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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 56/2025 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] ad [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e quale legale rappresentante di C.F. Controparte_1
già con sede legale a Roma in via di Valle Melania n. 46 e P.IVA_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura
[...] C.F._2
speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Mengucci Filippo e dall'avv. Bertolini Giovanni Paolo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
, rappresentato Controparte_2
e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_2
RESISTENTE avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 22 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 , in proprio e quale già legale Parte_1 rappresentante di , e quale già Controparte_1 Parte_2 liquidatore della medesima società, proponevano opposizione avverso all'ordinanza-ingiunzione n.
21/2024, notificata al primo il 28 novembre 2024 ed alla seconda il 2 dicembre 2024, con cui era ingiunto il pagamento dell'importo di € 50.046,34 per supposta violazione degli artt. 29 I comma e
18 comma 5 bis del d. lgs. n. 276/2003.
Rilevavano di aver sottoscritto un valido contratto d'appalto con , quale Persona_1 committente.
Allegavano, quali motivi del ricorso, l'omessa indicazione, in sede di contestazione, delle specifiche giornate della presunta somministrazione illecita dei lavoratori nell'arco temporale dal 01.01.2020 al
31.05.2021, il loro mancato coinvolgimento nel corso della verifica ispettiva ed all'atto della verbalizzazione conclusiva, la mancata possibilità di accedere alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, di aver sempre avuto una propria organizzazione ed un proprio know-how e autonomia nell'attività di distribuzione dei medicinali e degli stupefacenti.
Aggiungevano di aver sempre autonomamente retribuito i propri dipendenti, di aver nominato quale preposto addetto ad interfacciarsi con il committente, di aver fatto parte Testimone_1 della rete d'imprese Rete Servizio 24, di aver messo a disposizione dei dipendenti gli strumenti lavorativi e l'irrilevanza della disponibilità di un proprio parco di automezzi.
Alla luce delle contestazioni formali e della legittimità dell'appalto, insistevano nell'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e, in subordine, nella riduzione al minimo della sanzione irrogata.
Con memoria difensiva depositata il 17 marzo 2025 si costituiva l' Controparte_3
, sede territoriale di e il quale, richiamando la genesi dell'accertamento
[...] CP_2 CP_2
– su segnalazione del 20 maggio 2022 da parte di che chiedeva il riconoscimento Parte_3 dell'esatto orario di lavoro svolto alle dipendenze di ed aveva indicato di ricevere ogni CP_4 direttiva da - e gli sviluppi dell'accertamento iniziato il 15 maggio 2022 presso la Persona_1 sede della ditta di Porto Sant'Elpidio (FM), rilevava il rispetto del termine di cui Persona_1 all'art. 14 della l. n. 689/1981 e concludeva per l'esistenza di un appalto illecito.
Sotto il profilo quantificatorio deduceva la correttezza della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 18, comma 5bis, del d. lgs. n. 276/2003 in rapporto al numero di lavoratori coinvolti ed alle giornate in contestazione.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte non venendo ammesse le prove testimoniali in quanto generiche, valutative, documentali o inconferenti, è stata discussa in forma orale all'udienza del 22 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
L'accertamento compendiato nell'ordinanza-ingiunzione opposta n. 21/2024 dell' CP_2 del lavoro della sede di e basata sul verbale di accertamento n. 12040 del 29 CP_2 CP_2 agosto 2023, muove dalla richiesta di intervento formalizzata il 20 maggio 2022 da il Parte_3 quale, espletata attività lavorativa in forza di contratto a termine dal I giugno al 31 dicembre 2022 alle dipendenze di come autista addetto al trasporto di medicinali e ricambi per Controparte_5 autovetture, segnalava di non aver ricevuto una retribuzione proporzionata al reale orario di lavoro svolto, da lunedì a sabato per tre ore giornaliere, e di essersi sempre rapportato, nella fase esecutiva del contratto di lavoro, al committente , titolare di omonima impresa individuale. Persona_1
Presso quest'ultima, con sede a Porto S. Elpidio in loc. Corva in via Togliatti, esercente attività di autotrasporto di merci per conto terzi, era eseguito il 15 settembre 2022 un primo accesso ispettivo, nel corso del quale era sopraggiunto il titolare alla guida di un furgone, da cui erano Persona_1 state caricate casse contenenti medicinali sui furgoni targati FZ480YA, EG012LW e FP292JL, poco dopo ripartiti per le consegne e condotti rispettivamente da , e Controparte_6 Testimone_1 dallo stesso mentre il mezzo targato FY562DB, su cui erano presenti casse di medicinali, ER era rimasto nel piazzale.
Nell'occasione era presente pure ed erano stati rinvenuti altresì i mezzi targati Controparte_7
EK879ZK, FD588JA e DY804ZS, di proprietà del analogamente agli autocarri poc'anzi ER citati ed era stato accertato che il era dipendente di Luxor S.r.l. ed il di Logic CP_6 Tes_1
S.r.l.s., mentre il non risultava dipendente dell'ispezionata. CP_7
Il verbale di primo accesso era notificato il 3 ottobre 2022 al ER
Era in seguito acquisito il contratto d'appalto tra , quale committente, e Persona_1 [...]
del 27 dicembre 2019, secondo cui, premesso che il committente svolge Controparte_1 attività di trasporto merci per conto terzi e per esigenze organizzative interne non è in grado di svolgere direttamente alcune attività che intende ottimizzare ed affidare in appalto e che l'appaltatrice svolge attività nel settore dei servizi e del terziario, era affidata per trentasei mesi a quest'ultima la movimentazione, lo smistamento, la distribuzione merci compreso il carico, lo scarico ed il controllo resa ed i servizi amministrativi strumentali.
Si dava atto che, per l'esecuzione dell'appalto, la cooperativa assumeva i seguenti lavoratori, CP_1 che già avevano lavorato per il come dipendenti di altre società: ER Controparte_8 Parte_3
, e nonché le ulteriori manovalanze
[...] Persona_2 Testimone_1 Persona_3
, , e . Parte_4 Parte_5 Persona_4 Persona_5
Il contratto era cessato anticipatamente il I giugno 2021 e non risulta esser stato certificato.
In data 25 gennaio 2023 l' in sinergia all' iniziava gli accertamenti nei Controparte_2 CP_9 confronti della soc. con sede legale a Roma e sede operativa a Porto S. Elpidio in via CP_1 CP_1
Togliatti n. 21, richiedendo l'esibizione di documentazione con atto notificato al liquidatore il 23 febbraio 2023 (cfr. doc. 7 di parte resistente) ed il 26 maggio 2023 aveva Parte_2 richiesto documentazione integrativa, non inviata dalla parte. In data 6 luglio 2023, su richiesta degli organi accertatori, la committente esibiva la documentazione richiesta ed era indi emesso il verbale unico di accertamento e notificazione, prot. n. 12040 del
29/08/2023, notificato in data 31/08/2023 a ed il 08/09/2023 a Parte_1 [...]
in persona del liquidatore , nel quale era contestata la Controparte_1 Parte_2 violazione dell'art. 29 I comma e dell'art. 18 comma 5 bis del d. lgs. n. 276/2003 per nove lavoratori e 2050 giornate lavorative indicate mese per mese durante l'esecuzione del contratto.
Seguiva la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 21/2024 opposta.
Sotto il profilo della tempestività dell'accertamento, va osservato che il limite temporale di novanta giorni, di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981, entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge citata.
Nel caso in esame a seguito della segnalazione del 20 maggio 2022 di un dipendente di un'appaltatrice che aveva in essere un contratto di appalto con , quale committente, l'ispettorato Persona_1 nel settembre del medesimo anno ha avviato gli accertamenti presso la sede della committente e, verificata la sussistenza di un appalto stipulato con a gennaio del 2023, ha avviato Controparte_1 gli accertamenti nei confronti di quest'ultima, chiedendo documentazione con verbali notificati nel febbraio del 2023 ed a maggio del 2023, quest'ultimo non riscontrato, e all'esito dell'acquisizione della documentazione da parte della committente, da ultimo a luglio del 2023, ha notificato alla ricorrente ad agosto del 2023.
Si ricava la tempestività dell'accertamento, che ha avuto riguardo a plurime società legate contrattualmente alla committente ed ha scontato omissioni di produzione di Persona_1 documenti da parte della ricorrente, se solo si considera la data in cui sono stati forniti da ultimo forniti i documenti dalla committente.
Quanto alla violazione delle prerogative nella fase del procedimento amministrativo difensive va osservato che, da un lato, l'interlocuzione con il legale rappresentante della società è facoltativa e che dall'altro egli non si è fatto parte diligente nel richiedere di esser sentito personalmente ed ha avuto la garanzia di produrre comunque ogni elemento utile ai fini del vaglio da parte degli ispettori procedenti.
Nel merito l'impresa individuale , quale appaltatrice, aveva stipulato dal 20 Persona_1 novembre 2015 con un appalto a tempo indeterminato, salvo recesso, Controparte_10 avente ad oggetto il trasporto di medicinali ritirati tra le 5,00 e le 24,00 di ogni giorno presso l'unità di S. Benedetto del Tronto in via Val Tiberina n. 124 e consegnati entro due ore nei depositi della committente di volta in volta indicati nei d.d.t., mediante autonoma organizzazione dell'appaltatore.
A sua volta il aveva concluso con quale (sub)appaltatrice, dal 30 ER Controparte_1 dicembre 2019 per trentasei mesi prorogabile per pari periodo saldo disdetta, poi cessato anticipatamente il I giugno 2021, un accordo avente ad oggetto servizi di movimentazione, smistamento e distribuzione di merci, compreso carico e scarico resa e compresi i servizi amministrativi e finanziari necessari, mediante autonoma organizzazione di mezzi e uomini, assunzione del rischio ed utilizzazione di beni concessi in comodato d'uso dalla committente – furgoni, carrelli, monospazzola, idropulitrice e materiali di consumo (carta, cartone, pellicole ecc.).
L'appaltatore aveva assunto con contratti a termine (dal I gennaio al 30 settembre Controparte_8
2020), (dal I gennaio 2020 al 31 maggio 2021), (dal I al 29 gennaio Parte_3 Persona_2
2020 e dal 30 marzo 2020 al 31 maggio 2021 marzo al 31 dicembre 2019), (dal Testimone_1
I gennaio 2020 al 31 maggio 2021), (dal I gennaio 2020 al 31 maggio 2021), tutti Persona_3 già alle dipendenze del precedente subappaltatore, nonché (dal I febbraio al 17 marzo Parte_4
2020), (dal 16 luglio 2020 al 3 marzo 2021), (dal 10 settembre Parte_5 Persona_4
2020 al 31 maggio 2021) e dal I dicembre 2020 al 31 maggio 2021 ed aveva Persona_5 beneficiato di veicoli concessi in comodato d'uso dall'appaltatore che si era occupato della ER manutenzione.
In sede di escussione , , hanno concordemente Persona_2 Testimone_1 Parte_3 dichiarato di aver iniziato l'attività dopo essersi interfacciati ed aver trovato un accordo con ER
, di esser stati soggetti al suo potere organizzativo e direttivo e di aver utilizzato
[...] esclusivamente mezzi e strumenti di proprietà dell'impresa individuale del senza esser ER eterodiretti da preposti della società da cui erano stati assunti.
Quanto alla genuinità degli appalti, va osservato che la società appaltatrice non Controparte_1 disponeva di alcun mezzo o strumento per l'esercizio dell'attività di trasporto, avvalendosi esclusivamente di quelli concessi in comodato d'uso dall'impresa individuale , non Persona_1 esercitava alcun potere direttivo ed organizzativo sul proprio personale, che era selezionato e gestito esclusivamente dal e non conosceva affatto i vertici aziendali dei formali datori di lavoro, ER
e non aveva assunto alcun rischio d'impresa, venendo i subordinati retribuiti dal ER
Peraltro la perduranza dell'attività lavorativa dei dipendenti sostanzialmente per il è ER attestata dalla continuità delle assunzioni di costoro per i precedenti e successivi subappaltatori che via via si sono succeduti nei rapporti commerciali con l'impresa individuale . Persona_1
Invero in via generale la linea di demarcazione tra l'interposizione illecita di manodopera e la liceità dell'appalto di opere o servizi riposa sul fatto che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione.
