Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10488 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11126/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11126 del 2021, proposto da NZ FR, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Marengo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Gestore dei servizi energetici (G.s.e.) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Maietta e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto della Richiesta di Concessione Incentivi identificato con il codice n. CT00477170, con prot. GSEWEB /P202110430571 del 23.07.2021, notificato il 08.08.2021, assunto a definizione del procedimento prot. GSEWEB n. P20210050672, del 27.01.2021, in relazione all’immobile sito in Loc. Pian del ballo n.22 nel Comune di Castel del Piano (GR), identificato al C.F. del comune al fgl.28; particella 118; sub.7, con soggetto responsabile nella persona della ricorrente.
- e per quanto occorra e della risposta del G.s.e. di cui alla segnalazione n. S000313933 con aggiornamento del 03.09.2021, con esito di “pratica respinta” con “stato” “Chiuso”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del G.s.e. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. del 4 aprile 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo:
- che in data 27 gennaio 2021, ha richiesto di accedere all’incentivo previsto per i seguenti interventi: (2B) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; (2C) Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.;
- che, per tali interventi, era previsto un ammontare complessivo dell’incentivo pari ad € 7.601,65, di cui € 5.737,50 per l’intervento 2.B ed € 1.958,04 per l’intervento 2.C, da erogarsi in due rate di pari importo;
- di avere affidato l’incarico di referente tecnico al Per. Ind. Stefano Cesari, con studio in Alberoro (AR) alla Via Aguzzi n.15, procedendo all’esecuzione degli interventi ed alla successiva trasmissione della documentazione necessaria sul portale web del G.s.e., in attesa di riscontro da parte del resistente in ordine all’accoglimento della richiesta;
- che, in data 3 aprile 2021, tuttavia, il G.s.e. ha comunicato il preavviso di rigetto della richiesta;
- dalla lettura del preavviso di rigetto, sono emersi una serie di rilievi non corrispondenti alla documentazione versata in atti ed un unico scambio di caricamento afferente alla fattura n. 40/2020, emessa dal Perito Cesari per altro incarico ricevuto ed erroneamente allegata, ma prontamente chiarito al Gestore, come da osservazioni presentate nei modi richiesti;
- invero, per il tramite del proprio tecnico, non soltanto ha evidenziato che la documentazione era già stata depositata in sede di richiesta, ma ha evidenziato, altresì, che il documento contabile (fatt. 40/2020) era stato erroneamente caricato nel sistema, che riguardava altra prestazione professionale ed era da sostituire con la fattura n. 24/2020, allegata insieme al bonifico di pagamento;
- che, nonostante tali osservazioni corredate dai documenti giustificativi, peraltro già depositati in sede di richiesta di accesso agli incentivi ed integrati con le osservazioni di cui innanzi, il G.S.E. ha comunicato, in data 8 agosto 2021, il rigetto della richiesta relativa all’intervento identificato con il codice CT00477170;
- in particolare, secondo parte resistente, dall’analisi della documentazione pervenuta in data 18 aprile 2021, sarebbe emersa la presunta non idoneità della documentazione trasmessa ai sensi del d.m. 16.02.2016.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
1) Con riferimento alla motivazione del diniego riportata nella premessa, n. 9, Punto A: violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 7 del d.m. del 16 febbraio 2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione dell’art. 10- bis della l. 241/1990.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo non avendo il G.S.E. considerato l’integrazione della documentazione prodotta.
2) Con riferimento alla motivazione del diniego riportata nella premessa, n. 9, Punto B: violazione e falsa applicazione del paragrafo 2.3 dell’Allegato I del D.M. 16.02.2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990.
Con il motivo di ricorso in esame, la ricorrente ha eccepito l’illegittimità dell’impugnato provvedimento in quanto l’allegato al certificato Solar keymark, con i valori di producibilità del collettore, era già stato depositato nel portale del G.S.E. completo di ogni documentazione e, pertanto, il Gestore non ha evidentemente esaminato quanto versato a corredo della richiesta di incentivo.
In forza delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
Si è costituito il G.s.e. S.p.A..
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a., tenutasi da remoto il 4 aprile 2025, come da verbale d’udienza, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
Come esposto in narrativa, nell’ambito del presente giudizio, viene all’esame del Collegio il ricorso proposto dalla sig.ra NZ FR per l’annullamento del provvedimento prot. GSEWEB / P202110430571 del 23.07.2021, con cui il GSE ha respinto la richiesta di concessione di incentivi a valere sul conto termico per interventi di efficientamento energetico, realizzati dalla ricorrente sulla propria abitazione e relativi annessi siti in Castel del Piano (GR), Loc. Pian del Ballo n. 22.
Tanto premesso, va detto che il ricorso si rivela fondato limitatamente alla domanda impugnatoria.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa hanno consentito di accertare che effettivamente la odierna ricorrente, nel termine concesso di 10 giorni per le osservazioni al preavviso di rigetto, ha depositato – in sostituzione della fattura n. 40/2020, caricata per errore dal consulente – la fattura n. 24 del 28.08.2020, unitamente al bonifico di pagamento che riportava esattamente la dicitura richiesta dal D.M. del 16.02.2016 (per l’esattezza la ricevuta della contabile del bonifico con la seguente causale: “DM 16/02/16 Fatt.24 del 28.08.2020 C.F. [...]- P.Iva beneficiario 01402100513 per Conto Termico”).
Pertanto, il motivo di rigetto di cui al punto A) del provvedimento impugnato si rivela privo di fondamento fattuale.
A quanto precede si aggiunga che il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo anche con riferimento alla motivazione del diniego riportata nella premessa, n. 9, Punto B.
Invero, per tabulas , è emerso che, contrariamente a quanto assunto dal G.S.E., l’allegato al certificato Solar keymark, con i valori di producibilità del collettore, era già stato depositato nel portale del GSE completo di ogni documentazione.
Vi è più che anche in seguito al preavviso di rigetto, con le osservazioni del 18.04.2021, la ricorrente ha provveduto ad inviare nuovamente i documenti che attestavano i valori di producibilità del collettore installato.
Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti e in assenza di qualsivoglia contestazione da parte del G.S.E., non può che condurre all’accoglimento della domanda impugnatoria.
Deve adesso essere esaminata la domanda di accertamento e condanna ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a..
Com’è noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 15 del 29 luglio 2011, nell’ammettere la possibilità di esperire tale azione innanzi al giudice amministrativo (oggi espressamente affermata dall’art. 34, comma 1, cod. proc. amm.) ha precisato che la stessa non può essere utilmente proposta laddove sussistano profili di discrezionalità amministrativa o tecnica e tale precisazione trova oggi conferma nel rinvio operato dall’art. 34, comma 1, cod. proc. amm. all’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., che sancisce la c.d. riserva di amministrazione laddove residui un potere amministrativo connotato da discrezionalità amministrativa o tecnica.
Pertanto, il primo limite di esperibilità dell’azione di adempimento riguarda la necessaria connessione del provvedimento amministrativo invocato con un potere che l’Amministrazione avrebbe già dovuto esercitare al momento della domanda: difatti, l’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi in ordine a poteri ancora non esercitati dall’Amministrazione.
Altro limite di esperibilità concerne – ex art. 31, comma 2, c.p.a. – l’avvenuto esaurimento della discrezionalità dell’Amministrazione quanto alla situazione dedotta in giudizio, ovvero la sua assenza, nelle ipotesi di attività vincolata.
Il terzo limite di esperibilità – anch’esso ex art. 31, comma 2, c.p.a. – riguarda l’imprescindibile insussistenza di ulteriori adempimenti istruttori riservati all’Amministrazione.
Pertanto, l’interpretazione letterale della norma subordina la delibabilità della domanda di adempimento al compiuto svolgimento, da parte dell’Amministrazione, della fase istruttoria, mediante l’accertamento di tutti i fatti e di tutte le valutazioni – tra cui quelle di natura discrezionale – di cui alle disposizioni normative costituenti fonti del potere esercitato.
Ebbene, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè citati, va detto che la domanda in esame non può essere accolta.
Invero, nella vicenda esaminata, non viene in rilievo un’attività interamente vincolata, non potendosi escludere, in assenza di una compiuta attività allegativa della parte ricorrente, che siano, invece, necessarie attività istruttorie prodromiche da parte della Pubblica Amministrazione competente e procedente.
In virtù di quanto sopra, la domanda di accertamento e condanna ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. deve essere respinta.
Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto della Richiesta di Concessione Incentivi, identificato con il codice n. CT00477170, con prot. GSEWEB del 23.07.2021 notificato il 08.08.2021, assunto a definizione del procedimento prot. GSEWEB n. P20210050672 del 27.01.2021.
Respinge la domanda di accertamento e condanna ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO