TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI EL ER Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1448 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato a [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liato presso lo studio dell'avv. Pilato Maria, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
E
nata ad [...], il [...] elettivamente domiciliata Parte_2
presso lo studio dell'avv. Lattuca Santina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. dell'11 novembre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 17 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 8 ottobre 2025, conte- nente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi dell'11 novembre 2025 dal de- posito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ri- conciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 no- vembre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine
- 2 - dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e dall'emissione della sentenza di separazione n.
115/24 del 26 settembre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi, da qualificare come domanda di sciogli- mento di matrimonio, atteso che dalla produzione in atti emerge che è stato celebrato un matrimonio secondo il rito civile, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Siculiana, l'8 aprile 2002, da e trascritto nel registro degli atti del Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Siculiana al n. 1, parte I, dell'anno 2002, alle condi- zioni di cui al ricorso congiunto depositato l'8 ottobre 2025, da intendersi inte- gralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
- 3 - Tribunale, 20 novembre 2025.
Il Giudice est.
G. AU US
Il Presidente
GI EL ER
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI EL ER Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1448 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato a [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liato presso lo studio dell'avv. Pilato Maria, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
E
nata ad [...], il [...] elettivamente domiciliata Parte_2
presso lo studio dell'avv. Lattuca Santina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. dell'11 novembre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 17 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 8 ottobre 2025, conte- nente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi dell'11 novembre 2025 dal de- posito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ri- conciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 no- vembre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine
- 2 - dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e dall'emissione della sentenza di separazione n.
115/24 del 26 settembre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi, da qualificare come domanda di sciogli- mento di matrimonio, atteso che dalla produzione in atti emerge che è stato celebrato un matrimonio secondo il rito civile, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Siculiana, l'8 aprile 2002, da e trascritto nel registro degli atti del Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Siculiana al n. 1, parte I, dell'anno 2002, alle condi- zioni di cui al ricorso congiunto depositato l'8 ottobre 2025, da intendersi inte- gralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
- 3 - Tribunale, 20 novembre 2025.
Il Giudice est.
G. AU US
Il Presidente
GI EL ER
- 4 -