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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi giudice dott.ssa Stefania Ciani giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 46405/2023 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
17/05/1956 (c.f. ) e residente a [...], VIA C.F._1
DEGLI ASTRI 56, rappresentata e difesa dall'avv. ATTENNI
CELESTE, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] (SIRIA) il 17/06/1998 (c.f. Controparte_1
) residente a [...], VIA DEGLI ASTRI 56 C.F._2
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di CP_1
nata a [...] il [...], avendo instaurato con la
[...]
stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è arrivata in Italia nel
2016, ottenendo lo status di “rifugiato politico”; rilevato che il padre biologico dell'adottanda è deceduto quando ella era piccola, mentre la madre se ne è disinteressata, abbandonandola in orfanotrofio all'età di nove mesi;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, mentre non è stato possibile notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla madre biologica dell'adottanda, resasi irreperibile;
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, 3
decidendo sull'istanza proposta da (c.f. Parte_1
) e diretta all'adozione di C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), C.F._2 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 24/01/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi giudice dott.ssa Stefania Ciani giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 46405/2023 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
17/05/1956 (c.f. ) e residente a [...], VIA C.F._1
DEGLI ASTRI 56, rappresentata e difesa dall'avv. ATTENNI
CELESTE, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] (SIRIA) il 17/06/1998 (c.f. Controparte_1
) residente a [...], VIA DEGLI ASTRI 56 C.F._2
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di CP_1
nata a [...] il [...], avendo instaurato con la
[...]
stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è arrivata in Italia nel
2016, ottenendo lo status di “rifugiato politico”; rilevato che il padre biologico dell'adottanda è deceduto quando ella era piccola, mentre la madre se ne è disinteressata, abbandonandola in orfanotrofio all'età di nove mesi;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, mentre non è stato possibile notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla madre biologica dell'adottanda, resasi irreperibile;
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, 3
decidendo sull'istanza proposta da (c.f. Parte_1
) e diretta all'adozione di C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), C.F._2 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 24/01/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)