Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Fallimentare Ufficio di Lagonegro, composto dai magistrati
Dott. Giuliana Santa Trotta Presidente f.f.
Dott. Aniello Maria de Piano Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da Parte_1
creditore;
[...]
Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
Verificato che non risultano presentate dal debitore domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore;
Rilevato che il debitore versa in stato di sovraindebitamento, Parte_2 inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, avendone la creditrice dimostrato l'incapacità al pagamento del debito portato dal titolo esecutivo, pari a circa 164.000,00 euro, in solido con , in quanto Parte_3 garanti per la società nei confronti della quale era stata dichiarata Parte_4
l'apertura della liquidazione giudiziale ad oggi definita per insufficienza di attivo;
ritenuto, in particolare, che l'insolvenza sia resa palese dai seguenti elementi: il rilevante lasso di tempo trascorso dall'inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti della creditrice, come da lettera di messa in mora (menzionata in ricorso) e successivo ricorso per decreto ingiuntivo;
l'entità della somma oggetto di inadempimento pari ad € 164.568,35; l'infruttuosità dei successivi tentativi di recupero del credito.
Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; rilevato che, pur essendosi perfezionata la notifica al debitore quest'ultimo non si è costituito;
Considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
Precisato che la liquidazione controllata, non avendo le caratteristiche di un piano, comporta che l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio della liquidazione
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rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile viene demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato (che provvederà con separato provvedimento), precisando sin da ora che la misura di tale limite verrà determinata tenuto conto di quanto necessario al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare. Sul punto, il Liquidatore dovrà previamente, con apposita istanza, documentare quanto effettivamente percepito, a titolo di reddito da lavoro, dal debitore, dando, altresì, conto delle spese necessarie – debitamente documentate - per il sostentamento, suo e del suo nucleo familiare;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che il CCII non prevede una durata “minima” quadriennale della liquidazione, come previsto dalla legge 3/2012 per la liquidazione del patrimonio e che, pertanto, la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti) e che l'apprensione di una quota di reddito del debitore rappresenta pur sempre un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
ritenuto, purtuttavia, che il CCII ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, esdebitazione che, una volta dichiarata, preclude l'apprensione di quote di reddito poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento, il che induce a ritenere che l'apprensione di quote di reddito dovrà avvenire quantomeno fino all'eventuale dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (sul punto, v. Tribunale di Verona 5/10/2022); rilevato che, laddove per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura risulti necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), il liquidatore sarà tenuto a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio;
ritenuto, pertanto, che, fin quando vi siano debiti da adempiere nell'ambito della procedura concorsuale, il termine triennale correlato all'esdebitazione finisce per operare non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore (sul punto, C. Cost. n. 6/2024); ritenuto che laddove l'esdebitazione non venga concessa, dovrà comunque essere assicurata la ragionevole durata del procedimento, pertanto l'organo liquidatore, sotto la supervisione del giudice delegato dovrà in sede di approvazione del programma di liquidazione, determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa (sul punto, C. Cost. n. 6/2024);
pag. 2 di 4 precisato che il compenso del liquidatore viene liquidato dal giudice, solo in esito all'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 4, CCII) e che lo stesso ha natura unitaria (in tale senso, v. Trib. Milano, 14 novembre 2023); ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
PQM
Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII,
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_2
, C.F. , residente in [...]
Fontana del Vaglio n. 2 (interno 2)
Nomina Giudice Delegato il dott. Aniello Maria De Piano.
Nomina Liquidatore il dott. Persona_1
ordina al debitore il deposito entro 7 giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII, ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore e agli eventuali terzi (fatti salvi i diritti dei comproprietari) di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
demanda, al GD, ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
autorizza il Liquidatore, all'apertura di un conto corrente della procedura, nonché, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del
Tribunale di Lagonegro nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
pag. 3 di 4 - pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva presso i
Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, quanto prima, la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII;
- provveda, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, cui dovrà notificare senza indugio la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- completi, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, l'inventario dei beni del debitore;
- rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/06/2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura della liquidazione, se la procedura sarà ancora aperta, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto ed al
Liquidatore
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 07/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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