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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. r.g. 9036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9036/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PLUTINO ELISA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 14.1.2025 parte ricorrente ha rassegnato le trascritte conclusioni:
1) confermare l'affidamento superesclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso la stessa e prosecuzione degli incontri padre/figlio in sede protetta
2) confermare gli incarichi ai servizi sociali e allo SMI per il sig. CP_1
3) determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli in una misura di € 500 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli firmato dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli avvocati di Brescia il 14 luglio 2016 al quale le parti fanno riferimento. Assegno unico mantenuto a favore della sig.ra come attualmente. Pt_1
pagina 1 di 3 4) Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19.7.2024, domandava la regolamentazione giudiziale dei Parte_1
rapporti personali ed economici riguardanti il figlio minorenne nato il [...] dalla cessata Per_1
convivenza more uxorio con nel 2014; formulava a tal fine le trascritte Controparte_1
conclusioni.
Ritualmente citata, parte resistente non si costituiva rimanendo contumace.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentita la ricorrente all'udienza del 14.1.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il presente ricorso concerne esclusivamente le statuizioni sotto il profilo del mantenimento del figlio in assenza di motivi ostativi alla conferma di quanto già disposto dal Tribunale per i Minorenni di
Brescia, che ha seguito dal 2014 al 2021 il nucleo familiare, essendo il padre stato ripetutamente imputato e condannato per vari reati, tra i quali detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, anche a seguito di aggressione nei confronti della ricorrente.
Con decreto del 24.5.2021, detto Tribunale, considerato il permanere della problematica tossicomanica a carico del padre, apparso scarsamente consapevole, statuiva l'affidamento super esclusivo a favore della madre, collocamento del figlio presso quest'ultima e visite del padre in modalità protetta, incaricando il servizio sociale competente per territorio di sostenere e vigilare sull'esercizio delle funzioni genitoriali dei genitori.
Dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che ancora oggi gli incontri padre/figlio avvengono in sede protetta, con cadenza settimanale. ha un legame affettivo con il padre, sebbene sia Per_1
comprensibilmente affaticato dalla modalità protetta, che permane necessaria, essendo il padre è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari e, da dicembre 2024, risulta detenuto in carcere per motivi non concernenti il rapporto di filiazione ovvero la relazione con l'ex compagna.
Sotto il profilo economico, considerata la capacità reddituale della madre, impiegata e percepisce uno stipendio di circa € 1350, al netto di eventuali premi, gravata da spese di mutuo e finanziamento per circa € 600,00 mensili complessivi, oltre utenze e assicurazione, nonché col carico pressoché integrale del figlio oggi di anni undici, tenuto conto della sussistente capacità reddituale del padre sino a settembre impiegato presso per circa € 1300 mensili e privo di spese documentate in assenza di CP_2
pagina 2 di 3 costituzione in giudizio, reputa il Collegio congrua la somma di € 350,00 mensili, da ridursi ad €
200,00 mensili sino al cessare della permanenza delle misure cautelari custodiali (carcere o arresti domiciliari) irrogate, fermo il 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Nulla a provvedere in punto di spettanza dell'assegno unico, regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento (cfr. circ. INPS 17414 del 20.4.2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.200,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) conferma il provvedimento del Tribunale per il Minorenni di Brescia depositato il 24.5.2021;
2) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
contributo rideterminato in € 200,00 mensili durante la vigenza delle misure cautelari custodiali irrogate;
3) pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di
Brescia sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
4) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento liquidate in motivazione in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Brescia, camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9036/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PLUTINO ELISA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 14.1.2025 parte ricorrente ha rassegnato le trascritte conclusioni:
1) confermare l'affidamento superesclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso la stessa e prosecuzione degli incontri padre/figlio in sede protetta
2) confermare gli incarichi ai servizi sociali e allo SMI per il sig. CP_1
3) determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli in una misura di € 500 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli firmato dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli avvocati di Brescia il 14 luglio 2016 al quale le parti fanno riferimento. Assegno unico mantenuto a favore della sig.ra come attualmente. Pt_1
pagina 1 di 3 4) Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19.7.2024, domandava la regolamentazione giudiziale dei Parte_1
rapporti personali ed economici riguardanti il figlio minorenne nato il [...] dalla cessata Per_1
convivenza more uxorio con nel 2014; formulava a tal fine le trascritte Controparte_1
conclusioni.
Ritualmente citata, parte resistente non si costituiva rimanendo contumace.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentita la ricorrente all'udienza del 14.1.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il presente ricorso concerne esclusivamente le statuizioni sotto il profilo del mantenimento del figlio in assenza di motivi ostativi alla conferma di quanto già disposto dal Tribunale per i Minorenni di
Brescia, che ha seguito dal 2014 al 2021 il nucleo familiare, essendo il padre stato ripetutamente imputato e condannato per vari reati, tra i quali detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, anche a seguito di aggressione nei confronti della ricorrente.
Con decreto del 24.5.2021, detto Tribunale, considerato il permanere della problematica tossicomanica a carico del padre, apparso scarsamente consapevole, statuiva l'affidamento super esclusivo a favore della madre, collocamento del figlio presso quest'ultima e visite del padre in modalità protetta, incaricando il servizio sociale competente per territorio di sostenere e vigilare sull'esercizio delle funzioni genitoriali dei genitori.
Dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che ancora oggi gli incontri padre/figlio avvengono in sede protetta, con cadenza settimanale. ha un legame affettivo con il padre, sebbene sia Per_1
comprensibilmente affaticato dalla modalità protetta, che permane necessaria, essendo il padre è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari e, da dicembre 2024, risulta detenuto in carcere per motivi non concernenti il rapporto di filiazione ovvero la relazione con l'ex compagna.
Sotto il profilo economico, considerata la capacità reddituale della madre, impiegata e percepisce uno stipendio di circa € 1350, al netto di eventuali premi, gravata da spese di mutuo e finanziamento per circa € 600,00 mensili complessivi, oltre utenze e assicurazione, nonché col carico pressoché integrale del figlio oggi di anni undici, tenuto conto della sussistente capacità reddituale del padre sino a settembre impiegato presso per circa € 1300 mensili e privo di spese documentate in assenza di CP_2
pagina 2 di 3 costituzione in giudizio, reputa il Collegio congrua la somma di € 350,00 mensili, da ridursi ad €
200,00 mensili sino al cessare della permanenza delle misure cautelari custodiali (carcere o arresti domiciliari) irrogate, fermo il 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Nulla a provvedere in punto di spettanza dell'assegno unico, regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento (cfr. circ. INPS 17414 del 20.4.2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.200,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) conferma il provvedimento del Tribunale per il Minorenni di Brescia depositato il 24.5.2021;
2) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
contributo rideterminato in € 200,00 mensili durante la vigenza delle misure cautelari custodiali irrogate;
3) pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di
Brescia sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
4) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento liquidate in motivazione in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Brescia, camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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