CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/10/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 1306/2020 del 15/06/2020 oggetto: pensione anticipata ex art 24 d.l. 201/11 conv L 214/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. LISI DARIO e LISI GIACOMO Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SO RE
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 4.12.2020 ha proposto appello avverso la sentenza n°1306/2020 del Pt_2
15.6.2020 emessa dal G.U. del Lavoro del Tribunale di Lecce, con la quale era stata accolto il ricorso proposto da il 7.8.2017, con il quale la ricorrente aveva chiesto accertarsi il suo Parte_1 diritto alla pensione anticipata ai sensi dell'art. 24, commi 10 e 11, della legge n°214/2011, con decorrenza dal 1.1.2017.
A sostegno dell'appello richiamava l'interpretazione dell'art 24 della legge 214/11 fornita dal
(nota 2680 del 22.2.2012) e richiamata da nella circolare applicativa n 35 Controparte_2 Pt_2 del 14.3.2012 secondo cui “ ai fini del raggiungimento di tale requisito (di anzianità contributiva:
n.d.r.) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa”.
Pertanto ribadiva la legittimità del rigetto della domanda di pensione anticipata presentata da non sussistendo i richiesti 1820 contributi settimanali effettivi (pari a 35 anni di Parte_1 contribuzione), essendo ella in possesso di soli 1293 contributi settimanali effettivi, dovendosi escludere la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.
Chiedeva pertanto, in riforma della impugnata sentenza, rigettarsi la domanda proposta da Parte_1
Parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza n 1266/21 del 10.12.2021 la Corte d'Appello di Lecce, ha accolto l'appello di Pt_2 rigettando la domanda proposta da Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, definito con Parte_1 sentenza n 24952/24 del 17.9.2024, con la quale il giudice di legittimità ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia della Corte d'Appello di Lecce e rinviando dinanzi alla medesima Corte in diversa composizione.
Con ricorso depositato il 30-10-2024, ha riassunto il giudizio davanti alla Corte Parte_1
d'Appello di Lecce, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall' con atto depositato il Pt_2
4.12.2020, il tutto con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
L' si è costituito in giudizio, richiamandosi al precedente orientamento della Suprema Corte Pt_2 concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è infondato e va, pertanto, rigettato. Pt_2
Pacifico che l'assicurata, al momento della domanda amministrativa del 9.12.2016, poteva vantare una anzianità contributiva pari a 2175 contributi settimanali, quindi superiore ai 41 anni e 1 mese previsti dall'art. 24 della legge n°214/2011 per l'accesso alla pensione anticipata, ivi prevista.
Oggetto di contestazione tra le parti è se la citata norma preveda, per l'accesso alla pensione anticipata, anche il possesso di 35 anni di contribuzione effettiva (e non anche figurativa), requisito pacificamente non posseduto dalla originaria ricorrente che vanta 1293 contributi settimanali di lavoro effettivo. Orbene sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, nella sentenza n 24952/2024 (così rettificando quello indicato in dispositivo, ove è stato erroneamente riportato il numero sezionale
1676/24) di rinvio a questa Corte d'Appello, ha rilevato che all'esito della riforma del sistema pensionistico attuata nell'anno 2011 con il d.l. 201/11 conv con L 214/11, non è più operativo il precedente regime normativo di 35 anni di contribuzione. Ha di conseguenza statuito: “Nel nuovo sistema normativo che segna il passaggio dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata, il comma 10, a differenza del comma 11, non fa riferimento all'effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile;
per converso, nel comma 11 si dà rilievo alla contribuzione effettiva (per 20 anni) in collegamento con l'età. 17. Può dunque affermarsi che, nel sistema di cui all'art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e
1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva”.
Sulla base delle predette argomentazioni, si rileva la correttezza della sentenza impugnata, con la quale è stato riconosciuto il diritto di alla pensione anticipata a far data dal 1.1.2017, Parte_1 sussistendo il requisito anagrafico e contributivo.
La sentenza impugnata va confermata anche nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite.
Le spese degli altri gradi di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.,
definitivamente pronunziando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n°24952/2024 sull'appello proposto con ricorso del 4.12.2020 da Controparte_1
nei confronti di avverso la sentenza del 15.6.2020 n°1306/2020 del Tribunale
[...] Parte_1 di Lecce, giudizio riassunto da nei confronti di con ricorso del 30.10.2024, Parte_1 Pt_2 così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata anche nella parte relativa alle spese;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello di riassunzione, Pt_2 liquidate in euro 1.984,00 per il giudizio di appello e in euro 1.984,00 per quello di riassunzione ex
D.M. n°55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Dario IS delle prime e, in favore degli avv.ti Dario IS e GI IS, delle seconde;
c) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 1.541,00 Pt_2 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
GI IS.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n°115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 17 settembre 2025
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott. Donatella De Giorgi dott.ssa Caterina Mainolfi
n. 1306/2020 del 15/06/2020 oggetto: pensione anticipata ex art 24 d.l. 201/11 conv L 214/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. LISI DARIO e LISI GIACOMO Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SO RE
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 4.12.2020 ha proposto appello avverso la sentenza n°1306/2020 del Pt_2
15.6.2020 emessa dal G.U. del Lavoro del Tribunale di Lecce, con la quale era stata accolto il ricorso proposto da il 7.8.2017, con il quale la ricorrente aveva chiesto accertarsi il suo Parte_1 diritto alla pensione anticipata ai sensi dell'art. 24, commi 10 e 11, della legge n°214/2011, con decorrenza dal 1.1.2017.
A sostegno dell'appello richiamava l'interpretazione dell'art 24 della legge 214/11 fornita dal
(nota 2680 del 22.2.2012) e richiamata da nella circolare applicativa n 35 Controparte_2 Pt_2 del 14.3.2012 secondo cui “ ai fini del raggiungimento di tale requisito (di anzianità contributiva:
n.d.r.) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa”.
Pertanto ribadiva la legittimità del rigetto della domanda di pensione anticipata presentata da non sussistendo i richiesti 1820 contributi settimanali effettivi (pari a 35 anni di Parte_1 contribuzione), essendo ella in possesso di soli 1293 contributi settimanali effettivi, dovendosi escludere la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.
Chiedeva pertanto, in riforma della impugnata sentenza, rigettarsi la domanda proposta da Parte_1
Parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza n 1266/21 del 10.12.2021 la Corte d'Appello di Lecce, ha accolto l'appello di Pt_2 rigettando la domanda proposta da Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, definito con Parte_1 sentenza n 24952/24 del 17.9.2024, con la quale il giudice di legittimità ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia della Corte d'Appello di Lecce e rinviando dinanzi alla medesima Corte in diversa composizione.
Con ricorso depositato il 30-10-2024, ha riassunto il giudizio davanti alla Corte Parte_1
d'Appello di Lecce, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall' con atto depositato il Pt_2
4.12.2020, il tutto con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
L' si è costituito in giudizio, richiamandosi al precedente orientamento della Suprema Corte Pt_2 concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è infondato e va, pertanto, rigettato. Pt_2
Pacifico che l'assicurata, al momento della domanda amministrativa del 9.12.2016, poteva vantare una anzianità contributiva pari a 2175 contributi settimanali, quindi superiore ai 41 anni e 1 mese previsti dall'art. 24 della legge n°214/2011 per l'accesso alla pensione anticipata, ivi prevista.
Oggetto di contestazione tra le parti è se la citata norma preveda, per l'accesso alla pensione anticipata, anche il possesso di 35 anni di contribuzione effettiva (e non anche figurativa), requisito pacificamente non posseduto dalla originaria ricorrente che vanta 1293 contributi settimanali di lavoro effettivo. Orbene sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, nella sentenza n 24952/2024 (così rettificando quello indicato in dispositivo, ove è stato erroneamente riportato il numero sezionale
1676/24) di rinvio a questa Corte d'Appello, ha rilevato che all'esito della riforma del sistema pensionistico attuata nell'anno 2011 con il d.l. 201/11 conv con L 214/11, non è più operativo il precedente regime normativo di 35 anni di contribuzione. Ha di conseguenza statuito: “Nel nuovo sistema normativo che segna il passaggio dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata, il comma 10, a differenza del comma 11, non fa riferimento all'effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile;
per converso, nel comma 11 si dà rilievo alla contribuzione effettiva (per 20 anni) in collegamento con l'età. 17. Può dunque affermarsi che, nel sistema di cui all'art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e
1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva”.
Sulla base delle predette argomentazioni, si rileva la correttezza della sentenza impugnata, con la quale è stato riconosciuto il diritto di alla pensione anticipata a far data dal 1.1.2017, Parte_1 sussistendo il requisito anagrafico e contributivo.
La sentenza impugnata va confermata anche nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite.
Le spese degli altri gradi di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.,
definitivamente pronunziando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n°24952/2024 sull'appello proposto con ricorso del 4.12.2020 da Controparte_1
nei confronti di avverso la sentenza del 15.6.2020 n°1306/2020 del Tribunale
[...] Parte_1 di Lecce, giudizio riassunto da nei confronti di con ricorso del 30.10.2024, Parte_1 Pt_2 così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata anche nella parte relativa alle spese;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello di riassunzione, Pt_2 liquidate in euro 1.984,00 per il giudizio di appello e in euro 1.984,00 per quello di riassunzione ex
D.M. n°55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Dario IS delle prime e, in favore degli avv.ti Dario IS e GI IS, delle seconde;
c) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 1.541,00 Pt_2 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
GI IS.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n°115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 17 settembre 2025
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott. Donatella De Giorgi dott.ssa Caterina Mainolfi