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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9909 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 33175/2024 promossa da:
Parte_1 Avv. CALIGIURI STEFANO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: pensione anticipata vecchiaia.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.-Con atto di ricorso depositato in data 16.9.24 ha chiesto di accertare la Parte_1 sussistenza del requisito sanitario utile per fruire della pensione di vecchiaia anticipata, deducendo di essere affetto da patologie che ne hanno ridotto la capacità lavorativa in misura non inferiore all'80% ed essendo in possesso, per il resto, dei requisiti anagrafici e contributivi, per fruire della prestazione pensionistica richiesta. CP_
2.-L' convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito che parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia, richiesta che può essere azionata con il rito previsto dall'art. 445 bis cpc e per materie ivi indicate;
che l'eventuale richiesta di accertamento del diritto alla pensione equivarrebbe ad una mutatio libelli non consentita.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario,
l'insussistenza del requisito della cessazione del rapporto di lavoro, la necessità che sia dimostrato il requisito contributivo di almeno 20 anni, l'innalzamento del requisito anagrafico in conseguenza pagina 1 di 4 dell'incremento della speranza di vita e l'applicazione del regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Preliminarmente va ribadito che la richiesta di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e al pagamento dei relativi ratei, precisata all'udienza del 10.2.2025, costituisce una precisazione rispetto alle conclusioni formulate nel ricorso, di accertamento del requisito sanitario per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, in quanto nel ricorso stesso sono stati allegati i requisiti per ottenere tale prestazione pensionistica, sicché, ferma la stessa causa petendi, il petitum prospettato in udienza non è tale da configurare una pretesa diversa da quella originaria, ma è stato piuttosto ampliato per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa azionata (in tal senso Cass. 17457/2009)
4.- L'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini.
4.1- Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, quindi, oltre al requisito anagrafico, è necessario aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2
d.lgs. n. 503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992).
4.2- La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che:
- “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma
2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del
1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass.
31001/19);
-“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni pagina 2 di 4 per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. ord. 2382/20).
-"Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto
n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario
d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile
è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%")” (Cass. 9081/2013; Cass. 13495/2003);
-"Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lettera a), del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 503 del 1992, subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa ("finestra"), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione"(Cass.
24617/2023).
5.-Nel caso di specie, il ricorrente ha compiuto 60 anni il 23.4.2022. All'epoca il requisito anagrafico è stato innalzato di 12 mesi. Quindi il ricorrente ha maturato il requisito anagrafico il
23.4.2023, prima della domanda amministrativa del 11.10.2023.
6.- Dall'estratto contributivo si evince altresì che il ricorrente ha lavorato da giugno 1989 a ottobre
2022, epoca in cui aveva maturato il requisito contributivo di almeno 20 anni.
7.- Circa il requisito sanitario, la ctu dott.ssa ha accertato che “il Sig. Persona_1 Parte_1
risulta affetto da:
[...]
pagina 3 di 4 Cardiopatia ischemica cronica in soggetto già sottoposto a triplice by-pass aortocoronarico, con quadro coronarografico di diffusa vasculopatia dell'arteria discendente anteriore, insufficienza mitralica in attuale classe NYHA III. Sindrome mielodisplastica trattata con trapianto di midollo osseo. Pregressa AC WR trattata chirurgicamente con scafoidectomia e artrodesi. Sindrome depressiva endoreattiva di moderata entità.
Tale complesso morboso determina una permanente riduzione della capacità lavorativa del soggetto in occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura non inferiore all'80% alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11/10/2023.
Sussistono, pertanto, le condizioni utili ai fini di non applicabilità dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs.593/92”.
La diagnosi della ctu si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
8.- Oltre alla sussistenza dei requisiti sanitario, contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico è soggetto alla disciplina delle cosiddette finestre mobili.
9.- Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a beneficiare della pensione di vecchiaia a decorrere dal 11.10.2024 (dodici mesi dopo la presentazione della domanda), essendo già cessata l'attività lavorativa.
10.- Le spese di lite seguono la soccombenza. CP_
11.- Pone le spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che il ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 del d.lgs. 503/92 a decorrere dal 11.10.2024; CP_ condanna l' al pagamento dei relativi ratei, con gli interessi legali;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in €
4650,00, oltre accessori di legge, nonché alle spese di CTU.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 33175/2024 promossa da:
Parte_1 Avv. CALIGIURI STEFANO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: pensione anticipata vecchiaia.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.-Con atto di ricorso depositato in data 16.9.24 ha chiesto di accertare la Parte_1 sussistenza del requisito sanitario utile per fruire della pensione di vecchiaia anticipata, deducendo di essere affetto da patologie che ne hanno ridotto la capacità lavorativa in misura non inferiore all'80% ed essendo in possesso, per il resto, dei requisiti anagrafici e contributivi, per fruire della prestazione pensionistica richiesta. CP_
2.-L' convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito che parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia, richiesta che può essere azionata con il rito previsto dall'art. 445 bis cpc e per materie ivi indicate;
che l'eventuale richiesta di accertamento del diritto alla pensione equivarrebbe ad una mutatio libelli non consentita.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario,
l'insussistenza del requisito della cessazione del rapporto di lavoro, la necessità che sia dimostrato il requisito contributivo di almeno 20 anni, l'innalzamento del requisito anagrafico in conseguenza pagina 1 di 4 dell'incremento della speranza di vita e l'applicazione del regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Preliminarmente va ribadito che la richiesta di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e al pagamento dei relativi ratei, precisata all'udienza del 10.2.2025, costituisce una precisazione rispetto alle conclusioni formulate nel ricorso, di accertamento del requisito sanitario per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, in quanto nel ricorso stesso sono stati allegati i requisiti per ottenere tale prestazione pensionistica, sicché, ferma la stessa causa petendi, il petitum prospettato in udienza non è tale da configurare una pretesa diversa da quella originaria, ma è stato piuttosto ampliato per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa azionata (in tal senso Cass. 17457/2009)
4.- L'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini.
4.1- Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, quindi, oltre al requisito anagrafico, è necessario aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2
d.lgs. n. 503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992).
4.2- La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che:
- “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma
2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del
1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass.
31001/19);
-“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni pagina 2 di 4 per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. ord. 2382/20).
-"Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto
n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario
d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile
è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%")” (Cass. 9081/2013; Cass. 13495/2003);
-"Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lettera a), del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 503 del 1992, subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa ("finestra"), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione"(Cass.
24617/2023).
5.-Nel caso di specie, il ricorrente ha compiuto 60 anni il 23.4.2022. All'epoca il requisito anagrafico è stato innalzato di 12 mesi. Quindi il ricorrente ha maturato il requisito anagrafico il
23.4.2023, prima della domanda amministrativa del 11.10.2023.
6.- Dall'estratto contributivo si evince altresì che il ricorrente ha lavorato da giugno 1989 a ottobre
2022, epoca in cui aveva maturato il requisito contributivo di almeno 20 anni.
7.- Circa il requisito sanitario, la ctu dott.ssa ha accertato che “il Sig. Persona_1 Parte_1
risulta affetto da:
[...]
pagina 3 di 4 Cardiopatia ischemica cronica in soggetto già sottoposto a triplice by-pass aortocoronarico, con quadro coronarografico di diffusa vasculopatia dell'arteria discendente anteriore, insufficienza mitralica in attuale classe NYHA III. Sindrome mielodisplastica trattata con trapianto di midollo osseo. Pregressa AC WR trattata chirurgicamente con scafoidectomia e artrodesi. Sindrome depressiva endoreattiva di moderata entità.
Tale complesso morboso determina una permanente riduzione della capacità lavorativa del soggetto in occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura non inferiore all'80% alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11/10/2023.
Sussistono, pertanto, le condizioni utili ai fini di non applicabilità dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs.593/92”.
La diagnosi della ctu si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
8.- Oltre alla sussistenza dei requisiti sanitario, contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico è soggetto alla disciplina delle cosiddette finestre mobili.
9.- Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a beneficiare della pensione di vecchiaia a decorrere dal 11.10.2024 (dodici mesi dopo la presentazione della domanda), essendo già cessata l'attività lavorativa.
10.- Le spese di lite seguono la soccombenza. CP_
11.- Pone le spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che il ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 del d.lgs. 503/92 a decorrere dal 11.10.2024; CP_ condanna l' al pagamento dei relativi ratei, con gli interessi legali;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in €
4650,00, oltre accessori di legge, nonché alle spese di CTU.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4