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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2857/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2857/2021. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.3.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 MARZO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 2857/2021 R.G.
promossa da
1 P.IVA in persona del suo amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Gulisano
-attrice-
CONTRO
nato in [...], in data [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Maria Carmela Campisano, con studio in Paternò, Via E. Bellia, 310
-convenuto-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo Parte_2
n.° 252/2021 emesso dal Tribunale di Catania in data 13/01/2021 in favore dell'Architetto
[...]
e notificato il 21.01.2021 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €. CP_1
7.864,40 per le causali di cui in ricorso, oltre accessori ed onorari di legge, chiedendone la revoca e conseguente l'annullamento nei limiti e per i motivi di seguito esposti
Eccepiva a tal riguardo: INAMMISSIBILITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI
AGLI ARTT. 633 E 636 C.P.C; INFONDATEZZA DELLA ET;
CP_2
Concludeva chiedendo: statuire il diritto dell'opposto al pagamento della complessiva somma di €.
1.717,83, quale somma dovuta per le prestazioni effettivamente rese, o in quell'altra misura che ritenuta equa alla luce della normativa vigente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio
Con comparsa di costituzione si costituiva l'Arch. il quale concludeva chiedendo: Controparte_1
preliminarmente concedere la clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, stante che l'opposizione non appare fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
ritenere e dichiarare infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo nel merito;
conseguentemente, rigettare l'opposizione e confermare in toto l'impugnato decreto ingiuntivo;
ritenere e dichiarare infondata la richiesta avanzata da parte opponente, circa la corresponsione a titolo di compensi per l'attività espletata a favore dell'opposto della somma di €. 1.717,00, poiché infondata per i motivi esposti in comparsa;
conseguente, rigettare essa domanda e confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla Società
[...]
[..
[...] in persona del suo rappresentante legale pro tempore e pertanto dichiarare e Parte_3
accertare il credito avanzato dal professionista nei confronti della società opponente e per lo effetto condannarla al pagamento della somma di € 7.650,00. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese dell'odierno giudizio, come per legge.
Chiamata la causa alla prima udienza il 16.07.2021 e concessi i chiesti termini ex art. 183 c.p.c., con successiva Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 23.042023, il Giudice condannava parte opponente a pagare a parte opposta la somma di €. 1.717,83. Espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della on ordinanza del 23.07.2024 veniva nominato CTU al Parte_1 fine di: “ valutare se, sulla base degli elaborati grafici e della documentazione prodotta in atti,
l'arch. abbia svolto interamente l'incarico allo stesso conferito con lettera di CP_1
affidamento del 15.05.2019 per la redazione del progetto esecutivo di una fornitura ed installazione di struttura prefabbricata in legno – ad uso ricovero attrezzi e postazione custode da ubicare in
Stazione Foce – Comacchio, 4402 (FE) e se l'importo richiesto nel D.I. oggi opposto (€ 7.864,40) costituisca il corrispettivo corretto secondo quanto stabilito nel contratto di prestazione d'opera del
15.05.2019 “. All'odierna udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
Occorre, preliminarmente, pronunciarsi sull'eccezione di INAMMISSIBILITA' DEL DECRETO
INGIUNTIVO PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 633 E 636 C.P.C.; A tal riguardo occorre ricordare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (vds. da ultima, Cass.
SS. UU., Sentenza n. 927 del 13/01/2022) “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”. Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, non
è possibile soffermarsi sulla sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi, comunque, analizzarsi il merito della domanda dell'attore sostanziale. In ogni caso si rileva che oltre alla fattura per cui è giudizio, unitamente al ricorso per D.I. sono stati prodotti anche il contratto di prestazione d'opera stipulato tra l'arch. e la società CP_1 Parte_1
e la lettera di affidamento incarico al professionista
Nel merito l'opposizione non può trovare accoglimento per quanto di ragione
Giova, ricordare che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso
3 incombe al professionista. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, a seguito di contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c., incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (v. Cass. n. 21522/ 2019).
Tale principio non soffre deroga anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che, come detto, si configura come una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale rimando così soggette ai rispettivi oneri probatori;
Ciò premesso, tornando alla disciplina relativa al caso in oggetto, ai sensi dell'art. 2233 c.c., il compenso, se non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
Chiarisce, ancora, il secondo comma dell'art 2233 c.c. che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. L'art. 2233 c.c., ponendo una garanzia di carattere preferenziale tra i criteri di sua determinazione, riconosce, quindi, prevalenza assoluta alla convenzione intervenuta fra le parti, stabilendo che, soltanto in mancanza di quest'ultima, si debba ricorrere in primis alle tariffe e agli usi e, soltanto in ultimo, alla determinazione del giudice.
La S. C., ha quindi affermato che, in applicazione dell'art. 2233 c.c., il compenso dovuto all'architetto per l'opera posta in essere a favore del cliente deve essere quantificato non sulla scorta del valore dell'opera preventivato, ma, piuttosto, sulla base di quanto effettivamente eseguito. Il compenso per le prestazioni professionali rese deve, infatti, essere determinato in base alla tariffa e poi adeguato all'importanza dell'opera, salvo diversa precedente pattuizione tra le parti ( v. Cass. n. 21522/2019).
5. Nel caso di specie, la prova dell'esistenza di un mandato professionale emerge per tabulas, avendo l'attrice prodotto un contratto di prestazione d'opera per un generico incarico di consulenza (cfr.
“contratto di prestazione d'opera” agli atti) e nonché la lettera d'incarico (cfr. “lettera di affidamento formale di incarico” ), con cui la gli affidava la produzione della documentazione Parte_1 tecnica relativa alla “fornitura ed installazione di una struttura prefabbricata in legno ad uso ricovero attrezzi e postazione custode” . Documentazione di cui alcun disconoscimento circa la provenienza è stata eccepita dall'odierna opponente, la quale, per altro, reso l'interrogatorio formale nella persona
4 del legale rappresentante, ha confermato che l' ha Parte_4 affidato alla l'incarico relativo alla fornitura ed all'installazione di una struttura Controparte_3
prefabbricata in legno ad uso ricovero attrezzi e postazione custode e che tali lavori venivano aggiudicati all'asta per l'importo di €. 108.000,00. Il Legale rappresentante ha altresì confermato che la ha affidato all'arch. incarico per la redazione di progetto Parte_1 Controparte_1
esecutivo di tali lavori e che quest'ultimo ha provveduto alla redazione degli elaborati grafici necessari all'espletamento della fornitura a cui era tenuta la . Parte_1
Alla luce delle superiori risultanze non può che ritenersi provato il conferimento dell'incarico professionale da parte della all'arch. per la realizzazione delle Parte_1 Controparte_1
prestazioni ivi indicate.
Sul quantum il nominato CTU, in adempimento del superiore mandato conferito ha concluso che “ gli elaborati richiesti con la lettera di affidamento di incarico citata, sono tutti quelli necessari a definire completamente la fornitura di appalto in funzione degli standard richiesti dalla Pubblica
Amministrazione per l'aggiudicazione della gara, oltre che quelli necessari al conseguimento dei titoli abilitativi o all'ottemperanza delle normative di settore richieste per l'installazione del manufatto a perfetta regola d'arte. Gli elaborati tecnici depositati agli atti, altresì forniti di attestazione di conformità agli originali, comprendono i grafici architettonici esecutivi e descrittivi del manufatto da installare, l'abaco dei pannelli strutturali, i particolari costruttivi e di montaggio, gli esecutivi costruttivi e gli schemi degli impianti idrico, elettrico e di scarico oltre che il progetto esecutivo della linea vita. La documentazione visionata dal sottoscritto, in relazione a quanto necessario per la completa definizione della fornitura d'appalto, possiede caratteristiche atte a definire completamente l'opera in appalto in tutti gli aspetti tecnici. Nel merito della finalità, non si rinvengono tra gli atti di causa documenti che possano far ritenere insufficiente la documentazione prodotta all' ”. CP_4
Il CTU ha, pertanto, depositato le seguenti conclusioni: “Il corrispettivo pattuito nel contratto di prestazione d'opera agli atti ammonta ad €. 7.864,40”
Ritenuto che tali conclusioni in quanto logiche, coerenti e non contestate dalle parti vanno integralmente recepite la deve essere condannata al pagamento in favore Parte_1 dell'arch. la superiore somma di €. 7.864,40” Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2857/2021 proposto da
[...]
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Parte_1 Controparte_1
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. Decreto Ingiuntivo n.°
252/2021 emesso dal Tribunale di Catania in data 13/01/2021 con condanna della Pt_1 Parte_1
al pagamento in favore di della complessiva somma di €. €. 7.864,40”
[...] Controparte_1
Condanna la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.552,00 oltre spese generali IVA Controparte_1
e CPA come per legge.
Condanna la al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio in Parte_1 favore di liquidate come al richiamato Decreto Ingiuntivo in €. 540,00 per onorari Controparte_1 ed €. 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA
Pone le spese di CTU a carico di liquidate come da separato decreto Parte_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti.
Catania 21.03.2024
Il G.O.P. Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2857/2021. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.3.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 MARZO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 2857/2021 R.G.
promossa da
1 P.IVA in persona del suo amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Gulisano
-attrice-
CONTRO
nato in [...], in data [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Maria Carmela Campisano, con studio in Paternò, Via E. Bellia, 310
-convenuto-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo Parte_2
n.° 252/2021 emesso dal Tribunale di Catania in data 13/01/2021 in favore dell'Architetto
[...]
e notificato il 21.01.2021 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €. CP_1
7.864,40 per le causali di cui in ricorso, oltre accessori ed onorari di legge, chiedendone la revoca e conseguente l'annullamento nei limiti e per i motivi di seguito esposti
Eccepiva a tal riguardo: INAMMISSIBILITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI
AGLI ARTT. 633 E 636 C.P.C; INFONDATEZZA DELLA ET;
CP_2
Concludeva chiedendo: statuire il diritto dell'opposto al pagamento della complessiva somma di €.
1.717,83, quale somma dovuta per le prestazioni effettivamente rese, o in quell'altra misura che ritenuta equa alla luce della normativa vigente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio
Con comparsa di costituzione si costituiva l'Arch. il quale concludeva chiedendo: Controparte_1
preliminarmente concedere la clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, stante che l'opposizione non appare fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
ritenere e dichiarare infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo nel merito;
conseguentemente, rigettare l'opposizione e confermare in toto l'impugnato decreto ingiuntivo;
ritenere e dichiarare infondata la richiesta avanzata da parte opponente, circa la corresponsione a titolo di compensi per l'attività espletata a favore dell'opposto della somma di €. 1.717,00, poiché infondata per i motivi esposti in comparsa;
conseguente, rigettare essa domanda e confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla Società
[...]
[..
[...] in persona del suo rappresentante legale pro tempore e pertanto dichiarare e Parte_3
accertare il credito avanzato dal professionista nei confronti della società opponente e per lo effetto condannarla al pagamento della somma di € 7.650,00. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese dell'odierno giudizio, come per legge.
Chiamata la causa alla prima udienza il 16.07.2021 e concessi i chiesti termini ex art. 183 c.p.c., con successiva Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 23.042023, il Giudice condannava parte opponente a pagare a parte opposta la somma di €. 1.717,83. Espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della on ordinanza del 23.07.2024 veniva nominato CTU al Parte_1 fine di: “ valutare se, sulla base degli elaborati grafici e della documentazione prodotta in atti,
l'arch. abbia svolto interamente l'incarico allo stesso conferito con lettera di CP_1
affidamento del 15.05.2019 per la redazione del progetto esecutivo di una fornitura ed installazione di struttura prefabbricata in legno – ad uso ricovero attrezzi e postazione custode da ubicare in
Stazione Foce – Comacchio, 4402 (FE) e se l'importo richiesto nel D.I. oggi opposto (€ 7.864,40) costituisca il corrispettivo corretto secondo quanto stabilito nel contratto di prestazione d'opera del
15.05.2019 “. All'odierna udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
Occorre, preliminarmente, pronunciarsi sull'eccezione di INAMMISSIBILITA' DEL DECRETO
INGIUNTIVO PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 633 E 636 C.P.C.; A tal riguardo occorre ricordare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (vds. da ultima, Cass.
SS. UU., Sentenza n. 927 del 13/01/2022) “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”. Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, non
è possibile soffermarsi sulla sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi, comunque, analizzarsi il merito della domanda dell'attore sostanziale. In ogni caso si rileva che oltre alla fattura per cui è giudizio, unitamente al ricorso per D.I. sono stati prodotti anche il contratto di prestazione d'opera stipulato tra l'arch. e la società CP_1 Parte_1
e la lettera di affidamento incarico al professionista
Nel merito l'opposizione non può trovare accoglimento per quanto di ragione
Giova, ricordare che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso
3 incombe al professionista. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, a seguito di contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c., incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (v. Cass. n. 21522/ 2019).
Tale principio non soffre deroga anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che, come detto, si configura come una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale rimando così soggette ai rispettivi oneri probatori;
Ciò premesso, tornando alla disciplina relativa al caso in oggetto, ai sensi dell'art. 2233 c.c., il compenso, se non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
Chiarisce, ancora, il secondo comma dell'art 2233 c.c. che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. L'art. 2233 c.c., ponendo una garanzia di carattere preferenziale tra i criteri di sua determinazione, riconosce, quindi, prevalenza assoluta alla convenzione intervenuta fra le parti, stabilendo che, soltanto in mancanza di quest'ultima, si debba ricorrere in primis alle tariffe e agli usi e, soltanto in ultimo, alla determinazione del giudice.
La S. C., ha quindi affermato che, in applicazione dell'art. 2233 c.c., il compenso dovuto all'architetto per l'opera posta in essere a favore del cliente deve essere quantificato non sulla scorta del valore dell'opera preventivato, ma, piuttosto, sulla base di quanto effettivamente eseguito. Il compenso per le prestazioni professionali rese deve, infatti, essere determinato in base alla tariffa e poi adeguato all'importanza dell'opera, salvo diversa precedente pattuizione tra le parti ( v. Cass. n. 21522/2019).
5. Nel caso di specie, la prova dell'esistenza di un mandato professionale emerge per tabulas, avendo l'attrice prodotto un contratto di prestazione d'opera per un generico incarico di consulenza (cfr.
“contratto di prestazione d'opera” agli atti) e nonché la lettera d'incarico (cfr. “lettera di affidamento formale di incarico” ), con cui la gli affidava la produzione della documentazione Parte_1 tecnica relativa alla “fornitura ed installazione di una struttura prefabbricata in legno ad uso ricovero attrezzi e postazione custode” . Documentazione di cui alcun disconoscimento circa la provenienza è stata eccepita dall'odierna opponente, la quale, per altro, reso l'interrogatorio formale nella persona
4 del legale rappresentante, ha confermato che l' ha Parte_4 affidato alla l'incarico relativo alla fornitura ed all'installazione di una struttura Controparte_3
prefabbricata in legno ad uso ricovero attrezzi e postazione custode e che tali lavori venivano aggiudicati all'asta per l'importo di €. 108.000,00. Il Legale rappresentante ha altresì confermato che la ha affidato all'arch. incarico per la redazione di progetto Parte_1 Controparte_1
esecutivo di tali lavori e che quest'ultimo ha provveduto alla redazione degli elaborati grafici necessari all'espletamento della fornitura a cui era tenuta la . Parte_1
Alla luce delle superiori risultanze non può che ritenersi provato il conferimento dell'incarico professionale da parte della all'arch. per la realizzazione delle Parte_1 Controparte_1
prestazioni ivi indicate.
Sul quantum il nominato CTU, in adempimento del superiore mandato conferito ha concluso che “ gli elaborati richiesti con la lettera di affidamento di incarico citata, sono tutti quelli necessari a definire completamente la fornitura di appalto in funzione degli standard richiesti dalla Pubblica
Amministrazione per l'aggiudicazione della gara, oltre che quelli necessari al conseguimento dei titoli abilitativi o all'ottemperanza delle normative di settore richieste per l'installazione del manufatto a perfetta regola d'arte. Gli elaborati tecnici depositati agli atti, altresì forniti di attestazione di conformità agli originali, comprendono i grafici architettonici esecutivi e descrittivi del manufatto da installare, l'abaco dei pannelli strutturali, i particolari costruttivi e di montaggio, gli esecutivi costruttivi e gli schemi degli impianti idrico, elettrico e di scarico oltre che il progetto esecutivo della linea vita. La documentazione visionata dal sottoscritto, in relazione a quanto necessario per la completa definizione della fornitura d'appalto, possiede caratteristiche atte a definire completamente l'opera in appalto in tutti gli aspetti tecnici. Nel merito della finalità, non si rinvengono tra gli atti di causa documenti che possano far ritenere insufficiente la documentazione prodotta all' ”. CP_4
Il CTU ha, pertanto, depositato le seguenti conclusioni: “Il corrispettivo pattuito nel contratto di prestazione d'opera agli atti ammonta ad €. 7.864,40”
Ritenuto che tali conclusioni in quanto logiche, coerenti e non contestate dalle parti vanno integralmente recepite la deve essere condannata al pagamento in favore Parte_1 dell'arch. la superiore somma di €. 7.864,40” Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2857/2021 proposto da
[...]
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Parte_1 Controparte_1
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. Decreto Ingiuntivo n.°
252/2021 emesso dal Tribunale di Catania in data 13/01/2021 con condanna della Pt_1 Parte_1
al pagamento in favore di della complessiva somma di €. €. 7.864,40”
[...] Controparte_1
Condanna la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.552,00 oltre spese generali IVA Controparte_1
e CPA come per legge.
Condanna la al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio in Parte_1 favore di liquidate come al richiamato Decreto Ingiuntivo in €. 540,00 per onorari Controparte_1 ed €. 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA
Pone le spese di CTU a carico di liquidate come da separato decreto Parte_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti.
Catania 21.03.2024
Il G.O.P. Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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