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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/12/2025, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 2978/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2978/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 12.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2978/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Guidotto, presso il cui studio sito in Catania via Pietro Novelli n. 159, è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
1
CONTRO
(c.f. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale P.IVA_2 mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con Sede in Controparte_2
Roma, rappresentato e difeso per procura in atti, anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza
AR AR e dagli Avv. Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria, Livia Gaezza, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della
Sede Provinciale dell' CP_1
- resistente –
E
, con sede in Roma, via G. Grezar 14 Controparte_3 codice fiscale e partita Iva , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. P.IVA_3
FA IM
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239010082784000 del 1.06.2023, emessa dall' Provincia di Catania per la complessiva Controparte_4
somma di euro 2.191,72 e notificatogli, in data 20.02.2024, avente fra l'altro quale presupposto l'avviso di addebito n. 59320160008510812000, mai e/o irritualmente notificato
Eccepiva a tal riguardo: Prescrizione della pretesa contributiva portati dall'intimazione di pagamento opposta;
Illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi di addebito impugnati, in violazione in violazione dell'art. 30 del
D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e 137 e seguenti c.p.c.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare
2 l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e i prodromici atti (avvisi di addebito) impugnati;
condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: Ritenere e dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio.
Con comparsa di costituzione si costituiva Controparte_3 la quale concludeva chiedendo: rigettare le domande di parte ricorrente perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura seguita da per il recupero Controparte_3 coattivo dei crediti in parola e, coerentemente, dichiarare con qualsiasi formula che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad un'eventuale condanna alle spese, che andrà, in caso di esito negativo, posta esclusivamente a carico dell'Ente impositore. Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio l'efficacia esecutiva del titolo più dettagliatamente indicato in ricorso, e fissata Pt_2
l'udienza del 13.12.2024 alla detta udienza la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 12.12.2025, disponendo che la predetta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Con successivo provvedimento del 28.11.2025 il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione
L'udienza del 12.12.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
CP_ Preliminarmente occorre rilevare che costituendosi l' ha dichiarato che:” L'avviso di addebito n. 59320160008510812000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, ha ad oggetto contributi IVS saldo 2009 COMUNICAZIONE DI DEBITO 201505 DEL
26/05/2015.Si rileva che il suddetto avviso di addebito risulta già sospeso dall' CP_5
[..
[...] ed è in Definizione Agevolata attiva, nonché risulta essere parzialmente riscosso.
[...]
Il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti dal 30/07/2003 al 02/08/2012”
Or bene, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di
4 citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l.
80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, sottesi alle intimazioni opposte, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica delle stesse intimazioni;
ha, altresì, eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, sì come dedotta in intimazione.
Nella specie, l'opposizione, volta a far valere la mancata notifica degli atti prodromici – al fine della validità formale delle intimazioni - e la violazione dei principi di chiarezza e di motivazione di cui allo Statuto del Contribuente, va qualificata come opposizione ex art. 617
c.p.c. (sul punto, Cass. 18256/2020) e deve ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni (20 marzo 2024) dalla incontestata notifica dell'atto opposto (20 febbraio
2024).
Quanto invece all'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, l'azione promossa va qualificata come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo il ricorrente contestato che le cartelle e gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9
e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha
5 altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Occorre, altresì, pronunciarsi sulla posizione processuale dell Controparte_3
[...]
Limitatamente ai motivi di opposizione sulla prescrizione dei crediti sottesi alle intimazioni opposte, si rileva la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_3
, e ciò al fine di dirimere in ordine ai rapporti con gli enti impositori.
[...]
Va, infatti, osservato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale
(e anche ad avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione – quale adiectus solutionis causa – l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102
c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del
6 soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito
(in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... " (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto, le doglianze mosse dal ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, oltre a far valere presunti vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a
SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … …
Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam
(allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio
2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Riscossione, CP_1 mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente,
7 soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412).
Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis l'omessa notifica dell' avviso di addebito, l'Ente Impositore resistente ha versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
CP_ Invero, costituendosi, l' ha prodotto la racc.ta n. 65038425727-4 relativa all'avviso di addebito n. 593 2016 00085108 12 000 Formato il 09 dicembre 2016 e notificato per compiuta giacenza il 12.01.2017.
Or bene, in merito a quest'ultima, parte ricorrente ne ha contestato la validità in quanto le stesse sarebbero nulle “per violazione dell'art. 8 comma 4 della legga 890/1982, che prevede come adempimento fondamentale ed essenziale ai fini della validazione del procedimento notificatorio compiuto dall'agente postale, la spedizione e consegna della raccomandata informativa (cd. CAD), non prodotta dall'Ente previdenziale” e cita a sostegno della propria difesa Cassazione a Sezioni Unite n. 10012/2021 sulla notifica a irreperibile, seguita da ordinanza n. 9125/2024.
L'eccezione appare fondata.
E invero, l'orientamento nomofilattico della Suprema Corte con l'ordinanza del 2024, resa in materia di crediti contributivi INPS e richiamata dal ricorrente, così si esprime: “invero, le
Sezioni unite di questa Corte (sent. n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una
8 procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa"); hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone
a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla sentenza n. 18225/2024, resa in fattispecie analoga (cartelle esattoriali su imposte): “Come è noto, la Corte cost. 14/01/2010,
n. 3, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, faceva decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario, dal momento della spedizione della raccomandata con la quale si dà notizia degli estremi dell'atto affisso
e depositato, anziché prevedere che la notificazione si debba ritenere eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero dalla data di ritiro del piego raccomandato, se anteriore. A conclusione di un dibattito serrato, Sez. U, sent.
n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 -01) ha affermato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del
1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Tale prova manca in atti, di talché – alla luce dei principi sopraenunciati – la notifica dell'avviso n. 59320160008510812000 deve ritenersi nulla e i crediti ivi portati, risalenti
9 all'anno 2009, devono ritenersi ampiamente prescritti alla data di notifica del primo atto interruttivo.
Invero, l' , la cui documentazione prodotta Controparte_4 va, comunque, acquisita al giudizio in disparte la dedotta carenza di legittimazione passiva, ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90049201 90/000, tra i cui atti sottostanti vi è anche l'avviso di pagamento n. 59320160008510812000, ritualmente notificata all'indirizzo del ricorrente il 2.09.2022 a mani di “zia non convivente” come la stessa dichiaratasi.
Or bene, è insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso che in tale tipo di notifica gli avvisi di ricevimento postale fanno piena prova, fino a querela di falso, del fatto che l'atto
è stato ricevuto nel posto in cui è stato recapitato da persona legittimata a riceverlo secondo gli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2001 (componenti del nucleo familiare, collaboratori, portiere), senza che nemmeno sia necessario che il ricevente risulti identificabile in base alla relata nella sua identità e nella sua specifica relazione col destinatario;
e non occorre alcuna raccomandata informativa (Cass. 27007/2023, 27561/2018, 4275/2018, 27715/2017, 2790/2016, 6395/2014,
9111/2012, 11708/2011).
Tale notifica è, pertanto, regolare e pur tuttavia tale intimazione di pagamento, primo atto con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa dell'Ente previdenziale, non è stato impugnato nei termini di legge al fine di eccepirne l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Ditlachè, in assenza di opposizione, il credito ivi portato è divenuto definitivo
Parte ricorrente ha, dunque, eccepito la prescrizione quinquennale anche a voler ritenere notificato l'avviso di addebito posto a fondamento dell'atto impugnato. formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione
Invero, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore
(e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
10 Ebbene, a fronte della regolare notifica della superiore intimazione di pagamento (2.09.2022), il 20.02.2024, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale, successiva
è stato notificato dall' l'ulteriore Controparte_4
intimazione di pagamento 29320239010082784000 oggi atto impugnato
Per le superiori ragioni il ricorso non può trovare accoglimento
Atteso l'esito della lite, mancata notifica da parte dell'Ente Impositore, le spese di lite vanno CP_ compensate in confronto all' vanno, al contrario, parzialmente compensate in ragione della metà in favore dell' tenuto conto della Controparte_4 opinabilità della questione afferente la legittimazione passiva di quest'ultima, solo di recente risolta dalla giurisprudenza di legittimità e con orientamento peraltro non pacifico, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2978/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
CP_
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'
Condanna il ricorrente alle spese di lite in ragione della metà in favore dell'
[...]
che si liquidano nella complessiva somma di €. 884,50 Controparte_4 oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 24 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
11 12
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2978/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 12.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2978/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Guidotto, presso il cui studio sito in Catania via Pietro Novelli n. 159, è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
1
CONTRO
(c.f. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale P.IVA_2 mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con Sede in Controparte_2
Roma, rappresentato e difeso per procura in atti, anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza
AR AR e dagli Avv. Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria, Livia Gaezza, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della
Sede Provinciale dell' CP_1
- resistente –
E
, con sede in Roma, via G. Grezar 14 Controparte_3 codice fiscale e partita Iva , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. P.IVA_3
FA IM
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239010082784000 del 1.06.2023, emessa dall' Provincia di Catania per la complessiva Controparte_4
somma di euro 2.191,72 e notificatogli, in data 20.02.2024, avente fra l'altro quale presupposto l'avviso di addebito n. 59320160008510812000, mai e/o irritualmente notificato
Eccepiva a tal riguardo: Prescrizione della pretesa contributiva portati dall'intimazione di pagamento opposta;
Illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi di addebito impugnati, in violazione in violazione dell'art. 30 del
D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e 137 e seguenti c.p.c.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare
2 l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e i prodromici atti (avvisi di addebito) impugnati;
condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: Ritenere e dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio.
Con comparsa di costituzione si costituiva Controparte_3 la quale concludeva chiedendo: rigettare le domande di parte ricorrente perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura seguita da per il recupero Controparte_3 coattivo dei crediti in parola e, coerentemente, dichiarare con qualsiasi formula che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad un'eventuale condanna alle spese, che andrà, in caso di esito negativo, posta esclusivamente a carico dell'Ente impositore. Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio l'efficacia esecutiva del titolo più dettagliatamente indicato in ricorso, e fissata Pt_2
l'udienza del 13.12.2024 alla detta udienza la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 12.12.2025, disponendo che la predetta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Con successivo provvedimento del 28.11.2025 il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione
L'udienza del 12.12.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
CP_ Preliminarmente occorre rilevare che costituendosi l' ha dichiarato che:” L'avviso di addebito n. 59320160008510812000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, ha ad oggetto contributi IVS saldo 2009 COMUNICAZIONE DI DEBITO 201505 DEL
26/05/2015.Si rileva che il suddetto avviso di addebito risulta già sospeso dall' CP_5
[..
[...] ed è in Definizione Agevolata attiva, nonché risulta essere parzialmente riscosso.
[...]
Il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti dal 30/07/2003 al 02/08/2012”
Or bene, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di
4 citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l.
80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, sottesi alle intimazioni opposte, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica delle stesse intimazioni;
ha, altresì, eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, sì come dedotta in intimazione.
Nella specie, l'opposizione, volta a far valere la mancata notifica degli atti prodromici – al fine della validità formale delle intimazioni - e la violazione dei principi di chiarezza e di motivazione di cui allo Statuto del Contribuente, va qualificata come opposizione ex art. 617
c.p.c. (sul punto, Cass. 18256/2020) e deve ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni (20 marzo 2024) dalla incontestata notifica dell'atto opposto (20 febbraio
2024).
Quanto invece all'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, l'azione promossa va qualificata come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo il ricorrente contestato che le cartelle e gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9
e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha
5 altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Occorre, altresì, pronunciarsi sulla posizione processuale dell Controparte_3
[...]
Limitatamente ai motivi di opposizione sulla prescrizione dei crediti sottesi alle intimazioni opposte, si rileva la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_3
, e ciò al fine di dirimere in ordine ai rapporti con gli enti impositori.
[...]
Va, infatti, osservato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale
(e anche ad avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione – quale adiectus solutionis causa – l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102
c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del
6 soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito
(in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... " (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto, le doglianze mosse dal ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, oltre a far valere presunti vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a
SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … …
Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam
(allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio
2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Riscossione, CP_1 mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente,
7 soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412).
Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis l'omessa notifica dell' avviso di addebito, l'Ente Impositore resistente ha versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
CP_ Invero, costituendosi, l' ha prodotto la racc.ta n. 65038425727-4 relativa all'avviso di addebito n. 593 2016 00085108 12 000 Formato il 09 dicembre 2016 e notificato per compiuta giacenza il 12.01.2017.
Or bene, in merito a quest'ultima, parte ricorrente ne ha contestato la validità in quanto le stesse sarebbero nulle “per violazione dell'art. 8 comma 4 della legga 890/1982, che prevede come adempimento fondamentale ed essenziale ai fini della validazione del procedimento notificatorio compiuto dall'agente postale, la spedizione e consegna della raccomandata informativa (cd. CAD), non prodotta dall'Ente previdenziale” e cita a sostegno della propria difesa Cassazione a Sezioni Unite n. 10012/2021 sulla notifica a irreperibile, seguita da ordinanza n. 9125/2024.
L'eccezione appare fondata.
E invero, l'orientamento nomofilattico della Suprema Corte con l'ordinanza del 2024, resa in materia di crediti contributivi INPS e richiamata dal ricorrente, così si esprime: “invero, le
Sezioni unite di questa Corte (sent. n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una
8 procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa"); hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone
a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla sentenza n. 18225/2024, resa in fattispecie analoga (cartelle esattoriali su imposte): “Come è noto, la Corte cost. 14/01/2010,
n. 3, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, faceva decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario, dal momento della spedizione della raccomandata con la quale si dà notizia degli estremi dell'atto affisso
e depositato, anziché prevedere che la notificazione si debba ritenere eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero dalla data di ritiro del piego raccomandato, se anteriore. A conclusione di un dibattito serrato, Sez. U, sent.
n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 -01) ha affermato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del
1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Tale prova manca in atti, di talché – alla luce dei principi sopraenunciati – la notifica dell'avviso n. 59320160008510812000 deve ritenersi nulla e i crediti ivi portati, risalenti
9 all'anno 2009, devono ritenersi ampiamente prescritti alla data di notifica del primo atto interruttivo.
Invero, l' , la cui documentazione prodotta Controparte_4 va, comunque, acquisita al giudizio in disparte la dedotta carenza di legittimazione passiva, ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90049201 90/000, tra i cui atti sottostanti vi è anche l'avviso di pagamento n. 59320160008510812000, ritualmente notificata all'indirizzo del ricorrente il 2.09.2022 a mani di “zia non convivente” come la stessa dichiaratasi.
Or bene, è insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso che in tale tipo di notifica gli avvisi di ricevimento postale fanno piena prova, fino a querela di falso, del fatto che l'atto
è stato ricevuto nel posto in cui è stato recapitato da persona legittimata a riceverlo secondo gli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2001 (componenti del nucleo familiare, collaboratori, portiere), senza che nemmeno sia necessario che il ricevente risulti identificabile in base alla relata nella sua identità e nella sua specifica relazione col destinatario;
e non occorre alcuna raccomandata informativa (Cass. 27007/2023, 27561/2018, 4275/2018, 27715/2017, 2790/2016, 6395/2014,
9111/2012, 11708/2011).
Tale notifica è, pertanto, regolare e pur tuttavia tale intimazione di pagamento, primo atto con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa dell'Ente previdenziale, non è stato impugnato nei termini di legge al fine di eccepirne l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Ditlachè, in assenza di opposizione, il credito ivi portato è divenuto definitivo
Parte ricorrente ha, dunque, eccepito la prescrizione quinquennale anche a voler ritenere notificato l'avviso di addebito posto a fondamento dell'atto impugnato. formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione
Invero, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore
(e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
10 Ebbene, a fronte della regolare notifica della superiore intimazione di pagamento (2.09.2022), il 20.02.2024, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale, successiva
è stato notificato dall' l'ulteriore Controparte_4
intimazione di pagamento 29320239010082784000 oggi atto impugnato
Per le superiori ragioni il ricorso non può trovare accoglimento
Atteso l'esito della lite, mancata notifica da parte dell'Ente Impositore, le spese di lite vanno CP_ compensate in confronto all' vanno, al contrario, parzialmente compensate in ragione della metà in favore dell' tenuto conto della Controparte_4 opinabilità della questione afferente la legittimazione passiva di quest'ultima, solo di recente risolta dalla giurisprudenza di legittimità e con orientamento peraltro non pacifico, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2978/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
CP_
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'
Condanna il ricorrente alle spese di lite in ragione della metà in favore dell'
[...]
che si liquidano nella complessiva somma di €. 884,50 Controparte_4 oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 24 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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