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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, all'udienza del 15.1.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2231/2023 promossa da:
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. UGO COSTANZO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Catania, Via Isonzo n. 2;
OPPONENTE contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti SEBASTIANO SALLEMI e SELIO SALLEMI, elettivamente domiciliata presso i difensori in Ragusa, via Roma n. 200;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 656/2023 (R.G. 1582/2023) del 16.5.2023, notificato in data 31.5.2023.
Citazione in opposizione notificata in data 10.7.2023.
Decreto ingiuntivo basato su contratto di locazione e fatture;
importo ingiunto di € 2.174,98 più interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- dichiarare: preliminarmente che la deve alla solo la somma di € Controparte_1 CP_2
482,00 per le fatture n° 15, 23, 27, 48 e 26 (allegati al decreto ingiuntivo opposto) di cui la società opponente fa prontezza di pagamento;
- che nessuna somma deve per la fattura n° 105 di 614,00,
(allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto) perché come ben noto alla , al momento CP_2 della proposizione del decreto ingiuntivo, la fattura del Comune n° 49755 del 15/12/2022 Parte_1 (da cui nasce il presunto credito) era in contestazione e l' avendo accertato tramite CP_3 verifica tecnica che nel contatore si era creata immissione d'aria e conseguentemente sarebbe stato ricalcolato il saldo idrico dovuto al 30/4/2023 con l'annullamento della fattura di € 614,00; - che i canoni scaduti di marzo e aprile 2023 sono stati saldati, come inequivocabilmente documentato il
pagina 1 di 4 12/5/2023, mentre il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso il 16/5/2023, ben 4 giorni dopo il pagamento, e pertanto il difensore poteva telematicamente richiedere al Giudice la decurtazione di tali somme dal decreto ingiuntivo al fine di non gravare di ulteriori somme legali della procedura di ingiunzione la - che da quanto sopra detto e documentato il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto non poteva essere richiesto per la somma di € 2.174,98, ma solo esclusivamente per la somma di € 482,00 di cui la fa prontezza di pagamento. Con vittoria di spese e compensi. Controparte_1
Per parte opposta:
- in via preliminare: - concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto titolo limitatamente all'importo di € 626,98, oltre spese e compensi legali liquidati dal giudice, sussistendo all'uopo tutti i requisiti previsti dalla legge;
- si chiede venga emessa l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. in relazione alle somme non oggetto di contestazione;
- nel merito, rigettare la svolta opposizione per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi moratori maturati e maturandi, nonché spese della procedura monitoria e del presente giudizio di opposizione. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore distrattario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 10.7.2023 Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 656/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 16.5.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 1582/2023 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.174,98, oltre interessi e spese.
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di aver concesso in locazione a CP_2
mediante contratto stipulato in data 22.3.2021 e registrato all'Agenzia delle Entrate Controparte_1 di Ragusa in data 27.4.2021, l'unità immobiliare sita al piano terra dell'edificio ubicato in Ragusa, fraz. Marina di Ragusa, C.da Maulli, Piazza G. A. Emmolo. Il canone annuo veniva pattuito in € 5.880,00 oltre IVA, da corrispondersi in ratei mensili anticipati pari ad € 490,00 oltre IVA ciascuno, per un totale di € 539,00. Parte conduttrice non provvedeva al tempestivo pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo e aprile 2023, per l'importo complessivo di € 1.078,00, e dell'ulteriore somma di € 1.096,98, oggetto delle fatture n. 15/2021, n. 23/2021, n. 27/2022, n. 48/2022, n. 105/2022, n. 26/2023, per imposte di registro e canone idrico. proponeva, pertanto, ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo per la somma di € 2.174,98, oltre interessi e spese.
In sede di opposizione, eccepiva di già aver provveduto al pagamento in favore di Controparte_1 dei canoni di locazione di marzo e aprile 2023 (per un totale di € 1.082,00), mediante CP_2 bonifico bancario del 12.5.2023; riconosceva il debito di cui alle fatture n. 15/2021, n. 23/2021, n.
27/2022, n. 48/2022 e n. 26/2023 per un importo complessivo di € 482,00; contestava la debenza della somma di € 614,00 di cui alla fattura n. 105/2022 per saldo canone idrico 2022, in quanto al momento della proposizione del decreto ingiuntivo la fattura del Comune di Ragusa n. 49755 del 15.12.2022 da cui nasce il presunto credito era in contestazione per l'anomalo consumo idrico addebitato e, a seguito dell'accertamento di immissione di aria nella conduttura per la rottura della tubazione, veniva annullata.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, che riconosceva CP_2 l'avvenuto pagamento in suo favore da parte di dei canoni mensili di marzo e aprile Controparte_1
2023; asseriva la debenza della somma relativa al canone idrico del 2022, dapprima oggetto della fattura n. 105/2022 e poi, in sostituzione a seguito di annullamento da parte dell'ente comunale, della pagina 2 di 4 fattura n. 46/2023, per un importo complessivo di € 144,00; chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma residua di € 626,98 e l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. in relazione alle somme non oggetto di contestazione.
Con provvedimento del 6.3.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la minor somma riconosciuta di € 482,00 ed onerava parte opposta di attivare procedimento di mediazione per la definizione della lite. presentava domanda di mediazione CP_2 ma nonostante la precedente adesione al procedimento, risultava assente Controparte_1 ingiustificata all'incontro di mediazione del 27.6.2024, che si concludeva pertanto con esito negativo.
Con provvedimento del 30.10.2024 il Giudice rinviava per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.1.2025.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
In primo luogo, occorre rilevare che è incontestato l'avvenuto pagamento da parte di Controparte_1 dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo e aprile 2023 (per un importo complessivo di € 1.082,00, di cui € 4,00 per spese di bonifico), mediante bonifico bancario successivo al deposito del ricorso monitorio, ma precedente alla sua notifica. Inoltre, parte opponente ha riconosciuto il debito di cui alle fatture n. 15/2021, n. 23/2021, n. 27/2022, n. 48/2022 e n. 26/2023 per un importo complessivo di € 482,00.
Pertanto, l'oggetto del contendere attiene al saldo del canone idrico 2022 per l'unità immobiliare sita in Ragusa – fraz. Marina di Ragusa, C.da Maulli, Piazza G. A. Emmolo, concessa in locazione ad uso abitativo da a e agli interessi. CP_2 Controparte_1
La fattura n. 105 del 19.12.2022 posta alla base del decreto monitorio recava la somma di € 614,00 per saldo canone idrico del 2022. A causa della notevole entità dell'importo, su sollecitazione CP_2 di richiedeva la verifica del contatore dell'acqua ed il Comune nel corso Controparte_1 Parte_1 di un sopralluogo tecnico presso l'abitazione, accertava che nella conduttura comunale dove è allacciato l'utente si è creata immissione d'aria, perché vi era una rottura sulla tubazione. L'ente provvedeva, pertanto, all'annullamento della fattura n. 49755/2022 e all'emissione in sostituzione di nuova fattura dell'importo di € 144,00, di cui chiedeva il pagamento a CP_2 CP_1 mediante fattura n. 46 del 29.5.2023.
La fattura n. 46/2023 è, pertanto, relativa al canone idrico della villetta sita in Marina di Ragusa per l'anno 2022, periodo nel corso del quale l'immobile era condotto in locazione da Controparte_1 giusta contratto stipulato con Ai sensi dell'art. 5 di tale contratto, le spese relative ai consumi CP_2 d'acqua sono poste a carico del conduttore;
inoltre, parte opponente non ha contestato la debenza della somma di cui alla fattura n. 46/2023, ma solo quella di cui alla fattura n. 105/2022, basata su titolo poi annullato dall'ente comunale e pacificamente non dovuta. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass. n. 32933/2023). Alla luce di tale giurisprudenza, si ritiene che,
pagina 3 di 4 ricorrendone i presupposti, il convenuto opposto possa a fortiori procedere alla mera integrazione della domanda posta a fondamento del decreto ingiuntivo. ha, pertanto, legittimamente richiesto CP_2 nel giudizio di opposizione la somma di € 144,00 per rimborso canone idrico 2022, oggetto di fattura emessa in sostituzione di quella posta alla base del ricorso monitorio.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va parzialmente accolta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 656/2023 va revocato, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento in favore di della somma residua di € 144,00+482,98, oltre interessi moratori dalla domanda al CP_2 pagamento.
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2231/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
revoca il decreto ingiuntivo n. 656/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 16.5.2023; condanna al pagamento, in favore di della somma di € 626,98, oltre Controparte_1 CP_2 interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dall'1.6.2023 fino al pagamento;
compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 15/01/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, all'udienza del 15.1.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2231/2023 promossa da:
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. UGO COSTANZO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Catania, Via Isonzo n. 2;
OPPONENTE contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti SEBASTIANO SALLEMI e SELIO SALLEMI, elettivamente domiciliata presso i difensori in Ragusa, via Roma n. 200;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 656/2023 (R.G. 1582/2023) del 16.5.2023, notificato in data 31.5.2023.
Citazione in opposizione notificata in data 10.7.2023.
Decreto ingiuntivo basato su contratto di locazione e fatture;
importo ingiunto di € 2.174,98 più interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- dichiarare: preliminarmente che la deve alla solo la somma di € Controparte_1 CP_2
482,00 per le fatture n° 15, 23, 27, 48 e 26 (allegati al decreto ingiuntivo opposto) di cui la società opponente fa prontezza di pagamento;
- che nessuna somma deve per la fattura n° 105 di 614,00,
(allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto) perché come ben noto alla , al momento CP_2 della proposizione del decreto ingiuntivo, la fattura del Comune n° 49755 del 15/12/2022 Parte_1 (da cui nasce il presunto credito) era in contestazione e l' avendo accertato tramite CP_3 verifica tecnica che nel contatore si era creata immissione d'aria e conseguentemente sarebbe stato ricalcolato il saldo idrico dovuto al 30/4/2023 con l'annullamento della fattura di € 614,00; - che i canoni scaduti di marzo e aprile 2023 sono stati saldati, come inequivocabilmente documentato il
pagina 1 di 4 12/5/2023, mentre il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso il 16/5/2023, ben 4 giorni dopo il pagamento, e pertanto il difensore poteva telematicamente richiedere al Giudice la decurtazione di tali somme dal decreto ingiuntivo al fine di non gravare di ulteriori somme legali della procedura di ingiunzione la - che da quanto sopra detto e documentato il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto non poteva essere richiesto per la somma di € 2.174,98, ma solo esclusivamente per la somma di € 482,00 di cui la fa prontezza di pagamento. Con vittoria di spese e compensi. Controparte_1
Per parte opposta:
- in via preliminare: - concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto titolo limitatamente all'importo di € 626,98, oltre spese e compensi legali liquidati dal giudice, sussistendo all'uopo tutti i requisiti previsti dalla legge;
- si chiede venga emessa l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. in relazione alle somme non oggetto di contestazione;
- nel merito, rigettare la svolta opposizione per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi moratori maturati e maturandi, nonché spese della procedura monitoria e del presente giudizio di opposizione. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore distrattario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 10.7.2023 Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 656/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 16.5.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 1582/2023 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.174,98, oltre interessi e spese.
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di aver concesso in locazione a CP_2
mediante contratto stipulato in data 22.3.2021 e registrato all'Agenzia delle Entrate Controparte_1 di Ragusa in data 27.4.2021, l'unità immobiliare sita al piano terra dell'edificio ubicato in Ragusa, fraz. Marina di Ragusa, C.da Maulli, Piazza G. A. Emmolo. Il canone annuo veniva pattuito in € 5.880,00 oltre IVA, da corrispondersi in ratei mensili anticipati pari ad € 490,00 oltre IVA ciascuno, per un totale di € 539,00. Parte conduttrice non provvedeva al tempestivo pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo e aprile 2023, per l'importo complessivo di € 1.078,00, e dell'ulteriore somma di € 1.096,98, oggetto delle fatture n. 15/2021, n. 23/2021, n. 27/2022, n. 48/2022, n. 105/2022, n. 26/2023, per imposte di registro e canone idrico. proponeva, pertanto, ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo per la somma di € 2.174,98, oltre interessi e spese.
In sede di opposizione, eccepiva di già aver provveduto al pagamento in favore di Controparte_1 dei canoni di locazione di marzo e aprile 2023 (per un totale di € 1.082,00), mediante CP_2 bonifico bancario del 12.5.2023; riconosceva il debito di cui alle fatture n. 15/2021, n. 23/2021, n.
27/2022, n. 48/2022 e n. 26/2023 per un importo complessivo di € 482,00; contestava la debenza della somma di € 614,00 di cui alla fattura n. 105/2022 per saldo canone idrico 2022, in quanto al momento della proposizione del decreto ingiuntivo la fattura del Comune di Ragusa n. 49755 del 15.12.2022 da cui nasce il presunto credito era in contestazione per l'anomalo consumo idrico addebitato e, a seguito dell'accertamento di immissione di aria nella conduttura per la rottura della tubazione, veniva annullata.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, che riconosceva CP_2 l'avvenuto pagamento in suo favore da parte di dei canoni mensili di marzo e aprile Controparte_1
2023; asseriva la debenza della somma relativa al canone idrico del 2022, dapprima oggetto della fattura n. 105/2022 e poi, in sostituzione a seguito di annullamento da parte dell'ente comunale, della pagina 2 di 4 fattura n. 46/2023, per un importo complessivo di € 144,00; chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma residua di € 626,98 e l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. in relazione alle somme non oggetto di contestazione.
Con provvedimento del 6.3.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la minor somma riconosciuta di € 482,00 ed onerava parte opposta di attivare procedimento di mediazione per la definizione della lite. presentava domanda di mediazione CP_2 ma nonostante la precedente adesione al procedimento, risultava assente Controparte_1 ingiustificata all'incontro di mediazione del 27.6.2024, che si concludeva pertanto con esito negativo.
Con provvedimento del 30.10.2024 il Giudice rinviava per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.1.2025.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
In primo luogo, occorre rilevare che è incontestato l'avvenuto pagamento da parte di Controparte_1 dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo e aprile 2023 (per un importo complessivo di € 1.082,00, di cui € 4,00 per spese di bonifico), mediante bonifico bancario successivo al deposito del ricorso monitorio, ma precedente alla sua notifica. Inoltre, parte opponente ha riconosciuto il debito di cui alle fatture n. 15/2021, n. 23/2021, n. 27/2022, n. 48/2022 e n. 26/2023 per un importo complessivo di € 482,00.
Pertanto, l'oggetto del contendere attiene al saldo del canone idrico 2022 per l'unità immobiliare sita in Ragusa – fraz. Marina di Ragusa, C.da Maulli, Piazza G. A. Emmolo, concessa in locazione ad uso abitativo da a e agli interessi. CP_2 Controparte_1
La fattura n. 105 del 19.12.2022 posta alla base del decreto monitorio recava la somma di € 614,00 per saldo canone idrico del 2022. A causa della notevole entità dell'importo, su sollecitazione CP_2 di richiedeva la verifica del contatore dell'acqua ed il Comune nel corso Controparte_1 Parte_1 di un sopralluogo tecnico presso l'abitazione, accertava che nella conduttura comunale dove è allacciato l'utente si è creata immissione d'aria, perché vi era una rottura sulla tubazione. L'ente provvedeva, pertanto, all'annullamento della fattura n. 49755/2022 e all'emissione in sostituzione di nuova fattura dell'importo di € 144,00, di cui chiedeva il pagamento a CP_2 CP_1 mediante fattura n. 46 del 29.5.2023.
La fattura n. 46/2023 è, pertanto, relativa al canone idrico della villetta sita in Marina di Ragusa per l'anno 2022, periodo nel corso del quale l'immobile era condotto in locazione da Controparte_1 giusta contratto stipulato con Ai sensi dell'art. 5 di tale contratto, le spese relative ai consumi CP_2 d'acqua sono poste a carico del conduttore;
inoltre, parte opponente non ha contestato la debenza della somma di cui alla fattura n. 46/2023, ma solo quella di cui alla fattura n. 105/2022, basata su titolo poi annullato dall'ente comunale e pacificamente non dovuta. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass. n. 32933/2023). Alla luce di tale giurisprudenza, si ritiene che,
pagina 3 di 4 ricorrendone i presupposti, il convenuto opposto possa a fortiori procedere alla mera integrazione della domanda posta a fondamento del decreto ingiuntivo. ha, pertanto, legittimamente richiesto CP_2 nel giudizio di opposizione la somma di € 144,00 per rimborso canone idrico 2022, oggetto di fattura emessa in sostituzione di quella posta alla base del ricorso monitorio.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va parzialmente accolta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 656/2023 va revocato, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento in favore di della somma residua di € 144,00+482,98, oltre interessi moratori dalla domanda al CP_2 pagamento.
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2231/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
revoca il decreto ingiuntivo n. 656/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 16.5.2023; condanna al pagamento, in favore di della somma di € 626,98, oltre Controparte_1 CP_2 interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dall'1.6.2023 fino al pagamento;
compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 15/01/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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