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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 210/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 210/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 06.03.2025 con assegnazione dei termini previsti ex art. 190 c.p.c.
TRA
(c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n.62 presso lo studio P.IVA_1
degli Avv.ti Edoardo Errico (c.f. e Fabrizio Errico (c.f. C.F._1
), dai quali è rappresentata e difesa C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Afragola alla Controparte_1 C.F._3 via Crispi n.17 presso lo studio dell'avv. Gennaro Caputo c.f.: dal C.F._4
quale è rappresentato e difeso
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Afragola alla via Controparte_2 C.F._5
Afragola n.17, presso lo studio dell'Avv. Rosa Jessica Vitagliano, C.F.: C.F._6
dalla quale è rappresentato e difeso
[...]
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Casoria, n.717/2022 depositata il
30.5.2022
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 11.2.2020 conveniva in giudizio dinanzi Controparte_2
Giudice di Pace di Casoria, e la , al fine Controparte_1 Parte_1
di ottenere il risarcimento delle lesioni patite in qualità di trasportato a bordo del motociclo
Honda Hornet targato CP81452 in occasione del sinistro verificatosi in data 07.06.2019 ore
13.30 in Casoria.
Esponeva che, nella data e luogo indicati, il conducente del motociclo,
[...]
, onde evitare un tamponamento, effettuava una repentina frenata, rovinando al CP_1
suolo sulla parte laterale destra;
in conseguenza della caduta, l'attore riportava “rottura della rotula ginocchio destro”, come diagnosticato dai sanitari della Casa di Cura Villa dei Fiori di
Acerra.
Tali lesioni comportavano postumi invalidanti nella misura dell'8% e chiedeva, pertanto un risarcimento dei danni per euro € 22.706.24, contenuto, ai fini risarcitori, nei limiti di €
20.000,00 “oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento” oltre il ristoro delle spese in favore del procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , proprietario e conducente del Controparte_1 motociclo Honda Hornet targato CP81452, il quale confermava la dinamica dell'avvenuto sinistro e dichiarava di aver correttamente ottemperato ai propri obblighi nei confronti del trasportato e della , compagnia che garantiva il motociclo al Parte_1
momento del sinistro.
Si costituiva la che eccepiva preliminarmente l'incompetenza Parte_1
per valore del Giudice adito, stante il superamento del limite richiesto e nel merito impugnava l'avversa domanda, evidenziando le numerose ricorrenze dell'attore e del convenuto responsabile civile nella Banca Dati Sinistri IVASS.
Nel corso della fase istruttoria, venivano assunte prove orali e documentali, procedendosi altresì a C.T.U. medico-legale per l'accertamento e la valutazione delle lamentate lesioni.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di pace di Casoria con la sentenza 717/2022, depositata in data 22.01.2022 e pubblicata in data 30.05.2022, così decideva: "accoglie la domanda attorea per quanto di ragione, dichiara responsabile esclusivo dell'evento dannoso per cui è causa il conducente del motoveicolo del convenuto e per l'effetto condanna essa convenuta assicuratrice al pagamento, per le causali di cui innanzi, in favore dell'attore della
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somma di euro 13.358,49, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.750,00, di cui euro 300,00 per spese non imponibile e per il resto per compenso d'avvocato oltre CPA, IVA e quota spese generali nella misura di legge con attribuzione al procuratore dell'attore e al pagamento delle spese di
CTU liquidate".
Avverso la sentenza ha proposto in appello, la e si sono Parte_1
costituiti in giudizio gli appellati.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per incompleto esame dei documenti ed omessa motivazione.
Ha , infatti, contestato effettiva realizzazione del sinistro rilevando che, pure a seguito della rovinosa caduta al suolo in grado di provocare al terzo trasportato lesioni di una certa rilevanza, il conducente del motociclo era rimasto illeso e il mezzo visionato risultava in stato di abbandono. Il motociclo risultava, poi, nella banca IVASS 6 volte, al pari del conducente, sebbene non tutti i sinistri coincidessero e lo stesso appellato risultava coinvolto in n. 4 precedenti episodi. Vi erano, inoltre, plurimi elementi a supporto della inattendibilità dei testimoni, atteso che il teste aveva 10 segnalazioni in Banca Ivass, di cui 4 Testimone_1
come testimone, e il 3, di cui 2 come testimone. Lamentava che su tali elementi Tes_2
nulla aveva rilevato il Giudice di Pace.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la errata quantificazione del danno , in violazione e falsa applicazione degli artt. 139 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 2697 c.c. con omessa motivazione. Ha evidenziato l'impossibilità di accertare strumentalmente o visivamente la riferita sintomatologia soggettiva che non aveva trovato piena giustificazione nell'esame obiettivo, caratterizzato dalla quasi normale conformazione del ginocchio che avrebbe giustificato una riduzione del tasso di invalidità invece riconosciuto. Ha, inoltre, contestato il riconoscimento del danno morale, quantificato dal
Giudice di Pace in euro1.674,34, in mancanza dei relativi presupposti, e l'onnicomprensività del risarcimento previsto dalla applicata tabella.
La causa documentalmente istruita, è stata assegnata in decisione alla scadenza del termine per note ex art 127 ter c.p.c. fissata per il 06.03.2025 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'appello, proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata.
Il primo motivo di appello è infondato.
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Invero dallo svolgimento del giudizio di primo grado è emerso indiscutibilmente il verificarsi dell'evento come prospettato, confermato sia dall'escussione dei testi, che hanno assistito personalmente al sinistro ed hanno confermato concordemente ed in modo circostanziato la dinamica descritta in citazione, sia dall'espletata CTU medica che ha confermato il nesso eziologico tra lesioni occorse ed evento, come descritto. L'accadimento trova riscontro nelle dichiarazioni del danneggiato rese nel verbale di pronto soccorso della struttura sanitaria di ricovero nell'immediatezza dell'accaduto. La stessa perizia del motociclo effettuata dall'Assicurazione, pur avendo evidenziato uno stato di abbandono del mezzo ( giustificato comunque dal padre del titolare per il mancato uso dopo il sinistro) ha tuttavia riconosciuto la coerenza dello stato del veicolo con una caduta al suolo, come riferito per l'incidente per cui è causa, sia per abrasioni che per le rotture di alcuni particolari più esposti. Infine nella perizia medica del 13.12.2019 del di fiduciario dell'assicurazione dott. , Persona_1
allegata dalla stessa compagnia di assicurazione ( pag. 37 del fascicolo di primo grado allegato ) risulta positivo il giudizio sul nesso di causalità.
Lo stesso fatto che nell'incidente il conducente sia rimasto illeso non risulta, poi, affatto incompatibile con la dinamica del sinistro nel quale solo il trasportato ha riportato lesioni .
L'odierna parte appellante ha invero prodotto un estratto della banca dati sinistri dell' IVASS, dalla quale si desume il coinvolgimento degli appellati e dei testimoni di volta in volta come responsabili o come danneggiati, in alcuni sinistri verificatisi negli anni precedenti al 2019.
La banca dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria ed è regolata dall'art. 135 del Codice delle assicurazioni. Essa raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in Pt_1
fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine.
Tali dati riportati dall'appellante impongono indubbiamente cautela nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali ma non hanno una valenza di prova legale contraria alle evidenze probatorie comunque acquisite nel processo, che nel caso di specie sono tutte concordanti nella prova dell'accadimento del sinistro.
La censura, dunque, si risolve in una illazione di sospetto non sufficiente ad incrinare l'efficacia probatoria degli elementi evidenziati, concordanti tra loro e privi di oggettivo contrario riscontro .
Il secondo motivo di appello relativo alla quantificazione del danno operata dal GDP di
Casoria è invece parzialmente fondato .
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Invero, essendo stato il danno accertato tramite una consulenza tecnica le cui conclusioni risultano condivisibili in quanto fondate su accertamenti correttamente svolti ed adeguatamente motivati, non v'è ragione per non applicare i criteri di cui all'art. 139 del Dlgs
7 settembre 2005, n. 209. Ne consegue che il danno non patrimoniale quale danno biologico e da invalidità temporanea totale e parziale è stato correttamente quantificato dal giudice di prime cure in euro 11.684,15 sulla base dei criteri indicati dal CTU.
Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt.
138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale. Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè, del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica.
Il danno morale, come autonoma categoria di danno, non è tuttavia dovuto in automatico ma va accertato caso per caso e laddove il danneggiato alleghi tutte "le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni" (Cass. n.5820/2019).
Trattasi, invero, di categoria autonoma rispetto al danno biologico che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, già contemplate dal danno biologico. Nel caso di specie tale voce di danno morale non può essere riconosciuta in mancanza di adeguata prova al riguardo.
Nella fattispecie in oggetto non risulta, infatti, fornita dall'odierno appellato CP_2
la prova della concreta incidenza della lesione patita in termini di
[...]
sofferenza/turbamento né attraverso la documentazione prodotta in primo grado né dalla prova per testi espletata.
In parziale riforma della sentenza di primo grado va pertanto rigettata la domanda di risarcimento del danno morale .
Avendo l'assicurazione appellante provveduto al pagamento delle somme poste a suo carico nella sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva, con riserva di ripetizione in caso di esito positivo dell'impugnazione , la stessa ha richiesto nell'atto di appello la restituzione degli importi non dovuti.
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Ne consegue che la somma attribuita al a titolo di danno morale, pari ad Controparte_2 euro 1.674,34, dovrà essere restituita all'odierna appellante, oltre agli interessi legali maturati dalla data di corresponsione.
La riduzione solo in minima parte dell'importo del risarcimento dovuto giustifica la conferma delle statuizioni sulle spese di lite della sentenza di primo grado .
Stante l'accoglimento solo parziale dell'appello sussistono invece i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza Giudice di Pace di Casoria, n.717/2022 depositata il 30.5.2022, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma, per il resto, rigetta la domanda di risarcimento del danno morale;
-condanna l'appellato alla restituzione della somma di euro 1.674,34 Controparte_3
liquidata nella sentenza di primo grado a titolo di danno morale , oltre interessi dalla data di avvenuta corresponsione;
- compensa tra le parti le spese di presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa, 24/06/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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