Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. SC Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14929/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, via Houel, 17, presso lo studio dell'Avv. AMOROSO VANILA che la rappresenta e difende, disgiuntamente e congiuntamente all'avv. SPANÓ STEFANIA AZZURRA, per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
EC, Corso Martiri della Liberazione, 56, presso lo studio dell'Avv. MASSARO AGNESE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione di udienza del
29/05/2025.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, in data 14/03/2025, i procuratori delle parti hanno depositato istanza di trasformazione del divorzio e le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo depositato, ovvero:
“I.
considerato che
il centro degli interessi del minore , nato a [...] il Persona_1
28.11.201, è ormai sito in Palermo, dove vive con la madre da diversi anni, mentre il padre riseide a EC, lo stesso sia affidato in via esclusiva alla madre, , fermi ed Controparte_2 impregiudicati tutti i diritti-doveri del padre in relazione alla crescita, all'eucazione ed all'accudimento del proprio figlio;
II. il IG. versi la somma di € 200,00 mensili, a titolo di concorso al CP_1 mantenimento del figlio, a far data dal deposito del ricorso avvenuto a dicembre2024, entro e non oltre il 17 di ogni mese alla IG.r a mezzo di bonifico da appoggiarsi Parte_1
IBAN [...] intestato alla IG.r ; Parte_2
III. i genitori suddivideranno tra di loro, previo accordo, le spese straordinarie al 50% riguardanti il minore, come da protocollo del Tribunale di Palermo;
IV. per ciò che concerne le somme dovute dal IG. alla IG.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento per il figlio minore non versate dalla data dell'omologa a doggi, il IG CP_1 si obbliga a versare la somma complessiva di € 7.125,00 in nr. 70 rate mensili, dell'importo di € 100,00 ognuna e la rima, da versarsi entro il 17.03.2025 di € 125,00, da corrispondersi in aggiunta al mantenimento dovuto alla IG.ra nell'interesse del Parte_1 figlio SC fino a completa estinzione del debito, a mezzo bonifico da appoggiarsi sul seguente IBAN IBAN [...], intestato alla IG.r ; Controparte_2
V. In considerazione di ciò, la IG.ra si obbliga a ritirare entro e non oltre il Parte_1
10.05.2025 la querela presentata in data 9.09.2024 di cui al doc. 3 del fascicolo dela ricorrente, e il IG ad accettare la suddetta remissione. CP_1
VI. il SIg potrà tenere con sé il figlio SC un weekend al mese presso il luogo CP_1 di residenza della madre o prelevandolo dal domicilio della madre e ivi riaccompagnandolo facendosi carico di tutte le spese relative al suddetto spostamento dato che il IG vive CP_1
a EC e il minore a Palermo;
VII. riguardo al periodo estivo, SC trascorrerà per 15 gorni le vacanze con la madre e 15 giori con il padre.
- 2 - A tale proposito il IG. comunicherà le date scelte alla IG.ra entro il 31 CP_1 Parte_1 maggio di ogni anno, segnalando che per l'estate 2025 il padre terrà con sé il figlio la seconda e la terza settimana di agosto;
VIII. riguardo alle festività Natalizie e Pasquali i genitori trascorreranno le feste con il minore ad anni alterni, così come il giorno dle compleanno di SC e, dal momento che il IG. non vive a Palermo, si farà carico di tutte le spese relativ allo spostamento del CP_1 minore presso la propria abitazione, onerandosi di riportarlo presso il domicilio della madre al termine del soggiorno.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 16/06/2001, da , nata a Parte_1
PALERMO in data 09/02/1978 e da , nato a PALERMO in [...] CP_1
29/08/1971, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 111, parte II, serie A, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
05/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. SC Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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