Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1129/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza del 4 marzo 2025, e vertente
TRA
- (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Benedetto Figliozzi e Silvio Figliozzi per delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pacini Lucia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÈ
- CP_2
- Controparte_3
PARTI CONVENUTE contumaci
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 4 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
Con atto di citazione notificato in data 26-28 febbraio 2018, la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio i sig.ri e Parte_1 CP_2 [...]
, nonché la , in persona del rappresentante legale CP_3 Controparte_1
p.t., deducendo:
a) che il giorno 17.01.17, alle ore 19.00 circa, in territorio di Sabaudia, alla Via Cavour altezza civico n.2, mentre camminava per accedere sulla propria auto, veniva investita in retromarcia da un'autovettura Fiat Panda tg.DV822DK condotta dalla sig.ra di proprietà del sig. assicurata da Controparte_3 CP_2
; Controparte_1
b) che, a seguito del colpo ricevuto, cadeva in terra riportando lesioni alla gamba e alla caviglia sinistra;
c) che all'accaduto assisteva la sig.ra ; Persona_1
d) che, intervenuta l'ambulanza del 118, l'attrice veniva trasportata presso l'Ospedale
Icot di Latina ove le diagnosticavano frattura di diafisi chiusa perone e tibia;
e) che successivamente era sottoposta ad intervento di osteosintesi;
f) che unica responsabile del sinistro è la conducente del veicolo Fiat Panda sig.ra
Controparte_3
g) che la perizia medico legale di parte ha valutato le lesioni subite nella misura del
10% di IP, giorni 30 di ITT, giorni 30 di ITP al 75%, giorni 30 di ITP al 50%, ulteriori giorni 30 di ITP al 25%;
h) che la compagnia assicuratrice del veicolo investitore non le ha riconosciuto alcun risarcimento del danno per le lesioni subite;
i) che non ha sortito alcun effetto l'invito alla negoziazione assistita;
Per quanto dedotto, parte attrice chiedeva di accertare la responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione del sinistro, di condannare i convenuti in solido Controparte_3 tra loro al risarcimento dei danni fisici, morali e biologici subiti, oltre alle spese sostenute, per l'importo complessivo di € 49.120,38, e al pagamento di spese di lite e compensi anche per la fase stragiudiziale.
Con comparsa in data 12 giugno 2018 si costituiva la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., deducendo: a) l'improponibilità della domanda ex art.148 D.lvo. 209/2005 per assenza dei requisiti della lettera di mesa in mora;
b) la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt.164 e 163 n. 2,3,4 cpc;
c) la contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate in data 16.02.2017 nella fase stragiudiziale dalla sig.ra e dall'unica testimone oculare sig.ra Controparte_3
rispetto a quelle dalle medesime rilasciate il 24.03.2017; Persona_1
d) il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice ex art. 2697 c.c. e la mancata dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o limitarne le conseguenze;
e) di contestare il quantum debeatur, incongruo, eccessivo, non provato;
f) l'inammissibilità della richiesta a titolo di danno morale-esistenziale;
g) la non cumulabilità tra rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi.
Per quanto dedotto, la Compagnia convenuta concludeva chiedendo, in via preliminare accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione;
in via principale e nel merito il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la minor somma ritenuta di giustizia per il risarcimento dei danni riconosciuti, senza cumulo della rivalutazione monetaria e interessi, con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 3 luglio 2018 il giudice dichiarava la contumacia dei convenuti
[...]
e ritualmente citati e non comparsi, concedeva alle parti i CP_3 CP_2
richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza in data 6 giugno 2019 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, ammetteva l'interrogatorio formale deferito al convenuto
[...]
chiesto da parte attrice nella memoria di cui all'art. 183 VI comma, n. 2 c.p.c. sui CP_3
capi a,b,c; l'interrogatorio formale deferito all'attrice , chiesto Parte_1
da parte convenuta nella memoria di cui all'art. 183 VI comma, n. 2 c.p.c sui capi CP_1
1,2, esclusi i capi 3,5 aventi ad oggetto circostanze introdotte maturate le preclusioni assertive, 4 superfluo, 6 non finalizzato alla confessione;
ammetteva l'interrogatorio formale deferito alla convenuta chiesto da parte nella memoria Controparte_3 CP_1 di cui all'art. 183 VI comma, n. 2 c.p.c sui capi 1,2,7,8,9,10 esclusi i capi 3,5 non nella disponibilità dell'interrogando, 4 superfluo, 6 non finalizzato alla confessione;
ammetteva l'interrogatorio formale deferito al convenuto chiesto da parte convenuta CP_2
nella memoria di cui all'art. 183 VI comma, n. 2 c.p.c. sui capi 1, esclusi i capi 3,5 CP_1
non nella disponibilità dell'interrogando, 4 superfluo, 6 non finalizzato alla confessione;
ammetteva la prova testimoniale diretta articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., sui capi a,b,c epurati da espressioni valutative non demandabili a testi;
ammetteva la prova testimoniale diretta articolata da parte convenuta nella CP_1
memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., sui capi 15,16,17,18, esclusi i capi
11,12,13,19,20,21 aventi ad oggetto circostanze introdotte maturate le preclusioni assertive;
non ammetteva la prova testimoniale diretta articolata da parte convenuta nella CP_1
memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., in quanto i capi non sono formulati a prova contraria;
ammetteva parte convenuta alla chiesta prova contraria;
riservava all'esito della prova orale ogni decisione sulla chiesta CTU.
All'udienza del 5 novembre 2019 rendeva l'interrogatorio formale l'attrice
[...]
; sui capitoli della memoria ex art. 183, 6 c., n. 2 c.p.c. di parte Parte_1 convenuta ichiarava: capo 1) è vero; capo 2) è vero. Ero in compagnia di CP_1 ER
.
[...]
Alla stessa udienza rendeva l'interrogatorio formale anche la convenuta contumace sig.
, conducente non proprietaria del veicolo antagonista;
sui capitoli Controparte_3 della memoria di parte convenuta ex art. 183 VI c c.p.c. n. 2 rispondeva: capo 1) è vero. capo
2) è vero. conosco la sig.ra , è un'amica di mia nuora. capo 7) preciso che è a me Persona_1
riferibile unicamente la dichiarazione del 16.2.2017 per contenuto e sottoscrizione, nonché da me vergata. Preciso di aver rilasciato una sola dichiarazione. Non riconosco la dichiarazione del
24.3.2017 né per contenuto, firma o grafia. capo 8) è vero. preciso che ero in auto e ho messo in moto, ho frugato nella borsa per cercare il telefonino e non mi sono accorta di mia nuora che era dietro. Preciso che accertatami del contenuto della borsa (il telefonino) ho messo la retromarcia ma non ho visto dietro perché non mi sono voltata. capo 9) preciso che l'ho scaraventata a terra e ho sentito il rumore e le urla. Preciso che ho urtato la gamba di mia nuora con il lato posteriore sinistro. capo 10) preciso che io ero sola in auto, mentre mia nuora era con l'amica. Quest'ultima non ha subito lesioni in quanto era ferma vicina all'auto dal lato passeggero, mentre si era R_ mossa per andare al posto di guida della propria vettura.
Alla stessa udienza veniva sentita la testimone comune, sig.ra. , la quale, sul Persona_1 capo a) della memoria ex art. 183 Vi c c.p.c. n. 2 di parte attrice rispondeva: è vero. tanto so per aver assistito personalmente al sinistro. Era il giorno di riposo da lavoro dell'attrice e mio.
Lavoravamo presso un ristorante ed era il giorno di chiusura del locale. Decidemmo di uscire insieme. Ero fermo vicino all'auto dell'attrice mentre fumavo una sigaretta, dal lato passeggero.
L'auto dell'attrice era parcheggiata parallelamente al marciapiede. Ero ferma sul lato strada. Stavo aspettando che scendesse di casa. L'attrice è scesa da una casa sita sul marciapiede opposto a quello dove era parcheggiata l'auto, ha attraversato la strada ed è passata innanzi alla propria vettura per raggiungere il posto di guida. Avanti era parcheggiata la panda della . Non vi era Controparte_3 molto spazio tra le due vetture e l'attrice per passare dovette girarsi un pochino. Adr: ero ad aspettarla da circa un quarto d'ora. Mentre aspettavo ho visto una donna che ho riconosciuto essere entrare nella vettura innanzi. Nel frattempo che l'attrice transitava dietro l'auto Controparte_3 parcheggiata innanzi alla sua, la conducente faceva retromarcia e la investita. Nel mentre faceva retromarcia mi ha squillato il cellulare e l'ho vista all'improvviso caduta. Non ho visto il momento preciso dell'impatto perché mi ha distratto il telefono. È caduta a terra verso il lato marciapiede sul fianco. L'ho vista che si toccava la gamba, non ricordo quale. Nel frattempo, la conducente dell'auto si è sentita male perché si è accorta del sinistro. Subito accorreva il compagno dell'attrice probabilmente per aver sentito il rumore. Preciso che non l'ho chiamato io. Poi ho accompagnato la
a casa e nel frattempo hanno chiamato l'ambulanza per Io sono rimasta con la CP_3 R_
. Il giorno dopo mi sono informata delle condizioni dell'attrice. Sul cap b) adr: è vero. adesso CP_3 ricordo che era la gamba sinistra. Sul capo c) adr: è vero.
Escussa sul capo 15 della memoria ex art. 183 VI c c.p.c. n. 2 di parte convenuta adr: è vero. confermo la dichiarazione del 16.2.2017 come a me riferibile per contenuto e sottoscrizione e da me vergata. Preciso che la discordanza rispetto a quanto dichiarato oggi è dovuta a mia confusione.
Confermo che la dinamica del sinistro è quella che ho riferito all'odierna udienza e cioè cha l'attrice è stata colpita a retromarcia con la parte posteriore della vettura. Sul capo 16 adr: è vero. non vi erano altre persone in nostra compagnia. Sul capo 17 adr: dichiaro che la dichiarazione del
24.3.2017 non è a me riferibile per contenuto, forma e grafia. Preciso di aver reso una sola dichiarazione ed è quella di febbraio che mi è stata mostrata poc'anzi. Sul capo 18 adr: non ho mai fatto una dichiarazione del tenore che mi si legge.
Con ordinanza in data 21 novembre 2019 il giudice ammetteva la CTU medico-legale, nominando il dott. , cui conferiva, all'udienza del 4 febbraio 2020, l'incarico su Persona_3 seguenti quesiti: 1) descriva il CTU la persona del periziando sulla base di dati obiettivamente rilevabili dall'esame della stessa, dai documenti in atti e dalle informazioni sanitarie acquisite dalle parti (indicando in particolare l'età, i precedenti stati morbosi - solo se rilevanti -); 2) verifichi la presenza della lesione, allegata come in atti, che si assume riportata in conseguenza del fatto per cui
è causa;
descriva dettagliatamente la morfologia e l'entità di essa;
3) accerti se la lesione denunciata sia obiettivamente e casualmente riconducibile alla dinamica del fatto dannoso così come delineato, valutando la compatibilità tra le lesioni riportate, l'urto e
l'ampiezza della manovra- in base a criteri che vorrà specificare ed in base a tutti gli altri elementi obiettivamente rilevabili (tenendo in particolare presenti i dati desumibili dalla documentazione sanitaria in atti);
4)evidenzi come essa si presentava al momento del fatto stesso, la sua evoluzione;
5) accerti la durata dell'eventuale malattia derivata dalla lesione, e determini la durata dell'eventuale inabilità temporanea assoluta o parziale indicando la percentuale di quest'ultima;
6)tenuto conto di tutte le circostanze di cui sopra, esprima con distinte percentuali la riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto (nella sua accezione morfo-funzionale a prescindere dalla riduzione di capacità reddituale), se rilevata, indicando, in particolare, il grado percentuale complessivo di danno biologico permanente precisandone i criteri di determinazione;
7) verifichi la congruità delle spese mediche e di assistenza già documentate in atti e ne quantifichi
l'ammontare;
8) riferisca quant'altro utile ai fini di giustizia;
9) dia conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali, e dell'adesione o dell'eventuale dissenso di costoro rispetto alle argomentazioni sostenute dal CTU;
in caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, il C.TU. ne esponga le motivazioni e le sottoponga a dettagliato vaglio critico.
In data 11 settembre 2020 il consulente d'ufficio depositava l'elaborato peritale definitivo con il quale accertava lesioni compatibili con la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione, un danno biologico stimato nella misura del 9%, 45 giorni di inabilità temporanea totale e parziale al 50% di 30 giorni.
All'udienza del 17 settembre 2020 il giudice rigettava la richiesta di parte convenuta per la revoca dell'ordinanza ammissiva di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 novembre 2021.
In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 le successive udienze (25 novembre 2021, 1 dicembre 2022, 2 novembre 2023) venivano trattate con modalità figurata, previo deposito di note scritte delle parti. Con ordinanza in data 2 novembre 2023 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 27 ottobre 2023 e da parte convenuta in data 26 ottobre 2023, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 novembre 2024 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con ordinanza in data 28 novembre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, rilevata la necessità di disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo, stante l'assegnazione allo stesso con decreto presidenziale del 3 settembre 2024 di 98 procedimenti del ruolo di altro magistrato trasferito, e di definire tra i predetti quelli di più antica iscrizione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
4 marzo 2025 con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con note in data 25 febbraio 2025 parte attrice precisava le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda come rassegnate in atti.
