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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
TRIVERI EUGENIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4694/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2025 00118659 40 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/06/2025, il Sig. Ricorrente_1 , titolare dell'omonima impresa individuale, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2025 00118659 40 000, notificatagli in data
18/04/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate – CO gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 37.877,71. Tale pretesa scaturisce dal controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973, della dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF/2022 per l'anno d'imposta 2021.
Il ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato ed ha dedotto, nel merito, i seguenti motivi di ricorso:
1) Illegittimità della cartella per omessa notifica della prodromica comunicazione di irregolarità, in violazione dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 e del principio del contraddittorio endoprocedimentale;
2) Illegittimità della cartella per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, non essendo stati esplicitati i criteri di calcolo della pretesa;
3) Nel merito, illegittimità e non debenza delle somme richieste per erroneità dei calcoli, indeterminatezza della base imponibile e inapplicabilità di sanzioni e interessi, asserendo che il carico fiscale non sia rispondente ai redditi dichiarati.
Con ordinanza n. 3397/2025 del 17/12/2025 questa Corte ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esecutività dell'atto impugnato e fissando l'udienza per la trattazione del merito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, depositando controdeduzioni con cui ha contestato integralmente le argomentazioni del ricorrente. L'Ufficio ha evidenziato che la pretesa deriva dal mancato versamento di imposte (IRPEF, addizionale regionale e comunale) autoliquidate dal contribuente stesso nella propria dichiarazione.; ha, inoltre, sostenuto la regolarità della procedura, asserendo di aver inviato la comunicazione di irregolarità all'intermediario designato dal contribuente e che, in ogni caso, tale comunicazione non è richiesta a pena di nullità per il mero controllo di versamenti dichiarati e non eseguiti. Infine, parte resistente ha difeso la sufficienza della motivazione della cartella e la correttezza dei calcoli, basati sui dati della dichiarazione del contribuente e sui versamenti registrati. L'Agenzia delle Entrate – CO non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 30/01/2026, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Sulla violazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 e del contraddittorio.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta la nullità della cartella di pagamento per non aver ricevuto la preventiva comunicazione di irregolarità, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio.
L'Agenzia delle Entrate ha replicato producendo la comunicazione n. 47940032213 del 15/07/2024 e sostenendo di averla regolarmente trasmessa all'intermediario "Società_1 S.R.L.", come indicato dal contribuente stesso nel frontespizio della dichiarazione dei redditi.
Al di là della questione fattuale della ricezione, dirimente è la natura della pretesa erariale. L'obbligo del contraddittorio preventivo, sanzionato a pena di nullità dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, sorge
"qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"che, nella fattispecie, non ricorrono trattandosi di ipotesi di controllo meramente cartolare ed automatizzato (ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973) volto a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto da lui versato. In tali casi, non emergono profili di incertezza interpretativa, ma unicamente la constatazione di un omesso o carente versamento di somme che il contribuente stesso ha autoliquidato come dovute. La Suprema Corte ha chiarito che: «in tema di riscossione delle imposte, la legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo» (cfr. Cass. sent. RG 001688/2025).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il contribuente ha dichiarato nel quadro RN della propria dichiarazione dei redditi per il 2021 un'imposta netta IRPEF di € 27.205,00 (rigo RN26), e nel quadro RV un'addizionale regionale di € 999,00 (rigo RV2) e un'addizionale comunale di € 650,00 (rigo
RV10). A fronte di tali debiti autodichiarati, l'interrogazione dei versamenti dimostra un unico pagamento di
€ 2.496,00 a titolo di saldo IRPEF. La pretesa erariale, pertanto, non nasce da una rettifica o da un'interpretazione della dichiarazione, ma dalla semplice liquidazione delle imposte dichiarate e non versate.
Non sussistendo alcuna "incertezza", l'eventuale omissione della comunicazione preventiva non inficia la validità della cartella. Il motivo va, pertanto, disatteso.
Anche il secondo motivo di doglianza è infondato. Si contesta la nullità dell'atto per difetto di motivazione, in quanto non sarebbero stati esplicitati i criteri di calcolo della pretesa. La cartella di pagamento impugnata indica chiaramente la sua origine nel "Controllo modello Unico/Redditi anno 2021" e nel "controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973", facendo esplicito riferimento alla comunicazione "con codice atto numero 47940032213". Il dettaglio degli addebiti scompone la pretesa nelle singole voci di imposta, sanzioni e interessi per IRPEF, addizionale regionale e comunale.
La Corte ritiene che quando la cartella di pagamento è emessa a seguito di liquidazione ex art. 36-bis,
l'obbligo di motivazione è assolto con il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente, essendo quest'ultimo già a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. L'atto non deve contenere una motivazione complessa come un avviso di accertamento, poiché si limita a liquidare imposte sulla base dei dati forniti dallo stesso soggetto passivo. Nel caso in esame, la cartella contiene tutti gli elementi necessari per consentire al ricorrente di comprendere la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, come di fatto ha fatto con il presente ricorso. Anche questo motivo deve essere rigettato.
Con il terzo motivo, il ricorrente contesta nel merito la debenza degli importi, asserendo l'erroneità dei calcoli e l'incoerenza del carico fiscale con la redditività della sua impresa. Tale doglianza è palesemente infondata e smentita *per tabulas*.
La pretesa dell'Amministrazione Finanziaria non si fonda su una ricostruzione induttiva del reddito, ma trae origine direttamente da quanto dichiarato dal Sig. Ricorrente_1 nel Modello Redditi PF/2022. Come già evidenziato, il ricorrente ha dichiarato un reddito d'impresa di € 88.878,00 (rigo RG34) e ha autoliquidato le imposte e le addizionali oggetto di riscossione. L'affermazione secondo cui la sua impresa avrebbe una
"bassa redditività" è in netto contrasto con i dati da lui stesso forniti all'Amministrazione Finanziaria. La dichiarazione fiscale costituisce una dichiarazione di scienza e i dati in essa contenuti sono, fino a prova contraria, vincolanti per il dichiarante.
Il ricorrente, pur avendo la facoltà in sede contenziosa di dimostrare eventuali errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 13378/2016), non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno di un presunto errore. Si è limitato a una generica contestazione, senza allegare documentazione o argomentazioni specifiche atte a dimostrare la non veridicità dei dati da lui stesso dichiarati o l'avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto.
L'onere della prova, introdotto dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, impone all'Amministrazione di provare le violazioni contestate. In questo caso, la "violazione" è l'omesso versamento di imposte dichiarate.
L'Ufficio ha pienamente assolto a tale onere producendo la dichiarazione dei redditi del contribuente (prova del debito) e l'estratto dei versamenti (prova del mancato adempimento). Spettava a questo punto al ricorrente fornire la prova contraria, ossia la prova dell'avvenuto pagamento o dell'errore nella dichiarazione, prova che è totalmente mancata. Le sanzioni e gli interessi, infine, sono stati applicati in automatico come conseguenza di legge dell'omesso versamento e la loro quantificazione, dettagliata nella cartella, non è stata oggetto di specifica e motivata contestazione.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Agenzia delle Entrate. Nulla per le spese nei confronti dell'Agente della riscossione, non costituitosi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, Sig. Ricorrente_1, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, che liquida in € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -
CO.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
LÒ VA
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
TRIVERI EUGENIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4694/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2025 00118659 40 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/06/2025, il Sig. Ricorrente_1 , titolare dell'omonima impresa individuale, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2025 00118659 40 000, notificatagli in data
18/04/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate – CO gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 37.877,71. Tale pretesa scaturisce dal controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973, della dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF/2022 per l'anno d'imposta 2021.
Il ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato ed ha dedotto, nel merito, i seguenti motivi di ricorso:
1) Illegittimità della cartella per omessa notifica della prodromica comunicazione di irregolarità, in violazione dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 e del principio del contraddittorio endoprocedimentale;
2) Illegittimità della cartella per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, non essendo stati esplicitati i criteri di calcolo della pretesa;
3) Nel merito, illegittimità e non debenza delle somme richieste per erroneità dei calcoli, indeterminatezza della base imponibile e inapplicabilità di sanzioni e interessi, asserendo che il carico fiscale non sia rispondente ai redditi dichiarati.
Con ordinanza n. 3397/2025 del 17/12/2025 questa Corte ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esecutività dell'atto impugnato e fissando l'udienza per la trattazione del merito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, depositando controdeduzioni con cui ha contestato integralmente le argomentazioni del ricorrente. L'Ufficio ha evidenziato che la pretesa deriva dal mancato versamento di imposte (IRPEF, addizionale regionale e comunale) autoliquidate dal contribuente stesso nella propria dichiarazione.; ha, inoltre, sostenuto la regolarità della procedura, asserendo di aver inviato la comunicazione di irregolarità all'intermediario designato dal contribuente e che, in ogni caso, tale comunicazione non è richiesta a pena di nullità per il mero controllo di versamenti dichiarati e non eseguiti. Infine, parte resistente ha difeso la sufficienza della motivazione della cartella e la correttezza dei calcoli, basati sui dati della dichiarazione del contribuente e sui versamenti registrati. L'Agenzia delle Entrate – CO non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 30/01/2026, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Sulla violazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 e del contraddittorio.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta la nullità della cartella di pagamento per non aver ricevuto la preventiva comunicazione di irregolarità, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio.
L'Agenzia delle Entrate ha replicato producendo la comunicazione n. 47940032213 del 15/07/2024 e sostenendo di averla regolarmente trasmessa all'intermediario "Società_1 S.R.L.", come indicato dal contribuente stesso nel frontespizio della dichiarazione dei redditi.
Al di là della questione fattuale della ricezione, dirimente è la natura della pretesa erariale. L'obbligo del contraddittorio preventivo, sanzionato a pena di nullità dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, sorge
"qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"che, nella fattispecie, non ricorrono trattandosi di ipotesi di controllo meramente cartolare ed automatizzato (ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973) volto a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto da lui versato. In tali casi, non emergono profili di incertezza interpretativa, ma unicamente la constatazione di un omesso o carente versamento di somme che il contribuente stesso ha autoliquidato come dovute. La Suprema Corte ha chiarito che: «in tema di riscossione delle imposte, la legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo» (cfr. Cass. sent. RG 001688/2025).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il contribuente ha dichiarato nel quadro RN della propria dichiarazione dei redditi per il 2021 un'imposta netta IRPEF di € 27.205,00 (rigo RN26), e nel quadro RV un'addizionale regionale di € 999,00 (rigo RV2) e un'addizionale comunale di € 650,00 (rigo
RV10). A fronte di tali debiti autodichiarati, l'interrogazione dei versamenti dimostra un unico pagamento di
€ 2.496,00 a titolo di saldo IRPEF. La pretesa erariale, pertanto, non nasce da una rettifica o da un'interpretazione della dichiarazione, ma dalla semplice liquidazione delle imposte dichiarate e non versate.
Non sussistendo alcuna "incertezza", l'eventuale omissione della comunicazione preventiva non inficia la validità della cartella. Il motivo va, pertanto, disatteso.
Anche il secondo motivo di doglianza è infondato. Si contesta la nullità dell'atto per difetto di motivazione, in quanto non sarebbero stati esplicitati i criteri di calcolo della pretesa. La cartella di pagamento impugnata indica chiaramente la sua origine nel "Controllo modello Unico/Redditi anno 2021" e nel "controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973", facendo esplicito riferimento alla comunicazione "con codice atto numero 47940032213". Il dettaglio degli addebiti scompone la pretesa nelle singole voci di imposta, sanzioni e interessi per IRPEF, addizionale regionale e comunale.
La Corte ritiene che quando la cartella di pagamento è emessa a seguito di liquidazione ex art. 36-bis,
l'obbligo di motivazione è assolto con il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente, essendo quest'ultimo già a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. L'atto non deve contenere una motivazione complessa come un avviso di accertamento, poiché si limita a liquidare imposte sulla base dei dati forniti dallo stesso soggetto passivo. Nel caso in esame, la cartella contiene tutti gli elementi necessari per consentire al ricorrente di comprendere la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, come di fatto ha fatto con il presente ricorso. Anche questo motivo deve essere rigettato.
Con il terzo motivo, il ricorrente contesta nel merito la debenza degli importi, asserendo l'erroneità dei calcoli e l'incoerenza del carico fiscale con la redditività della sua impresa. Tale doglianza è palesemente infondata e smentita *per tabulas*.
La pretesa dell'Amministrazione Finanziaria non si fonda su una ricostruzione induttiva del reddito, ma trae origine direttamente da quanto dichiarato dal Sig. Ricorrente_1 nel Modello Redditi PF/2022. Come già evidenziato, il ricorrente ha dichiarato un reddito d'impresa di € 88.878,00 (rigo RG34) e ha autoliquidato le imposte e le addizionali oggetto di riscossione. L'affermazione secondo cui la sua impresa avrebbe una
"bassa redditività" è in netto contrasto con i dati da lui stesso forniti all'Amministrazione Finanziaria. La dichiarazione fiscale costituisce una dichiarazione di scienza e i dati in essa contenuti sono, fino a prova contraria, vincolanti per il dichiarante.
Il ricorrente, pur avendo la facoltà in sede contenziosa di dimostrare eventuali errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 13378/2016), non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno di un presunto errore. Si è limitato a una generica contestazione, senza allegare documentazione o argomentazioni specifiche atte a dimostrare la non veridicità dei dati da lui stesso dichiarati o l'avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto.
L'onere della prova, introdotto dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, impone all'Amministrazione di provare le violazioni contestate. In questo caso, la "violazione" è l'omesso versamento di imposte dichiarate.
L'Ufficio ha pienamente assolto a tale onere producendo la dichiarazione dei redditi del contribuente (prova del debito) e l'estratto dei versamenti (prova del mancato adempimento). Spettava a questo punto al ricorrente fornire la prova contraria, ossia la prova dell'avvenuto pagamento o dell'errore nella dichiarazione, prova che è totalmente mancata. Le sanzioni e gli interessi, infine, sono stati applicati in automatico come conseguenza di legge dell'omesso versamento e la loro quantificazione, dettagliata nella cartella, non è stata oggetto di specifica e motivata contestazione.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Agenzia delle Entrate. Nulla per le spese nei confronti dell'Agente della riscossione, non costituitosi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, Sig. Ricorrente_1, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, che liquida in € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -
CO.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
LÒ VA