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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Presidente delegato Dott. Adele Ferraro, letti gli atti del procedimento n. 2050/2025 RG avente ad oggetto “Altri Istituti e leggi speciali”, vertente tra
rappresentato e difeso da sè medesimo;
Parte_1
opponente
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
opposto contumace
All'esito dell'udienza del 14.11.2025, sulle conclusioni della parte costituita, il giudice ha deciso la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c. c.p.c. con la seguente:
SENTENZA
Con atto del 30.04.2025, l'Avv. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 di liquidazione reso nel giudizio n. 2615/2023 RG dal Tribunale di Lecce, premettendo: -di aver avanzato due istanze di liquidazione compensi nel giudizio sopra menzionato, avente ad oggetto il cumulo delle domande di separazione e divorzio per un imponibile di € 14.105,70 oltre accessori;
- di essere stato liquidato nella minor somma di € 1.651,65 oltre accessori, essendo stata considerata dal Tribunale un'unica parcella per le due fasi;
-di aderire alla decisione del Tribunale nell'aver effettuato un'unica liquidazione ma di ritenere la liquidazione inadeguata, inidonea ed inferiore agli standard tabellari.
Sul criterio di quantificazione del compenso, lamentava che il Tribunale ebbe a liquidare le competenze facendo riferimento allo scaglione compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 (nei valori minimi), poiché il difensore aveva applicato alla causa, nel redigere le proprie specifiche, il valore indeterminabile di complessità media con onorari ai valori medi per la fase della separazione personale ed il valore indeterminabile di complessità bassa con onorari ai valori minimi per la fase di divorzio.
1 Le richieste di liquidazione erano state determinate in applicazione del disposto di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014, tenendo conto dei valori medi delle tabelle, dovendo, secondo la prospettazione del ricorrente, essere motivate dal giudice le riduzioni fino al 50%, ciò che nel caso specifico non era avvenuto.
Lamentava quindi che il Tribunale ebbe a liquidare la somma di € 1.651,65 oltre accessori senza alcuna motivazione, non facendo riferimento ad alcun protocollo;
non facendo riferimento alle note specifiche depositate;
non motivando le ragioni per le quali non aveva inteso liquidare il compenso come richiesto;
applicando un errato scaglione;
non motivando i criteri di liquidazione, al di sotto del riferimento tabellare;
non motivando la scelta di liquidazione dei minimi.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Catanzaro riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato, nella premessa del ricorso, nella misura di € 7.052,85 oltre accessori (spese generali,
I.V.A. e C.P.A.) o comunque in quella che sarà ritenuta di giustizia, secondo le previsioni del D.M.
n. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
All'udienza del 14.11.2025 il giudice preliminarmente dichiarava l'inutilizzabilità della memoria depositata dal ricorrente, autorizzava la produzione documentale della quale si dispone l'acquisizione e riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di doglianza proposti dal ricorrente in merito al decreto di liquidazione del 15.04.2025 si osserva.
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2615/2023 il Tribunale aveva liquidato la somma complessiva di € 1.651,65 in favore del ricorrente, a titolo di onorari, facendo riferimento al valore della causa (indeterminabile) ed applicando lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 e quindi nei valori minimi.
Lamenta l'opponente che il Tribunale erroneamente ebbe a liquidare i compensi secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00 eppur tuttavia, si rileva come correttamente alla valutazione di bassa complessità della causa venne applicato lo scaglione suindicato . La Suprema
Corte, nel principio espresso dal Cass. Civ. n. 29821 del 2019 ha affermato che “Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone l'art. 5, comma 6, del d.m. 55 del 2014: le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non
2 inferiore a C 26.000,00 e non superiore a C 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra C 5.201,00 e 26.000,00”.
Lo scaglione applicato è dunque corretto.
Quanto alla liquidazione ai minimi tariffari si osserva.
Lamenta il ricorrente che nelle proprie note specifiche depositate aveva applicato quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014 (“Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate”), e che il Tribunale ebbe a liquidare al di sotto del riferimento tabellare, oltre i c.d.
“minimi”.
Orbene, la decisione del Tribunale non è censurabile per essersi discostata dai valori medi: la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi ( così Cass. Civ. n. 26643/2011). Né, come innanzi detto, si evidenziano particolari questioni affrontate e trattate che diano contezza del pregio dell'attività svolta.
Qualora la causa non presenti particolari difficoltà e comunque in relazione al complessivo esito del giudizio, ben sarà possibile procedere alla liquidazione dei minimi, come nel presente giudizio;
peraltro, non sono state neppure evidenziate dalla difesa né nella proposta istanza di liquidazione e neppure in sede di opposizione questioni di particolare complessità che la causa presentava, così da consentirne un puntuale vaglio anche in questa sede.
Il Tribunale ha, poi, correttamente tenuto in considerazione nell'effettuare la liquidazione che ebbe ad intervenire conciliazione, specificando come nel giudizio siano state cumulate le domande di separazione e di divorzio, provvedendo agli incrementi dovuti al difensore.
Da ciò ne consegue che le censure sollevate dal ricorrente non appaiono condivisibili e corretta la liquidazione effettuata ( euro 460,00 per la fase studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase di trattazione, euro 851,00 per la fase decisoria (aumentata di euro 212,75 per l'intervenuta conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, DM. 55 del 2014) ed aumento del 20% per il cumulo di domande separazione e divorzio) così per euro 3.303,30; alla suddetta liquidazione dovrà seguire la prevista dimidiazione ex art. 130 DPR 115 del 2002 ad euro
1651,65.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parte resistente.
PQM
3 Il Presidente delegato, Dott. Adele Ferraro, decidendo in ordine all'opposizione proposta avverso al decreto di liquidazione n. 2506/2025 reso dal Tribunale di Catanzaro il 15.04.2025 nel proc. 2615/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, la rigetta.
Nulla per le spese.
Catanzaro, lì 28.11.2025
Il Presidente delegato
Dott. Adele Ferraro
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