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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/11/2024, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA
ex art. 278, co. 2°, c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 842/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. MARIA IMMACOLATA MANAI
RICORRENTI contro
(GIÀ ) col Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. FRANCESCA RANDACCIO
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità sanitaria- risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 aprile 2024 e , agendo in proprio e Parte_1 Parte_3 quali genitori del minore figlio , convenivano davanti a questo tribunale la Gestione Parte_2
Liquidatoria, già chiedendone la condanna al risarcimento di tutti Controparte_1 Controparte_2
i danni, anche non patrimoniali, subiti in dipendenza delle gravissime patologie invalidanti riportate dal minore stesso.
Contr Assumevano che l' quale azienda sanitaria cui era demandata la gestione dell'Ospedale Civile
“Giovanni Paolo II” di Olbia, fosse responsabile per le gravi carenze ascrivibili ai sanitari che avevano operato il 1° luglio 2019 sulla persona della sig.ra e sul nascituro, allegando la ricorrenza di un Pt_3 preciso nesso causale fra le lesioni riportate dal neonato e l'operato negligente, imprudente e imperito dei sanitari medesimi. Richiamavano al riguardo gli accertamenti e le valutazioni contenuti nella consulenza medica collegiale espletata su istanza del Pubblico Ministero nel corso del procedimento penale promosso per il medesimo fatto illecito, da cui emergevano gravi responsabilità del personale medico che aveva operato al momento del parto e in quelli precedenti.
La Gestione Liquidatoria, costituitasi, contestava la domanda sia in ordine alla sussistenza dell'an che del quantum, sottolineando come la consulenza medica fosse priva di adeguato valore probatorio e comunque inattendibile, anche perché espletata in un procedimento cui l'azienda sanitaria era del tutto estranea, quindi in difetto di contraddittorio, e peraltro non suffragata da altri elementi di prova, non forniti dalla parte istante. Sollecitava pertanto un opportuno rinnovo dell'indagine peritale,
pagina 1 di 5 concludendo per il rigetto della domanda e, in subordine, per una congrua riduzione dell'ammontare della pretesa risarcitoria azionata.
Con memoria depositata il 31 luglio 2024 parte attrice insisteva per la concessione di un acconto provvisionale sul risarcimento dovutole, ai sensi dell'art. 278, co. 2°, c.p.c., domanda cui si opponeva la convenuta ribadendo le proprie difese circa l'insufficienza probatoria della perizia allegata dalla controparte.
Inutilmente sollecitate le parti ad instaurare una trattativa diretta alla soluzione conciliativa della lite, la causa veniva in decisione all'udienza cartolare del 31 ottobre 2024, ex art. 281 sexies, c.p.c., sulla richiesta di provvisionale in relazione alla quale le parti ribadivano le rispettive conclusioni, come riferite.
***
Deve premettersi che la domanda attrice è ammissibile, avendo gli istanti inutilmente promosso prima del giudizio la mediazione (v. all.3), condizione di procedibilità prevista come alternativa rispetto all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis, c.p.c., dalla legge Gelli-Bianco (art. 8, L.24 del
2017), alla quale la convenuta non ha partecipato, non presentandosi all'incontro fissato.
Nel merito, l'istanza proposta ai sensi dell'art. 278, c.p.c., va accolta, ben potendo fondarsi il giudizio di ricorrenza della responsabilità sanitaria sulla perizia espletata nel corso del procedimento penale svoltosi a carico dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra al momento del parto. Parte_3
In ordine all'efficacia probatoria della consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti (all.16), posto che l'elaborato risulta accuratamente motivato e coerente con la documentazione sanitaria e coi referti medici acquisiti al giudizio, va rilevato come l'ordinamento civilistico non preveda un'elencazione tassativa delle prove utilizzabili dal giudice, dovendo reputarsi quindi ammissibili anche le prove atipiche. Alla stregua del principio generale del diritto alla prova e del libero convincimento (art. 116
c.p.c), il giudice civile può pertanto autonomamente valutare, nel contradditorio tra le parti, la perizia come argomento di prova. Le prove precostituite, qual è il documento proveniente da un giudizio penale, entrano dunque legittimamente nel processo e sono contestabili ove svolte in contrasto con le regole, rispettivamente processuali o di giudizio, che le presiedono (Cass. Civ., sez. II, 4 giugno 2014
n. 12577). Viene anche in rilievo, a tal fine, la possibilità per il giudicante di apprezzare lo “spessore probatorio” di alcune fonti di prova, dando adeguata giustificazione del criterio adottato (Cass. Civ., III sez., 6 maggio 2016, n. 9242).
Sul punto devono, in questo caso, valorizzarsi la natura pubblica della parte su impulso della quale era stata espletata la perizia, rammentandosi come sia preciso dovere del Pubblico Ministero quello di ricercare non solo le prove a sostegno della colpevolezza degli indagati ma anche quelle che li scagionino (art. 358, c.p.p.), la collegialità dell'incarico, eseguito da tre periti professionalmente qualificati e dotati, com'è indiscusso, delle competenze tecnico scientifiche occorrenti per la sua compiuta esecuzione, nonché la coerenza ed esaustività delle argomentazioni condivise dagli esperti, che trovano puntuale riscontro nella documentazione medica prodotta in atti dall'odierna parte ricorrente e che consentono di ricostruire la vicenda clinica in modo del tutto corrispondente alla descrizione contenuta nell'elaborato. Ancora, se è vero che l'odierna convenuta non aveva partecipato al procedimento penale e non aveva quindi potuto contraddire nel corso delle operazioni peritali, deve anche evidenziarsi come, trattandosi di accertamenti basati solo sulle evidenze documentali, tutte pagina 2 di 5 prodotte nel presente giudizio ed esaminabili dalla parte interessata, l'ATS (ora Gestione Liquidatoria)
è stata messa nelle condizioni, in questo processo, di esaminare e valutare compiutamente l'iter concettuale seguito dagli esperti e di confutarlo in ogni suo passaggio ricostruttivo ed argomentativo, spiegando appieno le proprie difese.
Tanto premesso, richiamandosi il contenuto dell'elaborato versato in atti per la dettagliata ricostruzione cronologica degli eventi, anche precedenti e successivi al parto, sotto il profilo oggettivo deve valorizzarsi il dato essenziale emerso dall'indagine quale principale causa dell'evento lesivo e al contempo rivelatore della dedotta colpa sanitaria, costituito dal ritardo, direttamente riscontrabile, occorso nell'espletamento del parto cesareo, pari a circa tre ore (dalle ore 10:30 circa alle ore 13:27 del
1° luglio 19), mentre una corretta valutazione del tracciato cardiotocografico, omessa dai sanitari, avrebbe permesso di attuarlo in regime di emergenza con tempistiche non superiori ai trenta minuti dal momento della rilevazione delle alterazioni che avevano rivelato un'ipossia fetale. Un intervento tempestivo del cesareo, in buona sostanza, avrebbe scongiurato l'esito infausto caratterizzato dal quadro di tetraparesi spastica attualmente residuato al minore . Parte_2
In particolare, i periti hanno accertato un'errata o inadeguata valutazione del tracciato cardiotocografico che aveva cagionato una prolungata esposizione ipossica del feto, protrattasi appunto per circa tre ore. Una più attenta analisi avrebbe, invece, consentito di rilevare dal tracciato già alle ore 10:30 del 1° luglio 2019 chiari caratteri patologici. Si trattava infatti di un tracciato “di tipo 3” caratterizzato da “assenza di variabilità basale con decelerazioni tardive ricorrenti, decelerazioni variabili ricorrenti, bradicardia e/o pattern sinusoidale” e, pertanto, suggestivo per ipossia fetale, mentre i sanitari, in base alla valutazione degli atti, ne avevano dato lettura (sia alle ore 10:00 che successivamente, alle 12:00 e, ancora, alle 12:30) senza individuare segni patologici o comunque suggestivi per condizioni di pericolo fetale, sottovalutando o comunque non dando adeguata rilevanza ai menzionati indici rivelatori della patologia in atto.
Anche gli elementi desumibili dalla valutazione del partogramma appaiono in linea con l'anomalia rilevabile a livello del tracciato CTG e confermano che il parto della sig.ra avrebbe potuto aver Pt_3 luogo esclusivamente mediante taglio cesareo. L'interpretazione difforme del tracciato e il conseguente ritardo nell'espletamento del cesareo, come detto di circa tre ore, avevano dunque dato luogo ad un intervallo temporale da ritenersi estremamente e inaccettabilmente ampio. Infatti, il tempo tra la decisione di sottoporre la paziente a taglio cesareo e l'inizio dell'intervento risulta ben codificato nella letteratura specialistica di riferimento (Decision to Delivery Interval - DDI) ed è ritenuto ottimale in non più di trenta minuti.
Il piccolo nasceva quindi da cesareo d'urgenza effettuato per alterazioni del tracciato Pt_2 cardiotocografico con un quadro clinico apparso fin da subito estremamente grave e palesemente sottovalutato. Alla nascita si era registrata la totale assenza di segni vitali (Apgar 0 a 1' e 5', 2 a 10'), rendendosi necessaria l'adozione di manovre rianimatorie con intubazione e somministrazione di adrenalina. Erano, inoltre, presenti contemporaneamente tutti e tre i criteri di sofferenza perinatale (Apgar basso, necessita di supporto respiratorio a 10', acidosi metabolica severa) e, come rilevato dal collegio peritale, la gravità della presentazione clinica con l'estrazione di neonato non vitale e la necessità di manovre di rianimazione aveva rivelato una grave carenza di flusso ematico cerebrale verificatasi, con criterio di certezza, prima della nascita. La gravità del quadro clinico fin dalla nascita risulta invero correlata “con la compromissione neurologica a distanza con elevato rischio di morte o di disabilità permanente in neonati affetti da EII severa” (così la richiamata relazione). pagina 3 di 5 Il collegio ha quindi ritenuto che il grave quadro neurologico ("Paralisi Cerebrale Infantile tipo
Tetraparesi prevalentemente spastica, con maggiore compromissione del lato destro") sia da ritenersi in relazione causale con la difformità rilevata nella condotta dei sanitari deputati al monitoraggio del tracciato e, più in generale, del travaglio, precisando che essi, all'esito di una risonanza magnetica, avevano identificato i pesanti esiti neurocognitivi a carico del piccolo come Parte_2 Parte_ conseguenza di una grave asfissia perinatale (il referto della indicava infatti che il quadro rilevato
“appare compatibile con un'ischemia selettiva da anossia cerebrale”).
In definitiva, la condotta esigibile dai sanitari avrebbe previsto l'espletamento del parto con taglio cesareo urgente, ossia con tempistiche non superiori ai trenta minuti dal momento della rilevazione delle alterazioni cardiotocografiche suggestive per ipossia fetale. Condotta che, del tutto verosimilmente, avrebbe scongiurato l'esito infausto caratterizzato dal quadro di tetraparesi spastica attualmente residuato nel minore.
Valutazioni e conclusioni che non risultano inficiate da diverse argomentazioni difensive di parte convenuta. Contr In ordine alla posizione dell' ente gestore del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia nel cui reparto di ginecologia e ostetricia si era svolto l'evento in oggetto, è sufficiente rammentare che la responsabilità della struttura sanitaria è di natura contrattuale, in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione del contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, nella specie facente capo al Servizio Sanitario Nazionale ed avente ad oggetto un'obbligazione complessa, caratterizzata da una prestazione principale di assistenza sanitaria, alla quale si accompagnano obblighi accessori, fra cui quello di messa a disposizione del personale medico, ausiliario e paramedico, dotato di adeguati requisiti di professionalità ed efficienza, oltre che di tutti gli strumenti idonei a fronteggiare eventuali complicazioni o emergenze. Ne consegue che non viene in rilievo nella specie la responsabilità del singolo medico o del personale ausiliario, essendo sufficiente la prova, sussistente per quanto sin qui osservato, della responsabilità della struttura sanitaria per aver violato gli obblighi di assistenza sanitaria direttamente riferibili alla medesima, sicché il danno subito dal neonato e quello, indiretto, occorso ai suoi familiari, è imputabile a carenze e ritardi in relazione alle quali non occorre individuare singole e specifiche responsabilità. E' in definitiva sufficiente riscontrare che nella specie per negligenza o imperizia o, ancora, per un'imprudente condotta omissiva dei sanitari, la struttura, direttamente o indirettamente, non aveva apprestato gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione. L'organizzazione ospedaliera si era infatti avvalsa dell'opera di terzi nell'esecuzione del contratto di spedalità e risponde del loro operato (non rilevando nemmeno al riguardo accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dei sanitari con la struttura) ai sensi dell'art 1228 c.c., per l'inadempimento delle prestazioni medico-sanitarie eseguite nell'ambito ospedaliero.
Quanto, infine, al riconoscimento della provvisionale ai sensi dell'art 278, co. 2°, c.p.c., nella richiesta misura di 350.000 euro, è sufficiente osservare come tale importo rientri ampiamente nei limiti del danno risarcibile, sulla base dei parametri in uso presso questo tribunale elaborati dal foro di Milano, avuto riguardo alla gravissima disabilità da cui è affetto il minore, specificamente desumibile, oltre che dalle diagnosi alla nascita, dai referti medici (v. in particolare docc. da 10 a 14) provenienti dai centri ospedalieri LI e Gemelli dove egli viene periodicamente ricoverato, da cui emerge un quadro di
“tetraparesi spastica, disfagia, disabilità comunicativa e cognitiva, deficit visivo e uditivo, epilessia,
pagina 4 di 5 incontinenza urinaria e fecale in esiti di anossia cerebrale” (così la lettera di dimissione dal LI in data 16 giugno 2022: diagnosi confermata in tutti gli altri referti).
Condizione che, in attesa di più specifiche determinazioni da effettuarsi nel prosieguo dell'istruttoria, dà luogo a un'evidente e assai severa compromissione dell'integrità psico fisica del piccolo Pt_2
e ad una costante necessità di assistenza e cura continuative e quotidiane, non avendo egli
[...] potuto conseguire alcuna delle forme di autonomia proprie della sua età.
Ai sensi dell'art. 278, co. 2°, c.p.c., ben può pertanto essere accordata a parte attrice la richiesta provvisionale, ritenendosi già raggiunta con riferimento a tale somma la prova dell'entità del ristoro oggetto della domanda entro tale misura.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
Con separata ordinanza è disposta la prosecuzione del processo per la necessaria istruttoria inerente alla liquidazione del danno.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, condanna la convenuta
[...]
(già al pagamento in favore di parte ricorrente, per il Controparte_1 Controparte_2 titolo di cui in motivazione, della somma di 350.000 euro, oltre interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo.
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Spese al definitivo.
Sassari, 18 novembre 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA
ex art. 278, co. 2°, c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 842/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. MARIA IMMACOLATA MANAI
RICORRENTI contro
(GIÀ ) col Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. FRANCESCA RANDACCIO
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità sanitaria- risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 aprile 2024 e , agendo in proprio e Parte_1 Parte_3 quali genitori del minore figlio , convenivano davanti a questo tribunale la Gestione Parte_2
Liquidatoria, già chiedendone la condanna al risarcimento di tutti Controparte_1 Controparte_2
i danni, anche non patrimoniali, subiti in dipendenza delle gravissime patologie invalidanti riportate dal minore stesso.
Contr Assumevano che l' quale azienda sanitaria cui era demandata la gestione dell'Ospedale Civile
“Giovanni Paolo II” di Olbia, fosse responsabile per le gravi carenze ascrivibili ai sanitari che avevano operato il 1° luglio 2019 sulla persona della sig.ra e sul nascituro, allegando la ricorrenza di un Pt_3 preciso nesso causale fra le lesioni riportate dal neonato e l'operato negligente, imprudente e imperito dei sanitari medesimi. Richiamavano al riguardo gli accertamenti e le valutazioni contenuti nella consulenza medica collegiale espletata su istanza del Pubblico Ministero nel corso del procedimento penale promosso per il medesimo fatto illecito, da cui emergevano gravi responsabilità del personale medico che aveva operato al momento del parto e in quelli precedenti.
La Gestione Liquidatoria, costituitasi, contestava la domanda sia in ordine alla sussistenza dell'an che del quantum, sottolineando come la consulenza medica fosse priva di adeguato valore probatorio e comunque inattendibile, anche perché espletata in un procedimento cui l'azienda sanitaria era del tutto estranea, quindi in difetto di contraddittorio, e peraltro non suffragata da altri elementi di prova, non forniti dalla parte istante. Sollecitava pertanto un opportuno rinnovo dell'indagine peritale,
pagina 1 di 5 concludendo per il rigetto della domanda e, in subordine, per una congrua riduzione dell'ammontare della pretesa risarcitoria azionata.
Con memoria depositata il 31 luglio 2024 parte attrice insisteva per la concessione di un acconto provvisionale sul risarcimento dovutole, ai sensi dell'art. 278, co. 2°, c.p.c., domanda cui si opponeva la convenuta ribadendo le proprie difese circa l'insufficienza probatoria della perizia allegata dalla controparte.
Inutilmente sollecitate le parti ad instaurare una trattativa diretta alla soluzione conciliativa della lite, la causa veniva in decisione all'udienza cartolare del 31 ottobre 2024, ex art. 281 sexies, c.p.c., sulla richiesta di provvisionale in relazione alla quale le parti ribadivano le rispettive conclusioni, come riferite.
***
Deve premettersi che la domanda attrice è ammissibile, avendo gli istanti inutilmente promosso prima del giudizio la mediazione (v. all.3), condizione di procedibilità prevista come alternativa rispetto all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis, c.p.c., dalla legge Gelli-Bianco (art. 8, L.24 del
2017), alla quale la convenuta non ha partecipato, non presentandosi all'incontro fissato.
Nel merito, l'istanza proposta ai sensi dell'art. 278, c.p.c., va accolta, ben potendo fondarsi il giudizio di ricorrenza della responsabilità sanitaria sulla perizia espletata nel corso del procedimento penale svoltosi a carico dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra al momento del parto. Parte_3
In ordine all'efficacia probatoria della consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti (all.16), posto che l'elaborato risulta accuratamente motivato e coerente con la documentazione sanitaria e coi referti medici acquisiti al giudizio, va rilevato come l'ordinamento civilistico non preveda un'elencazione tassativa delle prove utilizzabili dal giudice, dovendo reputarsi quindi ammissibili anche le prove atipiche. Alla stregua del principio generale del diritto alla prova e del libero convincimento (art. 116
c.p.c), il giudice civile può pertanto autonomamente valutare, nel contradditorio tra le parti, la perizia come argomento di prova. Le prove precostituite, qual è il documento proveniente da un giudizio penale, entrano dunque legittimamente nel processo e sono contestabili ove svolte in contrasto con le regole, rispettivamente processuali o di giudizio, che le presiedono (Cass. Civ., sez. II, 4 giugno 2014
n. 12577). Viene anche in rilievo, a tal fine, la possibilità per il giudicante di apprezzare lo “spessore probatorio” di alcune fonti di prova, dando adeguata giustificazione del criterio adottato (Cass. Civ., III sez., 6 maggio 2016, n. 9242).
Sul punto devono, in questo caso, valorizzarsi la natura pubblica della parte su impulso della quale era stata espletata la perizia, rammentandosi come sia preciso dovere del Pubblico Ministero quello di ricercare non solo le prove a sostegno della colpevolezza degli indagati ma anche quelle che li scagionino (art. 358, c.p.p.), la collegialità dell'incarico, eseguito da tre periti professionalmente qualificati e dotati, com'è indiscusso, delle competenze tecnico scientifiche occorrenti per la sua compiuta esecuzione, nonché la coerenza ed esaustività delle argomentazioni condivise dagli esperti, che trovano puntuale riscontro nella documentazione medica prodotta in atti dall'odierna parte ricorrente e che consentono di ricostruire la vicenda clinica in modo del tutto corrispondente alla descrizione contenuta nell'elaborato. Ancora, se è vero che l'odierna convenuta non aveva partecipato al procedimento penale e non aveva quindi potuto contraddire nel corso delle operazioni peritali, deve anche evidenziarsi come, trattandosi di accertamenti basati solo sulle evidenze documentali, tutte pagina 2 di 5 prodotte nel presente giudizio ed esaminabili dalla parte interessata, l'ATS (ora Gestione Liquidatoria)
è stata messa nelle condizioni, in questo processo, di esaminare e valutare compiutamente l'iter concettuale seguito dagli esperti e di confutarlo in ogni suo passaggio ricostruttivo ed argomentativo, spiegando appieno le proprie difese.
Tanto premesso, richiamandosi il contenuto dell'elaborato versato in atti per la dettagliata ricostruzione cronologica degli eventi, anche precedenti e successivi al parto, sotto il profilo oggettivo deve valorizzarsi il dato essenziale emerso dall'indagine quale principale causa dell'evento lesivo e al contempo rivelatore della dedotta colpa sanitaria, costituito dal ritardo, direttamente riscontrabile, occorso nell'espletamento del parto cesareo, pari a circa tre ore (dalle ore 10:30 circa alle ore 13:27 del
1° luglio 19), mentre una corretta valutazione del tracciato cardiotocografico, omessa dai sanitari, avrebbe permesso di attuarlo in regime di emergenza con tempistiche non superiori ai trenta minuti dal momento della rilevazione delle alterazioni che avevano rivelato un'ipossia fetale. Un intervento tempestivo del cesareo, in buona sostanza, avrebbe scongiurato l'esito infausto caratterizzato dal quadro di tetraparesi spastica attualmente residuato al minore . Parte_2
In particolare, i periti hanno accertato un'errata o inadeguata valutazione del tracciato cardiotocografico che aveva cagionato una prolungata esposizione ipossica del feto, protrattasi appunto per circa tre ore. Una più attenta analisi avrebbe, invece, consentito di rilevare dal tracciato già alle ore 10:30 del 1° luglio 2019 chiari caratteri patologici. Si trattava infatti di un tracciato “di tipo 3” caratterizzato da “assenza di variabilità basale con decelerazioni tardive ricorrenti, decelerazioni variabili ricorrenti, bradicardia e/o pattern sinusoidale” e, pertanto, suggestivo per ipossia fetale, mentre i sanitari, in base alla valutazione degli atti, ne avevano dato lettura (sia alle ore 10:00 che successivamente, alle 12:00 e, ancora, alle 12:30) senza individuare segni patologici o comunque suggestivi per condizioni di pericolo fetale, sottovalutando o comunque non dando adeguata rilevanza ai menzionati indici rivelatori della patologia in atto.
Anche gli elementi desumibili dalla valutazione del partogramma appaiono in linea con l'anomalia rilevabile a livello del tracciato CTG e confermano che il parto della sig.ra avrebbe potuto aver Pt_3 luogo esclusivamente mediante taglio cesareo. L'interpretazione difforme del tracciato e il conseguente ritardo nell'espletamento del cesareo, come detto di circa tre ore, avevano dunque dato luogo ad un intervallo temporale da ritenersi estremamente e inaccettabilmente ampio. Infatti, il tempo tra la decisione di sottoporre la paziente a taglio cesareo e l'inizio dell'intervento risulta ben codificato nella letteratura specialistica di riferimento (Decision to Delivery Interval - DDI) ed è ritenuto ottimale in non più di trenta minuti.
Il piccolo nasceva quindi da cesareo d'urgenza effettuato per alterazioni del tracciato Pt_2 cardiotocografico con un quadro clinico apparso fin da subito estremamente grave e palesemente sottovalutato. Alla nascita si era registrata la totale assenza di segni vitali (Apgar 0 a 1' e 5', 2 a 10'), rendendosi necessaria l'adozione di manovre rianimatorie con intubazione e somministrazione di adrenalina. Erano, inoltre, presenti contemporaneamente tutti e tre i criteri di sofferenza perinatale (Apgar basso, necessita di supporto respiratorio a 10', acidosi metabolica severa) e, come rilevato dal collegio peritale, la gravità della presentazione clinica con l'estrazione di neonato non vitale e la necessità di manovre di rianimazione aveva rivelato una grave carenza di flusso ematico cerebrale verificatasi, con criterio di certezza, prima della nascita. La gravità del quadro clinico fin dalla nascita risulta invero correlata “con la compromissione neurologica a distanza con elevato rischio di morte o di disabilità permanente in neonati affetti da EII severa” (così la richiamata relazione). pagina 3 di 5 Il collegio ha quindi ritenuto che il grave quadro neurologico ("Paralisi Cerebrale Infantile tipo
Tetraparesi prevalentemente spastica, con maggiore compromissione del lato destro") sia da ritenersi in relazione causale con la difformità rilevata nella condotta dei sanitari deputati al monitoraggio del tracciato e, più in generale, del travaglio, precisando che essi, all'esito di una risonanza magnetica, avevano identificato i pesanti esiti neurocognitivi a carico del piccolo come Parte_2 Parte_ conseguenza di una grave asfissia perinatale (il referto della indicava infatti che il quadro rilevato
“appare compatibile con un'ischemia selettiva da anossia cerebrale”).
In definitiva, la condotta esigibile dai sanitari avrebbe previsto l'espletamento del parto con taglio cesareo urgente, ossia con tempistiche non superiori ai trenta minuti dal momento della rilevazione delle alterazioni cardiotocografiche suggestive per ipossia fetale. Condotta che, del tutto verosimilmente, avrebbe scongiurato l'esito infausto caratterizzato dal quadro di tetraparesi spastica attualmente residuato nel minore.
Valutazioni e conclusioni che non risultano inficiate da diverse argomentazioni difensive di parte convenuta. Contr In ordine alla posizione dell' ente gestore del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia nel cui reparto di ginecologia e ostetricia si era svolto l'evento in oggetto, è sufficiente rammentare che la responsabilità della struttura sanitaria è di natura contrattuale, in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione del contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, nella specie facente capo al Servizio Sanitario Nazionale ed avente ad oggetto un'obbligazione complessa, caratterizzata da una prestazione principale di assistenza sanitaria, alla quale si accompagnano obblighi accessori, fra cui quello di messa a disposizione del personale medico, ausiliario e paramedico, dotato di adeguati requisiti di professionalità ed efficienza, oltre che di tutti gli strumenti idonei a fronteggiare eventuali complicazioni o emergenze. Ne consegue che non viene in rilievo nella specie la responsabilità del singolo medico o del personale ausiliario, essendo sufficiente la prova, sussistente per quanto sin qui osservato, della responsabilità della struttura sanitaria per aver violato gli obblighi di assistenza sanitaria direttamente riferibili alla medesima, sicché il danno subito dal neonato e quello, indiretto, occorso ai suoi familiari, è imputabile a carenze e ritardi in relazione alle quali non occorre individuare singole e specifiche responsabilità. E' in definitiva sufficiente riscontrare che nella specie per negligenza o imperizia o, ancora, per un'imprudente condotta omissiva dei sanitari, la struttura, direttamente o indirettamente, non aveva apprestato gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione. L'organizzazione ospedaliera si era infatti avvalsa dell'opera di terzi nell'esecuzione del contratto di spedalità e risponde del loro operato (non rilevando nemmeno al riguardo accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dei sanitari con la struttura) ai sensi dell'art 1228 c.c., per l'inadempimento delle prestazioni medico-sanitarie eseguite nell'ambito ospedaliero.
Quanto, infine, al riconoscimento della provvisionale ai sensi dell'art 278, co. 2°, c.p.c., nella richiesta misura di 350.000 euro, è sufficiente osservare come tale importo rientri ampiamente nei limiti del danno risarcibile, sulla base dei parametri in uso presso questo tribunale elaborati dal foro di Milano, avuto riguardo alla gravissima disabilità da cui è affetto il minore, specificamente desumibile, oltre che dalle diagnosi alla nascita, dai referti medici (v. in particolare docc. da 10 a 14) provenienti dai centri ospedalieri LI e Gemelli dove egli viene periodicamente ricoverato, da cui emerge un quadro di
“tetraparesi spastica, disfagia, disabilità comunicativa e cognitiva, deficit visivo e uditivo, epilessia,
pagina 4 di 5 incontinenza urinaria e fecale in esiti di anossia cerebrale” (così la lettera di dimissione dal LI in data 16 giugno 2022: diagnosi confermata in tutti gli altri referti).
Condizione che, in attesa di più specifiche determinazioni da effettuarsi nel prosieguo dell'istruttoria, dà luogo a un'evidente e assai severa compromissione dell'integrità psico fisica del piccolo Pt_2
e ad una costante necessità di assistenza e cura continuative e quotidiane, non avendo egli
[...] potuto conseguire alcuna delle forme di autonomia proprie della sua età.
Ai sensi dell'art. 278, co. 2°, c.p.c., ben può pertanto essere accordata a parte attrice la richiesta provvisionale, ritenendosi già raggiunta con riferimento a tale somma la prova dell'entità del ristoro oggetto della domanda entro tale misura.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
Con separata ordinanza è disposta la prosecuzione del processo per la necessaria istruttoria inerente alla liquidazione del danno.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, condanna la convenuta
[...]
(già al pagamento in favore di parte ricorrente, per il Controparte_1 Controparte_2 titolo di cui in motivazione, della somma di 350.000 euro, oltre interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo.
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Spese al definitivo.
Sassari, 18 novembre 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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