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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1800/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16853/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.9084986442.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097.2023.0111273929.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1027/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097.2024.9084986442.000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitatamente alle cartelle nn. 09720190190848441000 e 09720230111273929000, rispettivamente concernenti il mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2017 e 2021, per complessivi euro 1.048,97, ed in particolare per la quota riferita al veicolo targato Targa_1
Esponeva la ricorrente di non essere mai stata proprietaria del predetto veicolo, la cui intestazione al
Pubblico Registro Automobilistico sarebbe avvenuta sulla base di un atto di trasferimento recante una firma apocrifa, come risultante da denuncia-querela, perizia grafologica e dalla pendenza di un giudizio civile di querela di falso innanzi al Tribunale di Roma, nel quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
Deduceva, inoltre, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa, nonché vizi di notifica di talune cartelle sottese all'intimazione impugnata.
Si è costituito l'ufficio Agenzia delle Entrate – Riscossione, il quale concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle doglianze per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs.
n. 546/1992, sostenendo che l'intimazione di pagamento sarebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri e che le cartelle presupposte sarebbero divenute definitive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso inammissibile.
La ricorrente contesta la legittimità della pretesa tributaria azionata mediante l'intimazione di pagamento impugnata, deducendo l'inesistenza del presupposto impositivo in ragione della falsità dell'atto di trasferimento della proprietà del veicolo targato Targa_1 Tuttavia, risulta dagli atti che le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione sottese all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate alla ricorrente e non risultano essere state tempestivamente impugnate nei termini previsti dagli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992.
In particolare, la relata di notifica della cartella di pagamento n. 09720190190848441000 indica che tale atto esattoriale è stato notificato in data 11/01/2020 personalmente al destinatario.
Successivamente l'ufficio ha notificato in data 08/06/2023, personalmente al destinatario, l'intimazione di pagamento n. 09720239034020136000 contenente la predetta cartella di pagamento n.
09720190190848441000, interrompendo utilmente il decorso del termine prescrizionale che per il caso di specie è entro la fine del terzo anno successivo a quello di notifica dell'atteso precedente.
Parimenti, la relata di notifica della cartella di pagamento n. 09720230111273929000 indica che tale atto esattoriale è stato notificato in data 08/06/20223 personalmente al destinatario.
Ne consegue che le stesse sono divenute definitive e non più contestabili, con cristallizzazione della pretesa tributaria in esse contenuta.
Secondo il principio consolidato in materia di riscossione, l'intimazione di pagamento costituisce atto meramente sollecitatorio e può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, non potendo essere utilizzata per rimettere in discussione la legittimità sostanziale delle cartelle presupposte, ormai divenute definitive per mancata impugnazione.
Le deduzioni della ricorrente in ordine alla falsità dell'atto di trasferimento del veicolo e alla pendenza di un giudizio civile di querela di falso, pur astrattamente rilevanti sotto altri profili, non possono essere fatte valere in questa sede, poiché attengono a circostanze che avrebbero dovuto essere dedotte mediante tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, all'epoca della loro notifica.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 280,00 oltre accessori di legge se dovuti. Roma 16/1/2026
Il Giudice
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16853/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.9084986442.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097.2023.0111273929.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1027/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097.2024.9084986442.000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitatamente alle cartelle nn. 09720190190848441000 e 09720230111273929000, rispettivamente concernenti il mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2017 e 2021, per complessivi euro 1.048,97, ed in particolare per la quota riferita al veicolo targato Targa_1
Esponeva la ricorrente di non essere mai stata proprietaria del predetto veicolo, la cui intestazione al
Pubblico Registro Automobilistico sarebbe avvenuta sulla base di un atto di trasferimento recante una firma apocrifa, come risultante da denuncia-querela, perizia grafologica e dalla pendenza di un giudizio civile di querela di falso innanzi al Tribunale di Roma, nel quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
Deduceva, inoltre, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa, nonché vizi di notifica di talune cartelle sottese all'intimazione impugnata.
Si è costituito l'ufficio Agenzia delle Entrate – Riscossione, il quale concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle doglianze per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs.
n. 546/1992, sostenendo che l'intimazione di pagamento sarebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri e che le cartelle presupposte sarebbero divenute definitive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso inammissibile.
La ricorrente contesta la legittimità della pretesa tributaria azionata mediante l'intimazione di pagamento impugnata, deducendo l'inesistenza del presupposto impositivo in ragione della falsità dell'atto di trasferimento della proprietà del veicolo targato Targa_1 Tuttavia, risulta dagli atti che le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione sottese all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate alla ricorrente e non risultano essere state tempestivamente impugnate nei termini previsti dagli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992.
In particolare, la relata di notifica della cartella di pagamento n. 09720190190848441000 indica che tale atto esattoriale è stato notificato in data 11/01/2020 personalmente al destinatario.
Successivamente l'ufficio ha notificato in data 08/06/2023, personalmente al destinatario, l'intimazione di pagamento n. 09720239034020136000 contenente la predetta cartella di pagamento n.
09720190190848441000, interrompendo utilmente il decorso del termine prescrizionale che per il caso di specie è entro la fine del terzo anno successivo a quello di notifica dell'atteso precedente.
Parimenti, la relata di notifica della cartella di pagamento n. 09720230111273929000 indica che tale atto esattoriale è stato notificato in data 08/06/20223 personalmente al destinatario.
Ne consegue che le stesse sono divenute definitive e non più contestabili, con cristallizzazione della pretesa tributaria in esse contenuta.
Secondo il principio consolidato in materia di riscossione, l'intimazione di pagamento costituisce atto meramente sollecitatorio e può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, non potendo essere utilizzata per rimettere in discussione la legittimità sostanziale delle cartelle presupposte, ormai divenute definitive per mancata impugnazione.
Le deduzioni della ricorrente in ordine alla falsità dell'atto di trasferimento del veicolo e alla pendenza di un giudizio civile di querela di falso, pur astrattamente rilevanti sotto altri profili, non possono essere fatte valere in questa sede, poiché attengono a circostanze che avrebbero dovuto essere dedotte mediante tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, all'epoca della loro notifica.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 280,00 oltre accessori di legge se dovuti. Roma 16/1/2026
Il Giudice