Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02365/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2024, proposto da
Cantieri Navali Scala S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ammatuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale di AU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-del provvedimento del 22.10.2024 con cui l’AdSP ha comunicato alla ricorrente la non ammissibilità dell’istanza di ampliamento di mq 2016,50 della superficie demaniale marittima concessa con la CDM n. PZ21/2024;
-di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale di AU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa LE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società Cantieri Navali Scala S.r.l. ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale di AU (d’ora in avanti AdSP) ha dichiarato inammissibile la sua istanza di ampliamento della concessione demaniale marittima n. PZ21/2024.
2. Espone la ricorrente in punto di fatto quanto segue:
a) la società, concessionaria di un’area di banchina all’interno del porto commerciale di Pozzallo, è un’azienda operante da oltre trent’anni nel settore della cantieristica navale;
b) con domanda del 9.10.2024, a fronte di una crescente domanda e della necessità di implementare i servizi offerti, ha chiesto all’AdSP l’autorizzazione all’ampliamento della concessione di cui è titolare per un’ulteriore superficie di 2016,50 mq, ubicata nel Piazzale caposaldo alla radice della banchina commerciale, da adibire a servizio del cantiere esistente;
c) con il provvedimento impugnato del 22.10.2024, l’AdSP ha respinto la richiesta ritenendola inammissibile ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. b) del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime adottato con Decreto Presidenziale n. 73 del 9/08/2024;
d) il diniego si fonda su due ragioni: i) la presunta contrarietà dell’istanza con le disposizioni del Piano Regolatore Portuale (PRP), approvato con D.A. n. 1013 del 25.7.1987, che destinerebbe l’area richiesta a "stoccaggio portuale" e non a "cantieristica navale"; ii) l’ipotizzato contrasto con il Regolamento del Porto di Pozzallo, che indicherebbe per la banchina commerciale la destinazione a "naviglio mercantile adibito al trasporto merci", ritenuta incompatibile con l’attività richiesta;
e) la ricorrente assume che il diniego sia frutto di errore manifesto e vizi di eccesso di potere sotto vari profili, evidenziando come nessun’altra area portuale sia ormai disponibile e come, in passato, la stessa Autorità abbia concesso ampliamenti similari ad altri operatori;
f) si duole, infine, del danno arrecato all’interesse pubblico, essendo l’attività della società indispensabile per le operazioni di varo/alaggio di unità navali dello Stato e delle imbarcazioni dei migranti.
3. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato “ ECCESSO DI POTERE PER GRAVE CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – PALESE TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITA’ – INGIUSTIZIA MANIFESTA E FALSO PRESUPPOSTO DEI FATTI ”.
La ricorrente deduce innanzitutto un travisamento dei fatti, osservando che l’AdSP avrebbe erroneamente qualificato l’attività da svolgere nell’area richiesta come “cantieristica navale”, mentre – secondo quanto rappresentato nell’istanza e nella relazione tecnica – l’area sarebbe destinata esclusivamente alla movimentazione, stoccaggio e posizionamento temporaneo delle imbarcazioni, attività riconducibile allo “stoccaggio portuale” previsto dal PRP e non implicante alcuna lavorazione sulle navi.
Lamenta, inoltre, l’erroneità dell’applicazione del Regolamento portuale, poiché la disciplina richiamata dall’Amministrazione concerne la “banchina commerciale”, mentre l’area oggetto di ampliamento ricade nel piazzale del caposaldo, distinto dalla banchina e sottoposto a diversa destinazione funzionale.
Deduce, altresì, una contraddittorietà dell’azione amministrativa, in quanto l’AdSP, pur riconoscendo che l’area è destinata dal PRP allo stoccaggio portuale, avrebbe applicato una normativa propria di un’area diversa, nonchè la carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico, atteso che l’Amministrazione non avrebbe considerato gli effetti positivi dell’ampliamento, sia in termini occupazionali sia con riguardo al supporto fornito dalla ricorrente alle Forze dell’Ordine nella gestione delle imbarcazioni sottoposte a sequestro.
4. Si è costituita in giudizio l’AdSP chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Con memoria di replica, la società ricorrente ha ribadito le proprie difese.
6. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata discussa e posta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi di legittimità lamentati per le ragioni di seguito esposte.
7.1. In primo luogo, non è ravvisabile alcun travisamento dei fatti, atteso che è la stessa società istante che, nel compilare il modello ufficiale di domanda D3, ha indicato espressamente “ Uso 3 – IE LE ” nel riquadro relativo all'uso e allo scopo della richiesta.
In ogni caso, anche a voler considerare la specificazione contenuta nella relazione tecnica, le attività di “ movimentazione e il posizionamento momentaneo di imbarcazioni ” sono, come correttamente osservato dalla difesa erariale, attività funzionalmente e strutturalmente connesse alla cantieristica navale.
Come emerge dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente, lo scopo dell'ampliamento è quello di "alleggerire gli spazi occupati dal cantiere, consentendo di aumentare il volume delle lavorazioni ". Si tratta, dunque, di un'attività ancillare e strumentale all'attività principale di cantieristica, finalizzata a potenziarne la capacità produttiva. Sul punto la sezione ha già avuto modo di chiarire, in fattispecie in gran parte sovrapponibile alla presente, che la finalità dell'istanza va desunta dal complesso della documentazione prodotta e dalla sua funzionalità rispetto all'attività d'impresa complessivamente considerata (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 23.03.2026, n. 913).
Ciò posto, osserva il Collegio che l’istanza della ricorrente si pone in contrasto con la destinazione funzionale dell'area impressa dal Piano Regolatore Portuale, atto pianificatorio a contenuto normativo e con efficacia vincolante sia per i privati che per la stessa Amministrazione, cui è rimesso dall’art. 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994 il compito di delimitare e disegnare “ l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie ” ed altresì di individuare “ le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate” .
Nel caso di specie, è pacifico che il PRP destini l'area richiesta a “ stoccaggio portuale ”.
La tesi della ricorrente, secondo cui il “ posizionamento momentaneo ” di imbarcazioni integrerebbe tale nozione, non è condivisibile. Come già affermato da questa Sezione nel precedente citato (sent. n. 913/2026), lo stoccaggio portuale, nel linguaggio tecnico-portuale e nella logica pianificatoria, “ ricomprende l'insieme delle operazioni di deposito, custodia e gestione delle merci all'interno di un'area portuale, tra il momento dello sbarco da una nave e il trasferimento verso la destinazione finale, o viceversa, assurgendo ad area di fondamentale importanza della logistica marittima ”.
Le unità navali, siano esse da diporto o da lavoro, non costituiscono "merci" inserite nella catena logistica, bensì mezzi di trasporto o beni strumentali all'attività produttiva del cantiere. L'attività di deposito di imbarcazioni ante o post lavorazione cantieristica è pertanto estranea alla nozione di stoccaggio portuale.
Legittimamente, quindi, l'Amministrazione ha ritenuto l'istanza inammissibile in quanto incompatibile con la destinazione urbanistico-funzionale dell'area impressa dal Piano.
7.2. Anche la censura relativa alla asserita violazione del Regolamento del Porto di Pozzallo (approvato con ordinanza n. 03/2018) è infondata.
Tale regolamento, nel disciplinare la banchina commerciale e le aree ad essa asservite, ne orienta l’uso al traffico mercantile (“ naviglio mercantile adibito al trasporto merci ”).
Come correttamente rappresentato dalla difesa erariale, in ambito portuale il criterio da privilegiare nell’interpretazione delle norme regolamentari è quello che valorizza la funzione operativa dell’infrastruttura. Ne consegue che tra la banchina e il piazzale retrostante debba esservi continuità funzionale e logistica. La lettura formalistica offerta dalla ricorrente, che pretende di distinguere nettamente la “ banchina commerciale ” dal “piazzale del caposaldo alla radice della banchina ” per sottrarlo alla relativa disciplina funzionale, non convince, poiché disattende la logica unitaria e funzionale che deve governare l'assetto e l'uso delle infrastrutture portuali.
Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione tra la destinazione dell’area a “ stoccaggio portuale ” prevista dal PRP e la disciplina regolamentare che riserva la banchina commerciale al naviglio mercantile. Le due fonti, operanti su piani distinti ma complementari, convergono nell’individuare la vocazione strettamente commerciale e logistica dell’ambito portuale in questione, per ciò stesso incompatibile con l’insediamento di attività produttive diverse, quali quelle cantieristiche, ancorché prospettate come temporanee o prive di lavorazioni in loco.
8. Il provvedimento impugnato risulta, quindi, fondato su una pluralità di ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggerlo.
La riscontrata e assorbente incompatibilità dell'istanza con il Piano Regolatore Portuale, esonera il Collegio dallo scrutinare gli ulteriori profili di censura relativi alla carenza di motivazione sull'interesse pubblico, posto che, anche in caso di loro ipotetica fondatezza, ciò non potrebbe condurre all'annullamento dell'atto impugnato.
9. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale AU, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
LE EN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE EN | RA LE |
IL SEGRETARIO