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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. il patrocinio dell'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
RA RI UI (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in VIA P. MIGLIORETTI, 2 MILANO, giusta delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. BOGNANNI GIUSEPPE (C.F. C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Ponchielli 6 Milano, giusta delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10504/2024, pubblicata il 03/12/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis così giudicare:
– in via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 10504/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, Giudice Dott.ssa Bocconcello, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12835/2023, notificata il 19.12.2024, in accoglimento - per quanto attiene alla disciplina delle spese di lite - delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,ogni avversa deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: – in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di media conciliazione obbligatoria da parte del opposto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo CP_1
n.2618/2023.
Nel caso in cui la precedente istanza non fosse accolta: - in via preliminare: respingere la richiesta ex art. 186bis cpc dell'opposta perché infondata in fatto ed in diritto;
– in via principale e nel merito: dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 2618/2023 emesso dal medesimo intestato tribunale di Milano in data 01/02/2023, con cui agli odierni opponenti è intimato senza dilazione di pagare la somma complessiva di €
7.136,38 oltre interessi come da domanda, le spese del monitorio liquidate in euro
800,00 per compenso professionale ed euro 145,50 per spese, oltre ad accessori di legge, nonché il conseguente atto di precetto per euro 8.942,80 siccome notificato in uno con il primo;
– condannare in ogni caso il
[...]
al rimborso delle spese ed oneri difensivi a favore della Controparte_1
parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e
pagina 2 di 10 accessori di legge;
- in via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale dell'amministratore condominiale pro tempore, geom. sui CP_2
seguenti capitoli:
1. vero che dal mese di ottobre 2021 la signora Parte_1
si è impegnata al ripiano del debito ed ha versato in favore del la CP_1
somma in acconto di euro 3.000,00 con dilazionamento del residuo importo in rate da euro 200,00 da considerare quale acconto a copertura di quanto dovuto per le spese condominiali scadute;
2. vero che nella mia qualità di amministratore condominiale ho autorizzato la descritta modalità di pagamento;
3. Vero che in aggiunta all'importo di euro 4.800,00 già dedotto ed indicato nel ricorso per ingiunzione la signora ha ulteriormente versato la somma di Parte_1
euro 200,00 in data 14.12.2022, la somma di euro 200,00 in data 11.01.2023 e la somma di euro 200,00 in data 15.02.2023.”; accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto,
e conseguentemente disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato in entrambi i gradi di giudizio, ritenuta l'illegittimità con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e la cessazione della materia del contendere, considerare altresì inesistente la soccombenza degli odierni appellanti e revocare la condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite in favore del o del difensore antistatario di questo, disponendone il rimborso, con CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al rimborso, per il caso in cui esse fossero state versate nelle more del presente gravame.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado ed in particolare della prova testimoniale con il geom. CP_2
sugli indicati capitoli di prova per tutte le ragioni esposte nella parte motiva
[...]
dell'atto di citazione in appello”.
Per il : Controparte_1
pagina 3 di 10 “Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettare l'appello proposto ex adverso e confermare di conseguenza nel merito la sentenza appellata n.10504/2024 resa dal Tribunale di Milano – Sezione XIII^ Civile - G.U.
Dott.ssa Sabrina Bocconcello - in data 3/12/2024 nella causa n.12385/2022 R.G., per i motivi dedotti.
Con la condanna degli appellanti alla refusione delle spese anticipate e dei compensi non riscossi del presente grado di appello, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2618\23 emesso in data 1.2.2023, il Tribunale di Milano ingiungeva a e di Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagare al la somma di euro 7.136,38 per Controparte_3
spese condominiali insolute, oltre interessi legali e spese liquidate in euro 800,00 per compenso professionale, euro 145,50 per spese, oltre accessori come per legge.
Con atto di citazione notificato il 6.3.2023 in qualità di Parte_1
usufruttuaria, e il signor , in qualità di nudo proprietario Parte_2
dell'unità immobiliare sita in , , proponevano opposizione CP_1 Controparte_1
al decreto ingiuntivo.
