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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott.ssa Maria Antonia Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 21.3.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 11588/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv.ti Giuliana Grigolan e Chiara Glorioso
Domicilio eletto: Padova via Dietro Duomo 16 presso lo studio dei difensori
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero .
1 avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis. 29 cpc sulle seguenti conclusioni: ricorrente: come da note sostitutive depositate il 7.1.2025
Pubblico Ministero: come da parere 22.12.2023
CONCLUSIONI:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la madre ) allegava Parte_1 in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere intrattenuto un relazione di convivenza con Controparte_1
- Che dall'unione in data 2.5.2003 è nata la figlia Per_1
- Che il padre mai ha contribuito al mantenimento della figlia fino a quando, a partire dal mese di aprile 2023, a seguito dell'inoltro di lettera legale, ha iniziato a versare la somma di euro 150, 00 sulla carta prepagata della figlia;
- Che la figlia, ancorchè maggiore di età, non è economicamente autosufficiente e frequenta il secondo anno della facoltà di scienze motorie e sportive presso l'Università di Asti, dove vive in locazione;
- Che il padre vive a Rapallo in una palazzina signorile assieme alla sua attuale compagna ed è occupato a tempo indeterminato
- Che la ricorrente vive in locazione a Loano pagando un canone di locazione di euro
600, 00 mensili ed ha quale unico reddito il corrispettivo della locazione di un immobile commerciale sito a Milano;
- Di essere proprietaria di altri due immobili, siti rispettivamente a Milano e a Loano, che, però, sono concessi in comodato rispettivamente alla madre e alla sorella e dunque sono improduttivi di reddito
- Di fruire del sostegno economico del proprio attuale compagno, sig. da Persona_2 cui ha avuto un secondo figlio
Su tali premesse chiedeva:
- Porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 versando alla ricorrente la somma mensile di euro 350, 00 ( o altra meglio vista )
- Ripartire le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50% per ciascun genitore
- Condannare a rimborsare la del 50% delle spese sostenute dal CP_1 Parte_1 marzo 2005 ai fini del mantenimento della figlia da determinarsi equitativamente
- Con vittoria delle spese.
-
All'udienza di comparizione delle parti non si costituiva né si presentava e il CP_1 giudice delegato rilevata la ritualità della notifica degli atti introduttivi ne dichiarava la
2 contumacia.
La ricorrente dichiarava di svolgere attività lavorativa saltuaria non regolamentata con un'agenza immobiliare e che la figlia, nel periodo estivo, percepisce qualche compenso come istruttrice di vela.
In via temporanea e urgente il giudice delegato poneva a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando alla ricorrente la somma mensile di euro 300, 00 oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie. Contestualmente delegava alla Guardia di Finanza lo svolgimento di accertamenti sul padre.
Acquisita la relazione della Guardia di Finanza veniva fissata udienza per rimettere la causa al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc per la data dell'11.3.2025.
La ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Al fine di ricostruire i redditi ed il patrimonio del sono stati eseguiti accertamenti di CP_1 polizia tributaria che hanno restituito il seguente quadro:
- Cud 2024 relativo all'esercizio 2023 euro 23.274, 88 da cui detrarre euro 3.176, 27 a titolo di imposta netta ed euro 332, 62 a titolo di addizionale regionale Irpef per un reddito netto annuale arrotondato pari ad euro 19.766, 00
- Cud 2023 relativo all'esercizio 2022 euro 21.764, 71 da cui detrarre euro 2.660, 46 a titolo di imposta netta ed euro 306, 94 a titolo di addizionale regionale Irpef per un reddito netto annuale arrotondato pari ad euro 18.798, 00
Non si prende in considerazione il reddito relativo all'esercizio 2021 in quanto ormai eccessivamente risalente nel tempo e probabilmente eccezionalmente influenzato dalle limitazioni conseguenti all'emergenza pandemica ancora molto diffusa nel 2021
Il reddito medio netto mensile su base biennale spalmato per dodici mensilità è quindi pari ad euro 1607, 00 con arrotondamento per eccesso.
Il vive in locazione a Rapallo via Dante Alighieri 10 A con contratto di locazione CP_1 cointestato alla convivente, sig.ra , corrispondendo canone di locazione Parte_2 mensile di euro 660, 00 con quota a carico della metà pari ad euro 330, 00. Egli, inoltre, deve pagare l'importo di euro 190, 00 mensile a fronte di un finanziamento erogato da Santander Consumer Bank spa.
Detratti dal reddito mensile netto gli importi della locazione, finanziamento, mantenimento proprio ( da stimarsi in euro 300, 00 mensili ) e le spese di gestione della casa ( da stimarsi in euro 200, 00 mensili in quanto suddivise con la convivente ) il residuo rimanente è pari ad euro 1607 – euro 330, 00 – euro 190, 00 – euro 300, 00 – euro 200, 00 = euro 587, 00.
3 Il non è titolare di diritti reali immobiliari e, per quanto risulta dall'esame dei conti CP_1
e degli altri movimenti finanziari, non vi è concreto motivo che consenta di ritenere che egli percepisca redditi non dichiarati.
Quanto alla va osservato come la stessa abbia allegato di avere quale unico Parte_1 reddito i proventi della locazione di immobile commerciale a Milano: dalla dichiarazione relativa all'esercizio 2022 risulta un reddito imponibile pari ad euro 11.988, 00 da cui devono essere detratti euro 1491, 00 a titolo di imposta netta, euro 107, 00 a titolo di addizionale regionale ed euro 96, 00 a titolo di imposta comunale per un reddito netto mensile, spalmato su dodici mensilità, pari ad euro 856, 00.
In realtà la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente è apparentemente meno trasparente di quella del : ella, infatti, in sede di udienza di comparizione, ha CP_1 dichiarato di collaborare saltuariamente con un'agenzia immobiliare;
inoltre la Parte_1 può permettersi di pagare un canone di locazione pur avendo altre proprietà immobiliari, una delle quali a Loano, dove vive che, anziché sfruttare economicamente, concede in comodato, sia pure a parenti.
Nell'impossibilità di ricostruire i redditi effettivi della ricorrente si può comunque agevolmente ritenere, alla luce dei rilievi di cui sopra, che la ricorrente percepisca redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati e che, detratto quanto necessario per vivere ed abitare, alla residui comunque una somma sostanzialmente analoga a quella del Parte_1
, che si quantifica in euro 587, 00. CP_1
L'importo che la coppia genitoriale può mettere a disposizione della figlia è perciò complessivamente pari ad euro 1.174, 00.
Ritenendo che di tale importo debba essere destinato ai figli, come da linee guida in uso a questo Tribunale, il 35%, l'importo da destinare al mantenimento ordinario della figlia è pari ad euro 410, 00. La parte da porre a carico del marito è dunque pari alla metà e quindi ad euro 205, 00.
Quanto alle spese straordinarie, in considerazione della sostanziale identità tra i redditi dei genitori, esse devono essere ripartite a carico di entrambi nella misura del 50%.
La ricorrente ha chiesto la condanna del al rimborso di quanto da ella sostenuto CP_1 dal marzo 2005 ad oggi per il mantenimento della figlia allegando che il padre mai ha provveduto fino all'aprile 2023 a partire da quando ha cominciato a corrispondere direttamente alla figlia euro 150, 00 al mese.
In diritto va osservato che su entrambi i genitori grava l'obbligo di mantenere i figli ( art. 316 c.c. ) e quando un genitore non vi provveda, e costringa l'altro a sobbarcarsi per intero l'onere del mantenimento della prole, quest'ultimo ha diritto ad essere indennizzato per la parte in cui ha sopperito alle mancanze del genitore inadempiente. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale la misura del rimborso, nell'impossibilità per il genitore adempiente di dimostrare, a distanza di anni, quanto effettivamente speso nell'interesse del figlio, può essere determinata anche equitativamente in considerazione delle concrete esigenze del figlio ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16916/2022; Cass. Civ. n. 16657/2014;
4 Cass. Civ. n. 22506/10; Cass. Civ. n. 10861/1999 ).
Secondo i principi generali in materia di obbligazioni, poi, allegato l'inadempimento da parte del creditore, avrebbe dovuto essere il debitore a dimostrare di avere adempiuto: nello specifico la ricorrente ha dimostrato il fatto storico della paternità ( la minore porta il cognome del padre – doc. 2 – che si è sempre riconosciuto tale nella corrispondenza allegata agli atti ) ed il fatto che la figlia è cresciuta normalmente e senza restrizioni, conseguendo il diploma di scuola media superiori e quindi iscrivendosi all'università: avrebbe pertanto dovuto essere il padre a dimostrare di avere contribuito al mantenimento della figlia;
ciò che, rimanendo contumace, non solo non ha fatto, ma neppure ha dichiarato di avere fatto.
In punto di quantificazione, dovendosi procedere necessariamente in via equitativa, appare opportuno partire dalla misura liquidata per il mantenimento ordinaria e moltiplicarla per le mensilità trascorse dal marzo 2005 al dicembre 2023 ( escluso ), data del deposito del ricorso, per un totale di 18 anni e 9 mesi e, dunque, di 225 mensilità ed un importo complessivo di 46.125, 00.
Da valutare che la somma di euro 205, 00 mensili è relativa al solo mantenimento ordinario e tuttavia, a seguito della svalutazione della moneta, ha oggi un valore significativamente superiore a quello del 2005 e degli anni immediatamente successivi;
ove, poi si tenga conto del fatto, che dall'aprile 2023 il padre ha iniziato a corrispondere 150, 00 al mese, che dunque andrebbero detratti dalle ultime mensilità, può ritenersi che, arrotondando la somma ad euro 50.000, 00, essa, In linea equitativa, possa corrispondere alla metà delle spese che la madre ha da sola sostenuto per mantenere la figlia per quasi
19 anni.
La condanna alle spese segue la soccombenza, che grava esclusivamente sul padre;
liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma mensile di euro Per_1
205, 00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con decorrenza dalla data della domanda.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia siano ripartire tra i genitori Per_1 nella misura del 50% ciascuno e rinvia, ai fini della individuazione e regolamentazione, a quanto disposto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova con decorrenza dalla data della domanda.
CONDANNA a pagare a , a titolo di rimborso della Controparte_1 Parte_1 metà di quanto dalla sostenuto per il mantenimento della figlia , la Parte_1 Per_1 complessiva somma di euro 50.000, 00.
CONDANNA a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento che liquida in euro 4000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se
5 dovuta ) e cpa.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni.
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