Con note in data 3 marzo 2025 parte convenuta si riportava alle Controparte_1
conclusioni, eccezioni preliminari e di rito, alle richieste istruttorie, già rassegnate negli scritti difensivi in atti, nonché alle eccezioni, sollevate in sede di prova ed interpello, precisava le conclusioni insistendo nel rigetto della domanda.
Con ordinanza in data 4 marzo 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 25 febbraio 2025 e da parte convenuta in data 3 marzo 2025, assegnava alle part i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 3 maggio 2025 così concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, accertata la esclusiva responsabilità dei sigg.ri e CP_2
n.q di proprietario il primo e di conducente la seconda, dell'autovettura Fiat panda Controparte_3
tg.DV822DK, nel verificarsi dell'evento di cui è causa e per le ragioni esposte in premessa e, conseguentemente, condannarli in solido con la compagnia di assicurazioni Controparte_1
a provvedere al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, morali, fisici e biologici, nonché spese sostenute, determinati in €27.586,58 oltre interessi dalla data del verificarsi dell'evento sino al saldo
e spese di CTU. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, sia della fase giudiziale che di quella stragiudiziale, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano antistatari, come da vigenti parametri.
Depositava comparsa conclusionale di replica in data 23 maggio 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 5 maggio 2025 e comparsa conclusionale di replica in data 23 maggio 2025 insistendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondata l'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria ex artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 per assenza nella lettera di mesa in mora dei requisiti prescritti dalla normativa.
La richiesta stragiudiziale riporta la data, il luogo, i veicoli e soggetti coinvolti nel sinistro.
Quanto alle lamentate carenze (mancanza di dichiarazione di cui all'art. 142, della descrizione dei danni, del codice fiscale della danneggiata) si osserva che non risulta che l'assicuratore si sia avvalso della facoltà, prevista dal comma 5 dell'art.148, di richiedere al danneggiato l'integrazione, pertanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede, la domanda deve considerarsi proponibile non potendo l'assicuratore trarre dalla propria inerzia il vantaggio della persistente improponibilità della domanda risarcitoria
(in tal senso Cass. n. 20802/2024; Cass. n. 32919/2022).
Comunque, la Compagnia ha ritenuto (comunicazione del 20.02.2017 in atti) di non poter formulare alcuna offerta per motivazioni diverse dalle lamentate carenze della lettera di messa in mora, ovvero per aver ritenuto i danni lamentati non riconducibili al sinistro come rappresentato dalla richiedente.
Deve parimenti essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art.163 n.2,3,4 c.p.c.
considerato che
in esso sono chiaramente individuabili l'oggetto e le ragioni dell'azione proposta dall'attrice, volta all'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti per le lesioni a gamba e caviglia destra che avrebbe riportato in seguito a sinistro stradale e alla condanna al relativo risarcimento, vero è che la Compagnia convenuta è stata in grado di svolgere le proprie difese e prendere posizione sulla pretesa avversaria.
Tuttavia, nel merito, la domanda risarcitoria non è fondata e non può essere accolta.
Parte attrice cita in giudizio, oltre alla Compagnia assicuratrice del presunto responsabile, regolarmente costituitasi, anche il conducente ed il proprietario del mezzo investitore, rimasti contumaci. Nel nostro ordinamento, la mancata costituzione del convenuto integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria o non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico di cui all'art. 2697 cod. civ., secondo il principio della cd. ficta contestatio.
In particolare, in caso di investimento del pedone, la presunzione di responsabilità del conducente ai sensi dell'art.2054 comma 1 c.c., opera solo ove il danneggiato abbia preventivamente dimostrato il fatto storico, e cioè le modalità e le circostanze con cui si verificata il sinistro, ed il rapporto di causalità tra la condotta di guida del conducente e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio si deduce che l'investimento da parte del veicolo Fiat Panda, assicurato condotto da , si CP_1 Controparte_3
sarebbe verificato durante la manovra di retromarcia del mezzo, che avrebbe colpito col paraurti posteriore il pedone trovatosi dietro la stessa vettura, causandone la sua caduta in terra e le lesioni alla gamba sinistra.
Il verificarsi dell'investimento secondo le modalità descritte dall'attrice è contestato dalla
Compagnia assicuratrice convenuta, in forza delle difformità emergenti dalle dichiarazioni rilasciate in sede stragiudiziale dai soggetti coinvolti e dall'unico testimone oculare.
In effetti, pur avendo il CTU affermato la compatibilità delle lesioni accertate con i fatti esposti dall'attrice, dall'istruttoria documentale ed orale sono emersi diversi elementi di incertezza delle effettive modalità con cui il sinistro si sarebbe verificato.
Negli atti di causa è fatto riferimento a sinistro avvenuto sulla pubblica via (lungo Via
Cavour, altezza civico n.2), mentre sulla scheda di P.S. dell'ICOT datata 17.1.17 è riportato che la danneggiata, odierna attrice, riferiva ai sanitari di essere stata investita nel cortile di casa.
Alcun elemento utile alla ricostruzione del sinistro è ricavabile dalla scheda di intervento del 118, prodotta da parte attrice me il cui contenuto risulta illeggibile relativamente alle circostanze dell'intervento e all'anamnesi della danneggiata.
Quanto alle modalità dell'investimento, la dinamica prospettata da parte attrice risulta palesemente contraddetta dalle dichiarazioni rilasciate alla compagnia assicuratrice dal conducente della Fiat Panda sig.ra e dall'unico soggetto che Controparte_3
avrebbe assistito al sinistro sig.ra , prodotte da parte convenuta Persona_1 (pag.33 e ss. fasc.telemat. di parte) confermate per contenuto e provenienza dagli stessi dichiaranti in sede di prove orali (ud. 5.11.2019).
In particolare, la dinamica descritta in sede di testimonianza dalla sig.ra ER
(l'attrice transitava dietro l'auto parcheggiata innanzi alla sua – Fiat Panda - la
[...]
conducente faceva retromarcia e la investita. Non ho visto il momento preciso dell'impatto perché mi ha distratto il telefono. È caduta a terra verso il lato marciapiede sul fianco. L'ho vista che si toccava la gamba, non ricordo quale … l'attrice è stata colpita a retromarcia con la parte posteriore della vettura) è discordante con quanto dalla medesima riferito nella dichiarazione rilasciata alla Compagnia il 16.02.2017, prodotta in atti, dalla quale emergerebbe che il veicolo condotto dalla sig.ra procedeva in avanti e urtava con lo spigolo sinistro CP_3 anteriore la gamba della signora che cadeva a terra dolorante alla gamba Parte_1
destra.
La difformità nelle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro emerge anche dal raffronto tra quanto dichiarato dalla conducente in sede di Controparte_3
interrogatorio formale (ero in auto e ho messo in moto, … non mi sono accorta di mia nuora che era dietro. … ho messo la retromarcia ma non ho visto dietro perché non mi sono voltata … ho urtato la gamba di mia nuora con il lato posteriore sinistro) e le dichiarazioni dalla stessa rilasciate alla Compagnia in data 16.02.2017 con la denuncia di sinistro stradale, prodotta in atti, in cui affermava: “mi trovavo alla guida del veicolo di mio padre fiat panda, nell'avanzare in avanti non notavo mia nuora con una sua amica che si trovavano sul lato destro all'altezza del parafango anteriore destro, quindi strusciavo entrambe le gambe della signora che cadeva Pt_1 all'indietro battendo la schiena”.
Avendo entrambe, la conducente e la testimone Controparte_3 ER
, confermato ciascuna in sede di prove orali sia il contenuto che la paternità
[...]
delle dichiarazioni rilasciate alla Compagnia in data 16.02.2017 e da questa prodotte in giudizio, e trattandosi di ricostruzione della dinamica fornita a distanza di appena un mese dal sinistro, dovrebbe ritenersi che essa sia maggiormente aderente alla realtà dei fatti, rispetto a quanto dalle stesse affermato a distanza di quasi tre anni dal sinistro.
Dinamica che (pedone investito da mezzo che avanzava e urto con parafango anteriore) risulta del tutto incompatibile con la ricostruzione prospettata da parte attrice (pedone investito da mezzo in retromarcia e urto con parte posteriore della vettura). In conclusione, stante la contraddittoria ricostruzione dei fatti fornita dall'unico testimone oculare e dal conducente, presunto responsabile, e la mancata prova del modo di verificarsi del sinistro per come dedotto da parte attrice, non si ritiene di poter accogliere la domanda risarcitoria rimasta sfornita di prova quanto alle modalità del fatto storico, il cui onere ricadeva sulla danneggiata ex art.2697 c.c..
La soccombenza di parte attrice regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate nella misura media in applicazione del D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/22.
Le spese della CTU medico legale, già liquidate come da decreto del 14 settembre 2020, sono definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente che l'ha richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
1129/2018, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di parte attrice.
Lì 2 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava