce dunque i compiti generali e comuni all'intera area:
• Parte_4 Appartengono a quest'area professionale i lavoratori che svolgono mansioni che possono richiedere significative competenze tecnico professionali. I processi operativi e decisionali si svolgono nell'ambito di un'autonomia delimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori. I lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate. In particolare, per dare efficacia al criterio della multifunzionalità e della ricomposizione delle mansioni, anche per i rinnovati processi informatici, i profili professionali inclusi nell'area - ad eccezione del 4° e 5° livello dell'Area Professionale B - esplicano, di norma, i seguenti compiti:
- accolgono la clientela, effettuano l'analisi e diagnosi della loro situazione assicurativa, assicurando informazioni e proponendo, sulla base dei verificati bisogni assicurativi, i prodotti più congrui del ramo vita e/o del ramo danni;
- emettono polizze ed appendici, espletandone la relativa corrispondenza e provvedendo, quando richiesto, all'incasso delle stesse;
- forniscono assistenza e consulenza ai canali di vendita ed clientela relativamente alle operazioni di liquidazione, prestito, riscatti, apertura sinistri, operazioni di portafoglio vita e danni, cambiamenti nelle modalità di pagamento ecc. e sui servizi dell'Agenzia Generale. Nei livelli retributivi più alti rientranti in quest'area professionale sono inseriti lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali possono intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo ed i relativi risultati. In taluni casi, pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di risorse umane. Nell'ambito della presente area professionale sono previste tre posizioni organizzative.”.
Conformi alle predette sono le norme contenute nell'art.10 (Classificazione) del successivo CCNL IMPIEGATI AMMINISTRATIVI AGENZIE GENERALI DI CP_1
in data 5.7.2018.
[...]
***
La domanda relativa alle mansioni superiori deve ritenersi infondata, considerato il tratto discretivo del profilo professionale, relativo alla rivendicata qualifica superiore, che viene prospettato come pertinente con l'attività della ricorrente (Operatori di front office assuntori di prodotti speciali) consiste non già nell'essere solo Operatori di front office, bensì anche assuntori di prodotti speciali, requisito che non risulta neppure specificamente allegato in ricorso, dove invece si afferma
4 che le mansioni svolte dalla ricorrente erano le seguenti:
• “- Si è occupata in piena autonomia, della gestione del front-office dei sinistri, utilizzando strumenti informatici, e dello sportello.
- riceveva le denunce dei clienti immettendo le stesse nel data-base, classificando il rischio ed incaricando i periti;
- seguiva l'intero iter delle liquidazioni, confrontandosi con i liquidatori e controllando l'emissione dei bonifici, calcolando a volte anche gli importi dovuti.
- forniva assistenza e consulenza ai clienti sia per preventivi RC Auto che per la compilazione di denunce e calcolo importi da liquidare;
- all'occorrenza, in caso di assenza di colleghi, si occupava della RC Auto. La ricorrente veniva impiegata all'emissione delle RC auto, svolgendo autonomamente l'emissione di polizze auto con front-office. Inoltre dava supporto ai sub-agenti e collaboratori, addestrando anche altri impiegati tutte le procedure per l'emissione delle RC Auto”.
Le suddette mansioni risultano dunque conformi alla declaratoria sopra richiamata del livello di inquadramento (“svolgono, in via continuativa, attività impiegatizie di concetto operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere generale”) e comunque conformi ai compiti, sopra richiamati, previsti in generale per l'AREA B (con esclusione dei “livelli retributivi più alti”), peraltro anche con riferimento ai sinistri: “(…) forniscono assistenza e consulenza ai canali di vendita ed clientela relativamente alle operazioni di liquidazione, prestito, riscatti, apertura sinistri (…)”); nonché con riferimento alla stipula delle polizze assicurative (“accolgono la clientela, effettuano l'analisi e diagnosi della loro situazione assicurativa, assicurando informazioni e proponendo, sulla base dei verificati bisogni assicurativi, i prodotti più congrui del ramo vita e/o del ramo danni;
- emettono polizze ed appendici, espletandone la relativa corrispondenza e provvedendo, quando richiesto, all'incasso delle stesse”).
Peraltro le suddette circostanze sono state confermate dalla espletata prova testimoniale, dalla quale neppure è emerso che la ricorrente fosse un Vice Capo Ufficio, occupandosi delle mansioni-base, sopra individuate, relative al front-office sinistri e talvolta anche alle polizze RC auto, ed in ordine a queste ultime dando supporto ai sub-agenti (circostanza, quest'ultima, che non può tuttavia valere a qualificarla quale Coordinatore di unità commerciali periferiche).
***
Posta la correttezza dell'inquadramento nella 1a posizione organizzativa dell'Area B (3° livello retributivo) del CCNL di settore, devono tuttavia competere alla ricorrente, con riferimento al periodo dal 1.1.2008 al 30.9.2010, le differenze retributive con riferimento all'Area C, 2a posizione organizzativa, 2° livello retributivo, nel quale in detto periodo era inquadrata, considerato che dalla prova testimoniale espletata non è emerso che, in detto limitato periodo, la ricorrente svolgesse mansioni diverse da quelle riferite dai testi indicati da entrambe le parti.
Peraltro i profili professionali previsti per la suddetta posizione organizzativa dell'Area C risultano non pertinenti con le mansioni della ricorrente (“archivisti, i centralinisti, gli addetti all'economato ed alla posta”).
Sul punto deve ritenersi comunque avanzata, con riferimento al suddetto periodo,
5 una implicita domanda subordinata per la qualifica intermedia a quella richiesta nelle conclusioni del ricorso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22872 del 08/10/2013-Rv. 628261; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15053 del 04/07/2007-Rv. 598695 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11557 del 25/07/2003, Rv. 565437 - 01).
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Competono inoltre i ratei non corrisposti sulla 14ma mensilità 2022, essendo rimasta incontestata la deduzione attorea per la quale “Si evidenzia che, in ogni caso, la 14^ mensilità 2022 è stata erroneamente calcolata sulla busta paga gennaio 2022, conteggiando solo un rateo maturato invece dei sette in realtà maturati.”.
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Con riferimento al licenziamento, deve disattendersi l'eccezione di genericità della lettera di recesso, in quanto il motivo oggettivo è esposto in termini sufficienti, alla luce del principio per il quale “In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso;
ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16795 del 06/08/2020, Rv. 658576-01).
All'esito dell'istruttoria espletata devono ritenersi comprovate le mutate necessità organizzative della società, determinate dal processo di digitalizzazione:
• “il processo di digitalizzazione ha portato ad una maggiore autonomia dei clienti che possono ottenere i preventivi anche online” (teste ; Tes_1
• “è vero che la nell'ultimo anno ha iniziato un processo di digitalizzazione che consente CP_1 tra l'altro la denuncia diretta dei sinistri da parte dei clienti” (teste ); Pt_3
• “confermo che l' ha avuto un percorso di digitalizzazione che è era in corso già quando CP_1 sono entrato, ciò ha comportato una diversificazione del lavoro ed ha accelerato i tempi” (teste ). Tes_2
Deve ritenersi quindi conseguente la connessa diminuzione di attività (che risulta rappresentata dai documenti di riepilogo incassi e andamento sinistri).
Peraltro nello stesso periodo sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo (come pure documentalmente comprovato) i dipendenti (in data CP_3
10.2.2022) e (in data 28.1.2022), mentre i dipendenti Parte_5
e (rispettivamente, in data Parte_6 Parte_7
8.1.2022 ed in data 8.3.2022) hanno cessato il rapporto per dimissioni.
6 La prova testimoniale ha comprovato che i dipendenti rimasti o assunti nel medesimo periodo della ricorrente svolgono invero mansioni specializzate e cumulative in ordine alle quali (tranne sinistri ed RCA Auto) la ricorrente non aveva esperienza specifica e formazione (o comunque esperienza recente), essendosi la stessa dedicata, come rappresentato in ricorso, a front-office dei sinistri e per sostituire colleghi a RCA Auto:
• “Mi chiamo (…) da quando sono entrata in Generali mi occupo del ramo danni Tes_3 imprese e rischi speciali ed enti pubblici” (teste ; Tes_3
• “la GN si occupava del ramo cauzioni e delle gare pubbliche ed in caso di Per_1 necessità emetteva polizze su altri rami, per sentito dire proveniva da altra compagnia che si occupava di questo ramo. Sul Cap. 26): la GN aveva delle assegnazioni più Pt_2 generiche, aveva contatto con il cliente al front office e tione del portafoglio, lavora ancora in agenzia Sul Cap. 27):la GN si occupa principalmente dei danni non auto Tes_3 più sulle imprese” (teste ); Tes_2
• “Mi chiamo (…) Conosco la GN ho lavorato con lei da quando sono Parte_3 Pt_1 arrivata, la ricorrente si occupava dei sinistri io facevo all'epoca la RC auto e successivamente anche il ramo vita (…) Sul Cap. 24): la si occupava delle polizze cauzione e delle gare Per_1 con gli enti pubblici Sul Cap. 25):so che precedentemente proveniva da Compagnia ove faceva solo cauzioni Sul Cap. 26): la GN si occupava del recupero dei premi e della Pt_2 gestione dei titoli arretrati 27) la GN si occupava del ramo danni” (teste Tes_3
); Pt_3
• “Sul Cap. 24): La GN si occupava delle cauzioni, del rapporto con gli Persona_1 enti pubblici, delle fideiussioni e dei bandi di gara Sul Cap. 26): la GN si occupa Pt_2 del monitoraggio del portafoglio e gestione di incassi Sul Cap. 27): la GN del Tes_3 rapporto con la Direzione e ramo imprese si tratta dello stesso settore di cui si occupava
” (teste . Parte_7 Tes_1
Deve ritenersi dunque legittima la scelta imprenditoriale (art.41 Cost.) di non mantenere più una separata funzione dedicata esclusivamente alla gestione dei sinistri, le cui mansioni sono state quindi redistribuite in capo ad impiegati svolgenti anche altri ed ulteriori compiti (e pertanto, del pari legittimamente, anche a dipendenti neo-assunti, i menzionati e che per il Pt_2 Per_1 Per_2 resto, come detto, si occupavano di funzioni specialistiche e non rientranti nella pregressa attività della ricorrente).
La teste , pur rendendo dichiarazioni de relato, ha di fatto confermato Parte_5 la redis nel dichiarare che “le funzioni svolte dalla dopo il Pt_1 licenziamento sono state assegnate alla GN . Parte_3
***
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve ritenersi dunque legittimo, in quanto la scelta organizzativa può consistere anche nella distribuzione delle mansioni già svolte da un dipendente (dunque una specifica funzione aziendale) tra altri dipendenti già in servizio (ovvero nella loro esternalizzazione), come espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità:
• “Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 della l. n. 604 del 1966, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata ai fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che
7 certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, sicché non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato siano stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta.” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 29238 del 06/12/2017-Rv. 646444 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19185 del 28/09/2016-Rv. 641379 - 01);
• “Nel concetto di giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva rientra anche l'ipotesi del riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, senza che sia necessario che siano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere soltanto diversamente ripartite. Si tratta di una scelta che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'articolo 41 comma primo della Costituzione, dovendosi quindi escludere che esuli dal concetto di giustificato motivo oggettivo l'esigenza di una miglior redditività dell'impresa raggiunta attraverso una mera redistribuzione fra altri dipendenti delle mansioni del lavoratore licenziato. Resta tuttavia fermo che spetta al giudice del merito verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne effetto di risulta” (Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, n.24502).
Ne consegue altresì che, poichè era addetta in via esclusiva alla funzione di front- office sinistri solo la ricorrente, risulta non necessaria una comparazione con altri lavoratori dell'azienda ovvero l'applicazione dei criteri previsti dall'art.5 L.223/1991:
• “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando la ragione del recesso consiste nella soppressione di uno specifico servizio legato alla cessazione di un appalto e non si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il nesso causale tra detta ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell'azienda e l'applicazione dei criteri previsti dall'art.5, l. n. 223 del 1991” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25653 del 27/10/2017-Rv. 646377 - 01; conforme, Sez. L - , Sentenza n. 29165 del 13/11/2018, Rv. 651672 - 02).
Con riferimento invece all'assolvimento dell'obbligo di repechage nulla può esigersi dal datore di lavoro, considerato che le altre posizioni, come detto, erano relative a professionalità diverse da quelle della ricorrente, ed in particolare con riferimento ai tre dipendenti e menzionati in ricorso, ai quali Pt_2 Per_1 Per_2 soltanto potrebbe limitarsi l'analisi sul punto:
• “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del "repêchage", ove il lavoratore medesimo, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa, indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto "repêchage” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15401 del 20/07/2020, Rv. 658574 - 02; conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30259 del 22/11/2018, Rv. 651677 - 01).
8 ***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese possono essere integralmente compensate, vista la soccombenza reciproca
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna Controparte_1
a corrispondere a , con
[...] Parte_1 riferimento al periodo dal 1.1.2008 al 30.9.2010, le differenze retributive tra la 1a posizione organizzativa dell'Area B (3° livello retributivo) e la 2a posizione organizzativa dell'Area C (2° livello retributivo), oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna Controparte_1
a corrispondere a , i n.6
[...] Parte_1 ratei residui maturati, al momento del licenziamento, della 14ma mensilità 2022, oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 6.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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