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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/09/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12619/2024 promossa da:
Parte_1 nato in [...] il [...]
Parte_2 nato in CILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sui figli minori , nata in [...] in Controparte_1 Persona_1 data 29/09/2014 e nata in [...] in data [...] Persona_2
MARIA Parte_3 nata in CILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sul figlio minore , nato in Controparte_2 Persona_3
CILE in data 02/11/2014 EN SÉ JA AL nato in CILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sul figlio minore nato in [...] Controparte_3 Persona_4 in data 27/08/2018
Pt_4 Parte_2 nato in [...] in data [...]
Parte_5 nata in [...] in data [...]
Parte_6 nato in [...] in data [...]
Parte_7 nata in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. APERIO BELLA LEOPOLDO Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino pagina 1 di 8 Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri
[...]
, , , , Parte_8 Parte_9 Persona_1 Parte_10 [...]
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , e Parte_15 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Autorità
[...] Controparte_4 amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 15/07/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il Controparte_4 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini cileni;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o ON Persona_6
), nato a [...] in data [...], il quale, dopo essere emigrato in territorio
[...] cileno, contraeva matrimonio con la sig.ra il 20/03/1850 e dalla loro unione Persona_7 nasceva in Cile il figlio , battezzato il 13/03/1853. L'avo Persona_8 [...]
decedeva in Cile il 31/03/1894 (cfr. docc. 10-13); ON
- che il figlio dell'avo si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_8 Per_9 il 26/11/1883 e dal matrimonio nasceva a Santiago, in territorio cileno, il 16/03/1897,
[...] la figlia che, a sua volta, dopo aver sposato Persona_10 [...]
il giorno 22/12/1923, dava poi alla luce, in data 11/10/1927, il figlio Parte_1 [...]
(cfr. docc. 14-18); Persona_11
- che dall'unione coniugale tra e Persona_11 Controparte_5
matrimonio celebrato in data 18/12/1953, nasceva in Cile, il 20/04/1955, il
[...] ricorrente (cfr. docc. 20-22); Parte_1
- che dal matrimonio tra il ricorrente e Parte_1 Persona_12 del 12/11/1984 nascevano in Cile sette figli, anch'essi ricorrenti nel presente
[...] giudizio: in data 10/09/1985, in data 26/02/1987, Parte_2 [...]
in data 23/10/1989, in data Parte_11 Persona_13
07/09/1991, ; in data 25/03/1995, in Persona_14 Parte_5 data 01/05/1998, e, infine, in data 03/03/2001, Parte_6 Parte_7
(cfr. docc. 23-30);
[...]
- che dalla relazione tra il ricorrente e Parte_2 Persona_15
del 14/10/2011 nascevano in Cile, due figlie minori, ricorrenti in giudizio per il
[...] tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale: in data 01/11/2012, Persona_2
e, in data 29/09/2014, (cfr. docc. 31-33);
[...] Persona_1
pagina 2 di 8 - che il 23/01/2012 la ricorrente si univa in matrimonio con Parte_11
e dalla loro unione nasceva in Cile, il 02/11/2014, il minore Controparte_2
, rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. Persona_3
34 e 35);
- che dall'unione tra e nasceva in Persona_13 CP_1 CP_3
Cile, il 27/08/2018, il minore rappresentato dai genitori esercenti la Persona_4 potestà genitoriale (cfr. docc. 36 e 37).
- Che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e non ON si è mai naturalizzato cittadino cileno (cfr. doc. 38).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_6 non comparso.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a ON
LA (TO) in data 18/06/1816 (v. documenti in atti), gli stessi sostengono che la cittadinanza gli è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di Persona_8 ON
), poi attraverso la sig.ra e, infine, tramite
[...] Persona_10 [...]
, padre del ricorrente . Persona_11 Parte_1
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale pagina 3 di 8 tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla pagina 4 di 8 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo ON era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nel 1816 e successivamente trasferitosi e coniugatosi in pagina 5 di 8 Cile e dalla circostanza che la nipote di tale antenato era nonna Persona_10 del ricorrente , madre a sua volta di , (padre del Parte_1 Persona_11 ricorrente ). La nipote dell'avo Parte_1 Persona_10 avrebbe perso per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero e, in ogni caso, non avrebbe potuto trasmetterla in quanto donna. Inoltre, non è chiaro nella fattispecie se la legge cilena all'epoca vigente determinasse l'acquisto della cittadinanza cilena per effetto del matrimonio con un cittadino cileno e, per questa via, non risulta accertato se l'ascendente dei ricorrenti nata in data [...] Persona_10 Persona_10 abbia perso la cittadinanza italiana in ragione del matrimonio con il cittadino cileno del 1923 e in virtù dell'applicazione della legge 555 del 1912 che determinava tale conseguenza per la donna che sposandosi acquistasse altra cittadinanza. Ciò che, in ogni caso, appare decisivo rilevare è che l'entrata in vigore della Costituzione ha eventualmente travolto questo effetto con efficacia retroattiva. In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve verificare se i discendenti del sig. abbiano ON diritto alla cittadinanza italiana. Orbene, in primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia ma deceduto in data successiva, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
In secondo luogo, è documentato che nato a [...] e cittadino ON italiano, una volta trasferitosi in Cile, ha sposato e insieme hanno avuto un figlio, Persona_7 ER
, il quale, sposatosi con aveva poi una figlia, Persona_8 Persona_9 Persona_10 pagina 6 di 8 sposatasi a sua volta con un cittadino cileno e nonna del ricorrente Persona_10 Parte_1
[...]
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano ON mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 38 si evince che ON
non ha mai rinunciato alla cittadinanza originaria italiana e non si è mai naturalizzato
[...] cittadino cileno. La nipote di (nonché nonna del ricorrente ON Parte_1
nasceva, come si è detto, il 16/03/1897, ossia ben
[...] Persona_10 prima della entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912. Ella, sposando un cittadino cileno, avrebbe perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”. Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero. Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912. È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
pagina 7 di 8 Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 11/09/2025. Il Giudice
Dr.ssa Silvia Carosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12619/2024 promossa da:
Parte_1 nato in [...] il [...]
Parte_2 nato in CILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sui figli minori , nata in [...] in Controparte_1 Persona_1 data 29/09/2014 e nata in [...] in data [...] Persona_2
MARIA Parte_3 nata in CILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sul figlio minore , nato in Controparte_2 Persona_3
CILE in data 02/11/2014 EN SÉ JA AL nato in CILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sul figlio minore nato in [...] Controparte_3 Persona_4 in data 27/08/2018
Pt_4 Parte_2 nato in [...] in data [...]
Parte_5 nata in [...] in data [...]
Parte_6 nato in [...] in data [...]
Parte_7 nata in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. APERIO BELLA LEOPOLDO Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino pagina 1 di 8 Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri
[...]
, , , , Parte_8 Parte_9 Persona_1 Parte_10 [...]
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , e Parte_15 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Autorità
[...] Controparte_4 amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 15/07/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il Controparte_4 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini cileni;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o ON Persona_6
), nato a [...] in data [...], il quale, dopo essere emigrato in territorio
[...] cileno, contraeva matrimonio con la sig.ra il 20/03/1850 e dalla loro unione Persona_7 nasceva in Cile il figlio , battezzato il 13/03/1853. L'avo Persona_8 [...]
decedeva in Cile il 31/03/1894 (cfr. docc. 10-13); ON
- che il figlio dell'avo si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_8 Per_9 il 26/11/1883 e dal matrimonio nasceva a Santiago, in territorio cileno, il 16/03/1897,
[...] la figlia che, a sua volta, dopo aver sposato Persona_10 [...]
il giorno 22/12/1923, dava poi alla luce, in data 11/10/1927, il figlio Parte_1 [...]
(cfr. docc. 14-18); Persona_11
- che dall'unione coniugale tra e Persona_11 Controparte_5
matrimonio celebrato in data 18/12/1953, nasceva in Cile, il 20/04/1955, il
[...] ricorrente (cfr. docc. 20-22); Parte_1
- che dal matrimonio tra il ricorrente e Parte_1 Persona_12 del 12/11/1984 nascevano in Cile sette figli, anch'essi ricorrenti nel presente
[...] giudizio: in data 10/09/1985, in data 26/02/1987, Parte_2 [...]
in data 23/10/1989, in data Parte_11 Persona_13
07/09/1991, ; in data 25/03/1995, in Persona_14 Parte_5 data 01/05/1998, e, infine, in data 03/03/2001, Parte_6 Parte_7
(cfr. docc. 23-30);
[...]
- che dalla relazione tra il ricorrente e Parte_2 Persona_15
del 14/10/2011 nascevano in Cile, due figlie minori, ricorrenti in giudizio per il
[...] tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale: in data 01/11/2012, Persona_2
e, in data 29/09/2014, (cfr. docc. 31-33);
[...] Persona_1
pagina 2 di 8 - che il 23/01/2012 la ricorrente si univa in matrimonio con Parte_11
e dalla loro unione nasceva in Cile, il 02/11/2014, il minore Controparte_2
, rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. Persona_3
34 e 35);
- che dall'unione tra e nasceva in Persona_13 CP_1 CP_3
Cile, il 27/08/2018, il minore rappresentato dai genitori esercenti la Persona_4 potestà genitoriale (cfr. docc. 36 e 37).
- Che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e non ON si è mai naturalizzato cittadino cileno (cfr. doc. 38).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_6 non comparso.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a ON
LA (TO) in data 18/06/1816 (v. documenti in atti), gli stessi sostengono che la cittadinanza gli è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di Persona_8 ON
), poi attraverso la sig.ra e, infine, tramite
[...] Persona_10 [...]
, padre del ricorrente . Persona_11 Parte_1
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale pagina 3 di 8 tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla pagina 4 di 8 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo ON era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nel 1816 e successivamente trasferitosi e coniugatosi in pagina 5 di 8 Cile e dalla circostanza che la nipote di tale antenato era nonna Persona_10 del ricorrente , madre a sua volta di , (padre del Parte_1 Persona_11 ricorrente ). La nipote dell'avo Parte_1 Persona_10 avrebbe perso per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero e, in ogni caso, non avrebbe potuto trasmetterla in quanto donna. Inoltre, non è chiaro nella fattispecie se la legge cilena all'epoca vigente determinasse l'acquisto della cittadinanza cilena per effetto del matrimonio con un cittadino cileno e, per questa via, non risulta accertato se l'ascendente dei ricorrenti nata in data [...] Persona_10 Persona_10 abbia perso la cittadinanza italiana in ragione del matrimonio con il cittadino cileno del 1923 e in virtù dell'applicazione della legge 555 del 1912 che determinava tale conseguenza per la donna che sposandosi acquistasse altra cittadinanza. Ciò che, in ogni caso, appare decisivo rilevare è che l'entrata in vigore della Costituzione ha eventualmente travolto questo effetto con efficacia retroattiva. In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve verificare se i discendenti del sig. abbiano ON diritto alla cittadinanza italiana. Orbene, in primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia ma deceduto in data successiva, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
In secondo luogo, è documentato che nato a [...] e cittadino ON italiano, una volta trasferitosi in Cile, ha sposato e insieme hanno avuto un figlio, Persona_7 ER
, il quale, sposatosi con aveva poi una figlia, Persona_8 Persona_9 Persona_10 pagina 6 di 8 sposatasi a sua volta con un cittadino cileno e nonna del ricorrente Persona_10 Parte_1
[...]
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano ON mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 38 si evince che ON
non ha mai rinunciato alla cittadinanza originaria italiana e non si è mai naturalizzato
[...] cittadino cileno. La nipote di (nonché nonna del ricorrente ON Parte_1
nasceva, come si è detto, il 16/03/1897, ossia ben
[...] Persona_10 prima della entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912. Ella, sposando un cittadino cileno, avrebbe perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”. Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero. Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912. È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
pagina 7 di 8 Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 11/09/2025. Il Giudice
Dr.ssa Silvia Carosio
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