TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9994 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 6518 / 2025 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico FE AN ZZ ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 3/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6518/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione contro decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni di affitto di ramo di azienda, e vertente
TRA
con partita IVA , elett.te dom.ta in Santa Parte_1 P.IVA_1
RI CA RE ( CE ) alla via dei Romani n. 66 presso l'avv. Giovanni Tufariello,
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all' atto di citazione introduttivo dell'opposizione
OPPONENTE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto CP_1 P.IVA_2
I n. 293 presso l'avv. Gennaro Di Nardo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento monitorio presupposto
OPPOSTA
CONCLUSIONI : 2
il creditore opposto conclude come da verbale di udienza del 3/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 501/2025 emesso dal Tribunale di Napoli in data 3/2/2025 all'esito del procedimento monitorio contrassegnato dal numero di ruolo 1468/2025 R.G.
Più precisamente, la controparte con separato ricorso aveva chiesto e CP_1
ottenuto l'emissione nei suoi confronti di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. avente ad oggetto la condanna al pagamento di euro 48.314,97
a titolo di canoni e oneri condominiali relativi ad un contratto di affitto di ramo di azienda rimasti insoluti oltre gli interessi legali e le spese della procedura sommaria.
La a sua volta ha proposto opposizione con atto di citazione contro il Parte_1
provvedimento monitorio sostenendo in via pregiudiziale di rito la incompetenza per territorio del Giudice del Tribunale di Napoli e nel merito che la validità e l'efficacia del contratto era subordinata all'avviamento del parco acquatico ove era ubicato il locale commerciale affittato. In mancanza di tale caratteristica essenziale, che a suo dire determinava il concreto utilizzo della struttura commerciale, sarebbe venuto meno uno dei presupposti della scrittura con conseguente nullità del contratto stesso.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti tramite la notifica della citazione in opposizione, si è costituita con il deposito di una memoria difensiva la ed CP_1
ha sostenuto la infondatezza in punto di rito e di merito dell'opposizione.
Il Giudice ha quindi rilevato di ufficio la tardività dell'opposizione, ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha 3
mutato il rito ex art. 426 c.p.c. da ordinario in locatizio ed ha rinviato il processo per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo.
Ciò premesso, va ribadito il rilievo della tardività della opposizione.
Invero l'opposizione nel caso in esame è tardiva, perché laddove sia proposta con citazione nonostante la materia trattata inerisca ad un rapporto di locazione, pur essendo configurabile la possibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.c. di convertire in ricorso ex art. 447
bis c.p.c. la citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso stesso, in quanto sia stata depositata in Cancelleria nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.,
che ha natura perentoria ( v. Cass. civ. sez. III, 12/7/2006, n. 15763 ), non essendo al suddetto fine sufficiente che, entro il suddetto termine perentorio, sia avvenuta soltanto la notifica della citazione, posto che questa, da sola, non può spiegare l'effetto costitutivo del rapporto e quindi determinare le conseguenze proprie dell'opposizione ad ingiunzione
( cfr. Cass. civ. sez. un. 13/1/2022, n. 927 ; Cass. civ. sez. un., 14/3/1991, n. 2714; Cass.
civ. sez. III, 2/4/2009, n. 8014 ).
Nella fattispecie in esame invero la citazione introduttiva della opposizione è stata notificata il 17/3/2025 , e quindi nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c. , ma il deposito della stessa, che integra la costituzione del debitore ingiunto tramite la iscrizione a ruolo contenzioso, è avvenuto il 21/3/2025 , vale a dire oltre tale termine, posto che la notifica del provvedimento monitorio si era perfezionata in data 4/2/2025.
Ne consegue che l'opposizione è manifestamente inammissibile in punto di rito e tale situazione è rilevabile anche di ufficio ( cfr. Cass. civ. sez. I, 24/11/2011, n. 24858 ) e va dichiarata con sentenza.
Più precisamente, posto che a causa della sua tardività l'opposizione è inammissibile, il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo e acquista pure autorità di cosa 4
giudicata, che copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ( v. Cass. civ. sez. III,
11/5/2010, n. 11360 ; Cass. civ. sez. III, 24/3/2006, n. 6628 ) .
L'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio ( giudicato esplicito ), ma pure tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione ( giudicato implicito ).
Alla declaratoria di inammissibilità in punto di rito della opposizione a causa della sua tardività consegue la dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c., che pure era provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. già dalla data della sua emissione.
Le spese della opposizione seguono la soccombenza in punto di rito dell'opponente ex art. 91 comma 1 c.p.c., posto che questa rileva ai fini della liquidazione degli esborsi, nel momento in cui la decisione chiude il processo davanti al Giudice anche in caso di dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità della domanda ( cfr. Cass. civ. sez. VI,
17/3/2017, n. 7010 ; Cass. civ. sez. VI, 12/08/2011, n. 17228 ; Cass. civ., sez. III,
26/07/2001, n. 10215 ).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del credito consacrato nel 5
decreto ingiuntivo opposto, pari a sua volta ad euro 48.314,97 oltre interessi e spese della procedura monitoria, dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n.
5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e,
perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che
è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede : 6
a ) dichiara la inammissibilità della opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n.
n. 501/2025 emesso dal Tribunale di Napoli in data 3/2/2025 e per l'effetto dichiara la definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio opposto ai sensi degli artt. 653 e 654
c.p.c. ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la al rimborso Parte_1
in favore della delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro CP_1
7.616 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 3/11/2025
Il G.U.
FE AN ZZ
Proc. 6518 / 2025 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico FE AN ZZ ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 3/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6518/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione contro decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni di affitto di ramo di azienda, e vertente
TRA
con partita IVA , elett.te dom.ta in Santa Parte_1 P.IVA_1
RI CA RE ( CE ) alla via dei Romani n. 66 presso l'avv. Giovanni Tufariello,
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all' atto di citazione introduttivo dell'opposizione
OPPONENTE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto CP_1 P.IVA_2
I n. 293 presso l'avv. Gennaro Di Nardo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento monitorio presupposto
OPPOSTA
CONCLUSIONI : 2
il creditore opposto conclude come da verbale di udienza del 3/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 501/2025 emesso dal Tribunale di Napoli in data 3/2/2025 all'esito del procedimento monitorio contrassegnato dal numero di ruolo 1468/2025 R.G.
Più precisamente, la controparte con separato ricorso aveva chiesto e CP_1
ottenuto l'emissione nei suoi confronti di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. avente ad oggetto la condanna al pagamento di euro 48.314,97
a titolo di canoni e oneri condominiali relativi ad un contratto di affitto di ramo di azienda rimasti insoluti oltre gli interessi legali e le spese della procedura sommaria.
La a sua volta ha proposto opposizione con atto di citazione contro il Parte_1
provvedimento monitorio sostenendo in via pregiudiziale di rito la incompetenza per territorio del Giudice del Tribunale di Napoli e nel merito che la validità e l'efficacia del contratto era subordinata all'avviamento del parco acquatico ove era ubicato il locale commerciale affittato. In mancanza di tale caratteristica essenziale, che a suo dire determinava il concreto utilizzo della struttura commerciale, sarebbe venuto meno uno dei presupposti della scrittura con conseguente nullità del contratto stesso.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti tramite la notifica della citazione in opposizione, si è costituita con il deposito di una memoria difensiva la ed CP_1
ha sostenuto la infondatezza in punto di rito e di merito dell'opposizione.
Il Giudice ha quindi rilevato di ufficio la tardività dell'opposizione, ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha 3
mutato il rito ex art. 426 c.p.c. da ordinario in locatizio ed ha rinviato il processo per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo.
Ciò premesso, va ribadito il rilievo della tardività della opposizione.
Invero l'opposizione nel caso in esame è tardiva, perché laddove sia proposta con citazione nonostante la materia trattata inerisca ad un rapporto di locazione, pur essendo configurabile la possibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.c. di convertire in ricorso ex art. 447
bis c.p.c. la citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso stesso, in quanto sia stata depositata in Cancelleria nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.,
che ha natura perentoria ( v. Cass. civ. sez. III, 12/7/2006, n. 15763 ), non essendo al suddetto fine sufficiente che, entro il suddetto termine perentorio, sia avvenuta soltanto la notifica della citazione, posto che questa, da sola, non può spiegare l'effetto costitutivo del rapporto e quindi determinare le conseguenze proprie dell'opposizione ad ingiunzione
( cfr. Cass. civ. sez. un. 13/1/2022, n. 927 ; Cass. civ. sez. un., 14/3/1991, n. 2714; Cass.
civ. sez. III, 2/4/2009, n. 8014 ).
Nella fattispecie in esame invero la citazione introduttiva della opposizione è stata notificata il 17/3/2025 , e quindi nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c. , ma il deposito della stessa, che integra la costituzione del debitore ingiunto tramite la iscrizione a ruolo contenzioso, è avvenuto il 21/3/2025 , vale a dire oltre tale termine, posto che la notifica del provvedimento monitorio si era perfezionata in data 4/2/2025.
Ne consegue che l'opposizione è manifestamente inammissibile in punto di rito e tale situazione è rilevabile anche di ufficio ( cfr. Cass. civ. sez. I, 24/11/2011, n. 24858 ) e va dichiarata con sentenza.
Più precisamente, posto che a causa della sua tardività l'opposizione è inammissibile, il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo e acquista pure autorità di cosa 4
giudicata, che copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ( v. Cass. civ. sez. III,
11/5/2010, n. 11360 ; Cass. civ. sez. III, 24/3/2006, n. 6628 ) .
L'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio ( giudicato esplicito ), ma pure tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione ( giudicato implicito ).
Alla declaratoria di inammissibilità in punto di rito della opposizione a causa della sua tardività consegue la dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c., che pure era provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. già dalla data della sua emissione.
Le spese della opposizione seguono la soccombenza in punto di rito dell'opponente ex art. 91 comma 1 c.p.c., posto che questa rileva ai fini della liquidazione degli esborsi, nel momento in cui la decisione chiude il processo davanti al Giudice anche in caso di dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità della domanda ( cfr. Cass. civ. sez. VI,
17/3/2017, n. 7010 ; Cass. civ. sez. VI, 12/08/2011, n. 17228 ; Cass. civ., sez. III,
26/07/2001, n. 10215 ).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del credito consacrato nel 5
decreto ingiuntivo opposto, pari a sua volta ad euro 48.314,97 oltre interessi e spese della procedura monitoria, dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n.
5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e,
perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che
è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede : 6
a ) dichiara la inammissibilità della opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n.
n. 501/2025 emesso dal Tribunale di Napoli in data 3/2/2025 e per l'effetto dichiara la definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio opposto ai sensi degli artt. 653 e 654
c.p.c. ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la al rimborso Parte_1
in favore della delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro CP_1
7.616 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 3/11/2025
Il G.U.
FE AN ZZ