Accoglimento
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01514/2026REG.PROV.COLL.
N. 04305/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4305 del 2024, proposto da
House Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Piva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, n. 79.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 359 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. IZ NT e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, House Group S.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego alla richiesta di restituzione prot. gen. n. 96251 del 19/06/2020 del Comune di Parma e il conseguente accertamento del diritto ad ottenere la restituzione dell’importo di € 65.617,53, versati a titolo di oneri riferiti alla DIA n. 4585/2006 di P.G. 211286.
2. L’appellante rappresenta che, in data 30/01/2020, ha fatto richiesta al Comune di Parma di rimborso degli oneri versati con riferimento alla DIA di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso n. 4585/2006 e che, in data 19/06/2020, il Comune di Parma ha comunicato il non accoglimento dell’istanza di rimborso (comunicazione prot. gen. n. 96251).
3. Il T.a.r., con sentenza n. 359 del 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo prescritto il diritto al rimborso, in quanto la prescrizione si sarebbe completata il 29 gennaio 2020, mentre la richiesta di rimborso è intervenuta solo il 30.1.2020.
4. House Group S.r.l. ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE. ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO. ILLOGICITA’ MANIFESTA. ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO. ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN PUNTO ALLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE .
La sentenza del T.a.r. sarebbe erronea, perché la prescrizione decorrerebbe dal momento in cui l’amministrazione dichiara la decadenza del titolo per mancato inizio dei lavori. Il diritto ad ottenere il rimborso, quindi, si sarebbe prescritto, nella fattispecie in esame, in data 02/04/2022.
In ogni caso, la prescrizione non potrebbe che iniziare a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di decadenza per mancato inizio dei lavori e non dal giorno stesso della scadenza.
II. ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE. ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA’. ILLOGICITA’ MANIFESTA .
La sentenza è, comunque, errata perché parte appellante, in data 16/04/2012, ha interrotto i termini di prescrizione, avanzando richiesta condizionata di restituzione delle somme versate a titolo di oneri e di costo di costruzione.
Il Comune di Parma si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
5. Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è fondato.
Il T.a.r., ritenendo legittimo il provvedimento impugnato, ha ritenuto di individuare il dies a quo del computo della prescrizione del diritto alla restituzione degli oneri nella data di scadenza del termine di decadenza per mancato inizio dei lavori che, nel caso di specie, è avvenuta il giorno 29.01.2010, “ con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale è scaduto il giorno 29.01.2020 . Quindi, la richiesta di restituzione, comunque parziale visto l’importo indicato di € 32.808,24, inoltrata via PEC da parte della ricorrente in data 30.01.2020, è intervenuta quando il termine prescrizionale decennale era già scaduto” .
7. Osserva, però, il Collegio che alla data del 30 gennaio 2020 non era ancora decorso il termine di prescrizione.
Rileva in tale sede l’art. 2935 c.c., secondo cui la “ prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ”.
Nel caso di specie, il diritto alla restituzione degli oneri riferiti alla DIA n. 4585/2006 di P.G. 211286 è sorto a seguito della decadenza del titolo per mancato inizio dei lavori e, quindi, tale diritto al rimborso avrebbe potuto essere esercitato solo dal giorno successivo alla scadenza del termine di decadenza che, nel caso di specie, è avvenuta il giorno 29.01.2010.
Il Comune, e il T.a.r., hanno fatto erroneamente coincidere il dies a quo per il calcolo del termine iniziale della prescrizione con il compimento stesso del termine di decadenza per mancato inizio dei lavori. Tuttavia, è solo dal giorno successivo che parte appellante avrebbe potuto esercitare il diritto alla restituzione degli oneri corrisposti.
Alla data della richiesta di restituzione degli oneri – il 30 gennaio 2020 - la relativa pretesa non era, quindi, ancora prescritta.
Va tuttavia precisato che l’interruzione della prescrizione si è verificata limitatamente all’importo richiesto con la nota del 30 gennaio 2020, pari ad euro 32.808,24.
Ne consegue che l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va parimenti accolto, nei limiti predetti, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego alla restituzione prot. gen. n. 96251 del 19/06/2020 del Comune di Parma.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento di diniego alla restituzione prot. gen. n. 96251 del 19/06/2020 del Comune di Parma.
Accerta il diritto della società House Group s.r.l. alla restituzione da parte del Comune di Parma dell’importo di euro 32.808,24, e per l’effetto, condanna il Comune di Parma al pagamento a favore della società ricorrente della somma predetta, oltre agli interessi legali sino al soddisfo.
Condanna il Comune di Parma alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore della società House Group s.r.l., che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV RT, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
IZ NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ NT | LV RT |
IL SEGRETARIO