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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3464/2025, promossa con ricorso depositato il 02/09/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Stefano Bettinelli
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Stefano Bettinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carnago (VA), in data 12 maggio 2018 (anno
2018 atto n. 3 parte I) con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 2.9.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà della sig.ra , acquistata prima del matrimonio, Parte_1 verrà assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarvi con la figlia con tutto ciò Per_1 che l'arreda; il Sig. ha già provveduto a trasferirsi in un altro immobile, Parte_2 asportando i suoi effetti personali. Il sig. s'impegna a riconsegnare le chiavi Parte_2 della casa coniugale entro il 31.12.2025;
3) la figlia verrà affidata congiuntamente ai genitori e collocata anagraficamente presso Per_1 la residenza materna. La figlia, di anni 17, trascorrerà con ciascun genitore il tempo che vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ludici, come pure le vacanze estive, natalizie e pasquali;
4) il Sig. , quale concorso per il mantenimento della figlia, corrisponderà alla Parte_2 madre la somma di € 450,00 mensili, entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Le spese straordinarie necessarie alla figlia, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e debitamente documentate al fine di ottenerne il relativo rimborso, che dovrà essere eseguito entro 15 giorni dall'invio della documentazione e verranno sostenute nella ragione del 50% da ciascun genitore e in caso di disaccordo si farà riferimento al protocollo stabilito dalla Corte d'Appello di Milano;
5) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti e dotati di autonoma capacità lavorativa;
6) la sig.ra continuerà a farsi carico in modo esclusivo del pagamento del mutuo Parte_1 acceso con la Banca Popolare di Bergamo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis. 51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473 bis 4 comma 3 c.p.c.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 12/05/2018, in Carnago (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carnago (anno 2018, atto n. 3, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3464/2025, promossa con ricorso depositato il 02/09/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Stefano Bettinelli
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Stefano Bettinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carnago (VA), in data 12 maggio 2018 (anno
2018 atto n. 3 parte I) con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 2.9.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà della sig.ra , acquistata prima del matrimonio, Parte_1 verrà assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarvi con la figlia con tutto ciò Per_1 che l'arreda; il Sig. ha già provveduto a trasferirsi in un altro immobile, Parte_2 asportando i suoi effetti personali. Il sig. s'impegna a riconsegnare le chiavi Parte_2 della casa coniugale entro il 31.12.2025;
3) la figlia verrà affidata congiuntamente ai genitori e collocata anagraficamente presso Per_1 la residenza materna. La figlia, di anni 17, trascorrerà con ciascun genitore il tempo che vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ludici, come pure le vacanze estive, natalizie e pasquali;
4) il Sig. , quale concorso per il mantenimento della figlia, corrisponderà alla Parte_2 madre la somma di € 450,00 mensili, entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Le spese straordinarie necessarie alla figlia, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e debitamente documentate al fine di ottenerne il relativo rimborso, che dovrà essere eseguito entro 15 giorni dall'invio della documentazione e verranno sostenute nella ragione del 50% da ciascun genitore e in caso di disaccordo si farà riferimento al protocollo stabilito dalla Corte d'Appello di Milano;
5) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti e dotati di autonoma capacità lavorativa;
6) la sig.ra continuerà a farsi carico in modo esclusivo del pagamento del mutuo Parte_1 acceso con la Banca Popolare di Bergamo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis. 51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473 bis 4 comma 3 c.p.c.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 12/05/2018, in Carnago (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carnago (anno 2018, atto n. 3, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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