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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2024, n. 15346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15346 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2304/2022 R.G. proposto da: AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, elettivamente domiciliato in Roma Giunio Bazzoni n. 3, presso lo studio dell’avvocato DELLA MARRA IA ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZA SA -intimato- Civile Sent. Sez. 3 Num. 15346 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 31/05/2024 2 avverso SENTENZA di TRIBUNALE CATANIA n. 4561/2021 depositata il 09/11/2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2024 dal consigliere ENRICO SCODITTI Fatti di causa 1. LV ZA convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catania Aeroflot Russian Airlines s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno perché in data 28 aprile 2019, munito del biglietto aereo Pechino – Mosca - Milano, a causa del ritardo di un’ora nella prima tratta, aveva perso la connessione con il volo per Milano, con conseguente riprotezione su volo successivo ed arrivo con ritardo prolungato (di circa nove ore) alla destinazione finale. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. 2. Il giudice adito accolse la domanda, con condanna al pagamento della somma di Euro 600,00, a titolo di compensazione pecuniaria, ed Euro 100,00, a titolo di danno morale per l’omessa assistenza. 3. Avverso detta sentenza propose appello la convenuta. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. 4. Con sentenza di data 9 novembre 2011 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell’appello, condannò l’appellante al pagamento del solo importo di Euro 600,00. Osservò il Tribunale, premessa l’inapplicabilità sia della Convenzione di Montreal del 1999, mai ratificata dalla Federazione Russa, che del Regolamento Ce n. 261/04, non facendo parte la detta Federazione dell’UE, che trovava applicazione la Convenzione di Varsavia del 1929 (e successive integrazioni), la quale prevedeva la responsabilità del vettore per il caso del ritardo, ma non prevedeva alcuna quantificazione al pari della compensazione economica pecuniaria di cui al Regolamento Ce n. 261/04, e che pertanto, 3 mancando specificazioni nella Convenzione circa il ritardo rilevante, poteva farsi riferimento alla giurisprudenza unionale sul Regolamento, il quale prevedeva una compensazione pecuniaria – una sorta di penale legale analoga a quella di fonte convenzionale - e l’eventuale risarcimento supplementare (art. 12). Aggiunse che, sulla base di quest’ultimo quadro di riferimento, ricorreva l’inadempimento contrattuale rilevante ai sensi anche della Convenzione di Varsavia e che, stante l’inadempimento imputabile, doveva essere riconosciuto il diritto di ottenere la compensazione pecuniaria nella misura liquidata dal Giudice di Pace, anche in applicazione analogica dell’art. 7 del Regolamento Ce n. 261 del 2004, mentre non spettava l’ulteriore risarcimento, in assenza della prova di danni ulteriori, anche di natura morale, rispetto a quelli coperti dalla compensazione pecuniaria e risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c.. 5. Ha proposto ricorso per cassazione Aeroflot Russian Airlines s.p.a. sulla base di quattro motivi. E’ stata depositata memoria di parte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 7 regolamento CE 261/04, 1223 cod. civ., 19 convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, 12 prel., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha erroneamente applicato l’art. 7 del regolamento CE fuori dei casi contemplati dall’art. 3 del medesimo regolamento, in luogo dell’art. 1223 c.c., applicabile in base all’art. 19 convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, né, in presenza di altra disposizione applicabile, può farsi applicazione del regolamento CE. 2. Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria anche in applicazione analogica dell’art. 7 4 del Regolamento Ce n. 261 del 2004, senza esplicitare il significato di “anche”, non ha applicato l’art. 1223, poiché il danno risarcito risulta estraneo ai concetti di danno emergente e lucro cessante. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1223 e 2697 cod. civ., 115 e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nella decisione impugnata vi è soltanto il riferimento all’inadempimento, ma non anche al danno che ne sarebbe derivato, con violazione delle norme sull’onere della prova, e che la motivazione è pertanto assolutamente carente. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 2002, 1678, 1681 e 1341 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di valutare l’art. 10 delle condizioni generali di contratto, che prevede quanto segue: «il vettore farà tutto il possibile per portare a termine il trasporto del passeggero e dei suoi bagagli in tempi ragionevoli. Le tempistiche indicate negli orari e altri documenti non sono garantite e non fanno parte del presente documento». 5. I primi tre motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati. Il Collegio, condividendone integralmente la motivazione, dà continuità a Cass. n. 9474 del 2021 (cui sono conformi Cass. n. 27051 del 2021 e n. 34776 del 2023), la quale, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, anche per ciò che concerneva la motivazione della decisione impugnata, ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in 5 partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina euro-unitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea). 6. L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento del quarto motivo. 7. Poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Il giudice del merito ha accertato che non spetta ulteriore risarcimento, in assenza della prova di danni ulteriori, anche di natura morale, rispetto alla compensazione pecuniaria e risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c.. Poiché il ristoro indennitario non spetta, per quanto sopra osservato, resta il giudizio di fatto di inesistenza di danni risarcibili, a parte la detta compensazione. Consegue a tale accertamento il rigetto della domanda. 8. Il consolidarsi della giurisprudenza determinante nel corso dei vari gradi processuali costituisce ragione di compensazione delle spese, sia per i gradi di merito che per il giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie i primi tre motivi del ricorso, con assorbimento dell’ultimo motivo;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo la 6 causa nel merito, rigetta domanda, disponendo la compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2024
P. Q. M.
Accoglie i primi tre motivi del ricorso, con assorbimento dell’ultimo motivo;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo la 6 causa nel merito, rigetta domanda, disponendo la compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2024