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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/10/2024, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 652/2021 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di SI, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Maria Pina LAZZARA, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 652/2021 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
15.11.2023 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati ACCARDO Giuseppe Marco e BATTAGLIA Marco del foro di SI ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei medesimi in SI (via dei Mille is. 101 n. 243); pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 codice fiscale: ; P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. TRIPODI Giovanna dell'Avvocatura Civica ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in (via S. Anna Controparte_1
II Tronco–Palazzo CE.DIR.); pec: ; Email_3
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) In via pregiudiziale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.332/2021 Reg. Sent. del 16.02.2021 emessa dal Tribunale di SI, Seconda Sezione Civile, nella persona dell'avv. Valeria Pappalardo, nel procedimento civile iscritto al n. 1371/2016 R.G., ricorrendo i prescritti requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora, per quanto dedotto in parte motiva;
2) Riformare la sentenza n.332/2021 Reg. Sent. del 16.02.2021 emessa dal Tribunale di SI, Seconda Sezione Civile, nella persona dell'avv. Valeria Pappalardo, nel procedimento civile iscritto al n. 1371/2016 R.G., confermando il decreto ingiuntivo n.97/2016 del 19.01.2016 per i motivi esposti in narrativa.
3) Ritenere e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo n.97/2016 emesso in data 19.01.2016 dal Tribunale Civile di SI, nella persona della dott.ssa Ivana Acacia, nel procedimento recante n.5128/2015 R.G. e per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi portati dal predetto decreto ingiuntivo n.97/2016, oltre agli interessi maturati dalla scadenza fino al soddisfo;
4) Ritenere e dichiarare Ritenere e dichiarare che il , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ha agito con mala fede e/o con colpa grave e, per l'effetto condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 1 c.p.c., il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata dello stesso;
5) Ritenere e dichiarare che il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ha agito in giudizio senza la normale prudenza e, per l'effetto condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 comma 3 c.p.c., il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della società " , in persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma di Parte_1 denaro da determinarsi in via equitativa;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori e contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari …”.
Per la p.a. appellata:
“… 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.; 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di SI in favore della competenza del Tribunale di Reggio Calabria;
3) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
4) accertare e dichiarare che la pretesa creditoria è inesistente Controparte_1 per mancato impegno di spesa della somma richiesta per mancanza di prova documentale e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado n.332/2021 del Tribunale di SI;
5) accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti ex lege e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.332/2021 del Tribunale di SI. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 14.9.2021 ed iscritto a ruolo in data 16.9.2021 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 il , riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Controparte_1
Tribunale Civile di SI–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. con sentenza n. 331 emessa in data 16.2.2021 nel procedimento già iscritto al n. 1371/2016 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opposta) la conferma del decreto ingiuntivo emesso in proprio favore dal Tribunale Civile di SI in data 19.1.2016 al n. 97 per l'importo di euro 6.679,46 oltre interessi come in domanda fino al soddisfo e le spese del procedimento, lamentava che l'impugnata sentenza ne aveva erroneamente ed ingiustamente disatteso i petita pur dichiarando l'improcedibilità dell'opposizione spiegata ex adverso; e ciò poiché:
1. l'adito Giudice aveva pronunciato in rito la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, ossia in conseguenza della previa declaratoria d'improcedibilità dell'opposizione, per non avere la parte opposta “… pur avendo sollevato l'eccezione di improcedibilità (…) provveduto ad avviare, tramite la proposizione della relativa domanda, la mediazione obbligatoria …”; e ciò illegittimamente ed ingiustamente, ossia ultra petita ed in peius con violazione dell'art. 112 C.P.C.:
1.1. “… per la mancata richiesta di parte opponente della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e di parte opposta della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in atti e verbali di causa vedasi udienza del 6.10.2016
…”;
1.2. “… per l'applicazione di un principio di diritto non conosciuto alle parti processuali all'udienza del 12.06.2020 …”, ovvero, più precisamente:
- omettendo di statuire sull'eccezione d'improcedibilità dell'opposizione, spiegata tempestivamente in atti ex art. 5 del D.lgs. n.28/2010, nonostante la sua palese fondatezza (avendo la p.a. opponente trascurato di provvedere alla richiesta di mediazione dopo l'iscrizione a ruolo e, tantomeno, dopo la prima udienza), come al tempo la giurisprudenza di legittimità opinava (in termini, Cass. civ. n. 23002/2019);
- applicando “… il principio statuito dalle SS.UU. con la sentenza n. 19596 del
18.9.2020, la quale è di ben tre mesi successiva all'udienza del 12 giugno 2020, data in cui veniva trattenuta la causa in decisione con i termini ex art. 190 C.P.C. …”, ossia pronunciando “… dopo sei anni dall'iscrizione a ruolo dell'opposizione, dopo l'espletamento dei mezzi istruttori ed, in particolare, l'assunzione della prova con i testimoni (cfr. verbale del 22.6.2018) … aderendo al [più] recente [e diverso] orientamento delle S.U., che prevede un onere in capo a parte opposta – solo ove chiedesse alla prima udienza la concessione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, si ribadisce – di attivazione della procedura di mediazione …”;
sicché, così statuendo (e non rimettendo le parti sul ruolo, onde dar loro contezza di detto innovativo indirizzo), aveva impedito alla parte opposta ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri diritti;
e, comunque, la giurisprudenza di merito si sarebbe da ultimo nuovamente orientata diversamente in tema (così Trib. Firenze, sentenza n. 15264 del 23.3.2021), donde l'evidenza d'un dibattito ancora non esaurito su tale vexata quaestio;
2. nel merito, s'era omesso di considerare che:
2.1. la p.a. committente aveva già versato l'ammontare di cui a due delle quattro fatture emesse (la prima e la terza) per la fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza realizzato, senza contestare in alcun modo l'an ovvero l'esattezza dell'adempimento di cui al vincolo contrattuale assunto;
2.2. l'opposizione si configurava, pertanto, come temeraria, donde la piena doverosità della condanna della p.a. opponente ex art. 96 C.P.C.; e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa inibitoria ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione a pro' dei costituti procuratori (quali antistatari). *
L'appellata p.a. si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 20.11.2021 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito:
I. l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis C.P.C.;
II. l'incompetenza per territorio del giudice adito, spettando la cognizione della materia di prime cure “… in virtù del combinato disposto degli art. 1182, comma 4 c.c., 54 r.d. n. 2440 del 1923, 278 lett. d, 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924, all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria del domicilio del debitore …”;
e, nel merito:
sub 2., che: la domanda era infondata per:
“… il difetto di legittimazione passiva del , in quanto la fornitura degli impianti di Controparte_1 videosorveglianza e materiale informatico in questione è stata realizzata per l'Ufficio Leggi Speciali del Comune di Reggio Calabria, e, pertanto, rientra nell'ambito del c.d. Decreto Reggio. Di conseguenza, titolare della procedura in esame è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per cui conto ha agito il Sindaco del , quale Funzionario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cui è Controparte_1 subentrato ex D. Lgs. 303/99 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ai sensi della Legge n. 246/89 e non nella qualità di rappresentante legale dell'Amministrazione comunale. Le spese realizzate nell'ambito del c.d. Decreto Reggio sono finanziate con fondi statali costituiti presso la Presidenza del Consiglio, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e non incidono in alcun modo sul bilancio comunale
…” (richiamando in termini Consiglio di Stato–Sez. V, n. 2358/2015);
in ogni caso, anche a voler diversamente opinare:
“… Da verifiche effettuate presso il Settore Programmazione Economica e Finanziaria del Controparte_1 non solo non risulta che tali fatture siano mai pervenute all'Ente, come da nota prot. n. 20353 dell'11.2.2016 (allegato n. 2 del fascicolo di primo grado), ma nessun valido impegno contabile risulta assunto dall'Amministrazione comunale in relazione alla fornitura indicata … né la ricorrente ha fornito alcuna prova documentale del diritto di credito azionato che si contesta in toto … L'odierna appellante non ha fornito la prova dell'installazione degli impianti di videosorveglianza presso gli uffici, limitandosi a lamentare il mancato pagamento delle succitate fatture …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Differito ex officio il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 7.1.2022 a quella del 21.1.2022 e quindi (in virtù d'ordine in pari data, che negava l'inibitoria invocata e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia d'inammissibilità invocata sub I.) al 13.11.2023 (ove aveva luogo la precisazione delle conclusioni), senza alcuna ulteriore attività, previa la sostituzione del consigliere relatore, all'esito di detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C.– la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 1.2.2024). Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 10
e 12.11.2023, le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 14.1.2024 w 2.2.2024) rilevava che:
- pacifica appariva la violazione da parte del Giudice a quo del principio tempus regit actum;
- in punto d'incompetenza per territorio:
“… controparte aveva l'onere di contestare specificatamente tutti i possibili fori concorrenti, indicandone le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni foro di collegamento idoneo a radicare la competenza. E ciò non è avvenuto. Pertanto, l'eccezione deve considerarsi tamquam non essent e, conseguentemente, di guisa deve essere rigettata …”;
- nel merito:
“… l'Ente comunale risponde delle proprie Circoscrizioni e delle proprie strutture (Centro Civico Arghillà). A tal uopo, si ribadisce che: la fattura n.1019-09 del 24.06.2009 segue alla commessa n.2266 del 22.06.2009 sottoscritta dal Segretario della Terza Circoscrizione del per la fornitura di materiale informatico (vedasi Controparte_1 documentazione già prodotta in atti); 2) la fattura n.185/D-09 del 31.03.2009 – relativa alla consegna del 18.03.2009 – segue gli ordini n.663-08/GA del 13.12.2008 relativo al preventivo n.147-08/GA del 19.11.2008, susseguente al preventivo n.146-08/GA del 19.11.2008, sottoscritti dal Sindaco pro tempore (cfr. all.). A rigore si rappresenta che il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore ha pagato due fatture su quattro lasciando insolute la seconda e la quarta fattura (oggetto di causa). Tes_ Tes_ I lavori sono stati eseguiti e completati, per come confermato anche dai testi e (cfr. verbale del 22.06.2018), presso il Centro Civico Arghillà del Comune di Reggio Calabria …”;
di contro, l'appellata p.a. (con atto depositato in modalità telematica in data 3.1.2024) insisteva ex adverso nelle difese già spiegate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quella in rito sub I. in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C. del gravame odierno:
rileva il Collegio che l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che: «… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
quanto al profilo d'incompetenza sub II., va considerato che:
- il primo Giudice ha implicitamente disatteso l'eccezione in argomento;
- fondato è in diritto l'assunto di parte appellante secondo cui nel caso di lite la p.a. allora opponente, pur eccependo l'incompetenza del Giudice adito (e segnalando quale forum destinatae solutionis quella della sede del proprio Ufficio di Tesoreria), non ebbe anche a puntualizzare la propria difesa al riguardo come chiarito in sede di legittimità (da ultimo, da Cass. Sez. VI-2, ordinanza n. 11781 del 18/6/2020), secondo cui
«… ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza …»;
donde il radicamento utile ed efficace della lite davanti Tribunale Civile di SI (quale sede del domicilio del creditore);
con conseguente rigetto anche dell'eccezione difensiva in argomento.
*
Venendo ora al merito, rileva il Collegio quanto ai temi sub 1., la cui indole appare assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito dedotta, che:
non può persuadere la postulazione di parte appellante, là dove appare stigmatizzare – senza avere tuttavia esplicitato univocamente e chiaramente l'ampiezza della propria doglianza – da parte del primo Giudice vuoi una mancata rimessione delle parti sul ruolo collegiale perché ne prendessero cognizione (con correlata pronuncia “a sorpresa” sui rispettivi petita) vuoi la mancata restituzione in termini per l'esercizio di facoltà processuali rimaste inottemperate incolpevolmente, dopo il richiamato intervento chiarificatore delle SS.UU. del 2020; ed infatti:
vero è che la domanda fu introdotta nel 2016;
ma vero è pure, circa le vicende del dibattito in argomento declinatesi fino alla data di passaggio in decisione della lite (avvenuto all'udienza del 12.6.2020), secondo ciò che si legge nella richiamata pronuncia delle SS.UU. n. 19596 del 18/9/2020, quanto appresso:
«… il problema posto oggi all'esame delle Sezioni Unite è stato oggetto di una specifica pronuncia, cioè la citata sentenza n. 24629 del 2015 della Terza Sezione Civile, la quale ha affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione è da porre a carico della parte opponente
… Questa sentenza, a quanto risulta, non è l'unica che ha affrontato il problema in esame. Sono da aggiungere, infatti, due ordinanze della Sesta Sezione Civile di questa Corte: l'ordinanza 21 settembre 2017, n. 22017, la quale però si è arrestata al preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso proprio perché la parte ricorrente non aveva affrontato la questione oggi in esame, decisa dalla Corte di merito, in quel caso, in senso conforme alla sentenza n. 24629 del 2015; nonché l'ordinanza 16 settembre 2019, n. 22003, la quale ha seguito l'impostazione del precedente del 2015 senza aggiungere ulteriori sostanziali argomentazioni di supporto. 4.1. È certo, però, che l'impostazione data dalla sentenza n. 24629 del 2015 non ha raccolto l'unanime consenso degli uffici giudiziari di merito, i quali si sono divisi su posizione tra loro inconciliabili. E così, mentre una parte di essi si è allineata alle indicazioni provenienti dalla sentenza suindicata, un'altra parte ha dichiarato di non condividere tale impostazione, adottando perciò la soluzione contraria e ponendo l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto. Non sono mancate, poi, soluzioni intermedie, come quella di chi ha proposto che l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione debba gravare sulla parte opponente o su quella opposta a seconda che il decreto ingiuntivo abbia ottenuto, o meno, la provvisoria esecutività; oppure quella di altri uffici che hanno ritenuto che l'onere possa essere posto a carico dell'opponente solo se questi abbia proposto domanda riconvenzionale. Non è il caso di elencare i singoli provvedimenti che si sono schierati per l'una o per l'altra soluzione, né di indicare percentuali maggiori o minori di adesione all'indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 24629 del 2015 … Ciò che occorre ulteriormente aggiungere è che il problema in esame ha visto anche un significativo contrasto nell'ambito della dottrina; molti Autori, infatti, si sono pronunciati sulla questione e, con dovizia di contrapposte argomentazioni, hanno sostenuto ora l'una ora l'altra tesi, a conferma di quello che osserva l'ordinanza interlocutoria, e cioè che esistono ragioni sostenibili a supporto di entrambe le contrapposte posizioni …»;
ed è noto in diritto che (con principio da ultimo ancora una volta ribadito in sede di legittimità – da Cass. civ. Sez. I, ordinanza n. 4085 del 14/2/2024 – anche per le norme sostanziali), in tema di norme processuali (secondo Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 3436 del 3/2/2023):
«… Il "prospective overruling" consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo e non è, pertanto, invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite …”;
sicché, difettava nella vicenda oggi in riesame il presupposto di un prospective overruling tale da legittimare una restituzione in termini a pro' della parte colpitane per l'esercitabilità dei propri diritti (processuali e sostanziali) antea non esperita a causa d'un incolpevole affidamento sulla solidità ed univocità del precedente indirizzo giurisprudenziale in materia;
e, d'altra parte, che il decidente abbia statuito valorizzando l'approdo giurisprudenziale de quo
– poi divenuto ius receptum ormai consolidato (dopo la Sez. III, ordinanza n. 159 dell'8/1/2021, nessun precedente in tema si rileva) – sebbene conosciuto nel tempo di latenza decorso tra il passaggio in decisione della lite e la pubblicazione della pronuncia diretta a definirla (riservata il precedente 12.6.2020) non è circostanza integrante sotto alcun profilo lesione dei diritti difensivi o del contraddittorio tra le parti.
Dal rigetto delle censure in argomento consegue per l'effetto la conferma della sentenza impugnata.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte
Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 871,35 totale € 6.680,35 totale dimidiato € 3.340,175
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva e in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di SI, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 14.9.2021 ed iscritto a ruolo in data 16.9.2021 avverso la sentenza del Tribunale Civile di SI–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico In persona del G.O.T. emessa al n. 331 in data 16.2.2021 nel procedimento già iscritto al n. 1371/2016 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.340,175 per onorario, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 10.7.2024 Il Presidente (dott. Maria Pina LAZZARA)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di SI, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Maria Pina LAZZARA, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 652/2021 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
15.11.2023 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati ACCARDO Giuseppe Marco e BATTAGLIA Marco del foro di SI ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei medesimi in SI (via dei Mille is. 101 n. 243); pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 codice fiscale: ; P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. TRIPODI Giovanna dell'Avvocatura Civica ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in (via S. Anna Controparte_1
II Tronco–Palazzo CE.DIR.); pec: ; Email_3
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) In via pregiudiziale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.332/2021 Reg. Sent. del 16.02.2021 emessa dal Tribunale di SI, Seconda Sezione Civile, nella persona dell'avv. Valeria Pappalardo, nel procedimento civile iscritto al n. 1371/2016 R.G., ricorrendo i prescritti requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora, per quanto dedotto in parte motiva;
2) Riformare la sentenza n.332/2021 Reg. Sent. del 16.02.2021 emessa dal Tribunale di SI, Seconda Sezione Civile, nella persona dell'avv. Valeria Pappalardo, nel procedimento civile iscritto al n. 1371/2016 R.G., confermando il decreto ingiuntivo n.97/2016 del 19.01.2016 per i motivi esposti in narrativa.
3) Ritenere e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo n.97/2016 emesso in data 19.01.2016 dal Tribunale Civile di SI, nella persona della dott.ssa Ivana Acacia, nel procedimento recante n.5128/2015 R.G. e per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi portati dal predetto decreto ingiuntivo n.97/2016, oltre agli interessi maturati dalla scadenza fino al soddisfo;
4) Ritenere e dichiarare Ritenere e dichiarare che il , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ha agito con mala fede e/o con colpa grave e, per l'effetto condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 1 c.p.c., il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata dello stesso;
5) Ritenere e dichiarare che il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ha agito in giudizio senza la normale prudenza e, per l'effetto condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 comma 3 c.p.c., il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della società " , in persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma di Parte_1 denaro da determinarsi in via equitativa;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori e contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari …”.
Per la p.a. appellata:
“… 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.; 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di SI in favore della competenza del Tribunale di Reggio Calabria;
3) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
4) accertare e dichiarare che la pretesa creditoria è inesistente Controparte_1 per mancato impegno di spesa della somma richiesta per mancanza di prova documentale e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado n.332/2021 del Tribunale di SI;
5) accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti ex lege e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.332/2021 del Tribunale di SI. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 14.9.2021 ed iscritto a ruolo in data 16.9.2021 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 il , riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Controparte_1
Tribunale Civile di SI–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. con sentenza n. 331 emessa in data 16.2.2021 nel procedimento già iscritto al n. 1371/2016 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opposta) la conferma del decreto ingiuntivo emesso in proprio favore dal Tribunale Civile di SI in data 19.1.2016 al n. 97 per l'importo di euro 6.679,46 oltre interessi come in domanda fino al soddisfo e le spese del procedimento, lamentava che l'impugnata sentenza ne aveva erroneamente ed ingiustamente disatteso i petita pur dichiarando l'improcedibilità dell'opposizione spiegata ex adverso; e ciò poiché:
1. l'adito Giudice aveva pronunciato in rito la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, ossia in conseguenza della previa declaratoria d'improcedibilità dell'opposizione, per non avere la parte opposta “… pur avendo sollevato l'eccezione di improcedibilità (…) provveduto ad avviare, tramite la proposizione della relativa domanda, la mediazione obbligatoria …”; e ciò illegittimamente ed ingiustamente, ossia ultra petita ed in peius con violazione dell'art. 112 C.P.C.:
1.1. “… per la mancata richiesta di parte opponente della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e di parte opposta della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in atti e verbali di causa vedasi udienza del 6.10.2016
…”;
1.2. “… per l'applicazione di un principio di diritto non conosciuto alle parti processuali all'udienza del 12.06.2020 …”, ovvero, più precisamente:
- omettendo di statuire sull'eccezione d'improcedibilità dell'opposizione, spiegata tempestivamente in atti ex art. 5 del D.lgs. n.28/2010, nonostante la sua palese fondatezza (avendo la p.a. opponente trascurato di provvedere alla richiesta di mediazione dopo l'iscrizione a ruolo e, tantomeno, dopo la prima udienza), come al tempo la giurisprudenza di legittimità opinava (in termini, Cass. civ. n. 23002/2019);
- applicando “… il principio statuito dalle SS.UU. con la sentenza n. 19596 del
18.9.2020, la quale è di ben tre mesi successiva all'udienza del 12 giugno 2020, data in cui veniva trattenuta la causa in decisione con i termini ex art. 190 C.P.C. …”, ossia pronunciando “… dopo sei anni dall'iscrizione a ruolo dell'opposizione, dopo l'espletamento dei mezzi istruttori ed, in particolare, l'assunzione della prova con i testimoni (cfr. verbale del 22.6.2018) … aderendo al [più] recente [e diverso] orientamento delle S.U., che prevede un onere in capo a parte opposta – solo ove chiedesse alla prima udienza la concessione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, si ribadisce – di attivazione della procedura di mediazione …”;
sicché, così statuendo (e non rimettendo le parti sul ruolo, onde dar loro contezza di detto innovativo indirizzo), aveva impedito alla parte opposta ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri diritti;
e, comunque, la giurisprudenza di merito si sarebbe da ultimo nuovamente orientata diversamente in tema (così Trib. Firenze, sentenza n. 15264 del 23.3.2021), donde l'evidenza d'un dibattito ancora non esaurito su tale vexata quaestio;
2. nel merito, s'era omesso di considerare che:
2.1. la p.a. committente aveva già versato l'ammontare di cui a due delle quattro fatture emesse (la prima e la terza) per la fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza realizzato, senza contestare in alcun modo l'an ovvero l'esattezza dell'adempimento di cui al vincolo contrattuale assunto;
2.2. l'opposizione si configurava, pertanto, come temeraria, donde la piena doverosità della condanna della p.a. opponente ex art. 96 C.P.C.; e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa inibitoria ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione a pro' dei costituti procuratori (quali antistatari). *
L'appellata p.a. si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 20.11.2021 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito:
I. l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis C.P.C.;
II. l'incompetenza per territorio del giudice adito, spettando la cognizione della materia di prime cure “… in virtù del combinato disposto degli art. 1182, comma 4 c.c., 54 r.d. n. 2440 del 1923, 278 lett. d, 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924, all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria del domicilio del debitore …”;
e, nel merito:
sub 2., che: la domanda era infondata per:
“… il difetto di legittimazione passiva del , in quanto la fornitura degli impianti di Controparte_1 videosorveglianza e materiale informatico in questione è stata realizzata per l'Ufficio Leggi Speciali del Comune di Reggio Calabria, e, pertanto, rientra nell'ambito del c.d. Decreto Reggio. Di conseguenza, titolare della procedura in esame è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per cui conto ha agito il Sindaco del , quale Funzionario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cui è Controparte_1 subentrato ex D. Lgs. 303/99 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ai sensi della Legge n. 246/89 e non nella qualità di rappresentante legale dell'Amministrazione comunale. Le spese realizzate nell'ambito del c.d. Decreto Reggio sono finanziate con fondi statali costituiti presso la Presidenza del Consiglio, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e non incidono in alcun modo sul bilancio comunale
…” (richiamando in termini Consiglio di Stato–Sez. V, n. 2358/2015);
in ogni caso, anche a voler diversamente opinare:
“… Da verifiche effettuate presso il Settore Programmazione Economica e Finanziaria del Controparte_1 non solo non risulta che tali fatture siano mai pervenute all'Ente, come da nota prot. n. 20353 dell'11.2.2016 (allegato n. 2 del fascicolo di primo grado), ma nessun valido impegno contabile risulta assunto dall'Amministrazione comunale in relazione alla fornitura indicata … né la ricorrente ha fornito alcuna prova documentale del diritto di credito azionato che si contesta in toto … L'odierna appellante non ha fornito la prova dell'installazione degli impianti di videosorveglianza presso gli uffici, limitandosi a lamentare il mancato pagamento delle succitate fatture …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Differito ex officio il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 7.1.2022 a quella del 21.1.2022 e quindi (in virtù d'ordine in pari data, che negava l'inibitoria invocata e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia d'inammissibilità invocata sub I.) al 13.11.2023 (ove aveva luogo la precisazione delle conclusioni), senza alcuna ulteriore attività, previa la sostituzione del consigliere relatore, all'esito di detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C.– la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 1.2.2024). Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 10
e 12.11.2023, le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 14.1.2024 w 2.2.2024) rilevava che:
- pacifica appariva la violazione da parte del Giudice a quo del principio tempus regit actum;
- in punto d'incompetenza per territorio:
“… controparte aveva l'onere di contestare specificatamente tutti i possibili fori concorrenti, indicandone le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni foro di collegamento idoneo a radicare la competenza. E ciò non è avvenuto. Pertanto, l'eccezione deve considerarsi tamquam non essent e, conseguentemente, di guisa deve essere rigettata …”;
- nel merito:
“… l'Ente comunale risponde delle proprie Circoscrizioni e delle proprie strutture (Centro Civico Arghillà). A tal uopo, si ribadisce che: la fattura n.1019-09 del 24.06.2009 segue alla commessa n.2266 del 22.06.2009 sottoscritta dal Segretario della Terza Circoscrizione del per la fornitura di materiale informatico (vedasi Controparte_1 documentazione già prodotta in atti); 2) la fattura n.185/D-09 del 31.03.2009 – relativa alla consegna del 18.03.2009 – segue gli ordini n.663-08/GA del 13.12.2008 relativo al preventivo n.147-08/GA del 19.11.2008, susseguente al preventivo n.146-08/GA del 19.11.2008, sottoscritti dal Sindaco pro tempore (cfr. all.). A rigore si rappresenta che il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore ha pagato due fatture su quattro lasciando insolute la seconda e la quarta fattura (oggetto di causa). Tes_ Tes_ I lavori sono stati eseguiti e completati, per come confermato anche dai testi e (cfr. verbale del 22.06.2018), presso il Centro Civico Arghillà del Comune di Reggio Calabria …”;
di contro, l'appellata p.a. (con atto depositato in modalità telematica in data 3.1.2024) insisteva ex adverso nelle difese già spiegate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quella in rito sub I. in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C. del gravame odierno:
rileva il Collegio che l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che: «… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
quanto al profilo d'incompetenza sub II., va considerato che:
- il primo Giudice ha implicitamente disatteso l'eccezione in argomento;
- fondato è in diritto l'assunto di parte appellante secondo cui nel caso di lite la p.a. allora opponente, pur eccependo l'incompetenza del Giudice adito (e segnalando quale forum destinatae solutionis quella della sede del proprio Ufficio di Tesoreria), non ebbe anche a puntualizzare la propria difesa al riguardo come chiarito in sede di legittimità (da ultimo, da Cass. Sez. VI-2, ordinanza n. 11781 del 18/6/2020), secondo cui
«… ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza …»;
donde il radicamento utile ed efficace della lite davanti Tribunale Civile di SI (quale sede del domicilio del creditore);
con conseguente rigetto anche dell'eccezione difensiva in argomento.
*
Venendo ora al merito, rileva il Collegio quanto ai temi sub 1., la cui indole appare assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito dedotta, che:
non può persuadere la postulazione di parte appellante, là dove appare stigmatizzare – senza avere tuttavia esplicitato univocamente e chiaramente l'ampiezza della propria doglianza – da parte del primo Giudice vuoi una mancata rimessione delle parti sul ruolo collegiale perché ne prendessero cognizione (con correlata pronuncia “a sorpresa” sui rispettivi petita) vuoi la mancata restituzione in termini per l'esercizio di facoltà processuali rimaste inottemperate incolpevolmente, dopo il richiamato intervento chiarificatore delle SS.UU. del 2020; ed infatti:
vero è che la domanda fu introdotta nel 2016;
ma vero è pure, circa le vicende del dibattito in argomento declinatesi fino alla data di passaggio in decisione della lite (avvenuto all'udienza del 12.6.2020), secondo ciò che si legge nella richiamata pronuncia delle SS.UU. n. 19596 del 18/9/2020, quanto appresso:
«… il problema posto oggi all'esame delle Sezioni Unite è stato oggetto di una specifica pronuncia, cioè la citata sentenza n. 24629 del 2015 della Terza Sezione Civile, la quale ha affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione è da porre a carico della parte opponente
… Questa sentenza, a quanto risulta, non è l'unica che ha affrontato il problema in esame. Sono da aggiungere, infatti, due ordinanze della Sesta Sezione Civile di questa Corte: l'ordinanza 21 settembre 2017, n. 22017, la quale però si è arrestata al preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso proprio perché la parte ricorrente non aveva affrontato la questione oggi in esame, decisa dalla Corte di merito, in quel caso, in senso conforme alla sentenza n. 24629 del 2015; nonché l'ordinanza 16 settembre 2019, n. 22003, la quale ha seguito l'impostazione del precedente del 2015 senza aggiungere ulteriori sostanziali argomentazioni di supporto. 4.1. È certo, però, che l'impostazione data dalla sentenza n. 24629 del 2015 non ha raccolto l'unanime consenso degli uffici giudiziari di merito, i quali si sono divisi su posizione tra loro inconciliabili. E così, mentre una parte di essi si è allineata alle indicazioni provenienti dalla sentenza suindicata, un'altra parte ha dichiarato di non condividere tale impostazione, adottando perciò la soluzione contraria e ponendo l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto. Non sono mancate, poi, soluzioni intermedie, come quella di chi ha proposto che l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione debba gravare sulla parte opponente o su quella opposta a seconda che il decreto ingiuntivo abbia ottenuto, o meno, la provvisoria esecutività; oppure quella di altri uffici che hanno ritenuto che l'onere possa essere posto a carico dell'opponente solo se questi abbia proposto domanda riconvenzionale. Non è il caso di elencare i singoli provvedimenti che si sono schierati per l'una o per l'altra soluzione, né di indicare percentuali maggiori o minori di adesione all'indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 24629 del 2015 … Ciò che occorre ulteriormente aggiungere è che il problema in esame ha visto anche un significativo contrasto nell'ambito della dottrina; molti Autori, infatti, si sono pronunciati sulla questione e, con dovizia di contrapposte argomentazioni, hanno sostenuto ora l'una ora l'altra tesi, a conferma di quello che osserva l'ordinanza interlocutoria, e cioè che esistono ragioni sostenibili a supporto di entrambe le contrapposte posizioni …»;
ed è noto in diritto che (con principio da ultimo ancora una volta ribadito in sede di legittimità – da Cass. civ. Sez. I, ordinanza n. 4085 del 14/2/2024 – anche per le norme sostanziali), in tema di norme processuali (secondo Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 3436 del 3/2/2023):
«… Il "prospective overruling" consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo e non è, pertanto, invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite …”;
sicché, difettava nella vicenda oggi in riesame il presupposto di un prospective overruling tale da legittimare una restituzione in termini a pro' della parte colpitane per l'esercitabilità dei propri diritti (processuali e sostanziali) antea non esperita a causa d'un incolpevole affidamento sulla solidità ed univocità del precedente indirizzo giurisprudenziale in materia;
e, d'altra parte, che il decidente abbia statuito valorizzando l'approdo giurisprudenziale de quo
– poi divenuto ius receptum ormai consolidato (dopo la Sez. III, ordinanza n. 159 dell'8/1/2021, nessun precedente in tema si rileva) – sebbene conosciuto nel tempo di latenza decorso tra il passaggio in decisione della lite e la pubblicazione della pronuncia diretta a definirla (riservata il precedente 12.6.2020) non è circostanza integrante sotto alcun profilo lesione dei diritti difensivi o del contraddittorio tra le parti.
Dal rigetto delle censure in argomento consegue per l'effetto la conferma della sentenza impugnata.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte
Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 871,35 totale € 6.680,35 totale dimidiato € 3.340,175
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva e in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di SI, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 14.9.2021 ed iscritto a ruolo in data 16.9.2021 avverso la sentenza del Tribunale Civile di SI–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico In persona del G.O.T. emessa al n. 331 in data 16.2.2021 nel procedimento già iscritto al n. 1371/2016 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.340,175 per onorario, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 10.7.2024 Il Presidente (dott. Maria Pina LAZZARA)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)