Articolo 1 della Legge 17 ottobre 1991, n. 351
Articolo 2
Versione
21 novembre 1991
Art. 1. 1. Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonche' materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.
2. A cio' il Ministero puo' provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati.
3. I servizi di cui al comma 1, le modalita' della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 21 novembre 1991