TAR
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00076/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00807 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00076/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2026, proposto da EL OL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e
Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento – sez. lavoro, n. 437/2025;
Visti il ricorso, con i relativi allegati; N. 00076/2026 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026, il Presidente, dott.ssa
FE IN;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- il ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha adito il T.a.r. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, per l'importo totale di € 3.912,49, oltre interessi (alla luce della regola limitativa del cumulo degli accessori di cui all'articolo 22, comma 36 legge L. n. 724 del 1994, a tenore del quale dall'1 gennaio 1995 il cumulo di rivalutazione e interessi legali); lamentando l'inottemperanza, chiede che venga ordinato all'Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione);
- l'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
- alla camera di consiglio del giorno 27/3/2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione; N. 00076/2026 REG.RIC.
- risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);
- nulla ha opposto il Ministero in ordine alla mancata ottemperanza;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto e, per l'effetto:
- va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme in forza dello stesso risultanti dovute nei modi ivi indicati, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale
Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60), previa richiesta del ricorrente e non riceverà alcun compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice;
- una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale (tramite la procedura PAT) una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto;
- le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in dispositivo in favore dei difensori distrattari, avuto riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n.
55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del Ministero.
P.Q.M. N. 00076/2026 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dei difensori della parte ricorrente, in Euro 600,00, oltre accessori, dovuti come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FE IN, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Consigliere
Elena RH, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00076/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00807 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00076/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2026, proposto da EL OL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e
Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento – sez. lavoro, n. 437/2025;
Visti il ricorso, con i relativi allegati; N. 00076/2026 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026, il Presidente, dott.ssa
FE IN;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- il ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha adito il T.a.r. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, per l'importo totale di € 3.912,49, oltre interessi (alla luce della regola limitativa del cumulo degli accessori di cui all'articolo 22, comma 36 legge L. n. 724 del 1994, a tenore del quale dall'1 gennaio 1995 il cumulo di rivalutazione e interessi legali); lamentando l'inottemperanza, chiede che venga ordinato all'Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione);
- l'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
- alla camera di consiglio del giorno 27/3/2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione; N. 00076/2026 REG.RIC.
- risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);
- nulla ha opposto il Ministero in ordine alla mancata ottemperanza;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto e, per l'effetto:
- va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme in forza dello stesso risultanti dovute nei modi ivi indicati, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale
Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60), previa richiesta del ricorrente e non riceverà alcun compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice;
- una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale (tramite la procedura PAT) una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto;
- le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in dispositivo in favore dei difensori distrattari, avuto riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n.
55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del Ministero.
P.Q.M. N. 00076/2026 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dei difensori della parte ricorrente, in Euro 600,00, oltre accessori, dovuti come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FE IN, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Consigliere
Elena RH, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00076/2026 REG.RIC.