Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2023, proposto dal sig. ME IG, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale G1;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1275 del 26 aprile 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1275 del 26 aprile 2018 di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ai sensi della l. n. 89 del 2001), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 625,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo;
- l’Amministrazione si è costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, non contestando la pretesa di parte ricorrente; in vista della trattazione della causa, la difesa resistente ha versato in atti la sopravvenuta autorizzazione di pagamento emessa in favore del ricorrente dal Ministero della Giustizia, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
- alla camera di consiglio del 19 novembre 2024 la trattazione è stata rinviata per consentire alla parte ricorrente la verifica della documentazione depositata;
- con nota dell’8 gennaio 2025, la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese;
- alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto, per quanto esposto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con condanna alle spese di lite del Ministero della Giustizia secondo il criterio della soccombenza “virtuale”, essendo stato emesso il decreto di pagamento solo dopo la notificazione del ricorso; le spese sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, in misura di complessivi 500,00 (cinquecento//00) euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avvocato Caterina Marra.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO