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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1671/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] l'[...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giusi Domenica Liberto, presso il cui studio, sito a Ciminna in via Amato n. 5, è elettivamente domiciliata e
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Arturo Impastato, presso il cui studio, sito a Palermo in via XX Settembre n. 26, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione su ricorso congiunto (e divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio); conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 17.9.2024, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 31.8.2009 a Ciminna
[...]
(PA) -trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2009 - dal quale sono nati due figli, il Persona_1 16.5.2011, e il 5.7.2019, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Persona_2 la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo le condizioni concordate (modificate quanto all'importo da versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del genitore non collocatario, secondo quanto disposto dal Giudice designato con ordinanza del 31.1.2025).
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare ad Controparte_1
la complessiva somma mensile di € 300,00, (€ 150,00 ciascuno), a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, oltre a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale, sita a
Baucina in via A. La Marmora n. 6, sia assegnata a . Controparte_1
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire , confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori (art. 473 bis.4 cpc).
Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione, in via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità della stessa, alla luce del disposto dell'art. 473 bis.48 cpc, secondo cui
“Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge,
e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale” (co. 1; cfr.
Cass., S.U., n. 28727/2023 in materia di ricorsi congiunti).
Ciò chiarito, deve darsi conto che la domanda in questione non è procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire all'udienza, secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 17.9.2024, parzialmente riviste nel ricorso modificato depositato il 4.2.2025, e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.