Tale dato evidentemente presuppone un effettivo assoggettamento dei dipendenti al potere direttivo e di controllo dell'appaltatore e l'impiego di propri mezzi da parte dello stesso, purché sussista un rischio di impresa.
Risultano leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'appaltatore e con assunzione da parte del medesimo del relativo rischio economico, in assenza di diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle manovalanze dell'appaltatore.
In materia precipua di appalti endo-aziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, il divieto di interposizione delle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa e rimangano in capo ad esso datore di lavoro i soli profili di gestione amministrativa del rapporto e non una reale organizzazione della stessa prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo connotato dall'assunzione di rischio economico e dall'assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (cfr. tra le altre anche
Cass. n. 12551/2020).
In sintesi la genuinità dell'appalto richiede l'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore e non del committente, il rischio d'impresa subordinato al risultato produttivo dell'opera o del servizio oggetto del contratto e l'organizzazione dei mezzi e del personale in capo all'appaltatore e non al committente. Nel caso in esame l'appaltatore ha messo a disposizione del committente i propri dipendenti ed ha beneficato degli automezzi e strumenti del committente, che li ha concessi in comodato d'uso.
L'appaltatore di fatto non possedeva alcuna organizzazione aziendale autonoma e non aveva la struttura per effettuare i servizi oggetto del contratto inter partes, limitandosi ad inviare il personale alla committente, che forniva i mezzi, ed a farsi carico dei relativi costi.
Invero i lavoratori non conoscevano la sede operativa delle subappaltatrici, non si erano mai interfacciati nell'esecuzione della prestazione lavorativa con personale dell'appaltatrice e le direttive erano state loro fornite dal da reputarsi vero gestore dei rapporti di lavoro;
per di più essi ER ricevevano le buste paga e comunicavano le assenze a costui ed avevano usato i mezzi aziendali della committente.
A tal riguardo nel verbale di accertamento e notificazione ben si esplicita l'incedere del rapporto lavorativo dei dipendenti addetti all'appalto, nel senso che costoro mai avevano conosciuto i responsabili delle subappaltatrici ed erano stati diretti dal committente usando i mezzi ER posseduti da costui.
In tale quadro emerge una mera utilizzazione della manodopera formalmente assunta dai subappaltatori, senza alcuna organizzazione dell'attività imprenditoriale autonoma da parte di quest'ultimi e senza assunzione di rischio d'impresa in capo ai medesimi.
Sicché risulta fondata la contestazione compendiata nell'ordinanza-ingiunzione opposta e nel verbale di accertamento presupposto.
In ordine all'aspetto quantificatorio della sanzione in concreto applicata, premesso che non è stata saldata la sanzione ridotta ex art. 16 della l. n. 689/81 nei termini previsti, l Controparte_2
, in base ai criteri di cui all'art. 11 della l. n. 689/81 ed alla gravità della violazione in
[...] particolare avuto riguardo ai lavoratori coinvolti ed alle giornate lavorative complessive, ha applicato la sanzione amministrativa correttamente determinandola in € 50.000,00.
Quanto alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia applicando la riduzione del 20% in rapporto all'art. 152 bis disp. att. c.p.c. poiché la resistente si è costituita in giudizio e difesa con i propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c., va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro alla luce della comunione d'interesse nella causa e della sovrapponibilità della posizione processuale, alla rifusione all , sede territoriale di Controparte_3 CP_2
e
[...] CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e, per l'effetto accerta la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 21/2024 emessa dall' della sede di ed . Controparte_3 CP_2 CP_2
Visti gli artt. 91 e 152 bis disp. att. c.p.c. condanna e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, alla rifusione all' delle spese di lite, liquidate in Controparte_3
complessivi € 3.600,00, oltre ad accessori di legge.
Fermo, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan