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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2468/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Oakland (U.S.A.) il 10.07.1968 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 1^ aprile 1971 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Barbara Muzio presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pennabilli (PU) il 19 settembre
1998 (n. 17, parte II, Serie A, anno 1998), in separazione dei beni. con i seguenti figli: (C.F.: ) nato a [...] il 13 Persona_1 CodiceFiscale_3 febbraio 2000; (C.F.: ) nato a [...] l'[...] Persona_2 CodiceFiscale_4
e (C.F.: ) nata a [...] il [...], attualmente Per_3 CodiceFiscale_5 tutti maggiorenni, studenti e non economicamente indipendenti.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
2. ordinare al Comune di Pennabilli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
4. La casa coniugale sita a Milano, Via Carlo Ravizza, 50 condotta in locazione con contratto sottoscritto dal SI. viene assegnata alla SI.ra Parte_1 Parte_2 con tutto quanto l'arreda; si dà atto che il SI. in considerazione del fatto che Pt_1 attualmente la sua sede lavorativa è a Roma, e in accordo con la moglie, potrà lasciare i propri beni ed effetti personali sino a quando non avrà reperito altra abitazione a Milano,
e che, nel frattempo, laddove la moglie lo accordasse, potrà pernottare nella casa di Via
Ravizza, nei giorni in cui si trova a Milano.
5. Il box sito in Milano, Via Previati, 34 condotto in locazione con contratto sottoscritto dal
SI. rimane nella disponibilità dei figli e della moglie nel caso in Parte_1 cui non venga utilizzato dal SI. Si dà atto che in ogni momento, secondo le Pt_1 previsioni contrattualmente pattuite con il locatore, il SI. otrà dare disdetta e/o Pt_1 recedere dal citato contratto, previa comunicazione alla moglie ed ai figli.
6. Il SI. verserà alla moglie SI.ra a mezzo Parte_1 Parte_2 bonifico bancario sul di lei conto corrente alle seguenti coordinate IBAN
[...], in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei tre figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, la somma mensile di Euro 1.500,00=
(millecinquecento/00= - 500,00= per ciascuno di essi) per dodici mensilità, a decorrere dal mese di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT costo vita, tenendo come base di riferimento l'indice relativo al mese di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione.
7. Il SI. inoltre, provvederà al pagamento integrale (100%) di tutte le spese relative Pt_1
ai figli, in via diretta ovvero mediante rimborso ai figli stessi, e provvederà inoltre al pagamento integrale (100%) di tutte le spese straordinarie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data
14 novembre 2017 e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
8. In considerazione della completa dedizione della moglie ai figli ed alla famiglia, il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al di Parte_1 Parte_2 lei mantenimento, sempre a mezzo bonifico bancario sul di lei conto corrente alle seguenti coordinate IBAN [...], in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 3.500,00= (tremilacinquecento/00=) per dodici mensilità, a decorrere dal mese di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT costo vita, tenendo come base di riferimento l'indice relativo al mese di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione.
9. Il SI. si impegna altresì ad aumentare l'importo del contributo Parte_1
in favore della moglie di cui al punto che precede di Euro 100,00= (cento/00=) mensili per ciascun figlio, dal momento in cui cesserà a suo carico il versamento del contributo al mantenimento indiretto previsto per ogni figlio.
PRENDERE ATTO delle seguenti altre pattuizioni 10. Il SI. manterrà a disposizione della moglie la carta Amex Companion già in suo Pt_1
possesso e collegata alla di lui carta principale Amex, che la moglie utilizzerà solamente in caso di emergenza.
11. Il SI. inoltre, provvederà al pagamento per intero (100%), in via diretta ovvero Pt_1
mediante rimborso all'anticipatario, delle seguenti ulteriori spese:
a) mance e gratifiche a favore dei figli;
b) acquisto e manutenzione di tutti gli strumenti informatici nonché di comunicazione per i figli;
c) canone, spese condominiali, utenze tutte, assicurazioni tutte, tari, imposte e tasse comunali, regionali e statali, manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'abitazione familiare sita in
Milano, Via Ravizza, 50;
d) costi connessi al conto corrente comune acceso presso Intesa San Paolo, Ag. di Milano,
Via Saffi nonché alla carta Amex Companion in uso alla moglie di cui al punto sub 10;
e) delle retribuzioni e di ogni altra prestazione contributiva, previdenziale e assicurativa relativa alla colf SI.ra o altra colf (in sostituzione della SI.ra ) addetta alla casa;
CP_2 CP_2
f) manutenzione ordinaria e straordinaria, giardiniere, utenze, tari, tasse e imposte comunali, regionali e statali, tutte le assicurazioni e pulizie relative all'immobile sito in Pietrasanta, da concordare preventivamente fra i coniugi;
g) ombrellone e lettini presso lo stabilimento balneare di Pietrasanta denominato DO
(attualmente in uso alla famiglia) o altro stabilimento balneare equivalente per tutta la stagione estiva, previo accordo fra i coniugi anche in relazione all'utilizzo;
h) manutenzione, spese condominiali ordinarie e straordinarie, tari, tasse e imposte, comunali, regionali e statali, tutte le assicurazioni e pulizie relative all'immobile sito in Bormio;
i) manutenzione straordinaria e apparecchio Unipol associato all'autovettura Mitsubishi intestata alla moglie SI.ra Nel momento in cui la SI.ra volesse Parte_2 Parte_2
e/o dovesse sostituire l'automobile il SI. provvederà all'acquisto o noleggio di altro Pt_1 mezzo simile mantenendo la stessa ripartizione dei costi;
l) mantenimento straordinario del cane (spritz), compreso il veterinario, la toelettatura,
l'eventuale asilo, dogsitter e pensione;
m) tutte le spese sanitarie e mediche della moglie, previamente concordate e debitamente documentate, (escluso spese per lenti a contatto se non rimborsate da assicurazione) con pagamento anche dell'eventuale franchigia nel caso fosse prevista dalla assicurazione. 12. Da ultimo, i coniugi concordano espressamente che:
a) a semplice richiesta della moglie e solo con il di lei consenso, l'immobile sito in Pietrasanta
(LU) potrà essere venduto a prezzo di mercato ed il ricavato verrà diviso fra i coniugi in parti uguali;
b) su accordo delle parti, l'immobile sito in Bormio (SO) potrà essere venduto a prezzo di mercato ed il ricavato della vendita verrà diviso fra i coniugi in parti uguali;
c) la casa comune sita in Bormio (SO) verrà utilizzata per 8 mesi su 12 dal marito mentre la casa comune sita in Pietrasanta (LU) verrà utilizzata per 8 mesi su 12 dalla moglie, con uso turnario nei periodi di ferie tradizionali (Natale, Pasqua e periodo estivo), previo accordo;
d) la casa famigliare di Milano, condotta in locazione con contratto intestato al SI. Pt_1
verrà goduta dalla moglie (in qualità di assegnataria della stessa) che la abiterà con i figli sino allo spirare del contratto in essere, con tutti i costi a carico del marito, dopodiché i coniugi si accorderanno se rinnovare o meno il contratto e, in caso di non rinnovo, il SI. metterà a disposizione (sempre con tutti i costi a suo carico) della moglie altra Pt_1 soluzione abitativa adatta alle sue esigenze ed a quelle dei figli, se ancora conviventi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Pennabilli (PU), il 19 Parte_2 settembre 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PENNABILLI (PU) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Oakland (U.S.A.) il 10.07.1968 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 1^ aprile 1971 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Barbara Muzio presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pennabilli (PU) il 19 settembre
1998 (n. 17, parte II, Serie A, anno 1998), in separazione dei beni. con i seguenti figli: (C.F.: ) nato a [...] il 13 Persona_1 CodiceFiscale_3 febbraio 2000; (C.F.: ) nato a [...] l'[...] Persona_2 CodiceFiscale_4
e (C.F.: ) nata a [...] il [...], attualmente Per_3 CodiceFiscale_5 tutti maggiorenni, studenti e non economicamente indipendenti.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
2. ordinare al Comune di Pennabilli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
4. La casa coniugale sita a Milano, Via Carlo Ravizza, 50 condotta in locazione con contratto sottoscritto dal SI. viene assegnata alla SI.ra Parte_1 Parte_2 con tutto quanto l'arreda; si dà atto che il SI. in considerazione del fatto che Pt_1 attualmente la sua sede lavorativa è a Roma, e in accordo con la moglie, potrà lasciare i propri beni ed effetti personali sino a quando non avrà reperito altra abitazione a Milano,
e che, nel frattempo, laddove la moglie lo accordasse, potrà pernottare nella casa di Via
Ravizza, nei giorni in cui si trova a Milano.
5. Il box sito in Milano, Via Previati, 34 condotto in locazione con contratto sottoscritto dal
SI. rimane nella disponibilità dei figli e della moglie nel caso in Parte_1 cui non venga utilizzato dal SI. Si dà atto che in ogni momento, secondo le Pt_1 previsioni contrattualmente pattuite con il locatore, il SI. otrà dare disdetta e/o Pt_1 recedere dal citato contratto, previa comunicazione alla moglie ed ai figli.
6. Il SI. verserà alla moglie SI.ra a mezzo Parte_1 Parte_2 bonifico bancario sul di lei conto corrente alle seguenti coordinate IBAN
[...], in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei tre figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, la somma mensile di Euro 1.500,00=
(millecinquecento/00= - 500,00= per ciascuno di essi) per dodici mensilità, a decorrere dal mese di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT costo vita, tenendo come base di riferimento l'indice relativo al mese di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione.
7. Il SI. inoltre, provvederà al pagamento integrale (100%) di tutte le spese relative Pt_1
ai figli, in via diretta ovvero mediante rimborso ai figli stessi, e provvederà inoltre al pagamento integrale (100%) di tutte le spese straordinarie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data
14 novembre 2017 e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
8. In considerazione della completa dedizione della moglie ai figli ed alla famiglia, il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al di Parte_1 Parte_2 lei mantenimento, sempre a mezzo bonifico bancario sul di lei conto corrente alle seguenti coordinate IBAN [...], in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 3.500,00= (tremilacinquecento/00=) per dodici mensilità, a decorrere dal mese di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT costo vita, tenendo come base di riferimento l'indice relativo al mese di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione.
9. Il SI. si impegna altresì ad aumentare l'importo del contributo Parte_1
in favore della moglie di cui al punto che precede di Euro 100,00= (cento/00=) mensili per ciascun figlio, dal momento in cui cesserà a suo carico il versamento del contributo al mantenimento indiretto previsto per ogni figlio.
PRENDERE ATTO delle seguenti altre pattuizioni 10. Il SI. manterrà a disposizione della moglie la carta Amex Companion già in suo Pt_1
possesso e collegata alla di lui carta principale Amex, che la moglie utilizzerà solamente in caso di emergenza.
11. Il SI. inoltre, provvederà al pagamento per intero (100%), in via diretta ovvero Pt_1
mediante rimborso all'anticipatario, delle seguenti ulteriori spese:
a) mance e gratifiche a favore dei figli;
b) acquisto e manutenzione di tutti gli strumenti informatici nonché di comunicazione per i figli;
c) canone, spese condominiali, utenze tutte, assicurazioni tutte, tari, imposte e tasse comunali, regionali e statali, manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'abitazione familiare sita in
Milano, Via Ravizza, 50;
d) costi connessi al conto corrente comune acceso presso Intesa San Paolo, Ag. di Milano,
Via Saffi nonché alla carta Amex Companion in uso alla moglie di cui al punto sub 10;
e) delle retribuzioni e di ogni altra prestazione contributiva, previdenziale e assicurativa relativa alla colf SI.ra o altra colf (in sostituzione della SI.ra ) addetta alla casa;
CP_2 CP_2
f) manutenzione ordinaria e straordinaria, giardiniere, utenze, tari, tasse e imposte comunali, regionali e statali, tutte le assicurazioni e pulizie relative all'immobile sito in Pietrasanta, da concordare preventivamente fra i coniugi;
g) ombrellone e lettini presso lo stabilimento balneare di Pietrasanta denominato DO
(attualmente in uso alla famiglia) o altro stabilimento balneare equivalente per tutta la stagione estiva, previo accordo fra i coniugi anche in relazione all'utilizzo;
h) manutenzione, spese condominiali ordinarie e straordinarie, tari, tasse e imposte, comunali, regionali e statali, tutte le assicurazioni e pulizie relative all'immobile sito in Bormio;
i) manutenzione straordinaria e apparecchio Unipol associato all'autovettura Mitsubishi intestata alla moglie SI.ra Nel momento in cui la SI.ra volesse Parte_2 Parte_2
e/o dovesse sostituire l'automobile il SI. provvederà all'acquisto o noleggio di altro Pt_1 mezzo simile mantenendo la stessa ripartizione dei costi;
l) mantenimento straordinario del cane (spritz), compreso il veterinario, la toelettatura,
l'eventuale asilo, dogsitter e pensione;
m) tutte le spese sanitarie e mediche della moglie, previamente concordate e debitamente documentate, (escluso spese per lenti a contatto se non rimborsate da assicurazione) con pagamento anche dell'eventuale franchigia nel caso fosse prevista dalla assicurazione. 12. Da ultimo, i coniugi concordano espressamente che:
a) a semplice richiesta della moglie e solo con il di lei consenso, l'immobile sito in Pietrasanta
(LU) potrà essere venduto a prezzo di mercato ed il ricavato verrà diviso fra i coniugi in parti uguali;
b) su accordo delle parti, l'immobile sito in Bormio (SO) potrà essere venduto a prezzo di mercato ed il ricavato della vendita verrà diviso fra i coniugi in parti uguali;
c) la casa comune sita in Bormio (SO) verrà utilizzata per 8 mesi su 12 dal marito mentre la casa comune sita in Pietrasanta (LU) verrà utilizzata per 8 mesi su 12 dalla moglie, con uso turnario nei periodi di ferie tradizionali (Natale, Pasqua e periodo estivo), previo accordo;
d) la casa famigliare di Milano, condotta in locazione con contratto intestato al SI. Pt_1
verrà goduta dalla moglie (in qualità di assegnataria della stessa) che la abiterà con i figli sino allo spirare del contratto in essere, con tutti i costi a carico del marito, dopodiché i coniugi si accorderanno se rinnovare o meno il contratto e, in caso di non rinnovo, il SI. metterà a disposizione (sempre con tutti i costi a suo carico) della moglie altra Pt_1 soluzione abitativa adatta alle sue esigenze ed a quelle dei figli, se ancora conviventi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Pennabilli (PU), il 19 Parte_2 settembre 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PENNABILLI (PU) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG