Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2915 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] Parte_1 elettivamente domiciliato\a in VIA SAN TOMMASO 12 CASTELVENERE presso lo studio dell'Avv.ROBERTA LO TURCO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e Controparte_1 difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. RAUCCI SALVATORE, ed elettivamente domiciliato\a in G. B. FALCONE N. 5 81025 MARCIANISE
( C.F. Controparte_2
) - corrente in Roma, in persona del suo Presidente pro P.IVA_1 tempore rappr.to e difeso dall'avv. Franca BORLA (
) procura generale alle liti del il 22.3.2024 C.F._1
(rep.37875 / 7313), a rogito dott. Notaio in Roma Persona_1 elett.te dom.to ai fini del presente giudizio in in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistentei
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO
1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
e proponendo opposizione avverso l'intimazione
[...] CP_2 di pagamento n. 01720249001281040000 notificata in data 05.06.2024 per la complessiva somma di € 11.343,93, relativa alle cartelle\avvisi n.1720190002007751000 presuntivamente notificata in data 01.03.2019 diritto annuale camera di commercio, avviso di addebito n.31720180001200982000 presuntivamente notificata in data 05.08.2018 contributi I.V.S. –, avviso di addebito n. 31720180002598111 presuntivamente notificata il 12.01.2019 contributi I.V.S. , avviso di addebito n. 31720190001080974000 presuntivamente not. Il 22.07.2019 contributi I.V.S. e avviso di addebito N.3172201900002211433000 presuntivamente not. Il 20.12.2019 CONTRIBUTI i.v.s.. Impuugnava l'intimazione solo con riferimento agli avvisi di addebito rilevando di non aver mai ricevuto la notifica degli stessi avvisi né degli avvisi di accertamento prodromici, decadenza e prescrizione del credito. Rilevava che l'intimazione violava l'art. 7 co. 2 L. 212/2000 perché privo dell'indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso nonché dell'indicazione dei tributi da pagare, dell'Ente impositore e del termine per proporre l'impugnazione; che era nulla per mancata allegazione degli atti prodromici;
la nullità delle ccartelle. Concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare la illegittimità, nullità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 01720249001281040000 nonché delle cartelle di pagamento ivi impugnate nonché di tutti gli atti ivi richiamati – e, quindi, sia il ruolo ordinario , sia le cartelle di pagamento, sia gli avvisi di accertamento come ritualmente indicate nell'atto soprariportato , in quanto mai ritualmente e validamente portati a conoscenza dell'odierno ricorrente, e comunque, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso, comprese la prescrizione quinquennale e la decadenza;
- e per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi comprese le sanzioni irrogate, e ne disponga, per l'effetto, l'annullamento; - Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario” Si costituivano e opponendosi al ricorso e CP_2 CP_3 chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n.1720190002007751000 sollevata da
2 deve rilevarsi che, come esplicitato in ricorso, CP_1
l'opposizione è stata proposta in questa sede esclusivamente con riferimento agli avvisi di addebito , rientranti nella giurisdizione CP_2 del Giudice del lavoro. Ne consegue che l'eccezione dev'essere rigettata.
Quanto all'eccezione di inammissibilità per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., deve rilevarsi che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione ad adempiere fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale\avviso di addebito sotteso e, comunque, su fatti estintivi del credito, ha la funzione di recuperare l'impugnazione non esercitata contro l'atto presupposto, cartella di pagamento, e si qualifica, pertanto, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c..
Ciò posto, l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la caducazione dell'atto successivo per interruzione della sequenza procedimentale che caratterizza l'azione impositiva, predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' è effettuata CP_2 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato – in via prioritaria tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite messo comunale o, ancora, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – dallo stesso Istituto, e successivamente trasmesso all'agente della riscossione per l'esecuzione. L' , nel costituirsi in giudizio, ha prodotto le notifiche degli avvisi CP_2 di addebito n.31720180001200982000, n. 31720180002598111, n. 31720190001080974000 e n..3172201900002211433000 perfezionatesi a mezzo invio alla PEC a " e regolarmente consegnati Email_1 rispettivamente in data 05.08.2018, 12.01.2019, 22.07.2019, 20.12.2019. Quanto alla notifica degli atti prodromici, alcun atto prodromico è previsto in materia di versamento dei contributi omessi. Coò posto, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente
3 può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Dal momento che gli avvisi di addebito, ritualmente notificati, non sono stati impugnati tempestivamente, è dunque precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerente il merito dell'iscrizione a ruolo, quale la decadenza, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo.
Quanto all'eccezione di prescrizione maturata successivamente, le Sez.Un. Cassazione civile, 17/11/2016, n. 23397, hanno definitivamente chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1gennaio 2011, ha CP_2 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale
4 di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla CP_2
l n. 122 del 2010)”
Ne consegue che pacificamente il termine di prescrizione è quinquennale. Ciò posto l'intimazione oggi impugnata si perfezionava in data 05.06.2024, ma, in epoca antecedente, con specifico riferimento all'avviso n.31720180001200982000 notificato in data 05.08.2018, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 01720199001980148000 in data 28.08.2019, consegnata al Viale V. Emanuele n.28, Sant'Agata dei Goti (indirizzo di residenza come indicato anche in ricorso) al familiare Controparte_4
Deta notifica appae regolare. Difatti la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale a norma dell'art. 30, comma 4 del d.l. 78/2010, può essere notificato l'avviso di addebito, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111; ord. 3 marzo 2014 n. 4895). Infatti, la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile). Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per
5 collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564). Conclusivamente, si è affermato che “al fine dell'operatività della suddetta presunzione di conoscenza (che implica una valutazione di merito) soccorre ogni utile elemento indiziario che sia significativo della concreta possibilità che il destinatario dell'atto possa venire a conoscenza dello stesso” (così Cass. 15696/2000, cit.). L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002). Viene inoltre precisato che la lettera raccomandata – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare la mancata conoscenza dell'atto (Cass. 24 novembre 2004, n. 22133, Cass. 8 agosto 2007, n. 17417, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23920, Cass. 19 agosto 2016, n. 17204). Pertanto, con riferimento all'avviso n.31720180001200982000 la prescrizione si è interrotta in data 28.08.2019, con la notifica dell'intimazione, per gli altri al momento della notifica Pt_2 dell'avviso ovvero in data 12.01.2019, 22.07.2019 e 20.12.2019. Ciò premesso non risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione al momento della notifica dell'intimazione (05.06.2024) tenuto conto della proroga del termine di prescrizione di cui alla normativa emergenziale in materia di COVID in particolare l'art.37 della legge n. 18 / 2020, convertito in legge dalla legge n. 27 / 2020 che ha sospeso i termini dal dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha prorogato detti termini “dalla data di entrata in vigore del presente
6 decreto fino al 30 giugno 2021”, per una sospensione di complessivi 311 giorni. Infine, quanto ai vizi propri dell'intimazione, deve rilevarsi che, quanto alla Imancata allegazione degli atti prodromici, com'è noto, in tema di motivazione degli atti tributari, l'obbligo di allegazione degli atti richiamati, deve intendersi riferito ai soli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente. Nella specie gli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione erano a conoscenza del ricorrente che li aveva regolarmente ricevuti. Quanto alla mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso nonché dei tributi da pagare, dell'Ente impositore e del termine per proporre l'impugnazione, l'intimazione appare assolutamente regolare laddove indica il numero degli avvisi posti a base dell'intimazione, l'ente impositore , la Parte_3 natura del contributo non corrisposto (I.V.S.) e l'annualità. Quanto all'Autorità alla quale proporre ricorso ed ai termini, è esplicitato che i termini, le modalità e l'Autorità sono gli stessi degli atti sottesi, ovvero, nella specie, gli avvisi di addebito. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in
[...] dispositivo in favore dei resistenti , nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
e , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] CP_2 disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti che liquida in complessivi €2.697 per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA.
Benevento 19.03.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
7