A fondamento dell'opposizione deducevano che:
- tra le parti era intercorso, prima del deposito del ricorso ingiuntivo, un accordo che prevedeva la dilazione del debito, con un acconto di euro 3.000,00 e successive rate mensili di euro 200,00;
- l'importo azionato non teneva conto di tutti gli acconti medio tempore versati e, in particolare, di tre pagamenti da € 200,00 cadauno effettuati dai signori Pt_1
e in data 14.12.2022, 11.1.2023 ed 15.2.2023, quindi prima della Parte_2
notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto effettuata in data 22 febbraio
2023.
pagina 4 di 10 Chiedevano, pertanto, che il decreto ingiuntivo venisse dichiarato nullo, privo di effetti e, conseguentemente, revocato.
Si costituiva regolarmente il in che Controparte_1 CP_1
contestava l'esistenza di un accordo di dilazione e dava atto che nelle more del deposito, emissione e notifica del decreto ingiuntivo opposto era stato versato un acconto di euro 600,00.
Chiedeva, pertanto, che la somma ingiunta venisse rideterminata in euro 6.536,18; eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo.
Con memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. gli opponenti eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
eccezione contrastata dal con la memoria ex art. 183, CP_1
VI comma n. 2 c.p.c.
Nel corso del giudizio gli opponenti provvedevano all'integrale pagamento anche della somma di euro 6.536,18.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10504 pubblicata in data 3 dicembre 2024 così statuiva:
“- stante l'intervenuto pagamento della sorte capitale revoca il decreto ingiuntivo
n. 2618\23
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in relazione alla sorte capitale.
- Rigetta ogni altra domanda
- Condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 oltre oneri accessori e rimborso generale
- sentenza esecutiva.”.
In sintesi il Tribunale ha accertato che:
“ 1. la somma azionata in via monitoria riguarda oneri condominiali regolarmente deliberati in data 24.11.2021
2. la delibera del 24.11.2021 non è stata impugnata quindi è valida ed efficace tra le parti
pagina 5 di 10
3. il decreto opposto è stato richiesto con ricorso depositato in data 22.12.2022, emesso in data 24.1.2023, pubblicato in data 1.2.2023 e notificato in data
22.2.2022 (doc 1 parte opponente) [rectius 2023];
4. parte opponente ha versato acconti di euro 200,00 cadauno in data 14.12.2022,
11.1.2023 e 15.2.2023
5. il detto parziale pagamento di e.600,00 è avvenuto mediante versamenti documentati sub doc 3 parte opponente e non contestati dall'opposto
6. Alla data del 23.10.2024 parte opposta ha dato atto dell'intervenuto integrale pagamento della somma ingiunta.”.
Ha poi ritenuto di disattendere pregiudizialmente l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione sollevata dagli opponenti “attesa la tardività della detta eccezione poiché svolta dagli odierni opponenti solo con la memoria ex art 183 Vi comma cpc n.1 ovvero oltre il termine di cui all'art. 5 comma 2 Dlgs 28\10. Come noto infatti “Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5
D.Lgs. n. 28/2010 deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. (Cass. n. 25155/2020).”, mentre ha ritenuto abbandonata, in quanto non più riproposta, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Ha così dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sorte capitale e provveduto sulle spese di lite, ponendole a carico degli opponenti.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello i signori e Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come in Parte_2
epigrafe trascritte.
Si è costituito il in che ha chiesto il rigetto Controparte_1 CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 6 maggio 2025, il consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 14 ottobre 2025, con contestuale pagina 6 di 10 assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 14 ottobre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e , affidando il gravame a tre motivi di censura, Pt_1 Parte_2
lamentano che il Tribunale abbia posto a loro carico le spese di lite.
Con il primo motivo rubricato: “IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 D.Lgs. 28/2010”, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disatteso la loro eccezione, ritenendola tardivamente sollevata, quando, invece, l'avevano tempestivamente proposta con la memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c.
Con il secondo motivo rubricato: “TARDIVITA' DELL'ISCRIZIONE A
RUOLO DELL'OPPOSIZIONE– INESISTENZA DELLA SOCCOMBENZA”, gli appellanti lamentano che il Tribunale, dopo aver constatato che tale eccezione, sollevata dal Condominio, non era stata più riproposta nelle conclusioni e che, quindi, doveva ritenersi abbandonata, non ne abbia tenuto conto ai fini delle spese di lite.
Con il terzo motivo rubricato “DIFETTO DEI REQUISITI EX ART. 633 CPC
ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO–INESISTENZA DELLA
SOCCOMBENZA”, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato l'illegittimità del decreto ingiuntivo, emesso per un importo eccessivo rispetto al dovuto, e per aver giustificato, ai fini della regolazione delle spese, la mancata considerazione delle rate già versate.
Lamentano, altresì, che il Tribunale non abbia ritenuto perfezionato, per comportamento concludente, l'accordo di dilazione del pagamento intervenuto tra le parti.
Ritiene la Corte l'appello infondato.
pagina 7 di 10 Con riferimento al primo motivo va osservato che il secondo periodo del co. 1- bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile al giudizio di primo grado, cioè quello anteriore alla novella di cui al d.lgs n.
149/2022) dispone che: “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.”
La disposizione normativa in questione è chiara, dunque, nel prevedere che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dalla suddetta disposizione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. (cfr, Cass.civ., sez. II, 3 dicembre
2021 n. 38321; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2022, n. 16129; Cass. civ., sez. II, ord. 11.8. 2021, n. 22736; Cass. civ., sez. III, ord. 10.11. 2020, n. 25155).
Nel caso in esame, gli odierni appellanti non hanno eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria entro la prima udienza del giudizio di primo grado, ma solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, dunque, oltre il termine di decadenza previsto per la proposizione dell'eccezione nonché per il rilievo officioso del giudice.
Prive di pregio sono, pertanto, le deduzioni degli appellanti secondo cui il termine utile per sollevare l'eccezione di improcedibilità sarebbe coinciso con quello previsto per il deposito delle memorie di cui all' art. 183, co 6, c.p.c.
Correttamente, quindi, il tribunale ha ritenuto che l'eccezione di improcedibilità fosse stata tardivamente proposta, atteso che il limite temporale della prima udienza non è derogabile. Il principio sancito è che la decadenza opera in modo rigido, a tutela della certezza dei tempi processuali.
Con riferimento al secondo motivo, la censura deve ritenersi infondata.
Invero, l'eccezione di tardività dell' iscrizione a ruolo della causa, sollevata dal nel giudizio di primo grado, risulta abbandonata, non avendo la parte CP_1
insistito affinchè il Tribunale si pronunciasse sul punto.
pagina 8 di 10 Ne deriva che, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, non sussiste alcuna soccombenza (nemmeno virtuale) del su tale questione e CP_1
correttamente il Tribunale non ne ha tenuto conto ai fini delle spese di lite.
Parimenti infondato è anche il terzo motivo di doglianza.
In materia di spese processuali, infatti, l'accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo, non comporta reciproca soccombenza, configurabile soltanto in presenza di domande contrapposte.
E' pertanto pienamente condivisibile quanto affermato dal Tribunale in punto di soccombenza virtuale e di regolamentazione delle spese, laddove ha rilevato che:
“risulta provato e non contestato che gli opponenti, alla data della notifica dell'atto di citazione in opposizione, erano debitori verso il opposto CP_1
per lo meno della somma di Euro 6.536,18=, con la conseguenza che, se non fosse intervenuto il pagamento solutorio da parte degli stessi e quindi la declaratoria della cessazione della materia del contendere, la domanda svolta dall'opposto di condanna degli opponenti al pagamento di tale importo sarebbe fondata e quindi accolta, con conseguente soccombenza degli opponenti”.
Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in via tra loro solidale, ed in favore della parte appellata.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione (in assenza di attività istruttoria), in euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per quella decisionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA., da distrarsi in favore dell'Avv.to Giuseppe Bognanni dichiaratosi antistatario.
pagina 9 di 10 Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in via solidale fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10504/2024, pubblicata il
03/12/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite in favore del , che si liquidano Controparte_1
in complessivi euro 4.888,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. da distrarsi in favore dell'Avv.to Giuseppe Bognanni dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in via solidale fra loro, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato dall'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
Così deciso, in Milano il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. il patrocinio dell'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
RA RI UI (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in VIA P. MIGLIORETTI, 2 MILANO, giusta delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. BOGNANNI GIUSEPPE (C.F. C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Ponchielli 6 Milano, giusta delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10504/2024, pubblicata il 03/12/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis così giudicare:
– in via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 10504/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, Giudice Dott.ssa Bocconcello, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12835/2023, notificata il 19.12.2024, in accoglimento - per quanto attiene alla disciplina delle spese di lite - delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,ogni avversa deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: – in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di media conciliazione obbligatoria da parte del opposto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo CP_1
n.2618/2023.
Nel caso in cui la precedente istanza non fosse accolta: - in via preliminare: respingere la richiesta ex art. 186bis cpc dell'opposta perché infondata in fatto ed in diritto;
– in via principale e nel merito: dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 2618/2023 emesso dal medesimo intestato tribunale di Milano in data 01/02/2023, con cui agli odierni opponenti è intimato senza dilazione di pagare la somma complessiva di €
7.136,38 oltre interessi come da domanda, le spese del monitorio liquidate in euro
800,00 per compenso professionale ed euro 145,50 per spese, oltre ad accessori di legge, nonché il conseguente atto di precetto per euro 8.942,80 siccome notificato in uno con il primo;
– condannare in ogni caso il
[...]
al rimborso delle spese ed oneri difensivi a favore della Controparte_1
parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e
pagina 2 di 10 accessori di legge;
- in via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale dell'amministratore condominiale pro tempore, geom. sui CP_2
seguenti capitoli:
1. vero che dal mese di ottobre 2021 la signora Parte_1
si è impegnata al ripiano del debito ed ha versato in favore del la CP_1
somma in acconto di euro 3.000,00 con dilazionamento del residuo importo in rate da euro 200,00 da considerare quale acconto a copertura di quanto dovuto per le spese condominiali scadute;
2. vero che nella mia qualità di amministratore condominiale ho autorizzato la descritta modalità di pagamento;
3. Vero che in aggiunta all'importo di euro 4.800,00 già dedotto ed indicato nel ricorso per ingiunzione la signora ha ulteriormente versato la somma di Parte_1
euro 200,00 in data 14.12.2022, la somma di euro 200,00 in data 11.01.2023 e la somma di euro 200,00 in data 15.02.2023.”; accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto,
e conseguentemente disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato in entrambi i gradi di giudizio, ritenuta l'illegittimità con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e la cessazione della materia del contendere, considerare altresì inesistente la soccombenza degli odierni appellanti e revocare la condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite in favore del o del difensore antistatario di questo, disponendone il rimborso, con CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al rimborso, per il caso in cui esse fossero state versate nelle more del presente gravame.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado ed in particolare della prova testimoniale con il geom. CP_2
sugli indicati capitoli di prova per tutte le ragioni esposte nella parte motiva
[...]
dell'atto di citazione in appello”.
Per il : Controparte_1
pagina 3 di 10 “Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettare l'appello proposto ex adverso e confermare di conseguenza nel merito la sentenza appellata n.10504/2024 resa dal Tribunale di Milano – Sezione XIII^ Civile - G.U.
Dott.ssa Sabrina Bocconcello - in data 3/12/2024 nella causa n.12385/2022 R.G., per i motivi dedotti.
Con la condanna degli appellanti alla refusione delle spese anticipate e dei compensi non riscossi del presente grado di appello, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2618\23 emesso in data 1.2.2023, il Tribunale di Milano ingiungeva a e di Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagare al la somma di euro 7.136,38 per Controparte_3
spese condominiali insolute, oltre interessi legali e spese liquidate in euro 800,00 per compenso professionale, euro 145,50 per spese, oltre accessori come per legge.
Con atto di citazione notificato il 6.3.2023 in qualità di Parte_1
usufruttuaria, e il signor , in qualità di nudo proprietario Parte_2
dell'unità immobiliare sita in , , proponevano opposizione CP_1 Controparte_1
al decreto ingiuntivo.
A fondamento dell'opposizione deducevano che:
- tra le parti era intercorso, prima del deposito del ricorso ingiuntivo, un accordo che prevedeva la dilazione del debito, con un acconto di euro 3.000,00 e successive rate mensili di euro 200,00;
- l'importo azionato non teneva conto di tutti gli acconti medio tempore versati e, in particolare, di tre pagamenti da € 200,00 cadauno effettuati dai signori Pt_1
e in data 14.12.2022, 11.1.2023 ed 15.2.2023, quindi prima della Parte_2
notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto effettuata in data 22 febbraio
2023.
pagina 4 di 10 Chiedevano, pertanto, che il decreto ingiuntivo venisse dichiarato nullo, privo di effetti e, conseguentemente, revocato.
Si costituiva regolarmente il in che Controparte_1 CP_1
contestava l'esistenza di un accordo di dilazione e dava atto che nelle more del deposito, emissione e notifica del decreto ingiuntivo opposto era stato versato un acconto di euro 600,00.
Chiedeva, pertanto, che la somma ingiunta venisse rideterminata in euro 6.536,18; eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo.
Con memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. gli opponenti eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
eccezione contrastata dal con la memoria ex art. 183, CP_1
VI comma n. 2 c.p.c.
Nel corso del giudizio gli opponenti provvedevano all'integrale pagamento anche della somma di euro 6.536,18.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10504 pubblicata in data 3 dicembre 2024 così statuiva:
“- stante l'intervenuto pagamento della sorte capitale revoca il decreto ingiuntivo
n. 2618\23
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in relazione alla sorte capitale.
- Rigetta ogni altra domanda
- Condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 oltre oneri accessori e rimborso generale
- sentenza esecutiva.”.
In sintesi il Tribunale ha accertato che:
“ 1. la somma azionata in via monitoria riguarda oneri condominiali regolarmente deliberati in data 24.11.2021
2. la delibera del 24.11.2021 non è stata impugnata quindi è valida ed efficace tra le parti
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3. il decreto opposto è stato richiesto con ricorso depositato in data 22.12.2022, emesso in data 24.1.2023, pubblicato in data 1.2.2023 e notificato in data
22.2.2022 (doc 1 parte opponente) [rectius 2023];
4. parte opponente ha versato acconti di euro 200,00 cadauno in data 14.12.2022,
11.1.2023 e 15.2.2023
5. il detto parziale pagamento di e.600,00 è avvenuto mediante versamenti documentati sub doc 3 parte opponente e non contestati dall'opposto
6. Alla data del 23.10.2024 parte opposta ha dato atto dell'intervenuto integrale pagamento della somma ingiunta.”.
Ha poi ritenuto di disattendere pregiudizialmente l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione sollevata dagli opponenti “attesa la tardività della detta eccezione poiché svolta dagli odierni opponenti solo con la memoria ex art 183 Vi comma cpc n.1 ovvero oltre il termine di cui all'art. 5 comma 2 Dlgs 28\10. Come noto infatti “Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5
D.Lgs. n. 28/2010 deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. (Cass. n. 25155/2020).”, mentre ha ritenuto abbandonata, in quanto non più riproposta, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Ha così dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sorte capitale e provveduto sulle spese di lite, ponendole a carico degli opponenti.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello i signori e Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come in Parte_2
epigrafe trascritte.
Si è costituito il in che ha chiesto il rigetto Controparte_1 CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 6 maggio 2025, il consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 14 ottobre 2025, con contestuale pagina 6 di 10 assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 14 ottobre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e , affidando il gravame a tre motivi di censura, Pt_1 Parte_2
lamentano che il Tribunale abbia posto a loro carico le spese di lite.
Con il primo motivo rubricato: “IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 D.Lgs. 28/2010”, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disatteso la loro eccezione, ritenendola tardivamente sollevata, quando, invece, l'avevano tempestivamente proposta con la memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c.
Con il secondo motivo rubricato: “TARDIVITA' DELL'ISCRIZIONE A
RUOLO DELL'OPPOSIZIONE– INESISTENZA DELLA SOCCOMBENZA”, gli appellanti lamentano che il Tribunale, dopo aver constatato che tale eccezione, sollevata dal Condominio, non era stata più riproposta nelle conclusioni e che, quindi, doveva ritenersi abbandonata, non ne abbia tenuto conto ai fini delle spese di lite.
Con il terzo motivo rubricato “DIFETTO DEI REQUISITI EX ART. 633 CPC
ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO–INESISTENZA DELLA
SOCCOMBENZA”, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato l'illegittimità del decreto ingiuntivo, emesso per un importo eccessivo rispetto al dovuto, e per aver giustificato, ai fini della regolazione delle spese, la mancata considerazione delle rate già versate.
Lamentano, altresì, che il Tribunale non abbia ritenuto perfezionato, per comportamento concludente, l'accordo di dilazione del pagamento intervenuto tra le parti.
Ritiene la Corte l'appello infondato.
pagina 7 di 10 Con riferimento al primo motivo va osservato che il secondo periodo del co. 1- bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile al giudizio di primo grado, cioè quello anteriore alla novella di cui al d.lgs n.
149/2022) dispone che: “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.”
La disposizione normativa in questione è chiara, dunque, nel prevedere che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dalla suddetta disposizione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. (cfr, Cass.civ., sez. II, 3 dicembre
2021 n. 38321; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2022, n. 16129; Cass. civ., sez. II, ord. 11.8. 2021, n. 22736; Cass. civ., sez. III, ord. 10.11. 2020, n. 25155).
Nel caso in esame, gli odierni appellanti non hanno eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria entro la prima udienza del giudizio di primo grado, ma solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, dunque, oltre il termine di decadenza previsto per la proposizione dell'eccezione nonché per il rilievo officioso del giudice.
Prive di pregio sono, pertanto, le deduzioni degli appellanti secondo cui il termine utile per sollevare l'eccezione di improcedibilità sarebbe coinciso con quello previsto per il deposito delle memorie di cui all' art. 183, co 6, c.p.c.
Correttamente, quindi, il tribunale ha ritenuto che l'eccezione di improcedibilità fosse stata tardivamente proposta, atteso che il limite temporale della prima udienza non è derogabile. Il principio sancito è che la decadenza opera in modo rigido, a tutela della certezza dei tempi processuali.
Con riferimento al secondo motivo, la censura deve ritenersi infondata.
Invero, l'eccezione di tardività dell' iscrizione a ruolo della causa, sollevata dal nel giudizio di primo grado, risulta abbandonata, non avendo la parte CP_1
insistito affinchè il Tribunale si pronunciasse sul punto.
pagina 8 di 10 Ne deriva che, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, non sussiste alcuna soccombenza (nemmeno virtuale) del su tale questione e CP_1
correttamente il Tribunale non ne ha tenuto conto ai fini delle spese di lite.
Parimenti infondato è anche il terzo motivo di doglianza.
In materia di spese processuali, infatti, l'accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo, non comporta reciproca soccombenza, configurabile soltanto in presenza di domande contrapposte.
E' pertanto pienamente condivisibile quanto affermato dal Tribunale in punto di soccombenza virtuale e di regolamentazione delle spese, laddove ha rilevato che:
“risulta provato e non contestato che gli opponenti, alla data della notifica dell'atto di citazione in opposizione, erano debitori verso il opposto CP_1
per lo meno della somma di Euro 6.536,18=, con la conseguenza che, se non fosse intervenuto il pagamento solutorio da parte degli stessi e quindi la declaratoria della cessazione della materia del contendere, la domanda svolta dall'opposto di condanna degli opponenti al pagamento di tale importo sarebbe fondata e quindi accolta, con conseguente soccombenza degli opponenti”.
Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in via tra loro solidale, ed in favore della parte appellata.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione (in assenza di attività istruttoria), in euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per quella decisionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA., da distrarsi in favore dell'Avv.to Giuseppe Bognanni dichiaratosi antistatario.
pagina 9 di 10 Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in via solidale fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10504/2024, pubblicata il
03/12/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite in favore del , che si liquidano Controparte_1
in complessivi euro 4.888,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. da distrarsi in favore dell'Avv.to Giuseppe Bognanni dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in via solidale fra loro, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato dall'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
Così deciso, in Milano il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Laura Sara Tragni
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