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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di ME - Palazzo Del Comune 92013 ME AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620230006736160000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240001678054000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240001678054000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - OS (N. 096 2023 00067361 60 O0 N. 096 2024 00016780 54 O0) in quanto conterrebbero provvedimenti di accertamento IMU da parte del Comune di ME (AG) asseritamente non rispondenti alla realtà oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In primo luogo il ricorrente non ha dimostrato o specificamente allegato quando gli siano state notificate le cartelle precludendo la verifica sulla tempestività del ricorso.
In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., n. 15224 del 2024).
Nel merito deve rilevarsi che le Cartelle impugnate sono state emesse in relazione a plurimi atti impositivi
(n. 926/2014 del 21/11/2019; n. 1527/2015 del 23/12/2020; n. 8306/2016 del 19.11.2021).
Non risulta che essi siano stati giudizialmente impugnati.
Ne deriva che il credito è divenuto irretrattabile.
L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass., n. 3005 del 2020).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Rieti 17.11.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di ME - Palazzo Del Comune 92013 ME AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620230006736160000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240001678054000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240001678054000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - OS (N. 096 2023 00067361 60 O0 N. 096 2024 00016780 54 O0) in quanto conterrebbero provvedimenti di accertamento IMU da parte del Comune di ME (AG) asseritamente non rispondenti alla realtà oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In primo luogo il ricorrente non ha dimostrato o specificamente allegato quando gli siano state notificate le cartelle precludendo la verifica sulla tempestività del ricorso.
In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., n. 15224 del 2024).
Nel merito deve rilevarsi che le Cartelle impugnate sono state emesse in relazione a plurimi atti impositivi
(n. 926/2014 del 21/11/2019; n. 1527/2015 del 23/12/2020; n. 8306/2016 del 19.11.2021).
Non risulta che essi siano stati giudizialmente impugnati.
Ne deriva che il credito è divenuto irretrattabile.
L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass., n. 3005 del 2020).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Rieti 17.11.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna