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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.826/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 826/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), res.te in Parte_1 CodiceFiscale_1
Orosei nella Via La Marmora 24, quale titolare della omonima ditta individuale, corrente in Orosei nella Via La Marmora 24 e avente p. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Chisu P.IVA_1
parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e res.te in Savona CP_1 CodiceFiscale_2 nella Via Nicolò Paganini 2 Int. 14, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
) e res.te in Fiorenzuola D'Arca (PC) nella Via Michelangelo Buonarroti 7 e C.F._3
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in CP_3 CodiceFiscale_4
Savona nella Via Nicolò Paganini 2 Int. 14
parte convenuta contumace
Oggetto: verificazione scrittura privata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“A. Dichiarare riconosciuta dai convenuti la scrittura privata di vendita del 14.9.2024 con la quale
, nata a [...] il [...], ha dichiarato di vendere e trasferire alla RSona_1 ricorrente Sig.ra , nata a [...] il [...] e res.te in Orosei nella Via La Parte_1
Marmora 24, in veste di titolare della omonima ditta individuale, corrente in Orosei nella Via La
Marmora 24 e avente p. Iva , la piena proprietà del terreno sito in agro di Orosei –Reg. P.IVA_1
“ - e meglio distinto in catasto terreni al F. 33 p.lle 950, 951 e 953; B. con condanna dei CP_4 convenuti nelle spese del giudizio nella mera ipotesi di contestazione del diritto vantato dalla ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio e in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3 RSona_1 esponendo che:
1. con scrittura privata di vendita del 14.9.2024 (reg. in Nuoro il 4.10.2024 al n. 25, serie 3V) la ricorrente acquistava dalla Sig.ra nata a [...] il RSona_2
14.12.1945 (c.f. e residente in [...], la CodiceFiscale_5 piena proprietà di un fondo sito in agro di Orosei -Reg. -, confinante con altra CP_4
RS sua proprietà, con la strada vicinale di “Pojolos” e con la ditta meglio identificato in catasto terreni al F. 33 p.lle 950 di Ha 00.14.45, R.D. euro 14.93 R.A. euro 6.72, 951 di Ha
00.01.39 R.D. euro 1.44 R.A. euro 0.65, e 953 di Ha 00.16.93 R.D. euro 1.75 R.A. euro 0.44;
2. il 02.01.2025 decedeva in Savona la Sig.ra sopra citata e lasciava suoi eredi RSona_1 legittimi il coniuge e i figli e;
CP_1 Controparte_2 CP_3
3. non è stato quindi possibile formalizzare nei pubblici registri immobiliari l'avvenuto acquisto dell'immobile de quo e per tale ragione la ricorrente ha il massimo interesse e urgenza a garantire la trascrivibilità dell'avvenuto trasferimento della proprietà del cespite in capo alla stessa.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dei convenuti che, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 216, 2° comma, c.p.c. prevede che “l'istanza di verificazione della scrittura privata può proporsi anche in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”. Ai fini della proposizione dell'istanza, il legislatore prevede la sussistenza in capo all'attore di uno specifico interesse ad agire, che viene individuato nell'utilità che questi può trarre, a seguito della verificazione, dalla possibilità di utilizzare la scrittura privata in determinate circostanze. Tale interesse deve certamente ritenersi sussistente ogni qual volta la parte che agisce ex art. 216 c.p.c. rappresenti la concreta esigenza di servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni ex artt. 2657 e 2835 cod. civ.
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, avuto riguardo allo specifico interesse rappresentato dalla ricorrente, la domanda di accertamento della veridicità delle sottoscrizioni della scrittura privata
è certamente fondata e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha prodotto in causa la scrittura privata datata
14.09.2024, con la quale nella sua qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 omonima, ha acquistato dalla un terreno agricolo, sito in agro di Orosei - Reg. RSona_1 [...]
RS
-, confinante con altra sua proprietà, con la strada vicinale di “Pojolos” e con la ditta CP_4 meglio identificato in catasto terreni al F. 33 particelle 950 di Ha 00.14.45, R.D. euro 14.93 R.A. euro
6.72, 951 di Ha 00.01.39 R.D. euro 1.44 R.A. euro 0.65, e 953 di Ha 00.16.93 R.D. euro 1.75 R.A. euro 0.44.
Dall'esame del documento prodotto, in calce alla suddetta scrittura privata, compaiono effettivamente le sottoscrizioni della ricorrente e della sig.ra RSona_1
Avendo la ricorrente concluso un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, mediante scrittura privata non autenticata, è evidente la sussistenza in capo alla medesima dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa idonea alla trascrizione, come previsto dall'art. 216 c.p.c.
