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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2170/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 16 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2170 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. DOMENICO ANTONIO ROVITO, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “In via cautelare ordinare al di Controparte_3
, l'immediata acquisizione dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno CP_2 per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Immigrazione con il conseguente rilascio della relativa attestazione ovvero cedolino nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto del sig. nato in [...] il Parte_1
20.12.1994, cittadino pakistano, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto fratello convivente con la sorella nata Controparte_1 in Pakistan 19.09.1979, C.F. cittadina italiana”; C.F._2 per parte resistente: “Contrariis reiectis, rigettare l'avversario ricorso siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con integrale rifusione delle spese processuali”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Con ricorso dd. 1-10-2024, i ricorrenti agiscono in giudizio esponendo che:
-il ricorrente nato in [...] [...], è fratello della sig.ra Parte_1
nata a [...], Pakistan, il 19-9-1979, cittadina italiana Persona_1 dall'ottobre 2020; ha richiesto in data 22-12-2023 al Commissariato di Polizia di Parte_1
Merano appuntamento ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 T.U.I., corredando la richiesta della documentazione relativa al rapporto di parentela, oltre che della dichiarazione di cessione di fabbricato;
-l'appuntamento, fissato per il 6-5-2024, veniva poi rinviato, in ragione della mancata presentazione della sorella, al 20-8-2024, e, in detta ultima occasione, la pratica non veniva acquisita in quanto vi sarebbero state indicazioni provenienti dalla Questura di
“secondo cui i certificati rilasciati dal locale Consolato pakistano di Milano e CP_2 legalizzati dal locale Commissariato del Governo di non sarebbero validi” CP_2
(ricorso, pag. 2);
-in occasione di nuovo appuntamento del 30-9-2024 la pratica non veniva acquisita per le medesime ragioni a fronte della “motivazione secondo cui sarebbe stato necessario effettuare una preliminare valutazione dei documenti, che già erano stati inviata con la prima richiesta del dicembre 2023, e che solo all'esito sarebbe stato effettuato il fotosegnalamento” (ricorso, pag. 3);
-in diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Testo Unico Immigrazione, il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, mentre, ai sensi del comma 9 bis, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso;
pag. 2/8 -nel caso concreto detta attestazione non è stata rilasciata e la pratica non è stata acquisita;
-i certificati prodotti sono stati rilasciati dal Consolato Pakistano di Milano, ma ancora prima dal Ministero degli Affari esteri del Pakistan, legalizzati dal Commissariato del
Governo per la Provincia di;
CP_2
-secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno i certificati dello stato civile e penali
(oltre ad altre tipologie di certificati) attestati dal Ministry of Foreign Affairs del Pakistan possono essere autenticati anche dall'Ambasciata del Pakistan a Roma o dal Consolato
Generale del Pakistan a Milano;
conclusivamente richiedendo “In via cautelare ordinare al Controparte_3
di , l'immediata acquisizione dell'istanza per il rilascio del permesso
[...] CP_2 di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Immigrazione con il conseguente rilascio della relativa attestazione ovvero cedolino”, e, nel merito:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto del sig. Parte_1
nato in [...] il [...], cittadino pakistano, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto fratello convivente con la sorella Controparte_1
nata in [...] [...], C.F. cittadina italiana”.
[...] C.F._2
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente allega che:
-il ricorrente ha richiesto appuntamento ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per “motivi familiari” ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), del D.lgs. 286/98 e 28, comma 1, lett. b), del D.P.R. 394/99, in quanto convivente con la sorella, cittadina italiana, Controparte_1
-l'appuntamento non è stato fissato in ragione del difetto di prova in ordine al rapporto di parentela entro il secondo grado di cittadino italiano, risultando esibita documentazione rilasciata dal Pakistan sprovvista di valore in Italia in quanto non legalizzata da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana in Pakistan o, in alternativa, dall'apostille conforme al modello della Convenzione dell'Aja del 1961, anche tenuto conto della disciplina di cui all'art. 3 D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998;
-la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio da parte dell'autorità designata dello Stato di apostille da apporre sull'atto stesso;
pag. 3/8 -il Consolato del Pakistan a Milano non rilascia certificati, limitandosi “ad autenticare
i certificati rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri del Pakistan, come precisato dalla circolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del
05.10.2021”; conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda.
Instaurato il contraddittorio in ordine all'istanza cautelare, con ordinanza del 30-10-
2024, il Tribunale -previa precisazione per cui “Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno provvisorio (o di una ricevuta della presentazione della domanda che tenga luogo del suddetto permesso provvisorio).
Esulante dal presente giudizio è, invece, l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, in assenza di una fase di valutazione amministrativa e tenuto conto che l'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario espressamente con riguardo ai provvedimenti dell'autorità amministrativa (“Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria”; cfr. anche art. 8 d.lgs. n. 30/2007), nel suddetto ambito così circoscritto dovendo, dunque, essere correttamente interpretata la domanda nel merito spiegata da parte ricorrente” – ha accolto in via provvisoria la richiesta volta al rilascio del titolo di soggiorno provvisorio.
Con note del 10-3-2025, la difesa dei ricorrenti ha dedotto la fissazione di appuntamento per il fotosegnalamento per la data del 20-11-2024 e che la Questura avrebbe dovuto concludere il procedimento entro il 30-12-2024, reiterando le allegazioni già spiegate quanto ai documenti inizialmente prodotti, nonché riportando la successiva presentazione di documentazione munita da apostille.
In sede di udienza dell'11-3-2025 la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
2. Sull'accoglimento parziale del ricorso.
Le domande dei ricorrenti possono trovare soltanto parziale accoglimento.
pag. 4/8 Come del resto già osservato in sede di ordinanza del 30-10-2024, esulante dal presente giudizio è il vaglio inerente alla sussistenza del diritto al titolo di soggiorno definitivo richiesto, in difetto di espletamento del relativo procedimento amministrativo al riguardo e tenuto conto, da un lato, della correlazione di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 al provvedimento appunto emesso dalla competente amministrazione e, dall'altro lato, che del tutto inconferente appare il riferimento della difesa del ricorrente a un supposto decorso del termine a provvedere (erroneamente individuato in quello di 60 giorni) a carico della Pubblica Amministrazione, decorso in ogni caso non verificato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza in sede amministrativa, “il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla materia dell'immigrazione è sottoposto ad una disciplina peculiare. Non risulta infatti applicabile il termine ordinario di 30 giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 241 del 1990 per la conclusione del procedimento, regola residuale nell'ipotesi in cui non vengano previsti, in via regolamentare o normativa, termini differenti;
la disciplina di cui al secondo comma non potrebbe peraltro rispondere a logiche ed esigenze organizzative (correlate alla mole e alla complessità dei procedimenti implicati) evidentemente non conciliabili con
l'ordinario sistema dei termini. Dalla interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 - con l'articolazione nei vari suoi commi delle regole sulla durata massima dei procedimenti amministrativi -si denota infatti la chiara volontà del legislatore di disciplinare specificamente ed in modo peculiare le materie concernenti gli stranieri (l'immigrazione e la concessione della cittadinanza italiana) rispetto all'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai commi 2 e 3”; con individuazione in specie di termine residuale massimo per la conclusione dei procedimenti in materia di immigrazione in quello di 180 giorni di cui all'art. 2, comma 4, l. n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. 3, n. 8576 del 06/10/2022; Sez. 3, n.
4294 del 30/05/2022; Sez. 3, n. 3578 del 09/05/2022).
In via dirimente, in nessuno caso, dunque, potrebbe assumersi nel caso concreto il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo.
E ciò a prescindere dal rilievo per cui la difesa del ricorrente deduce l'intervenuta produzione di documentazione ulteriore e aggiuntiva, a quanto consta correttiva delle mancanze censurate da parte resistente, soltanto in data successiva alla presentazione pag. 5/8 dell'originaria richiesta (doc. B di cui a note dd. 10-3-2025), senza che consti allo stato l'esito della valutazione al riguardo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda in parte qua.
Ribaditi, anche alla luce delle superiori ragioni, i limiti del presente giudizio, venendo, dunque, al vaglio della tutela invocata dal ricorrente in ordine al titolo di soggiorno provvisorio correlato alla presentazione della domanda, impregiudicati i relativi esiti, il comma 9 bis dell'art. 5 d.lgs. n. 286/1998 dispone che “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: (…) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso”.
La disposizione è da ritenersi applicabile anche con riguardo ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari (come chiarito anche dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 maggio 2018, con la precisazione per cui, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato, è sufficiente la semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari). Del resto anche l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 30/2007 espressamente prevede che “Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1”.
Nel caso concreto, il ricorrente lamenta la mancata acquisizione della domanda nonostante la documentata fissazione di appuntamenti, circostanza che trova conferma nell'allegazione della parte resistente secondo cui “Il Commissariato di P.S. di Merano non ha fissato l'appuntamento per la presentazione dell'istanza, in quanto manca il presupposto fondamentale per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), ossia la dimostrazione di essere parente entro il secondo grado di un cittadino italiano” (comparsa di costituzione, pag. 2).
pag. 6/8 Il motivo di diniego opposto non investe, tuttavia, l'an della presentazione della domanda e, con essa, il diritto al rilascio della relativa ricevuta ai fini del titolo provvisorio al soggiorno. Ciò è desumibile anche dalla previsione di cui all'art. 5, comma 5, TUI, secondo cui “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”; previsione da cui consegue che il difetto di eventuali condizioni integra motivo di diniego al rilascio del permesso, non invece di rifiuto della presentazione della domanda (la previsione anzi di rifiuto del permesso presupponendo e implicando l'intervenuta presentazione della domanda).
Alla luce di quanto sopra, va osservato che la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari si fonda sulla consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica dedotta in giudizio (Cass. Civ.,
Sez. Un., Sentenza n. 383 del 12/01/2005; Sez. U, Ordinanza n. 15868 del 20/07/2011), situazione soggettiva, quindi, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n.
5059 del 28/02/2017; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 20571 del 06/09/2013).
Sulla base di tali presupposti la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi, in specie nell'alveo di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, in ordine alla tutela avverso la mancata registrazione della domanda e il conseguente mancato rilascio di permesso di soggiorno provvisorio, ha riscontrato in primis la sussistenza di un diritto altresì al rilascio di un titolo di soggiorno seppur provvisorio, evidenziando, peraltro, l'interesse concreto ed attuale del ricorrente di vedersi riconoscere il proprio diritto a definire la sua situazione giuridica soggettiva mediante la proposizione della richiesta di protezione internazionale allo Stato italiano, diritto non altrimenti tutelabile se non con l'intervento del giudice mediante la rimozione di una situazione di incertezza pag. 7/8 sul rapporto giuridico dedotto (Tribunale Milano, 25/07/2018; cfr. anche Tribunale di
Trieste, 22 giugno 2018).
I superiori principi non possono che trovare applicazione anche con riguardo all'ipotesi di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, anche in tal caso quello inerente al rilascio di un permesso provvisorio (o di una ricevuta equipollente) integrando, infatti, un diritto soggettivo, cui è correlata un'attività materiale e vincolata, priva di discrezionalità, in capo all'Amministrazione (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un.,
Sentenza n. 11535 del 19/05/2009).
Peraltro la difesa del ricorrente ha altresì allegato e documentato (doc. A) l'intervenuta fissazione dell'appuntamento ai fini dell'acquisizione della domanda, nondimeno, in difetto di precisazioni con riguardo al conseguimento del titolo provvisorio, va accertato nella presente sede il diritto del ricorrente al rilascio di titolo di soggiorno provvisorio in corrispondenza all'attestazione relativa alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari.
L'accoglimento soltanto parziale del ricorso, con dichiarazione di inammissibilità quando alla domanda volta all'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno definitivo, giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
1. accerta il diritto del ricorrente al rilascio dell'attestazione relativa alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari e, con essa, del corrispondente titolo di soggiorno provvisorio;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda del ricorrente per il resto;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 10/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2170/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 16 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2170 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. DOMENICO ANTONIO ROVITO, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “In via cautelare ordinare al di Controparte_3
, l'immediata acquisizione dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno CP_2 per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Immigrazione con il conseguente rilascio della relativa attestazione ovvero cedolino nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto del sig. nato in [...] il Parte_1
20.12.1994, cittadino pakistano, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto fratello convivente con la sorella nata Controparte_1 in Pakistan 19.09.1979, C.F. cittadina italiana”; C.F._2 per parte resistente: “Contrariis reiectis, rigettare l'avversario ricorso siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con integrale rifusione delle spese processuali”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Con ricorso dd. 1-10-2024, i ricorrenti agiscono in giudizio esponendo che:
-il ricorrente nato in [...] [...], è fratello della sig.ra Parte_1
nata a [...], Pakistan, il 19-9-1979, cittadina italiana Persona_1 dall'ottobre 2020; ha richiesto in data 22-12-2023 al Commissariato di Polizia di Parte_1
Merano appuntamento ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 T.U.I., corredando la richiesta della documentazione relativa al rapporto di parentela, oltre che della dichiarazione di cessione di fabbricato;
-l'appuntamento, fissato per il 6-5-2024, veniva poi rinviato, in ragione della mancata presentazione della sorella, al 20-8-2024, e, in detta ultima occasione, la pratica non veniva acquisita in quanto vi sarebbero state indicazioni provenienti dalla Questura di
“secondo cui i certificati rilasciati dal locale Consolato pakistano di Milano e CP_2 legalizzati dal locale Commissariato del Governo di non sarebbero validi” CP_2
(ricorso, pag. 2);
-in occasione di nuovo appuntamento del 30-9-2024 la pratica non veniva acquisita per le medesime ragioni a fronte della “motivazione secondo cui sarebbe stato necessario effettuare una preliminare valutazione dei documenti, che già erano stati inviata con la prima richiesta del dicembre 2023, e che solo all'esito sarebbe stato effettuato il fotosegnalamento” (ricorso, pag. 3);
-in diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Testo Unico Immigrazione, il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, mentre, ai sensi del comma 9 bis, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso;
pag. 2/8 -nel caso concreto detta attestazione non è stata rilasciata e la pratica non è stata acquisita;
-i certificati prodotti sono stati rilasciati dal Consolato Pakistano di Milano, ma ancora prima dal Ministero degli Affari esteri del Pakistan, legalizzati dal Commissariato del
Governo per la Provincia di;
CP_2
-secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno i certificati dello stato civile e penali
(oltre ad altre tipologie di certificati) attestati dal Ministry of Foreign Affairs del Pakistan possono essere autenticati anche dall'Ambasciata del Pakistan a Roma o dal Consolato
Generale del Pakistan a Milano;
conclusivamente richiedendo “In via cautelare ordinare al Controparte_3
di , l'immediata acquisizione dell'istanza per il rilascio del permesso
[...] CP_2 di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Immigrazione con il conseguente rilascio della relativa attestazione ovvero cedolino”, e, nel merito:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto del sig. Parte_1
nato in [...] il [...], cittadino pakistano, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto fratello convivente con la sorella Controparte_1
nata in [...] [...], C.F. cittadina italiana”.
[...] C.F._2
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente allega che:
-il ricorrente ha richiesto appuntamento ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per “motivi familiari” ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), del D.lgs. 286/98 e 28, comma 1, lett. b), del D.P.R. 394/99, in quanto convivente con la sorella, cittadina italiana, Controparte_1
-l'appuntamento non è stato fissato in ragione del difetto di prova in ordine al rapporto di parentela entro il secondo grado di cittadino italiano, risultando esibita documentazione rilasciata dal Pakistan sprovvista di valore in Italia in quanto non legalizzata da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana in Pakistan o, in alternativa, dall'apostille conforme al modello della Convenzione dell'Aja del 1961, anche tenuto conto della disciplina di cui all'art. 3 D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998;
-la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio da parte dell'autorità designata dello Stato di apostille da apporre sull'atto stesso;
pag. 3/8 -il Consolato del Pakistan a Milano non rilascia certificati, limitandosi “ad autenticare
i certificati rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri del Pakistan, come precisato dalla circolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del
05.10.2021”; conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda.
Instaurato il contraddittorio in ordine all'istanza cautelare, con ordinanza del 30-10-
2024, il Tribunale -previa precisazione per cui “Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno provvisorio (o di una ricevuta della presentazione della domanda che tenga luogo del suddetto permesso provvisorio).
Esulante dal presente giudizio è, invece, l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, in assenza di una fase di valutazione amministrativa e tenuto conto che l'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario espressamente con riguardo ai provvedimenti dell'autorità amministrativa (“Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria”; cfr. anche art. 8 d.lgs. n. 30/2007), nel suddetto ambito così circoscritto dovendo, dunque, essere correttamente interpretata la domanda nel merito spiegata da parte ricorrente” – ha accolto in via provvisoria la richiesta volta al rilascio del titolo di soggiorno provvisorio.
Con note del 10-3-2025, la difesa dei ricorrenti ha dedotto la fissazione di appuntamento per il fotosegnalamento per la data del 20-11-2024 e che la Questura avrebbe dovuto concludere il procedimento entro il 30-12-2024, reiterando le allegazioni già spiegate quanto ai documenti inizialmente prodotti, nonché riportando la successiva presentazione di documentazione munita da apostille.
In sede di udienza dell'11-3-2025 la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
2. Sull'accoglimento parziale del ricorso.
Le domande dei ricorrenti possono trovare soltanto parziale accoglimento.
pag. 4/8 Come del resto già osservato in sede di ordinanza del 30-10-2024, esulante dal presente giudizio è il vaglio inerente alla sussistenza del diritto al titolo di soggiorno definitivo richiesto, in difetto di espletamento del relativo procedimento amministrativo al riguardo e tenuto conto, da un lato, della correlazione di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 al provvedimento appunto emesso dalla competente amministrazione e, dall'altro lato, che del tutto inconferente appare il riferimento della difesa del ricorrente a un supposto decorso del termine a provvedere (erroneamente individuato in quello di 60 giorni) a carico della Pubblica Amministrazione, decorso in ogni caso non verificato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza in sede amministrativa, “il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla materia dell'immigrazione è sottoposto ad una disciplina peculiare. Non risulta infatti applicabile il termine ordinario di 30 giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 241 del 1990 per la conclusione del procedimento, regola residuale nell'ipotesi in cui non vengano previsti, in via regolamentare o normativa, termini differenti;
la disciplina di cui al secondo comma non potrebbe peraltro rispondere a logiche ed esigenze organizzative (correlate alla mole e alla complessità dei procedimenti implicati) evidentemente non conciliabili con
l'ordinario sistema dei termini. Dalla interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 - con l'articolazione nei vari suoi commi delle regole sulla durata massima dei procedimenti amministrativi -si denota infatti la chiara volontà del legislatore di disciplinare specificamente ed in modo peculiare le materie concernenti gli stranieri (l'immigrazione e la concessione della cittadinanza italiana) rispetto all'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai commi 2 e 3”; con individuazione in specie di termine residuale massimo per la conclusione dei procedimenti in materia di immigrazione in quello di 180 giorni di cui all'art. 2, comma 4, l. n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. 3, n. 8576 del 06/10/2022; Sez. 3, n.
4294 del 30/05/2022; Sez. 3, n. 3578 del 09/05/2022).
In via dirimente, in nessuno caso, dunque, potrebbe assumersi nel caso concreto il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo.
E ciò a prescindere dal rilievo per cui la difesa del ricorrente deduce l'intervenuta produzione di documentazione ulteriore e aggiuntiva, a quanto consta correttiva delle mancanze censurate da parte resistente, soltanto in data successiva alla presentazione pag. 5/8 dell'originaria richiesta (doc. B di cui a note dd. 10-3-2025), senza che consti allo stato l'esito della valutazione al riguardo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda in parte qua.
Ribaditi, anche alla luce delle superiori ragioni, i limiti del presente giudizio, venendo, dunque, al vaglio della tutela invocata dal ricorrente in ordine al titolo di soggiorno provvisorio correlato alla presentazione della domanda, impregiudicati i relativi esiti, il comma 9 bis dell'art. 5 d.lgs. n. 286/1998 dispone che “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: (…) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso”.
La disposizione è da ritenersi applicabile anche con riguardo ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari (come chiarito anche dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 maggio 2018, con la precisazione per cui, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato, è sufficiente la semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari). Del resto anche l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 30/2007 espressamente prevede che “Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1”.
Nel caso concreto, il ricorrente lamenta la mancata acquisizione della domanda nonostante la documentata fissazione di appuntamenti, circostanza che trova conferma nell'allegazione della parte resistente secondo cui “Il Commissariato di P.S. di Merano non ha fissato l'appuntamento per la presentazione dell'istanza, in quanto manca il presupposto fondamentale per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), ossia la dimostrazione di essere parente entro il secondo grado di un cittadino italiano” (comparsa di costituzione, pag. 2).
pag. 6/8 Il motivo di diniego opposto non investe, tuttavia, l'an della presentazione della domanda e, con essa, il diritto al rilascio della relativa ricevuta ai fini del titolo provvisorio al soggiorno. Ciò è desumibile anche dalla previsione di cui all'art. 5, comma 5, TUI, secondo cui “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”; previsione da cui consegue che il difetto di eventuali condizioni integra motivo di diniego al rilascio del permesso, non invece di rifiuto della presentazione della domanda (la previsione anzi di rifiuto del permesso presupponendo e implicando l'intervenuta presentazione della domanda).
Alla luce di quanto sopra, va osservato che la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari si fonda sulla consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica dedotta in giudizio (Cass. Civ.,
Sez. Un., Sentenza n. 383 del 12/01/2005; Sez. U, Ordinanza n. 15868 del 20/07/2011), situazione soggettiva, quindi, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n.
5059 del 28/02/2017; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 20571 del 06/09/2013).
Sulla base di tali presupposti la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi, in specie nell'alveo di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, in ordine alla tutela avverso la mancata registrazione della domanda e il conseguente mancato rilascio di permesso di soggiorno provvisorio, ha riscontrato in primis la sussistenza di un diritto altresì al rilascio di un titolo di soggiorno seppur provvisorio, evidenziando, peraltro, l'interesse concreto ed attuale del ricorrente di vedersi riconoscere il proprio diritto a definire la sua situazione giuridica soggettiva mediante la proposizione della richiesta di protezione internazionale allo Stato italiano, diritto non altrimenti tutelabile se non con l'intervento del giudice mediante la rimozione di una situazione di incertezza pag. 7/8 sul rapporto giuridico dedotto (Tribunale Milano, 25/07/2018; cfr. anche Tribunale di
Trieste, 22 giugno 2018).
I superiori principi non possono che trovare applicazione anche con riguardo all'ipotesi di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, anche in tal caso quello inerente al rilascio di un permesso provvisorio (o di una ricevuta equipollente) integrando, infatti, un diritto soggettivo, cui è correlata un'attività materiale e vincolata, priva di discrezionalità, in capo all'Amministrazione (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un.,
Sentenza n. 11535 del 19/05/2009).
Peraltro la difesa del ricorrente ha altresì allegato e documentato (doc. A) l'intervenuta fissazione dell'appuntamento ai fini dell'acquisizione della domanda, nondimeno, in difetto di precisazioni con riguardo al conseguimento del titolo provvisorio, va accertato nella presente sede il diritto del ricorrente al rilascio di titolo di soggiorno provvisorio in corrispondenza all'attestazione relativa alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari.
L'accoglimento soltanto parziale del ricorso, con dichiarazione di inammissibilità quando alla domanda volta all'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno definitivo, giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
1. accerta il diritto del ricorrente al rilascio dell'attestazione relativa alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari e, con essa, del corrispondente titolo di soggiorno provvisorio;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda del ricorrente per il resto;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 10/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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