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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N……………... R.G. LIQ. GIUD. N……………... REPERTORIO
N……………... MOD.2/A/SG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ER LO Presidente
dott. Federico Maida Giudice
dott.ssa CO CO Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 79-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
UA TO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della ditta individuale;
Controparte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla debitrice è stata effettuata mediante inserimento nell'area riservata del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII, stante l'esito negativo della notifica a mezzo di posta elettronica certificata per causa imputabile al destinatario, e che sono decorsi tre giorni dal predetto inserimento, come da certificazione della
Cancelleria; rilevato che, seppur regolarmente convocata, la debitrice non è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale (l'impresa si occupa di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico) e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII, come richiamato dall'art. 121 CCII, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale, rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di euro
30.000,00; dall'istruttoria è infatti emerso che parte ricorrente vanta crediti per euro 20.000 circa e che risultano dagli atti altri debiti nei confronti dell'AR per euro 45.000; sul punto, occorre precisare che, sebbene i debiti verso l'AR risultano estranei all'attività di impresa, il parametro deve ritenersi in ogni caso superato, non sussistendo distinzione tra il patrimonio della debitrice e quello della ditta individuale. Invero, come chiarito da tempo da unanime giurisprudenza, "Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento;
solo
l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta".(cfr.Cass. n. 8930/2012; conf. 1466/2019) Tale principio, enunciato ai fini della valutazione del presupposto dell'insolvenza, si può applicare a maggior ragione anche ai fini della verifica dei limiti dimensionali ex art. 1comma 2 lett c) l.fall. (e ora art. 2 CCII) di un' impresa individuale, atteso che tutti i debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente capo allo stesso ed unico debitore, persona fisica, non avendo la ditta una soggettività giuridica distinta rispetto alla persona del suo titolare (cfr. da ultimo (Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31823); ritenuto che la debitrice, alla luce di tali premesse, si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Cancelleria, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- Risultano debiti impagati nei confronti degli Enti previdenziali pari ad euro 25.000,00 circa;
- Risultano ulteriori debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate -
Riscossione pari ad euro 45.000,00;
- Assenza di beni mobili registrati o immobili a garanzia dei propri debiti;
- esecuzione presso terzi infruttuosa: parte ricorrente non è riuscita ad assoggettare alcun bene a soddisfazione del proprio credito (cfr. verbale di pignoramento presso terzi negativo del 13-18.6.2025); - non risultano depositati bilanci;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_3
(C.F. ) , con sede in Avola,
[...] C.F._1 via Elsa Morante 62, n. R.E.A. SR 424869, nomina la dott.ssa CO CO Giudice delegato per la procedura nomina curatore l'avv. PAOLO MUNAFO', con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024,
e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla
Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, invita il curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCI, ad attivare, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene (salvo che comunichino il proprio domicilio digitale con le domande di ammissione al passivo o di restituzione di beni); b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società che ne siano sprovvisti;
invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 19/03/2026 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
da atto che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO CO ER LO