La ricorrente ha peraltro espressamente allegato che “non è stato quindi possibile formalizzare nei pubblici registri immobiliari l'avvenuto acquisto dell'immobile de quo e che per tale ragione la ricorrente ha il massimo interesse e urgenza a garantire la trascrivibilità dell'avvenuto trasferimento della proprietà del cespite in capo alla stessa”.
Tanto premesso, con riguardo invece alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla. Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
Lo stesso art. 214 c.p.c. al comma 2 specifica che “Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”. L'art. 215 c.p.c. disciplina, invece, il meccanismo del c.d. riconoscimento tacito della scrittura in base al quale si ha per riconosciuta la scrittura privata o la sottoscrizione prodotta in giudizio: 1) se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace;
2) se la parte comparsa non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Tanto premesso, considerato che i convenuti , e , CP_1 Controparte_2 CP_3 nella loro qualità di eredi legittimi della sig.ra come da certificato dello stato di RSona_1 famiglia depositato in atti, pur ritualmente citati, hanno scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumaci, la scrittura privata del 14.09.2024, ritualmente prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, deve ritenersi riconosciuta tacitamente ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
La trascrizione è, nel caso in esame, obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
*
Con riguardo alle spese della lite, posto che la parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della parte convenuta solo in caso di opposizione, alcuna condanna può essere pronunciata dovendo ritenersi le stesse a carico dei ricorrenti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara vere e autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata redatta il
14.09.2024 con la quale la sig.ra nella sua qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale omonima, ha acquistato dalla sig.ra un terreno agricolo, sito in agro RSona_1 di Orosei - Reg. , confinante con altra sua proprietà, con la strada vicinale di CP_4
RS
“Pojolos” e con la ditta meglio identificato in catasto terreni al F. 33 particelle 950 di Ha
00.14.45, R.D. euro 14.93 R.A. euro 6.72, 951 di Ha 00.01.39 R.D. euro 1.44 R.A. euro 0.65,
e 953 di Ha 00.16.93 R.D. euro 1.75 R.A. euro 0.44.
2) spese a carico della ricorrente.
Così deciso in Nuoro, il 13.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 826/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), res.te in Parte_1 CodiceFiscale_1
Orosei nella Via La Marmora 24, quale titolare della omonima ditta individuale, corrente in Orosei nella Via La Marmora 24 e avente p. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Chisu P.IVA_1
parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e res.te in Savona CP_1 CodiceFiscale_2 nella Via Nicolò Paganini 2 Int. 14, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
) e res.te in Fiorenzuola D'Arca (PC) nella Via Michelangelo Buonarroti 7 e C.F._3
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in CP_3 CodiceFiscale_4
Savona nella Via Nicolò Paganini 2 Int. 14
parte convenuta contumace
Oggetto: verificazione scrittura privata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“A. Dichiarare riconosciuta dai convenuti la scrittura privata di vendita del 14.9.2024 con la quale
, nata a [...] il [...], ha dichiarato di vendere e trasferire alla RSona_1 ricorrente Sig.ra , nata a [...] il [...] e res.te in Orosei nella Via La Parte_1
Marmora 24, in veste di titolare della omonima ditta individuale, corrente in Orosei nella Via La
Marmora 24 e avente p. Iva , la piena proprietà del terreno sito in agro di Orosei –Reg. P.IVA_1
“ - e meglio distinto in catasto terreni al F. 33 p.lle 950, 951 e 953; B. con condanna dei CP_4 convenuti nelle spese del giudizio nella mera ipotesi di contestazione del diritto vantato dalla ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio e in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3 RSona_1 esponendo che:
1. con scrittura privata di vendita del 14.9.2024 (reg. in Nuoro il 4.10.2024 al n. 25, serie 3V) la ricorrente acquistava dalla Sig.ra nata a [...] il RSona_2
14.12.1945 (c.f. e residente in [...], la CodiceFiscale_5 piena proprietà di un fondo sito in agro di Orosei -Reg. -, confinante con altra CP_4
RS sua proprietà, con la strada vicinale di “Pojolos” e con la ditta meglio identificato in catasto terreni al F. 33 p.lle 950 di Ha 00.14.45, R.D. euro 14.93 R.A. euro 6.72, 951 di Ha
00.01.39 R.D. euro 1.44 R.A. euro 0.65, e 953 di Ha 00.16.93 R.D. euro 1.75 R.A. euro 0.44;
2. il 02.01.2025 decedeva in Savona la Sig.ra sopra citata e lasciava suoi eredi RSona_1 legittimi il coniuge e i figli e;
CP_1 Controparte_2 CP_3
3. non è stato quindi possibile formalizzare nei pubblici registri immobiliari l'avvenuto acquisto dell'immobile de quo e per tale ragione la ricorrente ha il massimo interesse e urgenza a garantire la trascrivibilità dell'avvenuto trasferimento della proprietà del cespite in capo alla stessa.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dei convenuti che, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 216, 2° comma, c.p.c. prevede che “l'istanza di verificazione della scrittura privata può proporsi anche in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”. Ai fini della proposizione dell'istanza, il legislatore prevede la sussistenza in capo all'attore di uno specifico interesse ad agire, che viene individuato nell'utilità che questi può trarre, a seguito della verificazione, dalla possibilità di utilizzare la scrittura privata in determinate circostanze. Tale interesse deve certamente ritenersi sussistente ogni qual volta la parte che agisce ex art. 216 c.p.c. rappresenti la concreta esigenza di servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni ex artt. 2657 e 2835 cod. civ.
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, avuto riguardo allo specifico interesse rappresentato dalla ricorrente, la domanda di accertamento della veridicità delle sottoscrizioni della scrittura privata
è certamente fondata e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha prodotto in causa la scrittura privata datata
14.09.2024, con la quale nella sua qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 omonima, ha acquistato dalla un terreno agricolo, sito in agro di Orosei - Reg. RSona_1 [...]
RS
-, confinante con altra sua proprietà, con la strada vicinale di “Pojolos” e con la ditta CP_4 meglio identificato in catasto terreni al F. 33 particelle 950 di Ha 00.14.45, R.D. euro 14.93 R.A. euro
6.72, 951 di Ha 00.01.39 R.D. euro 1.44 R.A. euro 0.65, e 953 di Ha 00.16.93 R.D. euro 1.75 R.A. euro 0.44.
Dall'esame del documento prodotto, in calce alla suddetta scrittura privata, compaiono effettivamente le sottoscrizioni della ricorrente e della sig.ra RSona_1
Avendo la ricorrente concluso un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, mediante scrittura privata non autenticata, è evidente la sussistenza in capo alla medesima dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa idonea alla trascrizione, come previsto dall'art. 216 c.p.c.
La ricorrente ha peraltro espressamente allegato che “non è stato quindi possibile formalizzare nei pubblici registri immobiliari l'avvenuto acquisto dell'immobile de quo e che per tale ragione la ricorrente ha il massimo interesse e urgenza a garantire la trascrivibilità dell'avvenuto trasferimento della proprietà del cespite in capo alla stessa”.
Tanto premesso, con riguardo invece alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla. Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
Lo stesso art. 214 c.p.c. al comma 2 specifica che “Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”. L'art. 215 c.p.c. disciplina, invece, il meccanismo del c.d. riconoscimento tacito della scrittura in base al quale si ha per riconosciuta la scrittura privata o la sottoscrizione prodotta in giudizio: 1) se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace;
2) se la parte comparsa non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Tanto premesso, considerato che i convenuti , e , CP_1 Controparte_2 CP_3 nella loro qualità di eredi legittimi della sig.ra come da certificato dello stato di RSona_1 famiglia depositato in atti, pur ritualmente citati, hanno scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumaci, la scrittura privata del 14.09.2024, ritualmente prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, deve ritenersi riconosciuta tacitamente ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
La trascrizione è, nel caso in esame, obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
*
Con riguardo alle spese della lite, posto che la parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della parte convenuta solo in caso di opposizione, alcuna condanna può essere pronunciata dovendo ritenersi le stesse a carico dei ricorrenti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara vere e autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata redatta il
14.09.2024 con la quale la sig.ra nella sua qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale omonima, ha acquistato dalla sig.ra un terreno agricolo, sito in agro RSona_1 di Orosei - Reg. , confinante con altra sua proprietà, con la strada vicinale di CP_4
RS
“Pojolos” e con la ditta meglio identificato in catasto terreni al F. 33 particelle 950 di Ha
00.14.45, R.D. euro 14.93 R.A. euro 6.72, 951 di Ha 00.01.39 R.D. euro 1.44 R.A. euro 0.65,
e 953 di Ha 00.16.93 R.D. euro 1.75 R.A. euro 0.44.
2) spese a carico della ricorrente.
Così deciso in Nuoro, il 13.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis