Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1800
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizi propri dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione sottesi all'intimazione impugnata siano state regolarmente notificate alla ricorrente e non risultano essere state tempestivamente impugnate nei termini previsti dagli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992. Pertanto, le cartelle sono divenute definitive e non più contestabili. L'intimazione di pagamento, essendo atto meramente sollecitatorio, può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, non potendo essere utilizzata per rimettere in discussione la legittimità sostanziale delle cartelle presupposte.

  • Inammissibile
    Vizi di notifica delle cartelle sottese all'intimazione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione sottesi all'intimazione impugnata siano state regolarmente notificate alla ricorrente e non risultano essere state tempestivamente impugnate nei termini previsti dagli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992. Pertanto, le cartelle sono divenute definitive e non più contestabili. L'intimazione di pagamento, essendo atto meramente sollecitatorio, può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, non potendo essere utilizzata per rimettere in discussione la legittimità sostanziale delle cartelle presupposte.

  • Inammissibile
    Prescrizione e/o decadenza della pretesa

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione sottesi all'intimazione impugnata siano state regolarmente notificate alla ricorrente e non risultano essere state tempestivamente impugnate nei termini previsti dagli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992. Pertanto, le cartelle sono divenute definitive e non più contestabili. L'intimazione di pagamento, essendo atto meramente sollecitatorio, può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, non potendo essere utilizzata per rimettere in discussione la legittimità sostanziale delle cartelle presupposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1800
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1800
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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